Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/02/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1834/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1834 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra
CF/PI ), in persona del l.r.p.t., con sede in Via Strettola S. Anna Parte_1 P.IVA_1 alle Paludi n. 18 - 80142 NAPOLI, elettivamente domiciliata in Via Toledo n. 256 - 80132 Napoli, presso lo studio dell'Avv. Paolo Parlato (CF: ), che la rappresenta e difende C.F._1 come da procura in atti
- attrice e
(PI ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del l.r.p.t., con sede in Via Belvedere n. 222 - 80127 Napoli, elettivamente domiciliata in Via Roma n.
157 - 80029 Sant'Antimo presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Ferrara (CF: ), C.F._2 che la rappresenta e difende come da procura in atti
- convenuta
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata la conveniva in giudizio la società Parte_1 [...]
, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Accertata e dichiarata Controparte_2 la giurisdizione del Tribunale di Napoli Nord alla cognizione della suddetta controversia, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di vendita di cosa futura stipulata tra le parti in data 19 novembre 2009 per inadempimento integrale della Parte_2 quale parte promittente venditrice;
[...]
1
3) In via istruttoria ammettere ogni mezzo di prova a seconda del comportamento processuale di controparte con la concessione dei termini di cui al VI comma dell'art. 183 cpc onde consentire il deposito delle memorie ivi previste;
4) Condannare parte convenuta al pagamento di spese e compensi del presente procedimento, maggiorati di rimborso spese generali Cpa ed Iva come per legge.”.
Costituitasi la società formulava in via preliminare eccezione di difetto di Controparte_1 giurisdizione del Tribunale, per avere le parti pattuito espressamente la devoluzione della controversia ad arbitri, come da art. 12 del contratto stipulato tra le due società.
Nel merito contestava la domanda dell'attrice e rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale ovvero in via subordinata del Tribunale amministrativo regionale Campania – Napoli.
2) nel merito rigettare la domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento formulata da parte della società nei confronti della società società di progetto, Parte_1 Controparte_1 dichiarare improcedibile, inammissibile e/o infondata la domanda di restituzione della somma di €
90.000,00, pari al doppio della caparra corrisposta dalla società attrice e per l'effetto rigettare la conseguente domanda formulata;
3) in via riconvenzionale accertare e dichiarare la risoluzione del contratto preliminare del 19.11.2009, concluso tra la società società di Controparte_1 progetto e la società e di tutti gli atti e/o contratti ad esso collegati per grave Parte_1 inadempimento di quest'ultima; per l'effetto, nella non creduta ipotesi dovesse ritenersi provato il versamento della caparra, accertare e dichiarare il diritto della società alla Controparte_1 ritenzione della caparra come conseguenza della legittimità del suo recesso, derivato dal grave inadempimento imputabile alla predetta società Parte_1
4) con vittoria di spese, diritti e compensi professionali di giudizio come per legge, oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.”.
Il Tribunale all'udienza del 26.5.2022 ritenuta la causa matura per la decisione in ordine alla questione preliminare sollevata dalla convenuta, fissava udienza di precisazione delle conclusioni poi rinviata per esigenze di ruolo all'8.7.2024. A tale udienza mutata la persona fisica del giudicante, precisate le parti le conclusioni, la causa è stata riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., come da ordinanza del 24.7.2024.
2 Sul difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte convenuta è fondata e deve trovare accoglimento.
Invero, nel contratto concluso tra le parti (cfr. doc. 1 atto di citazione – cfr. doc. 2 comparsa di costituzione) è espressamente pattuito, all'art. 12, che “Le parti convengono che qualora dovessero insorgere controversie in materia dei diritti o degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, la risoluzione delle eventuali controversie sarà sottoposta alla decisione di un collegio arbitrale di tre membri designati uno dalla Ditta, il secondo dalla “ e Controparte_2 il terzo, qualora non si raggiunga comune accordo, dal Presidente del Tribunale di Napoli”.
Parte attrice deduce la nullità della clausola compromissoria in quanto vessatoria ex art. 1341 c.c., da approvarsi specificamente e non in via cumulativa come accaduto nel caso di specie.
L'assunto di parte attrice è infondato, difatti, la norma richiamata, applicabile al caso di contratto concluso tra due imprese, limita la propria operatività alle condizioni generali di contratto, per espressa previsione normativa ed è tipicamente riconducibile ai contratti conclusi per adesione, e non anche ai contratti oggetto di trattativa individuale, a differenza di quanto è previsto nel caso di contratto concluso tra consumatore e professionista in virtù della tutela rafforzata offerta dal Codice del
Consumo.
Con contratto per adesione deve intendersi quel contratto “destinato a regolare una serie indefinita di rapporti […] predisposto unilateralmente da un contraente. Ne consegue che tale ipotesi non ricorre quando il negozio è stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti” (cfr. Cass. Civ. n.
16889/2016).
Ancora e più di recente la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che “[…] esulano da tale categoria
i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, rispetto ai quali l'altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti” (cfr. Cass. Civ., n. 6753/2018).
Orbene, per quanto riguarda l'onere della prova “La predisposizione, da parte di uno dei contraenti, di condizioni generali di contratto è un fatto costitutivo della pretesa di chi ha interesse a far valere
l'inefficacia di una clausola vessatoria in mancanza di specifica approvazione per iscritto, onde quest'ultimo deve provare la ricorrenza di quella particolare fattispecie contrattuale, e la mancanza di tale prova è circostanza rilevabile d'ufficio, al di là della contestazione di controparte […]” (cfr.
Cass. Civ. n. 19212/2005).
3 Nel caso di specie la parte attrice non ha provato la riconducibilità del negozio al tipo del contratto per adesione ed anzi, dalla lettura del contratto di cui è causa, emerge in modo piuttosto chiaro che lo stesso non è affatto riconducibile ad assetto pattizio di una serie indefinita di rapporti, né è redatto a mezzo di moduli e formulari, bensì è specificamente legato al rapporto singolo che le parti hanno voluto regolare, (Cfr.: Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 27320 del 30/11/2020) motivo per cui la clausola di cui all'art. 12 deve ritenersi pienamente riconducibile alla libera scelta negoziale delle parti, approvata anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
Infine, il contratto è stato sottoscritto da entrambe le parti in calce all'intero documento, al richiamo cumulativo alle clausole e alle singole pagine del contratto stesso.
Le superiori considerazioni portano a ritenere fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla parte convenuta, con conseguente devoluzione della presente controversia al Collegio Arbitrale.
Sulle spese di lite
In ragione dell'esito della lite e delle fasi effettivamente svolte sussistono gravi e giustificati motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo competente a decidere la presente controversia il collegio arbitrale;
2) Spese compensate.
Così deciso in Aversa, 21.2.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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