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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/06/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 21915/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 21915/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. GALLI EMANUELA, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Martina Parte_1 Parte_2
Franca (Ta) il 12/09/2009.
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 04/09/2006 maggiorenne ed economicamente non Per_1
autosufficiente e il 01/06/2010. Per_2
Con ricorso depositato il 18/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale sita in Torino, via Genova 79 alla sig.ra comprensiva Parte_2 degli arredi, ed il sig. , dal mese in corso, provvederà ad allontanarsi, asportando i propri Parte_1 oggetti personali.
DA' ATTO che il mutuo acceso presso la banca relativo alla ristrutturazione della casa CP_1 coniugale, è già stato estinto dai coniugi con risparmi comuni ed altresì il conto corrente cointestato, presso la banca è stato chiuso con divisione delle somme giacenti come segue: €.
3.000 al sig. CP_1
ed €. 10.000 circa alla sig.ra . Parte_1 Parte_2
DA' ATTO che la sig.ra rinuncia a richiedere al sig. il 50% dei 5.000 Parte_2 Parte_1
€ investiti ed intestati a quest'ultimo.
AFFIDA la minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale Per_2
e collocazione prevalente presso la madre. I genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale anche disgiuntamente per quanto attiene alle scelte inerenti all'ordinaria amministrazione, mentre dovranno assumere concordemente le decisioni relative alla straordinaria amministrazione.
DISPONE che il sig. possa vedere e tenere con sé la figlia liberamente, in accordo con Parte_1 la sig.ra compatibilmente con le proprie disponibilità lavorative tenendo altresì conto degli Pt_2 impegni della minore. In assenza di accordo tra le parti valgono di massima le seguenti modalità: due pomeriggi a settimana, indicativamente il martedì ed il giovedì, con riaccompagnamento della minore presso l'abitazione materna dopo cena;
-a weekend alterni, dal sabato mattina alla domenica sera con pernotto nella notte tra sabato e domenica e riaccompagnamento presso l'abitazione materna dopo cena -con prescrizione per il di Parte_1 comunicare con ragionevole anticipo qualora, per impegni lavorativi, fosse impossibilitato a prendere con sé i figli nel weekend;
- 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i coniugi e da comunicarsi reciprocamente con almeno due mesi di preavviso. In tale periodo, il diritto di permanenza presso l'altro coniuge è sospeso;
- durante le feste natalizie, ad anni alterni, la figlia trascorrerà dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 al 6 gennaio con l'altro, con alternanza delle giornate del 24 e 25 dicembre;
le vacanze pasquali ad anni alterni.
DA' ATTO che le parti si impegnano, nel periodo in cui avranno con sé la figlia, a comunicare all'altro genitore il proprio domicilio nonché eventuali spostamenti in altre località. pagina 2 di 3 DISPONE che il sig. si impegni, dal giorno 5 del mese di ottobre 2024, a contribuire Parte_1 al mantenimento dei figli e tramite versamento, in favore della sig.ra Per_1 Per_2 Parte_2 della somma mensile di euro 500,00 (250,00 cadauno). Tale somma, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, verrà corrisposta tramite bonifico bancario.
DISPONE che entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, concorrano nel sostenere il pagamento, nell'interesse dei figli, delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative previamente concordate per iscritto, o necessitate e comunque documentate, richiamandosi espressamente al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino. Qualora le stesse siano anticipate da un genitore, verranno rimborsate mensilmente all'altro a fronte della presentazione della documentazione fiscale (scontrino o fattura) attestante la relativa spesa.
DA' ATTO che gli assegni familiari sono incassati al 100% dalla sig.ra . Parte_2
DA' ATTO che le parti, dichiarandosi economicamente autosufficienti, rinunciano, reciprocamente a richiedere il mantenimento per sé.
DA' ATTO che le parti danno altresì atto di aver regolato tutti i rapporti economici tra loro pendenti.
DA' ATTO che i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e della carta d'identità con validità per l'espatrio relativo ai figli.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/06/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 21915/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. GALLI EMANUELA, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Martina Parte_1 Parte_2
Franca (Ta) il 12/09/2009.
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 04/09/2006 maggiorenne ed economicamente non Per_1
autosufficiente e il 01/06/2010. Per_2
Con ricorso depositato il 18/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale sita in Torino, via Genova 79 alla sig.ra comprensiva Parte_2 degli arredi, ed il sig. , dal mese in corso, provvederà ad allontanarsi, asportando i propri Parte_1 oggetti personali.
DA' ATTO che il mutuo acceso presso la banca relativo alla ristrutturazione della casa CP_1 coniugale, è già stato estinto dai coniugi con risparmi comuni ed altresì il conto corrente cointestato, presso la banca è stato chiuso con divisione delle somme giacenti come segue: €.
3.000 al sig. CP_1
ed €. 10.000 circa alla sig.ra . Parte_1 Parte_2
DA' ATTO che la sig.ra rinuncia a richiedere al sig. il 50% dei 5.000 Parte_2 Parte_1
€ investiti ed intestati a quest'ultimo.
AFFIDA la minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale Per_2
e collocazione prevalente presso la madre. I genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale anche disgiuntamente per quanto attiene alle scelte inerenti all'ordinaria amministrazione, mentre dovranno assumere concordemente le decisioni relative alla straordinaria amministrazione.
DISPONE che il sig. possa vedere e tenere con sé la figlia liberamente, in accordo con Parte_1 la sig.ra compatibilmente con le proprie disponibilità lavorative tenendo altresì conto degli Pt_2 impegni della minore. In assenza di accordo tra le parti valgono di massima le seguenti modalità: due pomeriggi a settimana, indicativamente il martedì ed il giovedì, con riaccompagnamento della minore presso l'abitazione materna dopo cena;
-a weekend alterni, dal sabato mattina alla domenica sera con pernotto nella notte tra sabato e domenica e riaccompagnamento presso l'abitazione materna dopo cena -con prescrizione per il di Parte_1 comunicare con ragionevole anticipo qualora, per impegni lavorativi, fosse impossibilitato a prendere con sé i figli nel weekend;
- 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i coniugi e da comunicarsi reciprocamente con almeno due mesi di preavviso. In tale periodo, il diritto di permanenza presso l'altro coniuge è sospeso;
- durante le feste natalizie, ad anni alterni, la figlia trascorrerà dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 al 6 gennaio con l'altro, con alternanza delle giornate del 24 e 25 dicembre;
le vacanze pasquali ad anni alterni.
DA' ATTO che le parti si impegnano, nel periodo in cui avranno con sé la figlia, a comunicare all'altro genitore il proprio domicilio nonché eventuali spostamenti in altre località. pagina 2 di 3 DISPONE che il sig. si impegni, dal giorno 5 del mese di ottobre 2024, a contribuire Parte_1 al mantenimento dei figli e tramite versamento, in favore della sig.ra Per_1 Per_2 Parte_2 della somma mensile di euro 500,00 (250,00 cadauno). Tale somma, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, verrà corrisposta tramite bonifico bancario.
DISPONE che entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, concorrano nel sostenere il pagamento, nell'interesse dei figli, delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative previamente concordate per iscritto, o necessitate e comunque documentate, richiamandosi espressamente al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino. Qualora le stesse siano anticipate da un genitore, verranno rimborsate mensilmente all'altro a fronte della presentazione della documentazione fiscale (scontrino o fattura) attestante la relativa spesa.
DA' ATTO che gli assegni familiari sono incassati al 100% dalla sig.ra . Parte_2
DA' ATTO che le parti, dichiarandosi economicamente autosufficienti, rinunciano, reciprocamente a richiedere il mantenimento per sé.
DA' ATTO che le parti danno altresì atto di aver regolato tutti i rapporti economici tra loro pendenti.
DA' ATTO che i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e della carta d'identità con validità per l'espatrio relativo ai figli.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/06/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3