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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/03/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
RG 729/2024
TRIBUNALE DI MODENA
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo,
tenuto conto che l'udienza del giorno 19.03.2025 si celebra in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in data 10.03.2025;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte resistente in data 19.03.2025
P.Q.M.
dato atto di quanto sopra, sulle conclusioni precisate dalle parti, decide la causa come da sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che viene depositata in via telematica di seguito al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 729/2024 R.G., promossa da:
LA Parte_1
- ricorrente, con l'Avv. F. A. Maimone -
contro
Controparte_1
- resistente, con il Funzionario D. Salvatori -
* * *
Causa decisa sulle conclusioni precisate dalle parti come da atti, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
IN PUNTO A: opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 33-4010721-331-1363256,
pratica n. 11687/2019, emessa da
[...]
di Modena, notificata Controparte_2
tramite PEC in data 15.01.2024, ex art. 22, Legge n° 689/1981 ed ex art. 6 D. Lgs.
150/2011.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante ricorso depositato in data 22.06.2022, la Società ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 33-4010721-331-1363256, pratica n.
11687/2019, emessa da Controparte_3 di Modena, notificata tramite PEC in
[...]
data 15.01.2024, con la quale è stato ingiunto alla stessa, nella sua qualità di obbligata in solido, il pagamento dell'importo complessivo, comprensivo di spese di notifica, di €
527,72 a titolo di sanzione amministrativa comminata in seguito ad un verbale di contestazione redatto dalla Legione BI Stazione di LL CP_1
in data 19.03.2019 ed elevato a carico del Sig. , trasgressore in Controparte_4
qualità di conducente, per violazione degli artt. 193 e 258, comma IV, D.Lgs. n.
152/2006, precisamente per aver trasportato rifiuti non pericolosi “...con formulario
identificativo contenente dati incompleti o inesatti, con particolare riferimento ai campi
1-2-3-4-6-9-10 del formulario di cui alla pagina nr. PRJ552140/18” e come dettagliatamente descritta nell'ordinanza de qua.
La società ricorrente contestava l'omessa notifica del pregresso verbale di accertamento la violazione dell'art. 6, comma III, Legge n. 689/1981, principio della natura personale della responsabilità in materia di illeciti amministrativi.
Letto il ricorso ed iscritto al n° 729/2024 R.G., ritenuta la tempestività del medesimo, il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo fissava udienza di comparizione delle parti per il giorno 15.07.2024.
In data 24.06.2024 si costituiva Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato in fatto ed in diritto.
[...]
All'udienza di cui sopra, tenutasi con la modalità ex art. 127 ter c.p.c. e, quindi,
con contraddittorio meramente scritto, viste le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dal procuratore della società ricorrente, il Giudice Onorario
ordinava alla Legione BI – Stazione di LL, di depositare CP_1
documentazione atta a provare l'intervenuta notifica alla ricorrente, quale obbligata in solido, del verbale d'accertamento violazione amministrativa n. 5/2 di prot. del
19.03.2029 a carico di e rinviava, per la verifica dell'avvenuto Controparte_4
deposito, all'udienza del 23.10.2024. In data 12.08.2024, la Legione BI – Stazione di CP_1
LL, depositava copia dell'ordinanza ingiunzione impugnata e copia del verbale di accertamento n. prot. 5/2 del 19.03.2019 notificato esclusivamente al trasgressore Sig.
. Controparte_4
All'udienza suddetta, tenutasi con la modalità ex art. 127 ter c.p.c. e, quindi, con contraddittorio meramente scritto, lette di note di trattazione scritta depositate dai procuratori delle parti, il Giudice Onorario rinviava per decisione all'udienza del
19.03.2025.
Terminata l'udienza suddetta, tenutasi con la modalità ex art. 127 ter c.p.c. e,
quindi, con contraddittorio meramente scritto, stante le note scritte tempestivamente depositate dai procuratori delle parti, sulle conclusioni dalle stesse precisate, il Giudice
Onorario si è riservato la pronuncia della presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere rilevato, sulla base anche di quanto asserito da autorevole Giurisprudenza, che "Nel procedimento di opposizione al provvedimento
irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione pur essendo
formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta
quindi ad essa ai sensi dell'art. 2697 c.c. fornire la prova dell'esistenza degli elementi
di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre
compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei
fatti impeditivi od estintivi" (ex plurimis, Cassazione, Sezione I, 07.03.2007), essendosi,
in tali casi, infatti, voluto introdurre un correttivo a favore del privato cittadino disponendo che il Giudice debba accogliere l'opposizione quando non si siano raggiunte prove sufficienti della responsabilità dell'opponente e, pertanto, evidenti ragioni di civiltà giuridica impongono di affermare, anche alla stregua della relazione ministeriale sul punto, il principio secondo il quale può essere assoggettato ad una sanzione amministrativa solo colui di cui sia pienamente provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità per la violazione sanzionata.
Ebbene, nel caso di specie, passando al merito della vertenza, ritiene codesto
Giudicante che l'opposizione meriti accoglimento, ritenendo che l'Ente resistente non abbia procurato di provare l'asserita notifica dell'atto di accertamento prodromico e sottostante l'emessa ordinanza ingiunzione qui impugnata.
Dunque, la sanzione amministrativa, per le sue peculiarità, per essere espressione dell'autorità della Pubblica Amministrazione, è permeata da una accezione sostanziale di legalità che ricomprende non soltanto le varie fasi dell'attività, ma pure la scansione dell'azione stessa dal punto di vista temporale e notificatorio.
Pacifico che detto verbale di accertamento e contestazione sia stato notificato al trasgressore, Sig. , conducente del veicolo. Incontrovertibile, perché Controparte_4
non diversamente provato neppure a seguito dello specifico e dettagliato ordine di esibizione formulato da codesto Giudicante, che detto verbale non sia alla Società
ricorrente obbligata in solido, mai stato notificato.
Nel caso di specie, infatti, la società ricorrente ha sostenuto, senza che l'Ente resistente abbia fornito la prova contraria e, si ripete, senza che detta prova sia stata neppure data dalla documentazione fornita dalla Legione BI , Stazione CP_1
di LL (che produceva unicamente copia dell'ordinanza ingiunzione impugnata e copia del verbale di accertamento n. prot. 5/2 del 19.03.2019 notificato esclusivamente al trasgressore Sig. ), che il verbale di contestazione prodromico Controparte_4
redatto per violazione degli artt. 193 e 258, comma IV, D.Lgs. n. 152/2006, per aver trasportato rifiuti non pericolosi “...con formulario identificativo contenente dati
incompleti o inesatti, con particolare riferimento ai campi 1-2-3-4-6-9-10 del formulario di cui alla pagina nr. PRJ552140/18”, mai le sia stato notificato e, pertanto, dichiara di non esserne mai venuta a conoscenza.
Dunque, quanto sopra verificatosi è palesemente frutto di un errore degli impositori che, in tal modo, hanno senza alcun dubbio leso irrimediabilmente il diritto di difesa della Società ricorrente, ingenerando nella stessa confusione ed estrema incertezza,
come si evince anche dalle plurime richieste dalla stessa versate in atti, elementi che,
come detto, sono risultati tali da violare ed annullare integralmente il suo diritto di difesa, violato per non risultare pienamente comprensibile neppure il motivo sottostante l'ordinanza ingiunzione de qua.
Né, infatti, tanto meno, è stato possibile evincere l'iter logico giuridico seguito nell'adottare la decisione finale che ha portato all'importo ingiunto;
il diritto di difesa è
stato, quindi, nel caso de quo, si ripete, irrimediabilmente leso non avendo l'Ente posto la ricorrente nella condizione di individuare la legittimità della pena e della sua quantificazione, atteso e fermo restando che il Giudicante sta censurando la totale assenza di comprensibilità del credito imputato, intesa come totale assenza di indicazione del credito stesso per assenza di notifica dell'atto prodromico, mancanza che porta inevitabilmente alla nullità del provvedimento e quindi alla insussistenza del diritto di credito sotteso.
Per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, pertanto, pare pacifico ed incontrovertibile che nel caso in questione alla Società ricorrente non sia stata data né
la possibilità di tutelare i suoi diritti, né di fare valere le proprie ragioni, se non a ricorso già depositato con, quindi, preclusione degli ulteriori atti che avrebbe potuto porre in essere prima dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione de qua, non essendo stata messa nelle condizioni di difendersi tempestivamente proprio a causa della omessa notificazione dell'atto di accertamento e notificazione prodromico ed indipendente dalle difese successivamente poi svolte in causa. Si rileva, quindi, che il procedimento notificatorio non si è perfezionato regolarmente e che, pertanto, sussiste il vizio della notifica denunciato dalla difesa attorea, in quanto l'atto di accertamento pare non esserle stato affatto notificato.
d'altra parte, Controparte_1
costituitasi in giudizio, non ha fornito alcuna prova della eventuale notifica dell'originario verbale di accertamento e contestazione di violazione, limitandosi a dichiarare la legittimità dell'ordinanza ingiunzione qui impugnata nei confronti del trasgressore, Sig.
. Controparte_4
Infine, ad abundantiam, ci si riporta all'articolo 14 della Legge 689/1981 che, in proposito, prevede espressamente che la violazione deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. È altresì previsto che, in mancanza di contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati. In caso di omessa notificazione nel termine prescritto,
l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue.
L'omessa notifica del provvedimento impugnato all'obbligato solidale, infatti, non solo estingue l'illecito amministrativo in capo a quest'ultimo ma non al trasgressore responsabile, ma pure provoca l'effetto estintivo dell'illecito amministrativo in capo al medesimo. Lo stesso effetto, però, non può dirsi perfezionato in capo al trasgressore,
soggetto responsabile, posto che la solidarietà di cui all'art. 6, Legge n. 689/19881 è
stata prevista dal Legislatore per facilitare la riscossione.
Sul punto, la Giurisprudenza unanime afferma “alla stregua del principio, fissato dalle
Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 22082/17, in tema di sanzioni
amministrative, la solidarietà prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 6 non si limita ad
assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di
deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito
con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicchè l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale e,
pertanto, non viene meno nell'ipotesi in cui quest'ultima, ai sensi della detta L. n. 689
del 1981, art. 14, u.c., si estingua per mancata tempestiva notificazione…la mancata
notifica del verbale di contestazione nel termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14,
comma 2, non costituisce un vizio del verbale medesimo, ma un fatto che determina
l'estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione (art. 14, u.c., cit.); fatto i cui effetti non
vengono rimossi dalla proposizione dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione volta a far
valere proprio tali effetti” (ex multis, Cassazione, n. 23839/2018).
Da tutto quanto sopra esposto ed argomentato, pertanto, ritiene codesto
Giudicante non possa che necessariamente conseguire l'annullamento nei confronti della Società ricorrente dell'ordinanza ingiunzione impugnata, in quanto nessuna prova contraria è stata fornita dall'Ente resistente che non ha, pertanto, assolto all'onere della prova su di lui incombente in ordine alla dimostrazione dei fatti costitutivi posti a fondamento delle pretese creditorie, con la conseguenza per cui, come detto,
l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere dichiarata illegittima ed inidonea a fondare qualsiasi richiesta per mancanza di allegazione e prova dei fatti costitutivi e, quindi,
conclusivamente, per i motivi anzidetti, la controversia deve essere decisa come in calce.
2. Per quanto riguarda, infine, l'istanza formulata da parte ricorrente di risarcimento del danno ed accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c., ritiene codesto Giudicante
che la stessa sia infondata e non meriti, pertanto, accoglimento non essendovi la prova della condotta illecita e, quindi, neppure negligenze da imputare all'Ente convenuto, che ha agito in tutela di un preminente interesse pubblico, concreto ed attuale e che, come dalla stessa argomentato, dedotto e comprovato, non avrebbe comunque potuto procedere con l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione de qua, né, in ogni caso, vi è
alcuna prova della sua mala fede e/o della colpa grave, quali necessari ed imprescindibili presupposti della responsabilità (ex multis, Cassazione n. 22405/2018). 3. Per quanto attiene alle spese di lite, ritiene codesto Giudicante non si possa non addivenire ad una compensazione totale delle stesse e ciò sia sulla base della normativa vigente, sia dei recenti arresti giurisprudenziali secondo i quali, in merito, non solo non può prescindersi, ma pure è dirimente ed imprescindibile il comportamento tenuto dalle parti.
Ebbene, certamente nel caso di specie non può che sicuramente ritenersi che parte resistente non abbia posto in essere comportamenti nè negligenti, nè imperiti e che,
quindi, non abbia dato causa alla presente lite. Stesse argomentazioni possono parimenti essere svolte nei confronti della Società ricorrente, per la quale non è emersa prova della notifica del necessario ed imprescindibile atto prodromico, notifica che,
comunque, esula dai poteri e dal controllo del medesimo Ente resistente.
L'Ente stesso, infatti, sulla base della comunicazione ricevuta di violazione, non avrebbe potuto esimersi dal procedere alla irrogazione della presente ordinanza ingiunzione,
facendo legittimo affidamento sul corretto sviluppo del procedimento notificatorio a monte, così come non avrebbe potuto, come asserito, in assenza di un interesse pubblico concreto e attuale, comunque procedere con l'annullamento richiesto.
Quindi, per tutto quanto sopra dedotto ed argomentato, il caso in questione ricade palesemente in una delle situazioni previste che consentono di attuare la integrale compensazione delle spese di lite, per non potersi considerare alcuna delle parti, si ripete, senza alcun dubbio, come colei che abbia dato causa alla lite e ciò in quanto “Il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è
quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè soccombente la parte che
con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario
l'accertamento giudiziale“ (ex plurimis, Cassazione, ordinanza 24.03.2015, n. 5842). In
suddetti casi, infine, si ricorda, è rimessa alla valutazione del Giudice di merito la decisione di compensare interamente le spese. Ad abundantiam, preme sottolineare che la Cassazione, in un arresto recentissimo afferma che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del
2018, la compensazione delle spese, parzialmente o per intero, può essere disposta,
oltre che nel caso di soccombenza reciproca, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, ordinanza n.
17966/2024).
P.Q.M.
Il Giudice Onorario,
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
consultata la normativa vigente;
così provvede:
● ACCOGLIE il ricorso in opposizione proposto dalla società ricorrente
[...]
, avverso l'ordinanza ingiunzione n. Parte_2
33-4010721-331-1363256, pratica n. 11687/2019, emessa da
[...]
Controparte_2
di Modena, notificata tramite PEC in data 15.01.2024 che, per l'effetto,
[...]
viene dichiarata nulla ed annullata integralmente.
● DICHIARA interamente compensate le spese di giudizio fra le parti, per le ragioni sopra evidenziate ed i motivi dedotti in narrativa.
Così deciso in Modena, il giorno 24 marzo 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
TRIBUNALE DI MODENA
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo,
tenuto conto che l'udienza del giorno 19.03.2025 si celebra in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in data 10.03.2025;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte resistente in data 19.03.2025
P.Q.M.
dato atto di quanto sopra, sulle conclusioni precisate dalle parti, decide la causa come da sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che viene depositata in via telematica di seguito al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 729/2024 R.G., promossa da:
LA Parte_1
- ricorrente, con l'Avv. F. A. Maimone -
contro
Controparte_1
- resistente, con il Funzionario D. Salvatori -
* * *
Causa decisa sulle conclusioni precisate dalle parti come da atti, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
IN PUNTO A: opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 33-4010721-331-1363256,
pratica n. 11687/2019, emessa da
[...]
di Modena, notificata Controparte_2
tramite PEC in data 15.01.2024, ex art. 22, Legge n° 689/1981 ed ex art. 6 D. Lgs.
150/2011.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante ricorso depositato in data 22.06.2022, la Società ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 33-4010721-331-1363256, pratica n.
11687/2019, emessa da Controparte_3 di Modena, notificata tramite PEC in
[...]
data 15.01.2024, con la quale è stato ingiunto alla stessa, nella sua qualità di obbligata in solido, il pagamento dell'importo complessivo, comprensivo di spese di notifica, di €
527,72 a titolo di sanzione amministrativa comminata in seguito ad un verbale di contestazione redatto dalla Legione BI Stazione di LL CP_1
in data 19.03.2019 ed elevato a carico del Sig. , trasgressore in Controparte_4
qualità di conducente, per violazione degli artt. 193 e 258, comma IV, D.Lgs. n.
152/2006, precisamente per aver trasportato rifiuti non pericolosi “...con formulario
identificativo contenente dati incompleti o inesatti, con particolare riferimento ai campi
1-2-3-4-6-9-10 del formulario di cui alla pagina nr. PRJ552140/18” e come dettagliatamente descritta nell'ordinanza de qua.
La società ricorrente contestava l'omessa notifica del pregresso verbale di accertamento la violazione dell'art. 6, comma III, Legge n. 689/1981, principio della natura personale della responsabilità in materia di illeciti amministrativi.
Letto il ricorso ed iscritto al n° 729/2024 R.G., ritenuta la tempestività del medesimo, il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo fissava udienza di comparizione delle parti per il giorno 15.07.2024.
In data 24.06.2024 si costituiva Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato in fatto ed in diritto.
[...]
All'udienza di cui sopra, tenutasi con la modalità ex art. 127 ter c.p.c. e, quindi,
con contraddittorio meramente scritto, viste le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dal procuratore della società ricorrente, il Giudice Onorario
ordinava alla Legione BI – Stazione di LL, di depositare CP_1
documentazione atta a provare l'intervenuta notifica alla ricorrente, quale obbligata in solido, del verbale d'accertamento violazione amministrativa n. 5/2 di prot. del
19.03.2029 a carico di e rinviava, per la verifica dell'avvenuto Controparte_4
deposito, all'udienza del 23.10.2024. In data 12.08.2024, la Legione BI – Stazione di CP_1
LL, depositava copia dell'ordinanza ingiunzione impugnata e copia del verbale di accertamento n. prot. 5/2 del 19.03.2019 notificato esclusivamente al trasgressore Sig.
. Controparte_4
All'udienza suddetta, tenutasi con la modalità ex art. 127 ter c.p.c. e, quindi, con contraddittorio meramente scritto, lette di note di trattazione scritta depositate dai procuratori delle parti, il Giudice Onorario rinviava per decisione all'udienza del
19.03.2025.
Terminata l'udienza suddetta, tenutasi con la modalità ex art. 127 ter c.p.c. e,
quindi, con contraddittorio meramente scritto, stante le note scritte tempestivamente depositate dai procuratori delle parti, sulle conclusioni dalle stesse precisate, il Giudice
Onorario si è riservato la pronuncia della presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere rilevato, sulla base anche di quanto asserito da autorevole Giurisprudenza, che "Nel procedimento di opposizione al provvedimento
irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione pur essendo
formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta
quindi ad essa ai sensi dell'art. 2697 c.c. fornire la prova dell'esistenza degli elementi
di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre
compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei
fatti impeditivi od estintivi" (ex plurimis, Cassazione, Sezione I, 07.03.2007), essendosi,
in tali casi, infatti, voluto introdurre un correttivo a favore del privato cittadino disponendo che il Giudice debba accogliere l'opposizione quando non si siano raggiunte prove sufficienti della responsabilità dell'opponente e, pertanto, evidenti ragioni di civiltà giuridica impongono di affermare, anche alla stregua della relazione ministeriale sul punto, il principio secondo il quale può essere assoggettato ad una sanzione amministrativa solo colui di cui sia pienamente provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità per la violazione sanzionata.
Ebbene, nel caso di specie, passando al merito della vertenza, ritiene codesto
Giudicante che l'opposizione meriti accoglimento, ritenendo che l'Ente resistente non abbia procurato di provare l'asserita notifica dell'atto di accertamento prodromico e sottostante l'emessa ordinanza ingiunzione qui impugnata.
Dunque, la sanzione amministrativa, per le sue peculiarità, per essere espressione dell'autorità della Pubblica Amministrazione, è permeata da una accezione sostanziale di legalità che ricomprende non soltanto le varie fasi dell'attività, ma pure la scansione dell'azione stessa dal punto di vista temporale e notificatorio.
Pacifico che detto verbale di accertamento e contestazione sia stato notificato al trasgressore, Sig. , conducente del veicolo. Incontrovertibile, perché Controparte_4
non diversamente provato neppure a seguito dello specifico e dettagliato ordine di esibizione formulato da codesto Giudicante, che detto verbale non sia alla Società
ricorrente obbligata in solido, mai stato notificato.
Nel caso di specie, infatti, la società ricorrente ha sostenuto, senza che l'Ente resistente abbia fornito la prova contraria e, si ripete, senza che detta prova sia stata neppure data dalla documentazione fornita dalla Legione BI , Stazione CP_1
di LL (che produceva unicamente copia dell'ordinanza ingiunzione impugnata e copia del verbale di accertamento n. prot. 5/2 del 19.03.2019 notificato esclusivamente al trasgressore Sig. ), che il verbale di contestazione prodromico Controparte_4
redatto per violazione degli artt. 193 e 258, comma IV, D.Lgs. n. 152/2006, per aver trasportato rifiuti non pericolosi “...con formulario identificativo contenente dati
incompleti o inesatti, con particolare riferimento ai campi 1-2-3-4-6-9-10 del formulario di cui alla pagina nr. PRJ552140/18”, mai le sia stato notificato e, pertanto, dichiara di non esserne mai venuta a conoscenza.
Dunque, quanto sopra verificatosi è palesemente frutto di un errore degli impositori che, in tal modo, hanno senza alcun dubbio leso irrimediabilmente il diritto di difesa della Società ricorrente, ingenerando nella stessa confusione ed estrema incertezza,
come si evince anche dalle plurime richieste dalla stessa versate in atti, elementi che,
come detto, sono risultati tali da violare ed annullare integralmente il suo diritto di difesa, violato per non risultare pienamente comprensibile neppure il motivo sottostante l'ordinanza ingiunzione de qua.
Né, infatti, tanto meno, è stato possibile evincere l'iter logico giuridico seguito nell'adottare la decisione finale che ha portato all'importo ingiunto;
il diritto di difesa è
stato, quindi, nel caso de quo, si ripete, irrimediabilmente leso non avendo l'Ente posto la ricorrente nella condizione di individuare la legittimità della pena e della sua quantificazione, atteso e fermo restando che il Giudicante sta censurando la totale assenza di comprensibilità del credito imputato, intesa come totale assenza di indicazione del credito stesso per assenza di notifica dell'atto prodromico, mancanza che porta inevitabilmente alla nullità del provvedimento e quindi alla insussistenza del diritto di credito sotteso.
Per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, pertanto, pare pacifico ed incontrovertibile che nel caso in questione alla Società ricorrente non sia stata data né
la possibilità di tutelare i suoi diritti, né di fare valere le proprie ragioni, se non a ricorso già depositato con, quindi, preclusione degli ulteriori atti che avrebbe potuto porre in essere prima dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione de qua, non essendo stata messa nelle condizioni di difendersi tempestivamente proprio a causa della omessa notificazione dell'atto di accertamento e notificazione prodromico ed indipendente dalle difese successivamente poi svolte in causa. Si rileva, quindi, che il procedimento notificatorio non si è perfezionato regolarmente e che, pertanto, sussiste il vizio della notifica denunciato dalla difesa attorea, in quanto l'atto di accertamento pare non esserle stato affatto notificato.
d'altra parte, Controparte_1
costituitasi in giudizio, non ha fornito alcuna prova della eventuale notifica dell'originario verbale di accertamento e contestazione di violazione, limitandosi a dichiarare la legittimità dell'ordinanza ingiunzione qui impugnata nei confronti del trasgressore, Sig.
. Controparte_4
Infine, ad abundantiam, ci si riporta all'articolo 14 della Legge 689/1981 che, in proposito, prevede espressamente che la violazione deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. È altresì previsto che, in mancanza di contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati. In caso di omessa notificazione nel termine prescritto,
l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue.
L'omessa notifica del provvedimento impugnato all'obbligato solidale, infatti, non solo estingue l'illecito amministrativo in capo a quest'ultimo ma non al trasgressore responsabile, ma pure provoca l'effetto estintivo dell'illecito amministrativo in capo al medesimo. Lo stesso effetto, però, non può dirsi perfezionato in capo al trasgressore,
soggetto responsabile, posto che la solidarietà di cui all'art. 6, Legge n. 689/19881 è
stata prevista dal Legislatore per facilitare la riscossione.
Sul punto, la Giurisprudenza unanime afferma “alla stregua del principio, fissato dalle
Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 22082/17, in tema di sanzioni
amministrative, la solidarietà prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 6 non si limita ad
assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di
deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito
con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicchè l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale e,
pertanto, non viene meno nell'ipotesi in cui quest'ultima, ai sensi della detta L. n. 689
del 1981, art. 14, u.c., si estingua per mancata tempestiva notificazione…la mancata
notifica del verbale di contestazione nel termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14,
comma 2, non costituisce un vizio del verbale medesimo, ma un fatto che determina
l'estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione (art. 14, u.c., cit.); fatto i cui effetti non
vengono rimossi dalla proposizione dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione volta a far
valere proprio tali effetti” (ex multis, Cassazione, n. 23839/2018).
Da tutto quanto sopra esposto ed argomentato, pertanto, ritiene codesto
Giudicante non possa che necessariamente conseguire l'annullamento nei confronti della Società ricorrente dell'ordinanza ingiunzione impugnata, in quanto nessuna prova contraria è stata fornita dall'Ente resistente che non ha, pertanto, assolto all'onere della prova su di lui incombente in ordine alla dimostrazione dei fatti costitutivi posti a fondamento delle pretese creditorie, con la conseguenza per cui, come detto,
l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere dichiarata illegittima ed inidonea a fondare qualsiasi richiesta per mancanza di allegazione e prova dei fatti costitutivi e, quindi,
conclusivamente, per i motivi anzidetti, la controversia deve essere decisa come in calce.
2. Per quanto riguarda, infine, l'istanza formulata da parte ricorrente di risarcimento del danno ed accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c., ritiene codesto Giudicante
che la stessa sia infondata e non meriti, pertanto, accoglimento non essendovi la prova della condotta illecita e, quindi, neppure negligenze da imputare all'Ente convenuto, che ha agito in tutela di un preminente interesse pubblico, concreto ed attuale e che, come dalla stessa argomentato, dedotto e comprovato, non avrebbe comunque potuto procedere con l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione de qua, né, in ogni caso, vi è
alcuna prova della sua mala fede e/o della colpa grave, quali necessari ed imprescindibili presupposti della responsabilità (ex multis, Cassazione n. 22405/2018). 3. Per quanto attiene alle spese di lite, ritiene codesto Giudicante non si possa non addivenire ad una compensazione totale delle stesse e ciò sia sulla base della normativa vigente, sia dei recenti arresti giurisprudenziali secondo i quali, in merito, non solo non può prescindersi, ma pure è dirimente ed imprescindibile il comportamento tenuto dalle parti.
Ebbene, certamente nel caso di specie non può che sicuramente ritenersi che parte resistente non abbia posto in essere comportamenti nè negligenti, nè imperiti e che,
quindi, non abbia dato causa alla presente lite. Stesse argomentazioni possono parimenti essere svolte nei confronti della Società ricorrente, per la quale non è emersa prova della notifica del necessario ed imprescindibile atto prodromico, notifica che,
comunque, esula dai poteri e dal controllo del medesimo Ente resistente.
L'Ente stesso, infatti, sulla base della comunicazione ricevuta di violazione, non avrebbe potuto esimersi dal procedere alla irrogazione della presente ordinanza ingiunzione,
facendo legittimo affidamento sul corretto sviluppo del procedimento notificatorio a monte, così come non avrebbe potuto, come asserito, in assenza di un interesse pubblico concreto e attuale, comunque procedere con l'annullamento richiesto.
Quindi, per tutto quanto sopra dedotto ed argomentato, il caso in questione ricade palesemente in una delle situazioni previste che consentono di attuare la integrale compensazione delle spese di lite, per non potersi considerare alcuna delle parti, si ripete, senza alcun dubbio, come colei che abbia dato causa alla lite e ciò in quanto “Il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è
quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè soccombente la parte che
con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario
l'accertamento giudiziale“ (ex plurimis, Cassazione, ordinanza 24.03.2015, n. 5842). In
suddetti casi, infine, si ricorda, è rimessa alla valutazione del Giudice di merito la decisione di compensare interamente le spese. Ad abundantiam, preme sottolineare che la Cassazione, in un arresto recentissimo afferma che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del
2018, la compensazione delle spese, parzialmente o per intero, può essere disposta,
oltre che nel caso di soccombenza reciproca, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, ordinanza n.
17966/2024).
P.Q.M.
Il Giudice Onorario,
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
consultata la normativa vigente;
così provvede:
● ACCOGLIE il ricorso in opposizione proposto dalla società ricorrente
[...]
, avverso l'ordinanza ingiunzione n. Parte_2
33-4010721-331-1363256, pratica n. 11687/2019, emessa da
[...]
Controparte_2
di Modena, notificata tramite PEC in data 15.01.2024 che, per l'effetto,
[...]
viene dichiarata nulla ed annullata integralmente.
● DICHIARA interamente compensate le spese di giudizio fra le parti, per le ragioni sopra evidenziate ed i motivi dedotti in narrativa.
Così deciso in Modena, il giorno 24 marzo 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo