Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/06/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa
Maria Rosaria Barbato, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6151 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018
avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...], il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Giorgio Castronuovo, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli (NA), al C.so Meridionale
APPELLANTE
E
, con sede legale e direzione in Milano alla via Benigno Controparte_1
Crespi 23, P.IVA rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Maurizio P.IVA_1
De Dominicis, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli alla via Salvator Rosa 256
APPELLATA
E residente in [...] Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale del 3.2.2025;
FATTO E DIRITTO
1
All'uopo l'istante deduceva che in data 27/03/2015 alle ore 10,00 circa, nel Comune di
Poggiomarino, il conducente l'autovettura Smart tg.CT326VE, di proprietà di Controparte_2 assicurata con nell'uscire da una traversa di Via Nappi, ometteva di dare la dovuta CP_4 precedenza a destra ai veicoli in transito ed investiva il motociclo Yamaha T Max tg.EB52485, di sua proprietà assicurato con la A seguito dell'urto il conducente del motociclo Controparte_3
Yamaha T Max finiva al suolo ed urtava contro un marciapiede.
Deduceva altresì che la causa veniva assegnata al Giudice dott. Cangella e, ammessi i mezzi istruttori dallo stesso formulati, veniva fissata l'udienza al 16.03.2016 per l'espletamento; che nelle more, il giudice dott. Cangella veniva posto in pensione e la causa, scardinata da quel ruolo, veniva assegnata alla dott.ssa che di tale circostanza egli aveva avuto conoscenza Parte_2 soltanto in via informale due giorni prima della successiva udienza fissata per il 17/01/2017 ; che in tale sede il difensore dell'attrice chiedeva che la causa fosse rinviata per l'escussione dei testi, non citati in quanto non c'era stata la comunicazione da parte della cancelleria dell'udienza di ripresa del procedimento, ma il giudice rinviava per le conclusioni.
Il Giudice di Pace di Torre Annunziata, con sentenza n.9895/18 rigettava la domanda proposta condannando la parte istante al pagamento delle spese di giudizio, deducendo che “la comunicazione della fissazione dell'udienza innanzi al Giudice designato era avvenuta a mezzo comunicazione per affissione in cancelleria in data 22.04.2016”.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello, contestando l'affermazione del Parte_1
Giudice di prime cure, secondo cui la comunicazione del decreto di scardinamento e di fissazione della ripresa del procedimento sarebbe validamente avvenuta mediante affissione in Cancelleria, modalità che non era prevista in nessuna norma del Codice di Procedura.
Quindi l'appellante ha chiesto, in accoglimento dell'appello ed in riforma integrale della sentenza impugnata, dichiarare la nullità di tutti gli atti successivi alla omessa comunicazione, ammettere l'espletamento della prova testimoniale richiesta in primo grado, ed infine accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del convenuto in ordine al sinistro di cui sopra, con condanna CP_2 della al risarcimento dei danni subiti dall'attore, con condanna alle spese di lite. Controparte_3
2 Instaurato il contraddittorio, in appello si costituiva la sola la in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t., contestando la fondatezza del gravame ed instando per il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 22.05.2019 parte appellante insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati in primo grado, e con ordinanza del 23.05.2019 il giudice rilevava che la decisione del primo motivo di appello (che andava fatta con sentenza) era preliminare rispetto alle valutazioni sulle richieste istruttorie, e pertanto rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n.1704/19, il Tribunale, pertanto, dichiarava la nullità della sentenza n.2895/18 emessa dal giudice di primo grado, e di tutti gli atti del giudizio di primo grado successivi all'omessa comunicazione da parte della Cancelleria del decreto di scardinamento e fissazione di nuova udienza, disponendo con separata ordinanza del 3.7.19 la remissione della causa sul ruolo per lo svolgimento dell'attività istruttoria.
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, espletati l'attività istruttoria e ctu tecnica a mezzo del p.a. , all'esito del deposito, ex art. 127 ter c.p.c., delle note Persona_1 in sostituzione dell'udienza del 3.2.2025, sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Tribunale riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Questioni preliminari.
Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza.
L'appello va poi dichiarato ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione;
lo stesso consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure.
Né può ritenersi nullo l'atto di appello, che contiene elementi sufficienti per la individuazione della causa petendi e del petitum della domanda, essendo, tra l'altro, ben precisati i motivi di impugnazione e le modifiche richieste alla sentenza oggetto di gravame.
Sempre, in via preliminare va chiarito che con sentenza non definitiva emessa in corso di lite è stata dichiara la nullità della sentenza di primo grado per l'omessa comunicazione del rinvio dell'udienza d'istruzione, in violazione dell'art. 82 disp. att. c.p.c., comma 3, che trova applicazione anche al procedimento innanzi al giudice di pace in base al disposto dell'art. 311 c.p.c., con conseguente prosecuzione del giudizio nella fase istruttoria.
3 Merito.
L'appello merita parziale accoglimento per i motivi di seguito evidenziati.
In conseguenza dell'effetto devolutivo del gravame occorre esaminare la domanda risarcitoria spiegata in primo grado.
In primo luogo la stessa va dichiarata proponibile avendo l'istante prestato piena osservanza al disposto di cui agli artt. 145 ss. D.lgs 209/2005 con l'invio alla compagnia evocata in giudizio della richiesta preventiva di risarcimento ben più di 90 giorni prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge (cfr, doc. 2 produzione attorea primo grado di giudizio).
Tanto premesso, giova ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr ex plurimis Cass. Civ. 13390/07) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto.
Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 cpc (cfr.
Cass. Civ. N°4077 del 1996 e N° 3564 del 1995).
Nelle fattispecie dedotta in lite, devono ritenersi provati l'effettivo accadimento dell'evento dannoso, nonché il coinvolgimento nel sinistro dei mezzi e delle persone suindicati (cfr, prova testimoniale, C.T.U., certificato di proprietà e carta circolazione del veicolo di parte attrice, ispezione Pra del veicolo del convenuto).
Del resto risulta per tabulas fin dall'atto introduttivo della lite del primo grado di giudizio che l'istante in sede stragiudiziale è stata risarcita mediante versamento da parte della della CP_3 somma di euro 2.800,00 ritenuta, tuttavia, non esaustiva dalla stessa (cfr assegno datato 10.06.2015 allegato alla produzione di parte attrice del primo grado di giudizio).
In ordine alla ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro e delle connesse responsabilità vanno richiamate le risultanze della prova orale.
Il teste , indifferente, presente ai fatti di causa e sulla cui genuinità non vi è motivo di Testimone_1 dubitare, ha affermato che, nelle circostanze di tempo e luogo narrate in citazione, mentre era alla guida della sua autovettura e procedeva dietro al motorino T max, ha visto uscire da una stradina situata a sinistra rispetto al suo senso di marcia e quello del motociclo, un'autovettura di tipo Smart di colore blu, il cui conducente non si arrestava, omettendo di dare la precedenza a destra;
che in tale manovra urtava il motociclo facendolo cadere al suolo unitamente al conducente ed alla trasportata. Lo stesso teste ha anche confermato i danni riportati dal motociclo, laddove ha
4 dichiarato che si avvicinò per aiutare il conducente del motociclo ad alzarlo da terra e in quell'occasione vide che lo stesso aveva riportato danni alle frecce, al faro anteriore, allo specchietto e alla scocca sia destra che sinistra;
il teste ha dichiarato: “preciso che il luogo del sinistro non è un incrocio. L'incidente è avvenuto sulla strada più larga, alla cui sinistra vi è una stradina secondaria (luogo da cui è uscita la smart) di cui non so il nome” (cfr verbale udienza dell'11.10.2022)
Pertanto è chiara la dinamica del sinistro ed è chiara la responsabilità del convenuto nella produzione del sinistro.
Alla luce dell'istruttoria espletata, il conducente dell'autovettura Smart ha violato l'art. 145 CDS che prevede che “I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione”.
Va, però, considerato che in materia di accertamento delle cause di un sinistro stradale, il giudice è tenuto all'accertamento delle modalità di condotta di guida di entrambi i conducenti.
La prova liberatoria comprende anche l'allegazione di fatti tesi a dimostrare che una parte abbia comunque fatto ricorso, sussistendone le condizioni, ad una manovra di fortuna che, nel caso, si palesava la più opportuna ed efficace.
Ciò in quanto in applicazione del principio di solidarietà desumibile dagli artt. 2 Cost. e 1175 c.c., il conducente del veicolo antagonista deve cooperare al fine di evitare che il sinistro si verifichi.
L'unico caso in cui detto soggetto non è tenuto alla manovra di emergenza si ha quando, attese le circostanze del caso concreto, una qualche manovra, astrattamente idonea, di emergenza, risulti impossibile.
Il principio sopra enunciato si spiega per il fatto che la presunzione di eguale concorso di colpa, stabilita dall'art. 2054, 2 co., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso (C. 4055/2009; C. 15434/2004; C. 4639/2002; C.
4648/1999; C. 5250/1997); l'apprezzamento del giudice del merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, inoltre, si concreta in un giudizio di mero fatto che resta insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici (C. 3424/2014).
Per il superamento della presunzione di uguale colpa, spetta al danneggiato attore l'onere di fornire tale prova, con la conseguenza che, ove non venga sufficientemente provata la determinante influenza della colpa del convenuto, quest'ultimo non può essere condannato al risarcimento, oltre i
5 limiti posti dalla citata norma. Soltanto l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (C.
4648/1999); il concorso di colpa può essere escluso, non solo quando il conducente abbia fornito la prova d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era, da parte sua, una reale possibilità di evitare l'incidente; tale situazione ricorre allorché l'altro conducente abbia compiuto una manovra di marcia eseguita invadendo l'altrui corsia di marcia in modo così repentino ed imprevisto da costituire un ostacolo improvviso e inevitabile, in modo da non consentire al conducente, anche usando la dovuta sorveglianza, di evitare l'impatto anche ove egli abbia violato "una norma regolamentare non incidente sull'evento". Per contro, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria, che non può derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista ma richiede il positivo accertamento, in concreto, dell'assenza di ogni possibile addebito (C. 24860/2010). Anche una infrazione grave, come ad esempio l'inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti, dunque, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di verificare se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso
(cfr: nello stesso senso, tra le tante, Cass. civ., 3 novembre 2004, n. 21056).
Ciò posto, passando all'esame della colpa in concreto, non vi è dubbio che sussiste nella fattispecie una prevalente condotta colposa del conducente dell'autovettura Smart, che è uscito da una traversa posta sul lato sinistro rispetto al senso di marcia del motociclo T Max senza, tuttavia, adottare gli opportuni accorgimenti e dunque ponendo in essere una manovra improvvisa in aperta violazione con le regole previste dalla norma del codice della strada sopra richiamata. Ciò posto, diversamente da quanto asserito da parte appellante, la dinamica del sinistro di per sé non consente di escludere una concorrente condotta colposa della nulla essendo emerso dalla espletata prova sulla Pt_1 condotta di guida del conducente del T Max.
Il teste escusso nulla riferisce né sulla velocità di guida del veicolo di parte appellante, nè tantomeno sulla sua posizione sulla carreggiata, nè se lo stesso abbia effettuato qualche manovra per evitare il danno.
Orbene l'art. 145 del codice della strada pone un obbligo di massima prudenza in capo ai conducenti al fine di evitare incidenti e tale obbligo si rivolge indistintamente a tutti i conducenti, quindi anche a quello avente 'diritto di precedenza', giacché il diritto di precedenza non esonera questi dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nella guida, anche in relazione a pericoli derivanti
6 da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengano alla norma. Ed infatti, il conducente di un veicolo al quale spetti il diritto di precedenza, per andare esente da responsabilità deve, a sua volta, guidare nel rispetto di tutte le regole di prudenza e diligenza, come espressamente previste dagli artt. 140 c.d.s. (ai sensi del quale gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione), 141 c.d.s. (il quale impone di regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza) e
145 c.d.s. (il quale espressamente prescrive che i conducenti, approssimandosi ad una intersezione o intercettando la traiettoria di altro veicolo devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti).
Alla luce del compendio probatorio e dei principi di diritto suesposti, nella fattispecie in esame si ritiene di ascrivere la responsabilità principale, nella misura dell'80%, per la causazione dell'evento, al conducente del veicolo Smart ritenendo sussistere una corresponsabilità, e art. 1227 co. 1 c.c., del conducente il motociclo T, nella misura del 20%.
Venendo al quantum debeatur vanno richiamate le risultanze della ctu espletata in grado di appello, peraltro su documentazione fotografica essendo stato alienato il veicolo subito dopo il sinistro;
il ctu ha affermato che “ il motociclo in oggetto tg. EB52485, da quanto emerge dai rilievi fotografici in atti, presenta danni ubicati alla parte anteriore e laterale destra, con l'interessamento delle carenature anteriori e laterale destra ed accessori;
che trattasi di motociclo per trasporto persone, tipo Yamaha Tmax 530 targato EB52485, anno di immatricolazione 24/04/2014, di proprietà della società nata a [...] il [...] e residente in [...]” Parte_1
(valore ante sinistro di circa €. 8.000,00); ha stimato i danni in complessivi €. 3.369,62, esclusa l'IVA.
Dunque applicando il ritenuto concorso di colpa nella misura del 20%, l'importo risarcitorio spettante alla ammonta ad euro 2.695,69, pari all'80% dell'importo riconosciuto dal ctu di Pt_1 euro 3.369,62 (considerando la somma priva di IVA non avendo l'appellante depositato in atti la fattura di riparazione, nè dedotto di aver riparato il veicolo prima dell'alienazione, veicolo che risulta alienato in data 05.05.2015 al prezzo di euro 3.000,00, a distanza di meno di due mesi dal sinistro).
Orbene considerato che già prima dell'introduzione della lite risulta versato dalla Controparte_3
l'importo di euro 2.800,00, che la stessa odierna parte appellante fin dall'atto introduttivo della lite ha imputato al danno materiale patito, ne discende che alcuna somma risulta ulteriormente dovuta dagli odierni appellati (in citazione la quantificava i danni patiti in euro 6.600,00, allegava Pt_1 di aver già ricevuto l'importo di euro 2.800,00, e chiedeva la condanna della compagnia assicurativa alla differenza quantificata in euro 3.800,00, cfr atto introduttivo della lite).
7 In definitiva in accoglimento dell'appello per quanto di ragione ed in totale riforma della gravata sentenza, già dichiarata nulla, si accerta e dichiara che il sinistro oggetto di lite si è verificato per la concorrente responsabilità nella misura del 20% di e nella restante misura dell'80% Parte_1 del conducente dell'autovettura l'autovettura Smart tg.CT326VE, di proprietà di CP_2
e quantificato il danno patito dalla in euro 2.695,69, si rigetta la domanda di
[...] Pt_1 condanna al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno, avendo il danneggiato già conseguito a titolo risarcitorio l'importo di euro 2.800,00 prima della instaurazione della lite.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio in virtù della reciproca soccombenza si compensano integralmente tra le parti.
Le spese di ctu come liquidate in sede di conferimento dell'incarico pongono a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 2895/18, depositata il
[...]
5.4.2018, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello, ed in riforma della gravata sentenza, già dichiarata nulla, dichiara la responsabilità concorrente dell'appellante (nella misura del 20%) e della parte Parte_1 resistente (nella misura del 80%) nella causazione del sinistro del 27.03.2015; Controparte_2
- rigetta la domanda di risarcimento del danno, già integralmente risarcito in sede stragiudiziale;
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
- pone le spese di ctu come liquidate in sede di conferimento dell'incarico a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Torre Annunziata, 24.06.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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