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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 28/03/2022, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/03/2022
N. 00516/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01428/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 1428 del 2018, proposto da:
- DA EL, rappresentato e difeso dall’Avv. Gennaro Leuzzi, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso, ope legis , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliato;
per l’esecuzione del giudicato
- formatosi sul decreto decisorio nr. 508/17 R.G.V.G. della Corte d’Appello di Lecce, depositato il 26.10.2017, munito di formula esecutiva in data 7.11.2017, divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia.
Udita all’odierna camera di consiglio la dichiarazione con cui il difensore del sig. EL rappresentava l’avvenuta cessazione della materia del contendere, avendo la p.A. integralmente adempiuto alla propria obbligazione - come pure evidenziato dall’Avvocatura erariale nella memoria del 24 febbraio 2022 .
Visto l’art. 34, comma 5, c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 23 marzo 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che:
- in ragione dell’avvenuto integrale pagamento delle somme dovute dall’Amministrazione, così come liquidate nel decreto della Corte d’Appello citato in epigrafe, deve dichiararsi l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
- sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite, considerate le caratteristiche dell’attività defensionale prestata e dell’affare esaminato e, comunque, la circostanza per cui il ritardo con il quale il Ministero provvedeva al pagamento risulta giustificabile in ragione dell’elevatissimo numero di analoghe statuizioni da eseguire e delle conseguenti, obiettive difficoltà in cui lo stesso Ministero veniva a trovarsi ( v., tra le molte, T.a.r. Lazio, I-quater, 20 marzo 2019, n. 3685; 3 aprile 2018, n. 3644 ).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1428 del 2018 indicato in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23 marzo 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO