Ordinanza cautelare 15 maggio 2019
Sentenza 21 novembre 2022
Rigetto
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/09/2025, n. 7190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7190 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07190/2025REG.PROV.COLL.
N. 05373/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5373 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Wally Salvagnini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Piacenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 15410/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Piacenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025, il Cons. Raffaello Scarpato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-, straniero di origine -OMISSIS-, ha impugnato, dinanzi al T.a.r. per il Lazio, Roma, il decreto del Ministero dell’Interno datato 15 febbraio 2018, con il quale è stata respinta la sua domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 comma 1, lettera f ), della L. n. 91/1992, in ragione dell’emersione di una sentenza di condanna ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., emessa dal Tribunale di Piacenza in data -OMISSIS- per i reati di cui agli artt. 337 e 582 c.p., nonché dell’avvenuta sospensione della patente di guida per violazione degli artt. 186 e 187 del D.Lvo n. 285/1992 in data -OMISSIS-.
2. A fondamento del gravame il ricorrente ha lamentato l’omessa considerazione del proprio grado di inserimento socio-economico, avendo l’Amministrazione motivato il diniego unicamente sull’emersione dei sopracitati precedenti penali, precisando inoltre che il reato oggetto della condanna riportata in data -OMISSIS- si era estinto per prescrizione e che in ordine alla condanna riportata in data -OMISSIS- era stata avanzata istanza di estinzione.
3. Il T.a.r., premessa la natura latamente discrezionale della valutazione amministrativa sulla concessione dello status civitatis , ha respinto il ricorso, rilevando che l’avvenuta estinzione del reato per prescrizione non cancella la rilevanza del fatto storico, idoneo a dimostrare la mancata integrazione nel tessuto sociale.
4. Lo straniero ha impugnato la sentenza lamentando la mancata positiva considerazione, da parte del Ministero e del T.a.r., del suo comprovato grado di integrazione sociale e lavorativa, riproponendo le censure già respinte dal primo giudice.
5. Il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Piacenza si sono costituiti con memoria di stile, depositando la documentazione già allegata in primo grado.
6. All’udienza pubblica del 15 maggio 2025 l’appello è stato introitato per la decisione.
7. L’appello non è fondato.
8. Ai fini della concessione della cittadinanza per residenza sul territorio ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera f ), della legge n. 91/1992, l’Amministrazione deve verificare, oltre al requisito della residenza legale continuata per almeno 10 anni, l’inserimento del soggetto richiedente nel contesto sociale del Paese, attraverso un insieme di ulteriori elementi, atti a dimostrare l’avvenuta stabile integrazione nel tessuto sociale sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta, tra cui particolare rilievo assume il comportamento tenuto dal richiedente nel rispetto delle regole della convivenza civile e non solo di quelle di rilevanza penale (Cons. Stato, sez. I, 16 giugno 2022, n. 943; sez. VI, 20 maggio 2011, n. 3006).
L’ampiezza e la profondità dell’obbligo di motivazione del provvedimento di diniego devono correlarsi alla tipologia di comportamento ritenuto ostativo, alla natura penale del fatto, alla gravità dello stesso, alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l’istanza viene proposta, allo stadio del procedimento.
La concessione della cittadinanza italiana è infatti atto ampiamente discrezionale, che non solo deve tenere conto di fatti penalmente rilevanti, esplicitamente indicati dal legislatore, ma che deve valutare anche l’area della loro prevenzione di guisa che l’atto in questione implica accurati apprezzamenti da parte dell’Amministrazione sulla personalità e sulla condotta di vita dell’interessato e si esplica in un potere valutativo circa l’avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale sotto i molteplici profili della sua condizione lavorativa, economica, familiare e di irreprensibilità della condotta.
Per l’indirizzo ormai consolidato della Sezione, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale si giustifica allorquando quest’ultimo dimostri di possedere ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità e sia detentore di uno status illesae dignitatis morale e civile, nonché di un serio sentimento di italianità che escluda interessi personali e speculativi sottostanti alla richiesta di naturalizzazione (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. III, 6 settembre 2018, n. 5262, e 12 novembre 2014, n. 5571; Id., sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913, 10 gennaio 2011, n. 52, nonché 26 gennaio 2010, n. 282).
Il provvedimento di diniego della concessione non è sindacabile per i profili di merito della valutazione dell’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 6 settembre 2016, n. 3819; Sez. III, 25 agosto 2016, n. 3696; Sez. III, 11 marzo 2016, n. 1874), mentre lo è invece, e pienamente, per i suoi eventuali profili di eccesso di potere, tra i quali sono tradizionalmente annoverati il travisamento dei fatti, l’inadeguata valutazione delle circostanze o l’inadeguatezza della motivazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3456; sez. III, 26 ottobre 2016, n. 4498).
9. Alla luce di tali premesse, nel caso di specie deve ritenersi idonea a supportare il portato motivazionale del provvedimento impugnato la valutazione ostativa della condanna riportata dall’appellante in data -OMISSIS-, per i reati di cui agli artt. 337 e 582 c.p., che, sebbene successivamente incisa da provvedimento di estinzione del reato per avvenuta prescrizione, concerne un fatto storico di rilevante gravità, indice di pericolosità sociale e, dunque, incompatibile con la concessione dello status civitatis .
Nella fattispecie, infatti, come emerge dalla documentazione depositata agli del giudizio, lo straniero, fermato per un controllo, ha aggredito gli agenti, provocando loro delle lesioni personali, essendo stato sorpreso a guidare sotto l’effetto di cannabinoidi.
Le condotte contestate devono ritenersi idonee ad ingenerare un fondato pericolo per l’incolumità e la sicurezza pubblica, poiché poste in essere in epoca successiva alla richiesta di concessione della cittadinanza italiana, quando si presume che il percorso di inserimento nel tessuto sociale nazionale si sarebbe dovuto essere concluso, con la conseguenza che l’Autorità amministrativa le ha correttamente valorizzate nell’esercizio del proprio potere valutativo/discrezionale.
10. Quanto invece alla documentazione depositata nel presente grado di giudizio a fondamento dell’inserimento lavorativo ed alla contrazione di matrimonio con altra cittadina -OMISSIS- (documentazione relativa agli anni -OMISSIS-), deve osservarsi che la stessa concerne un periodo temporale di gran lunga successivo rispetto all’emanazione del provvedimento impugnato e, pertanto, non poteva influire sulla valutazione effettuata dall’Autorità amministrativa.
11. Tali elementi sopravvenuti, pertanto, non possono da soli fondare un giudizio in termini di affidabilità ed integrazione nella comunità nazionale in capo allo straniero, né possono elidere il grave disvalore oggettivamente sotteso alla commissione dei reati contestati.
12. Il Ministero, in conclusione, con valutazione insindacabile in questa sede, poiché non affetta da manifesta illogicità o travisamento, ha ritenuto che non sussistesse l’interesse dello Stato alla concessione della cittadinanza, non potendo escludersi che dalla suddetta concessione potesse derivare un danno o un nocumento per la comunità.
13. Per queste ragioni, la sentenza impugnata merita conferma, dovendosi conseguentemente respingere l’appello.
14. Le spese del presente grado di giudizio possono essere cionondimeno compensate, in ragione della natura delle questioni trattate e della costituzione solo formale delle Amministrazioni appellate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.