CA
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/10/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIA
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
La coordinatrice della Seconda Sezione Civile delegato, Dott.ssa Silvana
ER ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc e 15 D.Lvo 150/2011 nella causa civile n. 1633/2024 RGAC assunta in decisione all'esito delle note scritte depositate ex art. 127ter cpc in sostituzione dell'udienza del 1° ottobre
2025, vertente
TRA
Avv. TI LL, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Tarsitano
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro in carica Controparte_1
RESISTENTE
Conclusioni:
Per l'opponente
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente ricorso, riformare il decreto impugnato e conseguentemente liquidare in favore dell'Avv. TI LL, quale difensore della parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso indicato nella già depositata istanza di liquidazione e, quindi, in ossequio al principio di diritto di cui sopra,
1 nella misura di €3.000,00= per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00= ed agli accessori di legge, per un importo totale pari ad Euro 3.827,20= con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio come da Nota spese giudiziale allegata, in ossequio a quanto statuito alla Corte di CA, sez. II Civile, con la sentenza n. 9808/13, tenuto conto che detti compensi spettanti per il giudizio di impugnazione avverso il decreto di liquidazione del compenso non possono essere dimezzati art. 130 T.U. come ritenuto dalla Suprema Corte Sez. VI con l'ordinanza del 3.03.2022 n.
7028”.
Fatto e Diritto
1. Con ricorso ex art 281 decies cpc depositato in data 13 novembre 2024 l'avv.
TI LL difensore di ammesso al patrocinio a spese Parte_1 dello Stato con provvedimento del consiglio dell'ordine degli avvocati di
Catanzaro del 13 gennaio 2023 in relazione al giudizio di CA n. 36/2023 definito con ordinanza del 10 ottobre 2023 ha proposto opposizione avverso il decreto emesso in data 17 ottobre 2024 con il quale la Corte d'Appello ha rigettato la liquidazione del compenso, ritenendo applicabile al caso in esame l'art. 130 bis dpr n. 115 del 2002, posto che il giudizio di CA si è concluso con declaratoria di inammissibilità .
Con un unico motivo di opposizione l'opponente ha dedotto l'erroneità del provvedimento impugnato, evidenziando che la disposizione normativa richiamata nel provvedimento di rigetto riguarda le ipotesi in cui l'impugnazione dichiarata inammissibile sia stata proposta dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, mentre nel caso in esame la parte assistita dall'avv. LL ha semplicemente resistito al ricorso per CA proposto nei suoi confronti, correttamente eccependone l'inammissibilità poi dichiarata dalla CA.
2. Il , ritualmente evocato in giudizio a mezzo pec, non Controparte_1 si è costituito in giudizio.
Per effetto dell'assenza della Presidente delegata la causa è stata erroneamente rimessa ad un consigliere istruttore che ha quindi rimesso gli atti alla Presidente della Corte per una nuova designazione.
2 La Presidente della Corte ha quindi delegato la trattazione della causa alla coordinatrice della seconda sezione civile.
L'udienza del 28 maggio 2025 fissata per la decisione è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione.
L'opponente ha depositato le proprie note nelle quali ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
Con provvedimento del 30 maggio 2025 è stata rilevata la mancanza in atti degli scritti difensivi che documentano l'attività della quale viene chiesta la liquidazione e la causa è stata rinviata all'udienza del 1° ottobre 2025 con invito all'opponente a produrre la documentazione mancante.
L'avv. LL in data 9 luglio 2025 ha depositato il controricorso e la memoria difensiva depositati davanti alla CA
L'udienza del 1° ottobre 2025 è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione. L'opponente ha depositato le proprie note.
3. In via del tutto preliminare, occorre precisare che il presente procedimento è soggetto ai sensi dell'art 15 D.Lgs 150/2011 al nuovo rito semplificato di cognizione introdotto dalla riforma Cartabia che si conclude non più con ordinanza, ma con sentenza inappellabile ex art 281 sexies cpc.
4. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'art. 130 bis dpr n. 115 del 2002 è, infatti, diretto ad evitare di gravare l'Erario con la liquidazione di spese per liti giudiziarie che si presentino sin dall'inizio pretestuose e riguarda quindi esclusivamente la condotta di a tale lite dia corso.
Nel caso in esame la parte assistita dall'avv. LL ha assunto nel giudizio di
CA la veste di resistente e, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso non preclude la liquidazione del compenso al suo difensore.
Con riferimento alla quantificazione del compenso giova puntualizzare in diritto:
- che ai sensi dell'art 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 l'onorario e le spese spettanti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vanno liquidate in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenuto conto della natura e dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale;
- che secondo la Suprema Corte la norma va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il
3 compenso essere liquidato anche in misura inferiore a essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (cfr Cass. 31404/2019);
- che dopo le modifiche apportate al d.m. n. 55 del 2014 dal dm 37/2018 e, più di recente, dal d.m. 147/2022 il giudice non può in nessun caso diminuire il compenso oltre il 50%;
- che all'eventuale riduzione del 50% del valore medio va aggiunta l'ulteriore riduzione stabilita dall'art 130 dpr 115/2002 senza che ciò comporti la violazione del minimo tariffario, trattandosi di (ulteriore) decurtazione stabilita da una norma speciale che mira a soddisfare le esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente e il diritto dell'avvocato a un compenso equo (cfr Cass. 4759/2022).
Tenuto conto che nel caso nel caso in esame il valore della controversia era indeterminabile di medi complessità e che il difensore ha depositato sia un controricorso che una memoria per l'udienza in camera di consiglio, il compenso in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014 come modificati dal
DM n. 147 del 2022 va così determinato: fase studio € 2336, fase introduttiva €
1969, fase decisoria € 1208 e così in totale € 5513 ridotto ex art. 130 dpr n. 115 del 2002 € 2756,5
PQM
Accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, liquida in favore dell'Avv. TI LL, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la complessiva somma di € 2756,5 oltre accessori di legge.
Nulla per le spese.
Cosi deciso in 9 ottobre 2025
Il Presidente delegato
Silvana ER
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