Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00672/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02530/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2530 del 2025, proposto da LA JE, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Guiglia, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Comune di Monreale, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
dell’associazione Sicily Music Academy APS, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’accertamento:
- dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Amministrazione intimata in ordine alle diffide presentate dalla ricorrente il 20 novembre 2024 ed il 15 aprile 2025, aventi ad oggetto “ Richiesta di emissione di provvedimenti urgenti per il contenimento / cessazione dei rumori prodotti dagli impianti di diffusione sonora in uso alla “Sicily Music Academy Aps ” e dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulle menzionate istanze;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. ON AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone la ricorrente di essere proprietaria di un immobile ad uso civile abitazione sito in Monreale, Piazza Vittorio Emanuele nr. 18, da lei adibito a proprio domicilio domestico ed ubicato in prossimità di un’unità immobiliare sita in Salita San Cristoforo n. 7, in uso all’associazione “SICILY MUSIC ACADEMY APS” dalla quale promanano, dal primissimo pomeriggio fino alle ore serali ed il sabato mattina, emissioni sonore che non consentirebbero di attendere alle normali occupazioni e di godere della dovuta quiete e del riposo che la propria abitazione dovrebbe garantirle.
Rileva quindi la ricorrente di aver denunziato sin dal 22.12.2023 l’inquinamento acustico derivante dai locali in uso all’Associazione controinteressata e che il 24.05.2024 ed il 21.06.2024 personale tecnico di ARPA Sicilia e della Polizia Municipale ha accertato, previe verifiche strumentali, il superamento dei limiti di tollerabilità delle emissioni sonore prodotte ed elevato nei confronti della citata associazione, in data 12.07.2024, un verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo.
Considerato il persistere delle emissioni e la mancata esecuzione di opere o accorgimenti volte a ridurle, la ricorrente in data 20.11.2024 ha quindi presentato un esposto al Comune di Monreale invitando l’Amministrazione a provvedere a mente dell’art. 9 della legge n. 447/1995, ovvero ad adottare ogni atto idoneo a ridurre le immissioni acustiche, ed a ricondurle a livelli di normale tollerabilità.
In mancanza di adeguati riscontri, con istanza del 15 aprile 2025 la ricorrente ha reiterato la diffida.
Non avendo ottenuto riscontro, con il ricorso in epigrafe, notificato il 18 dicembre 2025 e depositato il 22 dicembre successivo, la ricorrente ha quindi adito questo T.A.R. per sentir dichiarare l’illegittimità della condotta omissiva tenuta dall’Amministrazione comunale intimata.
2. Il Comune di Monreale e la ditta controinteressata non si sono costituite in giudizio.
In prossimità della discussione della causa, in data 11 marzo 2026, parte ricorrente ha evidenziato al Collegio che con ordinanza n. 9 del 5 febbraio 2026, comunicata il 12 febbraio 2026, il Comune di Monreale ha adottato a carico dell’associazione controinteressata un’ordinanza contingibile, in attuazione dell’art. 9 della legge n. 447/1995, per il superamento dei limiti acustici.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione in esito alla camera di consiglio del 12 marzo 2026, nel corso della quale il difensore della parte ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse in conseguenza dell'adozione della citata ordinanza insistendo per le spese.
3. Preso atto di quanto, tardivamente, dichiarato e documentato dalla difesa della parte ricorrente, al Collegio non resta che dichiarare improcedibile il ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo. Come chiarito dalla giurisprudenza, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta infatti l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il Giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Consiglio di Stato, Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981).
4. Le spese di lite, nella misura determinata in dispositivo avuto riguardo anche al comportamento processuale della ricorrente, vanno poste a carico del Comune di Monreale che, pur essendosi attivato ed avendo verificato l’effettivo superamento da parte della controinteressata dei limiti previsti per le emissioni sonore, solo dopo la notifica del presente mezzo di tutela ha assunto le proprie determinazioni finali in relazione all’esposto presentato. Sussistono invece giuste ragioni per dichiarare l’irripetibilità delle spese medesime nei confronti della controinteressata non costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna il Comune di Monreale al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri di legge e refusione del contributo unificato, se versato.
Dichiara non ripetibili le spese di lite nei confronti della parte privata non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DE BR, Presidente
ON AN, Primo Referendario, Estensore
Elena AR, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON AN | DE BR |
IL SEGRETARIO