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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2024, n. 18919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18919 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 34984/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da , nato in [...] il Parte_1
13.11.1981 (c.f. ) residente in [...], rappresentato e difeso, C.F._1 in unione congiunta e disgiunta dall'Avv. Beatrice Marini (c.f. – PEC: C.F._2
e Avv. Nicola Rapini, nei confronti del Email_1 Controparte_1
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
[...]
*****
Il ricorrente, regolarmente soggiornante sul territorio italiano, ha chiesto l'accertamento del suo diritto al ricongiungimento familiare con le minori e Persona_1 Persona_2 nonché la dichiarazione di illegittimità, e per l'effetto di annullamento, dei provvedimenti di diniego del visto emessi relativamente alle medesime dall'Ambasciata d'Italia in Abidjan il 16 aprile 2024.
A sostegno della domanda, ha riferito di aver ottenuto, a mezzo di delega volontaria, l'esercizio della potestà genitoriale sulle minori, figlie della sorella di lui, e che tale delega era stata successivamente omologata dal
Tribunale di primo grado di Abidjan.
Così, in data 19 gennaio 2022, gli veniva rilasciato il nulla osta al ricongiungimento familiare con le suddette nipoti dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Perugia. Tuttavia, l'autorità consolare italiana, previo preavviso, rigettava le domande dei visti di ingresso con le motivazioni che oggi vengono contestate e, in particolare, ritenendo che le ordinanze con cui il tribunale di Abidjan aveva accertato in capo al Signor
[...]
i diritti della patria potestà sulle minori si ponessero in contrasto con l'ordine pubblico italiano. Parte_1
Il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità di tale diniego in quanto emesso in violazione dell'art. 9, comma 4, della l. 194/1983 che accoglierebbe il principio dell'affidamento parentale libero nell'ambito dei congiunti del minore entro il quarto grado. Il non si è costituito. CP_1
*****
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Preliminarmente giova rimarcare che all'autorità diplomatica o consolare compete la verifica non solo della genuinità della documentazione presentata, ma anche della situazione soggettiva del richiedente, dovendo valutare anche l'autenticità del legame familiare. L'autorità è tenuta a svolgere, dunque, un controllo formale e sostanziale circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio del visto.
Il principio è stato espresso, sia pure con riferimento all'ipotesi del matrimonio strumentale, dalla Corte di
Cassazione (v. ordinanza n. 3234/18) che ha chiarito che all'autorità diplomatica è certamente consentita una valutazione attinente ai presupposti del diritto al ricongiungimento che l'autorità amministrativa è chiamata a riconoscere. L'autorità diplomatica o consolare, quindi, nel rilasciare il visto d'ingresso per un ricongiungimento familiare, non è vincolata al nulla osta del questore, potendo decidere per un diniego all'esito della verifica sulla sussistenza dei presupposti compiuta nei termini anzidetti (cfr. Cass. n. 209/2005).
Ciò chiarito, occorre muovere dal rilievo che, ai sensi dell'art. 64, comma 1, lett. g) della legge n. 218 del
1996, “[l]a sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando: (omissis) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico”.
Sempre in via preliminare, giova osservare che il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 9, comma 4, della l. 194/1993. Il richiamo non coglie nel segno in quanto la disposizione riguarda la diversa ipotesi in cui il minore sia già stato (legittimamente, n.d.r.) accolto per un periodo superiore a sei mesi, circostanza avulsa al caso di specie.
Nel merito, il tribunale muove dalla presa d'atto che il diritto del ricorrente al ricongiungimento con le nipoti incontra un limite di ordine pubblico.
L'art. 65 della legge n. 218 del 1995 stabilisce che “[h]anno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa”.
Opera, quindi, in ogni caso, il limite costituito dai principi nazionali di ordine pubblico, intesi come fondamento etico che trova diretta espressione nell'architettura costituzionale. Occorre, in altri termini, quale condizione insuperabile, che i provvedimenti relativi all'esistenza di rapporti di famiglia, tra cui rientrano gli atti di affidamento, adozione o sottoposizione a tutela dei minori, non si pongano in contrasto con tali principi.
Nella specie, l'ordinamento italiano preclude ai genitori di disporre, in via negoziale, della responsabilità genitoriale sui figli in quanto “diritto-dovere” attribuito a entrambi i genitori e nell'interesse primario della prole.
Peraltro, le ordinanze emesse dal Tribunale di prima istanza di Abidjan non menzionano in alcun modo le ragioni sottese alla delega della responsabilità genitoriale e non contengono indicazioni circa la presumibile durata dell'affidamento. Inoltre, non sono indicati i doveri dell'affidatario nei confronti delle minori e le modalità per mantenere il contatto con la sua famiglia di origine;
non risulta essere stata svolta alcuna indagine sulla capacità dell'affidatario di prendersi cura efficacemente delle minori. Infine, non è stato dimostrato che siano state effettuate rimesse di denaro volte al sostegno delle minori, le quali non sono state sentite.
La carenza di tali dati (basti rimarcare a titolo esemplificativo le modalità per mantenere il contatto con la famiglia di origine o l'idoneità della famiglia che accoglie) appare del tutto inconciliabile con i principi fondamentali che tutelano il minore. L'affermazione secondo cui il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, ancorché espresso nell'ambito di una legge specifica, (art. 1, comma 1, legge sull'adozione) costituisce un principio fondamentale con il quale deve confrontarsi ogni tipo di intervento che su tale diritto spieghi effetti. Del resto, come è noto, il principio del “best interest of the child” informa tutta la normativa nazionale e sovranazionale a tutela del fanciullo. Nel caso in esame, la valutazione in ordine all'efficacia di un intervento rispetto al perseguimento del “best interest” risulta del tutto inibita dall'assenza dei predetti dati puntuali.
Per altro verso, occorre mettere in luce quello che è il reale intento perseguito dalle parti, ossia consentire, attraverso la delega, il trasferimento in Italia delle minori presso lo zio. Tale finalità, a ben vedere, risulta estranea all'ambito applicativo e alla ratio legis dell'art. 29 del d. lgs. 186/98, e può realizzarsi attraverso strumenti diversi, all'uopo preposti dall'ordinamento.
In definitiva, le circostanze evidenziate si pongono in frizione con i principi nazionali di ordine pubblico.
Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione del . CP_1
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, in data 10.12.2024
Il Giudice
Corrado Bile
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da , nato in [...] il Parte_1
13.11.1981 (c.f. ) residente in [...], rappresentato e difeso, C.F._1 in unione congiunta e disgiunta dall'Avv. Beatrice Marini (c.f. – PEC: C.F._2
e Avv. Nicola Rapini, nei confronti del Email_1 Controparte_1
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
[...]
*****
Il ricorrente, regolarmente soggiornante sul territorio italiano, ha chiesto l'accertamento del suo diritto al ricongiungimento familiare con le minori e Persona_1 Persona_2 nonché la dichiarazione di illegittimità, e per l'effetto di annullamento, dei provvedimenti di diniego del visto emessi relativamente alle medesime dall'Ambasciata d'Italia in Abidjan il 16 aprile 2024.
A sostegno della domanda, ha riferito di aver ottenuto, a mezzo di delega volontaria, l'esercizio della potestà genitoriale sulle minori, figlie della sorella di lui, e che tale delega era stata successivamente omologata dal
Tribunale di primo grado di Abidjan.
Così, in data 19 gennaio 2022, gli veniva rilasciato il nulla osta al ricongiungimento familiare con le suddette nipoti dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Perugia. Tuttavia, l'autorità consolare italiana, previo preavviso, rigettava le domande dei visti di ingresso con le motivazioni che oggi vengono contestate e, in particolare, ritenendo che le ordinanze con cui il tribunale di Abidjan aveva accertato in capo al Signor
[...]
i diritti della patria potestà sulle minori si ponessero in contrasto con l'ordine pubblico italiano. Parte_1
Il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità di tale diniego in quanto emesso in violazione dell'art. 9, comma 4, della l. 194/1983 che accoglierebbe il principio dell'affidamento parentale libero nell'ambito dei congiunti del minore entro il quarto grado. Il non si è costituito. CP_1
*****
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Preliminarmente giova rimarcare che all'autorità diplomatica o consolare compete la verifica non solo della genuinità della documentazione presentata, ma anche della situazione soggettiva del richiedente, dovendo valutare anche l'autenticità del legame familiare. L'autorità è tenuta a svolgere, dunque, un controllo formale e sostanziale circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio del visto.
Il principio è stato espresso, sia pure con riferimento all'ipotesi del matrimonio strumentale, dalla Corte di
Cassazione (v. ordinanza n. 3234/18) che ha chiarito che all'autorità diplomatica è certamente consentita una valutazione attinente ai presupposti del diritto al ricongiungimento che l'autorità amministrativa è chiamata a riconoscere. L'autorità diplomatica o consolare, quindi, nel rilasciare il visto d'ingresso per un ricongiungimento familiare, non è vincolata al nulla osta del questore, potendo decidere per un diniego all'esito della verifica sulla sussistenza dei presupposti compiuta nei termini anzidetti (cfr. Cass. n. 209/2005).
Ciò chiarito, occorre muovere dal rilievo che, ai sensi dell'art. 64, comma 1, lett. g) della legge n. 218 del
1996, “[l]a sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando: (omissis) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico”.
Sempre in via preliminare, giova osservare che il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 9, comma 4, della l. 194/1993. Il richiamo non coglie nel segno in quanto la disposizione riguarda la diversa ipotesi in cui il minore sia già stato (legittimamente, n.d.r.) accolto per un periodo superiore a sei mesi, circostanza avulsa al caso di specie.
Nel merito, il tribunale muove dalla presa d'atto che il diritto del ricorrente al ricongiungimento con le nipoti incontra un limite di ordine pubblico.
L'art. 65 della legge n. 218 del 1995 stabilisce che “[h]anno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa”.
Opera, quindi, in ogni caso, il limite costituito dai principi nazionali di ordine pubblico, intesi come fondamento etico che trova diretta espressione nell'architettura costituzionale. Occorre, in altri termini, quale condizione insuperabile, che i provvedimenti relativi all'esistenza di rapporti di famiglia, tra cui rientrano gli atti di affidamento, adozione o sottoposizione a tutela dei minori, non si pongano in contrasto con tali principi.
Nella specie, l'ordinamento italiano preclude ai genitori di disporre, in via negoziale, della responsabilità genitoriale sui figli in quanto “diritto-dovere” attribuito a entrambi i genitori e nell'interesse primario della prole.
Peraltro, le ordinanze emesse dal Tribunale di prima istanza di Abidjan non menzionano in alcun modo le ragioni sottese alla delega della responsabilità genitoriale e non contengono indicazioni circa la presumibile durata dell'affidamento. Inoltre, non sono indicati i doveri dell'affidatario nei confronti delle minori e le modalità per mantenere il contatto con la sua famiglia di origine;
non risulta essere stata svolta alcuna indagine sulla capacità dell'affidatario di prendersi cura efficacemente delle minori. Infine, non è stato dimostrato che siano state effettuate rimesse di denaro volte al sostegno delle minori, le quali non sono state sentite.
La carenza di tali dati (basti rimarcare a titolo esemplificativo le modalità per mantenere il contatto con la famiglia di origine o l'idoneità della famiglia che accoglie) appare del tutto inconciliabile con i principi fondamentali che tutelano il minore. L'affermazione secondo cui il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, ancorché espresso nell'ambito di una legge specifica, (art. 1, comma 1, legge sull'adozione) costituisce un principio fondamentale con il quale deve confrontarsi ogni tipo di intervento che su tale diritto spieghi effetti. Del resto, come è noto, il principio del “best interest of the child” informa tutta la normativa nazionale e sovranazionale a tutela del fanciullo. Nel caso in esame, la valutazione in ordine all'efficacia di un intervento rispetto al perseguimento del “best interest” risulta del tutto inibita dall'assenza dei predetti dati puntuali.
Per altro verso, occorre mettere in luce quello che è il reale intento perseguito dalle parti, ossia consentire, attraverso la delega, il trasferimento in Italia delle minori presso lo zio. Tale finalità, a ben vedere, risulta estranea all'ambito applicativo e alla ratio legis dell'art. 29 del d. lgs. 186/98, e può realizzarsi attraverso strumenti diversi, all'uopo preposti dall'ordinamento.
In definitiva, le circostanze evidenziate si pongono in frizione con i principi nazionali di ordine pubblico.
Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione del . CP_1
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, in data 10.12.2024
Il Giudice
Corrado Bile