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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 23/09/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
n° 402/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di ST, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza nella causa di lavoro pendente tra
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Della Pelle ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio del medesimo difensore corrente in Lanciano (CH) alla Via Ferro di
Cavallo n. 141, giusta procura in atti;
- ricorrente-
e
, in persona del Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3
, tutti rappresentati e difesi, ai
[...] sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal dott. Pierangelo Trippitelli;
-resistente-
Svolgimento del processo
Con ricorso la parte istante, premesso di essere docente a tempo determinato del CP_1 resistente, in servizio per l'a.s. 2024/25 presso l'I.C. “Mario Bosco” di Lanciano, Scuola Primaria
Eroi Ottobrini, con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche, decorrente dal
02.09.2024 al 30.06.2025, per 24 ore settimanali di lezione;
di non aver ricevuto – in relazione al suddetto periodo –la corresponsione dell'importo di € 500,00 annue per l'aggiornamento e la formazione del docente (cd. Carta elettronica del docente, istituita dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” all'art.1, comma 121 e ss.), che viene invece regolarmente corrisposto a tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato a supporto della loro formazione continua;
che in precedenza aveva svolto reiterati servizi di insegnamento in forza di plurimi contratti a tempo determinato, tra cui, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, le seguenti supplenze dall'a.s. 2018/2019 in poi, tutte quale docente di scuola primaria:
• a.s. 2018/19: supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 09.11.2018 al 30.06.2019, presso l'I.C. “Mario Bosco” di Lanciano, per 12 ore settimanali di lezione;
• a.s. 2019/20: supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 23.09.2019 al 30.06.2020, presso il Circolo Didattico AG , per 24 ore settimanali di lezione;
Controparte_4
• a.s. 2020/21: supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 29.09.2020 al 30.06.2021, presso l'I.C. Palena – Torricella Peligna per 12 ore settimanali di lezione;
• a.s. 2021/22: supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 08.09.2021 al 30.06.2022, presso l'I.O. “G. Spataro” di Gissi per 24 ore settimanali di lezione;
•a.s. 2022/23: supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 01.09.2022 al 30.06.2023, presso l'I.C. per 24 ore settimanali di lezione;
CP_5
• a.s. 2023/24: supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 01.09.2023 al 30.06.2024, presso l'I.C. “Mario Bosco” di Lanciano, Scuola Primaria Eroi Ottobrini, per 24 ore settimanali di lezione;
che in relazione alle mentovate supplenze svolte negli aa.ss. dal 2018/19 al 2023/24 non gli
è stata corrisposta l'indennità sostitutiva dei giorni di ferie e permessi per festività soppresse maturati e non goduti e non è stato invitato a fruire delle ferie e dei permessi per festività soppresse, né tantomeno è stato avvisato che, diversamente, avrebbe perso il diritto di usufruirne, nonché il diritto a percepire l'indennità sostitutiva, ha adito l'intestato Tribunale così concludendo:
“1) accertare e dichiarare, il diritto della parte ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente, cd. Carta del docente, prevista dall'art. 1 comma 121
e ss. della L. 107/2015, del valore di € 500,00 per ogni anno scolastico, in relazione all'a.s.
2024/25, e, per l'effetto, condannare il resistente a provvedere in conformità a quanto CP_1 sopra accertato e dichiarato, e quindi ad attribuire alla parte ricorrente la cd. Carta del docente in relazione all'a.s. 2024/25 del valore di € 500,00 (ovvero per quel diverso importo che dovesse risultare all'esito del giudizio), da utilizzarsi per le finalità stabilite dall'art. 1 commi 121 e ss. L.
107/2015, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dalla maturazione di ogni singola posta sino al saldo;
2) accertare e dichiarare, il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie e permessi per festività soppresse non goduti in relazione alle supplenze svolte negli aa.ss. dal 2018/19 al 2023/24 di cui in premessa, pari a complessivi € 3.698,24 lordi, di cui €
185,81 per 6,1 giorni di ferie/permessi non goduti nell'a.s. 2018/19, € 650,70 per 11,63 giorni di ferie/permessi non goduti nell'a.s. 2019/20, € 362,76 per 12,97 giorni di ferie/permessi non goduti nell'a.s. 2020/21, € 816,87 per 14,6 giorni di ferie/permessi non goduti nell'a.s. 2021/22, € 720,90 per 12,3 giorni di ferie/permessi non goduti nell'a.s. 2022/23, € 961,20 per 16,4 giorni di ferie/permessi non goduti nell'a.s. 2023/24, e, per l'effetto, condannare il resistente a CP_1 corrispondere in favore della parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva per ferie e permessi per festività soppresse non goduti in relazione ai servizi in parola, la complessiva somma lorda di €
3.698,24, ovvero quel diverso importo maggiore o minore risultante all'esito del procedimento, che potrà riferirsi eventualmente anche a singole poste, ed oltre in ogni caso alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dalla maturazione di ogni singola posta sino al saldo;
3) con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario, con aumento del compenso nella misura del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, ex art. 4, comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, s.m.i.”.
Si è costituito in giudizio il chiedendo, nel merito, il rigetto della causa. CP_1
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, la causa è giunta all'odierna decisione sulla base delle sole risultanze documentali in atti, vertendo la controversia su questioni legate esclusivamente alla corretta interpretazione delle norme applicabili al caso concreto.
Indi in data odierna, dopo il deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti considerazioni.
Quanto alla domanda volta ad accertare il diritto della parte ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, cd. Carta del docente, prevista dall'art. 1 comma 121 e ss. della L. 107/2015, del valore di € 500,00 per ogni anno scolastico, appare opportuno ricostruire il quadro normativo sussistente in materia.
A norma dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...] , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_6
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 così dispone: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile”.
L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M., prevede che: “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
L'art. 28 del CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 dispone che: “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto”.
L'art. 63 del successivo CCNL del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ribadisce che: “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
Ciò posto, la parte ricorrente sostiene che riconoscendo tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato si ingeneri una disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata l'omogeneità della prestazione lavorativa svolta e l'identità della finalità formativa del personale docente, a prescindere dalle relative modalità di assunzione.
La prospettazione di parte ricorrente ha trovato riscontro in significative pronunce, emesse in ambito sia interno, che eurounitario.
Al riguardo giova evidenziare come il Consiglio di Stato, Sez. VII, con pronuncia n. 1842/2022 abbia annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 con riconoscimento del bonus di cui si controverte anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e con gli artt.
29, 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, così argomentando: “6.2.2. Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi
è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti),così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna.”.
Inoltre la sesta sezione della CGUE, con ordinanza del 18.05.2022 resa nella causa C-450/2021, a seguito di rinvio pregiudiziale ad opera del Tribunale di Vercelli, ha statuito che: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un Controparte_1 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni
e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Anche la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla spettanza del beneficio in discorso anche ai dipendenti scolastici a tempo indeterminato appartenenti al profilo professionale del personale educativo, nella sentenza n. 32104 del 31/10/2022, resa ex art. 363 bis c.p.c., ha ritenuto che “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per
l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi”.
Da ultimo, con la recentissima sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la Suprema Corte di Cassazione - pronunciando sulle questioni sollevate dal Tribunale di Taranto con ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perchè iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Applicando tali principi al caso di specie, è evidente che sussista una ingiustificata disparità di trattamento tra i docenti a tempo indeterminato (anche se in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati), la cui formazione è sostenuta sotto il profilo economico dalla parte datoriale con l'erogazione della Carta elettronica e i docenti assunti nell'ambito di rapporti a tempo determinato, che pur avendo un eguale diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, non risultano, invece, destinatari di tale sostegno economico e che tale sistema si ponga in contrasto tanto con i precetti costituzionali, quanto con quelli eurounitari, rendendosi pertanto necessaria la disapplicazione dell'art. 1 della L. n. 107/2015 (atteso che i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del
28 novembre 2016, applicativi di tale disposizione, sono stati annullati dal Consiglio di Stato con l'ordinanza succitata) nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della Carta elettronica del docente anche ad opera del personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Inoltre, deve osservarsi che si è al cospetto di incarico con durata fino al 30 giugno, per il quale, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto vantato (cfr. allegato 1 al ricorso).
Infine, per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di
Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso), occorre dare atto che il ricorrente con le note di trattazione scritta depositate in data 17.09.2025 ha espressamente dedotto e dimostrato di aver ricevuto un incarico sino al 30 giugno anche per il presente a.s. 2025/2026 (cfr. doc.31 alle predette note).
Atteso che dalla documentazione in atti emerge pacificamente che il ricorrente ha prestato attività di docenza a tempo determinato fino al 30 giugno nell'anno scolastico 2024/2025, l'amministrazione convenuta va dunque condannata alla corresponsione in suo favore dell'importo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (1 annualità pari ad €. 500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Anche la domanda volta ad accertare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie e permessi per festività soppresse non goduti in relazione alle supplenze svolte appare fondata e va accolta.
Preliminarmente appare opportuno ricostruire il quadro normativo sussistente in materia.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore nell'anno 2012 dapprima con l'articolo 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 come modificato, in sede di conversione, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che ha così disposto: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.., sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
La norma è stata oggetto di pronuncia da parte della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1 Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non avesse potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. La Corte ha evidenziato che il diritto inderogabile delle ferie sarebbe violato se la cessazione del servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'articolo 1, commi da 54 a 56, della L. 24 dicembre 2012, n. 228- dettando una disciplina speciale delle ferie proprio per il personale della scuola. A norma dell'articolo 1, comma 54 della L. 228/2012: "il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del
2012, precisando che la sua disciplina non si applica "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
Infine, il comma 56 dello stesso articolo 1 ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Ciò posto, la normativa in questione deve essere interpretata in conformità ai principi costituzionali ed al diritto unionale.
Giova evidenziare come la Grande Sezione della CGUE, con tre sentenze del 6 novembre 2018 rese rispettivamente nelle cause riunite C-569/16 e C570/16 S.W., nella causa C619/16 S. W.K. e nella causa C-684/2016 M.P., nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha offerto l'esatta interpretazione del diritto dell'Unione nei seguenti termini:
" - L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce” (sentenza cit. punto 35);
“- È necessario assicurarsi che l'applicazione di simili norme nazionali non possa comportare
l'estinzione dei diritti alle ferie annuali retribuite maturati dal lavoratore laddove quest'ultimo non abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitarli” (sent. cit. punto 38);
- “Sebbene il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'articolo 7 della direttiva
2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo ad imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite, resta il fatto che il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto” (sent. cit. punto 44);
- “A tal fine, il datore di lavoro è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo” (sent. cit., punto 45 e sentenza S. W. K., punto 52);
“- L'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro;
ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88” (sent.
M.P., punto 46);
- Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime,
l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute (sent. M.P., punto 47)".
Come già chiarito, sulla specifica questione è intervenuta con recenti ordinanze la Corte di legittimità, la quale richiamati i principi espressi dal giudice europeo e ribadito che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto, ha confermato che il datore - sul quale grava l'onus probandi - è tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (cfr.
Cass. Ord. Sez. L. n. 13447/2024 del 15.05.2024; Cass. Ord. Sez. L. n. 15415/2024 del 03.06.2024;
Cass. Ord. Sez. L. n. 16715/2024 del 17.06.2024).
Applicando tali principi al caso di specie, è evidente che sussiste il diritto della parte ricorrente all'indennità sostitutiva delle ferie residue in assenza di prova da parte del resistente di CP_1 averla invitata a fruirne e di averla informata che, in mancanza, avrebbe perso la relativa monetizzazione al momento della cessazione del rapporto.
Peraltro, nel caso di specie, non è in contestazione il numero dei giorni di ferie spettanti, per ciascun anno scolastico, in favore del docente, né, per altro verso, sono in contestazione le giornate di ferie che la docente ha dichiarato di aver fruito nel corso di ciascun anno scolastico.
L'indennità sostitutiva delle ferie residue per gli anni scolastici indicati in ricorso può essere quantificata nella complessiva somma lorda di € 3.698,24, sulla base dei conteggi elaborati dalla difesa di parte ricorrente e non contestati dalla difesa del resistente. CP_1
Conclusivamente, il resistente va dunque condannato alla corresponsione in favore del CP_1 ricorrente dell'importo complessivo di € 3.698,24 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie residue per gli anni scolastici indicati in ricorso, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano ai sensi del CP_1
D.M. n. 147/2022, applicando i valori dello scaglione di riferimento, tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il beneficio economico della cd. “Carta docente” con riferimento all'anno scolastico 2024/2025;
b) condanna, per l'effetto, il in persona del Controparte_1 CP_2
all'attribuzione in favore del ricorrente della “Carta docente”, secondo il sistema proprio di
[...] essa e per un valore corrispondente a quello perduto (1 annualità, pari ad €. 500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
c) accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute con riferimento agli anni scolastici dal 2018/19 al 2023/24; d) condanna, per l'effetto, il , in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, al pagamento dell'indennità sostitutiva pari a complessivi € 3.698,24, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
e) condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in €. 2.058,00 per compensi, oltre rimborsi forfettari del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Lanciano, il 23.09.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di ST -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di ST, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza nella causa di lavoro pendente tra
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Della Pelle ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio del medesimo difensore corrente in Lanciano (CH) alla Via Ferro di
Cavallo n. 141, giusta procura in atti;
- ricorrente-
e
, in persona del Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3
, tutti rappresentati e difesi, ai
[...] sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal dott. Pierangelo Trippitelli;
-resistente-
Svolgimento del processo
Con ricorso la parte istante, premesso di essere docente a tempo determinato del CP_1 resistente, in servizio per l'a.s. 2024/25 presso l'I.C. “Mario Bosco” di Lanciano, Scuola Primaria
Eroi Ottobrini, con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche, decorrente dal
02.09.2024 al 30.06.2025, per 24 ore settimanali di lezione;
di non aver ricevuto – in relazione al suddetto periodo –la corresponsione dell'importo di € 500,00 annue per l'aggiornamento e la formazione del docente (cd. Carta elettronica del docente, istituita dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” all'art.1, comma 121 e ss.), che viene invece regolarmente corrisposto a tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato a supporto della loro formazione continua;
che in precedenza aveva svolto reiterati servizi di insegnamento in forza di plurimi contratti a tempo determinato, tra cui, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, le seguenti supplenze dall'a.s. 2018/2019 in poi, tutte quale docente di scuola primaria:
• a.s. 2018/19: supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 09.11.2018 al 30.06.2019, presso l'I.C. “Mario Bosco” di Lanciano, per 12 ore settimanali di lezione;
• a.s. 2019/20: supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 23.09.2019 al 30.06.2020, presso il Circolo Didattico AG , per 24 ore settimanali di lezione;
Controparte_4
• a.s. 2020/21: supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 29.09.2020 al 30.06.2021, presso l'I.C. Palena – Torricella Peligna per 12 ore settimanali di lezione;
• a.s. 2021/22: supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 08.09.2021 al 30.06.2022, presso l'I.O. “G. Spataro” di Gissi per 24 ore settimanali di lezione;
•a.s. 2022/23: supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 01.09.2022 al 30.06.2023, presso l'I.C. per 24 ore settimanali di lezione;
CP_5
• a.s. 2023/24: supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 01.09.2023 al 30.06.2024, presso l'I.C. “Mario Bosco” di Lanciano, Scuola Primaria Eroi Ottobrini, per 24 ore settimanali di lezione;
che in relazione alle mentovate supplenze svolte negli aa.ss. dal 2018/19 al 2023/24 non gli
è stata corrisposta l'indennità sostitutiva dei giorni di ferie e permessi per festività soppresse maturati e non goduti e non è stato invitato a fruire delle ferie e dei permessi per festività soppresse, né tantomeno è stato avvisato che, diversamente, avrebbe perso il diritto di usufruirne, nonché il diritto a percepire l'indennità sostitutiva, ha adito l'intestato Tribunale così concludendo:
“1) accertare e dichiarare, il diritto della parte ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente, cd. Carta del docente, prevista dall'art. 1 comma 121
e ss. della L. 107/2015, del valore di € 500,00 per ogni anno scolastico, in relazione all'a.s.
2024/25, e, per l'effetto, condannare il resistente a provvedere in conformità a quanto CP_1 sopra accertato e dichiarato, e quindi ad attribuire alla parte ricorrente la cd. Carta del docente in relazione all'a.s. 2024/25 del valore di € 500,00 (ovvero per quel diverso importo che dovesse risultare all'esito del giudizio), da utilizzarsi per le finalità stabilite dall'art. 1 commi 121 e ss. L.
107/2015, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dalla maturazione di ogni singola posta sino al saldo;
2) accertare e dichiarare, il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie e permessi per festività soppresse non goduti in relazione alle supplenze svolte negli aa.ss. dal 2018/19 al 2023/24 di cui in premessa, pari a complessivi € 3.698,24 lordi, di cui €
185,81 per 6,1 giorni di ferie/permessi non goduti nell'a.s. 2018/19, € 650,70 per 11,63 giorni di ferie/permessi non goduti nell'a.s. 2019/20, € 362,76 per 12,97 giorni di ferie/permessi non goduti nell'a.s. 2020/21, € 816,87 per 14,6 giorni di ferie/permessi non goduti nell'a.s. 2021/22, € 720,90 per 12,3 giorni di ferie/permessi non goduti nell'a.s. 2022/23, € 961,20 per 16,4 giorni di ferie/permessi non goduti nell'a.s. 2023/24, e, per l'effetto, condannare il resistente a CP_1 corrispondere in favore della parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva per ferie e permessi per festività soppresse non goduti in relazione ai servizi in parola, la complessiva somma lorda di €
3.698,24, ovvero quel diverso importo maggiore o minore risultante all'esito del procedimento, che potrà riferirsi eventualmente anche a singole poste, ed oltre in ogni caso alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dalla maturazione di ogni singola posta sino al saldo;
3) con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario, con aumento del compenso nella misura del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, ex art. 4, comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, s.m.i.”.
Si è costituito in giudizio il chiedendo, nel merito, il rigetto della causa. CP_1
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, la causa è giunta all'odierna decisione sulla base delle sole risultanze documentali in atti, vertendo la controversia su questioni legate esclusivamente alla corretta interpretazione delle norme applicabili al caso concreto.
Indi in data odierna, dopo il deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti considerazioni.
Quanto alla domanda volta ad accertare il diritto della parte ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, cd. Carta del docente, prevista dall'art. 1 comma 121 e ss. della L. 107/2015, del valore di € 500,00 per ogni anno scolastico, appare opportuno ricostruire il quadro normativo sussistente in materia.
A norma dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...] , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_6
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 così dispone: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile”.
L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M., prevede che: “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
L'art. 28 del CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 dispone che: “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto”.
L'art. 63 del successivo CCNL del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ribadisce che: “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
Ciò posto, la parte ricorrente sostiene che riconoscendo tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato si ingeneri una disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata l'omogeneità della prestazione lavorativa svolta e l'identità della finalità formativa del personale docente, a prescindere dalle relative modalità di assunzione.
La prospettazione di parte ricorrente ha trovato riscontro in significative pronunce, emesse in ambito sia interno, che eurounitario.
Al riguardo giova evidenziare come il Consiglio di Stato, Sez. VII, con pronuncia n. 1842/2022 abbia annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 con riconoscimento del bonus di cui si controverte anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e con gli artt.
29, 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, così argomentando: “6.2.2. Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi
è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti),così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna.”.
Inoltre la sesta sezione della CGUE, con ordinanza del 18.05.2022 resa nella causa C-450/2021, a seguito di rinvio pregiudiziale ad opera del Tribunale di Vercelli, ha statuito che: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un Controparte_1 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni
e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Anche la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla spettanza del beneficio in discorso anche ai dipendenti scolastici a tempo indeterminato appartenenti al profilo professionale del personale educativo, nella sentenza n. 32104 del 31/10/2022, resa ex art. 363 bis c.p.c., ha ritenuto che “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per
l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi”.
Da ultimo, con la recentissima sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la Suprema Corte di Cassazione - pronunciando sulle questioni sollevate dal Tribunale di Taranto con ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perchè iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Applicando tali principi al caso di specie, è evidente che sussista una ingiustificata disparità di trattamento tra i docenti a tempo indeterminato (anche se in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati), la cui formazione è sostenuta sotto il profilo economico dalla parte datoriale con l'erogazione della Carta elettronica e i docenti assunti nell'ambito di rapporti a tempo determinato, che pur avendo un eguale diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, non risultano, invece, destinatari di tale sostegno economico e che tale sistema si ponga in contrasto tanto con i precetti costituzionali, quanto con quelli eurounitari, rendendosi pertanto necessaria la disapplicazione dell'art. 1 della L. n. 107/2015 (atteso che i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del
28 novembre 2016, applicativi di tale disposizione, sono stati annullati dal Consiglio di Stato con l'ordinanza succitata) nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della Carta elettronica del docente anche ad opera del personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Inoltre, deve osservarsi che si è al cospetto di incarico con durata fino al 30 giugno, per il quale, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto vantato (cfr. allegato 1 al ricorso).
Infine, per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di
Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso), occorre dare atto che il ricorrente con le note di trattazione scritta depositate in data 17.09.2025 ha espressamente dedotto e dimostrato di aver ricevuto un incarico sino al 30 giugno anche per il presente a.s. 2025/2026 (cfr. doc.31 alle predette note).
Atteso che dalla documentazione in atti emerge pacificamente che il ricorrente ha prestato attività di docenza a tempo determinato fino al 30 giugno nell'anno scolastico 2024/2025, l'amministrazione convenuta va dunque condannata alla corresponsione in suo favore dell'importo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (1 annualità pari ad €. 500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Anche la domanda volta ad accertare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie e permessi per festività soppresse non goduti in relazione alle supplenze svolte appare fondata e va accolta.
Preliminarmente appare opportuno ricostruire il quadro normativo sussistente in materia.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore nell'anno 2012 dapprima con l'articolo 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 come modificato, in sede di conversione, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che ha così disposto: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.., sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
La norma è stata oggetto di pronuncia da parte della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1 Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non avesse potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. La Corte ha evidenziato che il diritto inderogabile delle ferie sarebbe violato se la cessazione del servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'articolo 1, commi da 54 a 56, della L. 24 dicembre 2012, n. 228- dettando una disciplina speciale delle ferie proprio per il personale della scuola. A norma dell'articolo 1, comma 54 della L. 228/2012: "il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del
2012, precisando che la sua disciplina non si applica "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
Infine, il comma 56 dello stesso articolo 1 ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Ciò posto, la normativa in questione deve essere interpretata in conformità ai principi costituzionali ed al diritto unionale.
Giova evidenziare come la Grande Sezione della CGUE, con tre sentenze del 6 novembre 2018 rese rispettivamente nelle cause riunite C-569/16 e C570/16 S.W., nella causa C619/16 S. W.K. e nella causa C-684/2016 M.P., nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha offerto l'esatta interpretazione del diritto dell'Unione nei seguenti termini:
" - L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce” (sentenza cit. punto 35);
“- È necessario assicurarsi che l'applicazione di simili norme nazionali non possa comportare
l'estinzione dei diritti alle ferie annuali retribuite maturati dal lavoratore laddove quest'ultimo non abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitarli” (sent. cit. punto 38);
- “Sebbene il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'articolo 7 della direttiva
2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo ad imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite, resta il fatto che il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto” (sent. cit. punto 44);
- “A tal fine, il datore di lavoro è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo” (sent. cit., punto 45 e sentenza S. W. K., punto 52);
“- L'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro;
ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88” (sent.
M.P., punto 46);
- Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime,
l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute (sent. M.P., punto 47)".
Come già chiarito, sulla specifica questione è intervenuta con recenti ordinanze la Corte di legittimità, la quale richiamati i principi espressi dal giudice europeo e ribadito che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto, ha confermato che il datore - sul quale grava l'onus probandi - è tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (cfr.
Cass. Ord. Sez. L. n. 13447/2024 del 15.05.2024; Cass. Ord. Sez. L. n. 15415/2024 del 03.06.2024;
Cass. Ord. Sez. L. n. 16715/2024 del 17.06.2024).
Applicando tali principi al caso di specie, è evidente che sussiste il diritto della parte ricorrente all'indennità sostitutiva delle ferie residue in assenza di prova da parte del resistente di CP_1 averla invitata a fruirne e di averla informata che, in mancanza, avrebbe perso la relativa monetizzazione al momento della cessazione del rapporto.
Peraltro, nel caso di specie, non è in contestazione il numero dei giorni di ferie spettanti, per ciascun anno scolastico, in favore del docente, né, per altro verso, sono in contestazione le giornate di ferie che la docente ha dichiarato di aver fruito nel corso di ciascun anno scolastico.
L'indennità sostitutiva delle ferie residue per gli anni scolastici indicati in ricorso può essere quantificata nella complessiva somma lorda di € 3.698,24, sulla base dei conteggi elaborati dalla difesa di parte ricorrente e non contestati dalla difesa del resistente. CP_1
Conclusivamente, il resistente va dunque condannato alla corresponsione in favore del CP_1 ricorrente dell'importo complessivo di € 3.698,24 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie residue per gli anni scolastici indicati in ricorso, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano ai sensi del CP_1
D.M. n. 147/2022, applicando i valori dello scaglione di riferimento, tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il beneficio economico della cd. “Carta docente” con riferimento all'anno scolastico 2024/2025;
b) condanna, per l'effetto, il in persona del Controparte_1 CP_2
all'attribuzione in favore del ricorrente della “Carta docente”, secondo il sistema proprio di
[...] essa e per un valore corrispondente a quello perduto (1 annualità, pari ad €. 500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
c) accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute con riferimento agli anni scolastici dal 2018/19 al 2023/24; d) condanna, per l'effetto, il , in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, al pagamento dell'indennità sostitutiva pari a complessivi € 3.698,24, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
e) condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in €. 2.058,00 per compensi, oltre rimborsi forfettari del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Lanciano, il 23.09.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di ST -