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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/06/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 219/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente est dott.ssa Serena Sommariva Consigliera dott.ssa Laura Bertoli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 103/2025 del Tribunale di Pavia (est. dott.ssa Marcella Frangipani), promossa:
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Nadia Carmen Brignone ed elettivamente Parte_1
domiciliata in Savona, Piazza Mamerli n. 6/5, presso lo studio del difensore appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Claudia N. Mairate ed elettivamente Controparte_1
domiciliato in Milano, Piazza Duse n. 1, presso lo studio del difensore appellato
CONCLUSIONI
APPELLANTE Voglia l'Ecc.ma CORTE DI APPELLO DI MILANO, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria e diversa istanza: DISPORRE LA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DELLA SENTENZA N. 103/2025 pubblicata il 20 febbraio 2025 – precetto notificato in data 24.02.2025
In riforma parziale della sentenza impugnata: Accertata e dichiarata le legittimità del patto di prova apposto al contratto di assunzione datato 24 ottobre 2023, dichiarare la conseguente legittimità dell'intervenuto licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, e per l'effetto: a) respingere ogni richiesta derivante dalla asserita illegittimità, nullità, del licenziamento di parte appellata;
b) respingere la domanda di corresponsione dell'indennità di malattia per il periodo 14.11.2023 – 18.12.2023 e l'incidenza della stessa sul TFR;
c) riformare il capo 5 in punto spese, annullando la condanna di alle spese di primo Pt_1 grado.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio di appello.
1 APPELLATO
➢ In Via Preliminare: respingere l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza perché inammissibile e comunque infondata.
➢ In Via Principale: respingere l'appello proposto da in quanto inammissibile e Parte_1 comunque infondato e per l'effetto, confermare la sentenza n. 103/2025 pronunciata dal Tribunale di Pavia, sezione lavoro, in data 20.02.2022.
➢ In Via Subordinata: nell'ipotesi in cui la Corte d'Appello dovesse riformare la sentenza di primo grado nei capi impugnati, si ripropongono, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le seguenti domande già formulate in primo grado e rimaste assorbite:
1) previo accertamento e declaratoria della nullità del patto di prova apposto al contratto 24.10.2023 perché contrario alle disposizioni del CCNL, dichiarare l'estinzione del rapporto di lavoro e condannare a corrispondere al signor l'indennità Parte_1 Controparte_1 risarcitoria prevista dall'art. 3, comma 1, D. Lgs. 23/2015, nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo per il TFR, come già determinata dal Tribunale con la sentenza n. 103/2025 e quindi per complessivi euro 54.274, 98, con rivalutazione ed interessi dalla data di licenziamento al saldo;
2) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto del signor di percepire Controparte_1
l'indennità di malattia per il periodo 14.11.2023 – 18.12.2023 e l'incidenza della stessa sul TFR e per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 corrispondere al ricorrente la somma lorda di euro 9.348,29, oltre interessi e rivalutazione da dicembre 2023 al saldo;
➢ con vittoria di spese e competenze di giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.3.2025, la società ha impugnato la sentenza n. Parte_1
103/2025 del Tribunale di Pavia che, in accoglimento del ricorso promosso da P_
, ha così deciso: 1) accerta e dichiara la nullità del patto di prova contenuto nel contratto
[...] del 24 ottobre 2023 per il quale è lite e conseguentemente dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato dalla resistente al ricorrente il 12 febbraio 2024;
2) dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del 12 febbraio 2024;
3) condanna a pagare a a titolo di indennità stabilita Parte_1 Controparte_1 dall'art. 3, comma I del D. L.vo n. 23/2015, la somma, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di € 54.274,98, con rivalutazione e interessi dalla data del licenziamento sino al saldo;
4) condanna a pagare a a titolo di indennità di malattia, la Parte_1 Controparte_1 somma lorda di € 9.348,29, con rivalutazione e interessi dal dicembre 2023 al saldo;
5) condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in € Parte_1 Controparte_1
259,00 per esborsi e in € 9.080,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi.”
2 è stato dipendente di dal 1.3.1989 come impiegato tecnico e dal Controparte_1 Parte_1
1.1.1997 fino alle dimissioni, rassegnate in data 25.10.2023, con qualifica di dirigente con funzioni in area amministrativa, commerciale e tecnica.
Nel medesimo periodo era anche socio di maggioranza, membro del Consiglio di amministrazione
-insieme alla madre che ne era presidente- e amministratore delegato Persona_1
della società Parte_1
A seguito di accordo con la società cedeva le proprie quote CP_2 P_ P_
(51%) a condizione di dimettersi dalla e di essere da questa riassunto come Parte_1
“impiegato tecnico con la mansione di incaricato dell'Organizzazione Cantieri & Service, livello
B3, CCNL Metalmeccanico Industria”.
Veniva quindi assunto a tempo indeterminato con decorrenza 26.10.2023 quale “impiegato tecnico;
livello B3 CCNL Industria meltalmeccanica;
mansioni di organizzazione Cantieri &
Service; periodo di prova 3 mesi”.
In data 12.2.2024 la società esercitava il recesso per mancato superamento del periodo di prova.
Con il ricorso di primo grado aveva lamentato la nullità del patto di prova per i seguenti motivi:
1)continuità del rapporto di lavoro dal 1.3.1989 al 12.2.2024 con lo stesso datore di lavoro (la lettera della nuova assunzione era stata sottoscritta dalla madre quale presidente del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione - la madre presidente e lui consigliere di maggioranza- si dimetteva il giorno dopo la sua assunzione) e con le stesse mansioni, anche se con la nuova assunzione non aveva l'autonomia che aveva come dirigente.
2) Il CCNL Metalmeccanici, (art. 2, sezione IV, titolo II) prevede espressamente il divieto di inserimento di un patto di prova nel caso di assunzione entro 12 mesi dalla scadenza dell'ultimo contratto, ovvero nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di lavoratori che abbiano prestato presso la stessa azienda attività lavorativa per lo svolgimento delle medesime mansioni, sia in esecuzione di uno o più rapporti a termine che di uno o più contratti di somministrazione di manodopera, per un periodo complessivamente superiore al periodo di prova stabilito per il rispettivo inquadramento. Divieto riferito alla successione di contratti a termine o di somministrazione ma estensibile, a parere del ricorrente, anche al caso di successione senza soluzione di continuità, di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
3)La mancata specificazione nel contratto delle mansioni, nemmeno identificabili attraverso il richiamo al sistema classificatorio della contrattazione collettiva, che non consente nemmeno di individuare, in assenza di altra specificazione, le modalità di effettuazione delle stesse.
Aveva infine chiesto anche il trattamento economico di malattia durante il periodo di prova sostenendo “le disposizioni del CCNL Metalmeccanici contrastano con le disposizioni del regio
3 decreto-legge n. 273 del 22.11.1924. All'art. 6 di tale provvedimento è infatti previsto il diritto del lavoratore, indipendentemente dalla circostanza che sia o meno in prova, di ricevere un trattamento economico nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia.
Poiché il contratto collettivo non può derogare in peius alla disciplina legale, la disposizione del contratto collettivo, che esclude il diritto dei lavoratori di ricevere l'indennità di malattia a carico del datore di lavoro durante la prova, è illegittima e quindi deve essere disapplicata.
Pertanto, a prescindere dalla nullità del patto di prova, sussiste, comunque, il diritto del ricorrente di ricevere l'indennità di malattia non corrisposta nel periodo 14.11.2023 –
18.12.2023, in misura pari all'intera retribuzione, come previsto dal CCNL, oltre all'incidenza della stessa sul TFR.”
Il Tribunale, nella contumacia della società, ha innanzitutto respinto la domanda volta ad accertare la continuità del rapporto di lavoro, ritenendo evidente, dal contenuto dell'accordo e dal comportamento delle parti, la volontà comune delle parti di risolvere il precedente rapporto e instaurarne uno nuovo a condizioni diverse rispetto al precedente.
Quanto alla legittimità del patto, secondo la ragione più liquida, lo ha ritenuto nullo per mancata specificazione delle mansioni oggetto di prova, mancando anche un esplicito richiamo al CCNL.
Né ha ritenuto sufficiente l'implicito richiamo al CCNL attraverso l'indicazione nel contratto del livello di inquadramento (B3).
Sul piano delle conseguenze ha applicato la tutela indennitaria ex art. 3, co. 1, d.lgs. n. 23/2015, dichiarando estinto il rapporto alla data del 12.2.2024 e condannando la società al pagamento di sei mensilità per la somma complessiva di € 54.274,98, oltre rivalutazione e interessi dal licenziamento al saldo.
Quale conseguenza della nullità del patto di prova e della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dall'inizio ha riconosciuto anche il diritto al trattamento economico di malattia durante il periodo di prova - dal 14.11.2023 al 18.12.2023-, per la somma di € 9.348,29, oltre rivalutazione e interessi da dicembre 2023 al saldo.
La società censura la sentenza contestando la ritenuta nullità del patto di prova per asserita mancata specificazione delle mansioni che, secondo l'appellante, sarebbero invece ben individuate, essendo stato indicato il livello di inquadramento B3 e la mansione di Organizzazione
Cantieri & Service, del tutto ignorata quest'ultima dal giudice.
Nello specifico, “Dal combinato disposto di mansioni: Organizzazione Cantieri & Service con il riferimento al livello B3 Industria Metalmeccanica troviamo una corrispondenza col primo profilo della declaratoria:
4 B3 appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria del livello precedente, presidiano competenze distintive e, in funzione dei contesti aziendali, assicurano attività di Organizzazione supervisione di funzioni, servizi, enti produttivi e
o progetti fondamentali per l'azienda.”
Il tutto in funzione dei contesti aziendali ben noti all'odierno appellato, tant'è vero che nel ricorso di primo grado aveva esposto in maniera compiuta le mansioni svolte, a dimostrazione che le mansioni erano determinate e comunque determinabili.
Evidenzia inoltre che le mansioni svolte erano le stesse espletate nel precedente rapporto di lavoro con la differenza che con la nuova assunzione erano state svolte in favore di un datore di lavoro diverso e senza la precedente autonomia decisionale.
Nel caso in esame il periodo di prova si era reso necessario perché la cessione delle azioni da parte di era stata determinata dall'andamento negativo degli affari della Controparte_1
società -come ammesso da quest'ultimo: “La cessione era divenuta indispensabile a Parte_1
causa di rilevanti problemi economici e finanziari in cui si trovava la (doc. 5), ben Parte_1 noti alla potenziale acquirente, che avrebbe dovuto risolverli subito dopo l'acquisto delle azioni.” cfr. pag. 2 ricorso I grado-, per cui era interesse del nuovo datore di lavoro metterlo alla prova in campo neutro e non protetto dalla proprietà delle azioni e dal rapporto di filiazione con il datore di lavoro.
Contesta anche il riconoscimento del trattamento economico di malattia perché escluso dal CCNL applicato nell'ipotesi di validità del patto di prova, come nel caso in esame.
Impugna anche la condanna alle spese.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.
Secondo , l'appellante, confonde il testo contrattuale nel suo complesso con il Controparte_1
patto di prova. Nel patto di prova non vi è menzione delle mansioni e non vi è richiamo al CCNL per delineare le mansioni, per cui non vi è stata alcuna omissione da parte del giudice.
Né il richiamo al CCNL può ritenersi in ragione del livello di inquadramento B3 perché, pur essendogli riconosciuto detto livello, la qualifica assegnata era di impiegato tecnico, non ricompreso nel livello B3 che riguarda ruoli specialistici e gestionali.
Inoltre, la formulazione “Organizzazione Cantieri & Service” è generica, priva di contenuti tecnici chiari e quindi non idonea ad identificare le attività affidate all'appellato.
Il fatto di aver svolto dopo l'assunzione le mansioni indicate nel ricorso di primo grado, già svolte precedentemente, non significa che fosse a conoscenza delle mansioni oggetto della prova.
5 Contesta che il datore di lavoro fosse diverso dal precedente perché la lettera di assunzione contenente il patto di prova, del 24.10.2025, è stata sottoscritta dal presidente del CdA
[...]
, lo stesso presidente del periodo precedente. Persona_1
Quanto all'indennità di malattia durante la prova, il diritto consegue alla nullità del patto di prova.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Va innanzitutto dato atto che la sentenza non è stata impugnata nella parte in cui ha respinto la domanda di volta all'accertamento dell'esistenza di una situazione di Controparte_1
continuità del rapporto di lavoro -prima e dopo le dimissioni-, ritenendo il giudice una discontinuità tra i due rapporti di lavoro. Per cui sul punto si è formato un giudicato interno.
Indipendentemente dalla continuità o meno del rapporto di lavoro, ciò che rileva è la sussistenza della causa a base del patto di prova ravvisabile nella necessità di verificare le competenze professionali/tecniche dell'appellato che aveva sì svolto mansioni di impiegato all'inizio dell'attività lavorativa ma poi aveva assunto per molti anni il ruolo di dirigente.
Da qui l'oggettiva necessità per il nuovo datore di lavoro - rimasto formalmente tale ma cambiato nella sostanza, essendovi un nuovo socio di maggioranza- di esaminare l'atteggiarsi dell'appellato nell'ambito lavorativo non più come dirigente ma come impiegato nonché di verificarne le competenze tecniche.
Sul punto la Suprema Corte ha altresì precisato che “E' principio ripetutamente affermato quello per cui "La ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro tra le medesime parti è ammissibile se, in base all'apprezzamento del giudice di merito, vi sia la necessità per il datore di lavoro di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all'adempimento della prestazione, trattandosi di elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute”
(cfr. Cass. n. 28930/18; conf. Cass. n. 28252/18; conf. Cass. n. 22809/19).
Alla luce di detto principio se l'apposizione di un patto di prova, alle condizioni sopra precisate, è ammissibile con riferimento a successivi contratti di lavoro tra le stesse parti, lo stesso deve ritenersi a maggior ragione ammissibile con riferimento ad un contratto tra soggetti diversi, non essendo a ciò ostativo che il lavoratore in passato si sia già occupato della medesima attività.
Passando alla valutazione del patto di prova, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il patto è valido.
Come affermato in maniera consolidata dalla giurisprudenza di legittimità, “Il patto di prova apposto ad un contratto di lavoro deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, la quale può operare anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione
6 classificatoria più dettagliata, sicchè se la categoria di un determinato livello accorpi una pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria” (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 9597/2017; Cass. Sez. Lav. n.1099/2022).
Nel caso in esame il contratto di lavoro stipulato tra le parti prevedeva l'assunzione di P_
come “impiegato tecnico con la mansione di incaricato dell'Organizzazione Cantieri &
[...]
Service, livello B3, CCNL Metalmeccanico Industria”.
Il contratto di assunzione contiene quindi non solo il richiamo al CCNL Metalmeccanico Industria applicato ma anche la specifica indicazione della mansione da svolgere “incaricato dell'Organizzazione Cantieri & Service” ed il relativo livello “B3”.
Al livello B3 appartengono: “i lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria del livello precedente, presidiano competenze distintive ed, in funzione dei contesti aziendali, assicurano attività di Organizzazione supervisione di funzioni, servizi, enti produttivi e o progetti fondamentali per l'azienda. Possiedono alta specializzazione e sostenuta da percorsi di formazione avanzate ed esperienza specifica con la capacità di gestire anche i cambiamenti o problemi non determinabili a priori, sviluppando soluzioni innovative in risposta a problemi complessi e negoziando autonomamente in contesti articolati ed incertezza.
In funzione dei contesti aziendali pianificano e perseguono lo sviluppo di competenze motivazioni dei propri collaboratori, svolgono attività di coordinamento, integrazione e innovazione, organizzano il governo processi di modifiche di innovazione tecnica, metodologiche ed organizzativa, contribuiscono alla configurazione dei progetti di investimento e rappresentano la propria area in ambiti interfunzionali di miglioramento ed innovazione.”
Nel caso in esame, pacificamente l'appellato durante il periodo di prova ha svolto le mansioni di
Organizzazione cantiere e Service, come dallo stesso ammesso con il ricorso di primo grado -
“esattamente il giorno successivo alle dimissioni, il signor ha continuato a svolgere tutte le P_ attività connesse all'organizzazione dei cantieri e all'attività di assistenza”- (cf. pag. 3 ricorso di primo grado), e che rientrano nell'ambito della declaratoria di cui al livello B3 che fa espresso riferimento all'attività di “organizzazione supervisione di funzioni, servizi, enti produttivi e o progetti fondamentali per l'azienda”.
Che le mansioni da svolgere, fossero quelle indicate nel contratto di assunzione e soprattutto fossero ben chiare all'appellato emerge anche dall'avere egli operato senza mai la necessità di chiedere chiarimenti e senza mai rimanere inattivo per non essere a conoscenza di quali fossero i suoi compiti.
Nè a soluzioni diverse si potrebbe pervenire pure a ritenere provata la circostanza dello svolgimento di mansioni ulteriori rispetto a quelle proprie dell'organizzazione dei cantieri ed il
7 service, avendo l'appellato eccepito la illegittimità del patto di prova solo sotto l'aspetto della mancata specificazione delle mansioni oggetto della prova.
Va quindi accolto il motivo di appello relativo alla legittimità del patto di prova, con conseguente rigetto delle domande formulate con il ricorso di primo grado volte a dichiarare l'illegittimità del licenziamento per nullità del patto di prova.
Va invece respinto il motivo di appello relativo al trattamento economico di malattia.
Nel rispetto del principio costituzionale di cui all'art. 38, durante la malattia che comporta l'inabilità temporanea dal lavoro, il lavoratore ha diritto di beneficiare dei mezzi di sostentamento adeguati alle sue esigenze di vita e ciò indipendentemente dalla natura del contratto di lavoro.
Il CCNL Metalmeccanico Industria applicato dalla società appellante, escludendo durante la prova il diritto all'indennità di malattia si pone in contrasto non solo con il superiore principio costituzionale sopra richiamato ma anche con le disposizioni del regio decreto legge n.1825 del
1924, ancora in vigore, che all'art. 6 prevede, il diritto del lavoratore, indipendentemente dalla circostanza che sia o meno in prova, di ricevere un trattamento economico nel caso di interruzione di servizio dovuta ad infortunio o malattia.
Alla luce di quanto sopra, assorbente e dirimente di ogni altra questione, in parziale riforma della sentenza va respinta la domanda di cui al ricorso di primo grado volta a dichiarare l'illegittimità del licenziamento per nullità del patto di prova. La sentenza va confermata nella restante statuizione di merito relativa al riconoscimento del diritto all'indennità di malattia.
Le spese processuali del doppio grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi d del DM 10.3.2014
n. 55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, della reciproca soccombenza vanno compensate per due terzi, con condanna di alla rifusione della quota restante (€ 5.000 per il primo Parte_1 grado, € 5.500 per l'appello = €10.500, la cui quota di un terzo è pari ad € 3.500), otre accessori di legge.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 103/2025 del Tribunale di Pavia respinge le domande relative alla nullità del patto di prova di cui al ricorso di primo grado.
Conferma le restanti statuizioni di merito.
Compensa per 2/3 le spese del doppio grado e condanna alla rifusione del restante terzo Parte_1 che liquida in € 3.500,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Milano 6.5.2025
La Presidente
Maria Rosaria Cuomo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente est dott.ssa Serena Sommariva Consigliera dott.ssa Laura Bertoli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 103/2025 del Tribunale di Pavia (est. dott.ssa Marcella Frangipani), promossa:
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Nadia Carmen Brignone ed elettivamente Parte_1
domiciliata in Savona, Piazza Mamerli n. 6/5, presso lo studio del difensore appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Claudia N. Mairate ed elettivamente Controparte_1
domiciliato in Milano, Piazza Duse n. 1, presso lo studio del difensore appellato
CONCLUSIONI
APPELLANTE Voglia l'Ecc.ma CORTE DI APPELLO DI MILANO, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria e diversa istanza: DISPORRE LA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DELLA SENTENZA N. 103/2025 pubblicata il 20 febbraio 2025 – precetto notificato in data 24.02.2025
In riforma parziale della sentenza impugnata: Accertata e dichiarata le legittimità del patto di prova apposto al contratto di assunzione datato 24 ottobre 2023, dichiarare la conseguente legittimità dell'intervenuto licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, e per l'effetto: a) respingere ogni richiesta derivante dalla asserita illegittimità, nullità, del licenziamento di parte appellata;
b) respingere la domanda di corresponsione dell'indennità di malattia per il periodo 14.11.2023 – 18.12.2023 e l'incidenza della stessa sul TFR;
c) riformare il capo 5 in punto spese, annullando la condanna di alle spese di primo Pt_1 grado.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio di appello.
1 APPELLATO
➢ In Via Preliminare: respingere l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza perché inammissibile e comunque infondata.
➢ In Via Principale: respingere l'appello proposto da in quanto inammissibile e Parte_1 comunque infondato e per l'effetto, confermare la sentenza n. 103/2025 pronunciata dal Tribunale di Pavia, sezione lavoro, in data 20.02.2022.
➢ In Via Subordinata: nell'ipotesi in cui la Corte d'Appello dovesse riformare la sentenza di primo grado nei capi impugnati, si ripropongono, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le seguenti domande già formulate in primo grado e rimaste assorbite:
1) previo accertamento e declaratoria della nullità del patto di prova apposto al contratto 24.10.2023 perché contrario alle disposizioni del CCNL, dichiarare l'estinzione del rapporto di lavoro e condannare a corrispondere al signor l'indennità Parte_1 Controparte_1 risarcitoria prevista dall'art. 3, comma 1, D. Lgs. 23/2015, nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo per il TFR, come già determinata dal Tribunale con la sentenza n. 103/2025 e quindi per complessivi euro 54.274, 98, con rivalutazione ed interessi dalla data di licenziamento al saldo;
2) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto del signor di percepire Controparte_1
l'indennità di malattia per il periodo 14.11.2023 – 18.12.2023 e l'incidenza della stessa sul TFR e per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 corrispondere al ricorrente la somma lorda di euro 9.348,29, oltre interessi e rivalutazione da dicembre 2023 al saldo;
➢ con vittoria di spese e competenze di giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.3.2025, la società ha impugnato la sentenza n. Parte_1
103/2025 del Tribunale di Pavia che, in accoglimento del ricorso promosso da P_
, ha così deciso: 1) accerta e dichiara la nullità del patto di prova contenuto nel contratto
[...] del 24 ottobre 2023 per il quale è lite e conseguentemente dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato dalla resistente al ricorrente il 12 febbraio 2024;
2) dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del 12 febbraio 2024;
3) condanna a pagare a a titolo di indennità stabilita Parte_1 Controparte_1 dall'art. 3, comma I del D. L.vo n. 23/2015, la somma, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di € 54.274,98, con rivalutazione e interessi dalla data del licenziamento sino al saldo;
4) condanna a pagare a a titolo di indennità di malattia, la Parte_1 Controparte_1 somma lorda di € 9.348,29, con rivalutazione e interessi dal dicembre 2023 al saldo;
5) condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in € Parte_1 Controparte_1
259,00 per esborsi e in € 9.080,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi.”
2 è stato dipendente di dal 1.3.1989 come impiegato tecnico e dal Controparte_1 Parte_1
1.1.1997 fino alle dimissioni, rassegnate in data 25.10.2023, con qualifica di dirigente con funzioni in area amministrativa, commerciale e tecnica.
Nel medesimo periodo era anche socio di maggioranza, membro del Consiglio di amministrazione
-insieme alla madre che ne era presidente- e amministratore delegato Persona_1
della società Parte_1
A seguito di accordo con la società cedeva le proprie quote CP_2 P_ P_
(51%) a condizione di dimettersi dalla e di essere da questa riassunto come Parte_1
“impiegato tecnico con la mansione di incaricato dell'Organizzazione Cantieri & Service, livello
B3, CCNL Metalmeccanico Industria”.
Veniva quindi assunto a tempo indeterminato con decorrenza 26.10.2023 quale “impiegato tecnico;
livello B3 CCNL Industria meltalmeccanica;
mansioni di organizzazione Cantieri &
Service; periodo di prova 3 mesi”.
In data 12.2.2024 la società esercitava il recesso per mancato superamento del periodo di prova.
Con il ricorso di primo grado aveva lamentato la nullità del patto di prova per i seguenti motivi:
1)continuità del rapporto di lavoro dal 1.3.1989 al 12.2.2024 con lo stesso datore di lavoro (la lettera della nuova assunzione era stata sottoscritta dalla madre quale presidente del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione - la madre presidente e lui consigliere di maggioranza- si dimetteva il giorno dopo la sua assunzione) e con le stesse mansioni, anche se con la nuova assunzione non aveva l'autonomia che aveva come dirigente.
2) Il CCNL Metalmeccanici, (art. 2, sezione IV, titolo II) prevede espressamente il divieto di inserimento di un patto di prova nel caso di assunzione entro 12 mesi dalla scadenza dell'ultimo contratto, ovvero nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di lavoratori che abbiano prestato presso la stessa azienda attività lavorativa per lo svolgimento delle medesime mansioni, sia in esecuzione di uno o più rapporti a termine che di uno o più contratti di somministrazione di manodopera, per un periodo complessivamente superiore al periodo di prova stabilito per il rispettivo inquadramento. Divieto riferito alla successione di contratti a termine o di somministrazione ma estensibile, a parere del ricorrente, anche al caso di successione senza soluzione di continuità, di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
3)La mancata specificazione nel contratto delle mansioni, nemmeno identificabili attraverso il richiamo al sistema classificatorio della contrattazione collettiva, che non consente nemmeno di individuare, in assenza di altra specificazione, le modalità di effettuazione delle stesse.
Aveva infine chiesto anche il trattamento economico di malattia durante il periodo di prova sostenendo “le disposizioni del CCNL Metalmeccanici contrastano con le disposizioni del regio
3 decreto-legge n. 273 del 22.11.1924. All'art. 6 di tale provvedimento è infatti previsto il diritto del lavoratore, indipendentemente dalla circostanza che sia o meno in prova, di ricevere un trattamento economico nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia.
Poiché il contratto collettivo non può derogare in peius alla disciplina legale, la disposizione del contratto collettivo, che esclude il diritto dei lavoratori di ricevere l'indennità di malattia a carico del datore di lavoro durante la prova, è illegittima e quindi deve essere disapplicata.
Pertanto, a prescindere dalla nullità del patto di prova, sussiste, comunque, il diritto del ricorrente di ricevere l'indennità di malattia non corrisposta nel periodo 14.11.2023 –
18.12.2023, in misura pari all'intera retribuzione, come previsto dal CCNL, oltre all'incidenza della stessa sul TFR.”
Il Tribunale, nella contumacia della società, ha innanzitutto respinto la domanda volta ad accertare la continuità del rapporto di lavoro, ritenendo evidente, dal contenuto dell'accordo e dal comportamento delle parti, la volontà comune delle parti di risolvere il precedente rapporto e instaurarne uno nuovo a condizioni diverse rispetto al precedente.
Quanto alla legittimità del patto, secondo la ragione più liquida, lo ha ritenuto nullo per mancata specificazione delle mansioni oggetto di prova, mancando anche un esplicito richiamo al CCNL.
Né ha ritenuto sufficiente l'implicito richiamo al CCNL attraverso l'indicazione nel contratto del livello di inquadramento (B3).
Sul piano delle conseguenze ha applicato la tutela indennitaria ex art. 3, co. 1, d.lgs. n. 23/2015, dichiarando estinto il rapporto alla data del 12.2.2024 e condannando la società al pagamento di sei mensilità per la somma complessiva di € 54.274,98, oltre rivalutazione e interessi dal licenziamento al saldo.
Quale conseguenza della nullità del patto di prova e della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dall'inizio ha riconosciuto anche il diritto al trattamento economico di malattia durante il periodo di prova - dal 14.11.2023 al 18.12.2023-, per la somma di € 9.348,29, oltre rivalutazione e interessi da dicembre 2023 al saldo.
La società censura la sentenza contestando la ritenuta nullità del patto di prova per asserita mancata specificazione delle mansioni che, secondo l'appellante, sarebbero invece ben individuate, essendo stato indicato il livello di inquadramento B3 e la mansione di Organizzazione
Cantieri & Service, del tutto ignorata quest'ultima dal giudice.
Nello specifico, “Dal combinato disposto di mansioni: Organizzazione Cantieri & Service con il riferimento al livello B3 Industria Metalmeccanica troviamo una corrispondenza col primo profilo della declaratoria:
4 B3 appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria del livello precedente, presidiano competenze distintive e, in funzione dei contesti aziendali, assicurano attività di Organizzazione supervisione di funzioni, servizi, enti produttivi e
o progetti fondamentali per l'azienda.”
Il tutto in funzione dei contesti aziendali ben noti all'odierno appellato, tant'è vero che nel ricorso di primo grado aveva esposto in maniera compiuta le mansioni svolte, a dimostrazione che le mansioni erano determinate e comunque determinabili.
Evidenzia inoltre che le mansioni svolte erano le stesse espletate nel precedente rapporto di lavoro con la differenza che con la nuova assunzione erano state svolte in favore di un datore di lavoro diverso e senza la precedente autonomia decisionale.
Nel caso in esame il periodo di prova si era reso necessario perché la cessione delle azioni da parte di era stata determinata dall'andamento negativo degli affari della Controparte_1
società -come ammesso da quest'ultimo: “La cessione era divenuta indispensabile a Parte_1
causa di rilevanti problemi economici e finanziari in cui si trovava la (doc. 5), ben Parte_1 noti alla potenziale acquirente, che avrebbe dovuto risolverli subito dopo l'acquisto delle azioni.” cfr. pag. 2 ricorso I grado-, per cui era interesse del nuovo datore di lavoro metterlo alla prova in campo neutro e non protetto dalla proprietà delle azioni e dal rapporto di filiazione con il datore di lavoro.
Contesta anche il riconoscimento del trattamento economico di malattia perché escluso dal CCNL applicato nell'ipotesi di validità del patto di prova, come nel caso in esame.
Impugna anche la condanna alle spese.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.
Secondo , l'appellante, confonde il testo contrattuale nel suo complesso con il Controparte_1
patto di prova. Nel patto di prova non vi è menzione delle mansioni e non vi è richiamo al CCNL per delineare le mansioni, per cui non vi è stata alcuna omissione da parte del giudice.
Né il richiamo al CCNL può ritenersi in ragione del livello di inquadramento B3 perché, pur essendogli riconosciuto detto livello, la qualifica assegnata era di impiegato tecnico, non ricompreso nel livello B3 che riguarda ruoli specialistici e gestionali.
Inoltre, la formulazione “Organizzazione Cantieri & Service” è generica, priva di contenuti tecnici chiari e quindi non idonea ad identificare le attività affidate all'appellato.
Il fatto di aver svolto dopo l'assunzione le mansioni indicate nel ricorso di primo grado, già svolte precedentemente, non significa che fosse a conoscenza delle mansioni oggetto della prova.
5 Contesta che il datore di lavoro fosse diverso dal precedente perché la lettera di assunzione contenente il patto di prova, del 24.10.2025, è stata sottoscritta dal presidente del CdA
[...]
, lo stesso presidente del periodo precedente. Persona_1
Quanto all'indennità di malattia durante la prova, il diritto consegue alla nullità del patto di prova.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Va innanzitutto dato atto che la sentenza non è stata impugnata nella parte in cui ha respinto la domanda di volta all'accertamento dell'esistenza di una situazione di Controparte_1
continuità del rapporto di lavoro -prima e dopo le dimissioni-, ritenendo il giudice una discontinuità tra i due rapporti di lavoro. Per cui sul punto si è formato un giudicato interno.
Indipendentemente dalla continuità o meno del rapporto di lavoro, ciò che rileva è la sussistenza della causa a base del patto di prova ravvisabile nella necessità di verificare le competenze professionali/tecniche dell'appellato che aveva sì svolto mansioni di impiegato all'inizio dell'attività lavorativa ma poi aveva assunto per molti anni il ruolo di dirigente.
Da qui l'oggettiva necessità per il nuovo datore di lavoro - rimasto formalmente tale ma cambiato nella sostanza, essendovi un nuovo socio di maggioranza- di esaminare l'atteggiarsi dell'appellato nell'ambito lavorativo non più come dirigente ma come impiegato nonché di verificarne le competenze tecniche.
Sul punto la Suprema Corte ha altresì precisato che “E' principio ripetutamente affermato quello per cui "La ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro tra le medesime parti è ammissibile se, in base all'apprezzamento del giudice di merito, vi sia la necessità per il datore di lavoro di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all'adempimento della prestazione, trattandosi di elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute”
(cfr. Cass. n. 28930/18; conf. Cass. n. 28252/18; conf. Cass. n. 22809/19).
Alla luce di detto principio se l'apposizione di un patto di prova, alle condizioni sopra precisate, è ammissibile con riferimento a successivi contratti di lavoro tra le stesse parti, lo stesso deve ritenersi a maggior ragione ammissibile con riferimento ad un contratto tra soggetti diversi, non essendo a ciò ostativo che il lavoratore in passato si sia già occupato della medesima attività.
Passando alla valutazione del patto di prova, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il patto è valido.
Come affermato in maniera consolidata dalla giurisprudenza di legittimità, “Il patto di prova apposto ad un contratto di lavoro deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, la quale può operare anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione
6 classificatoria più dettagliata, sicchè se la categoria di un determinato livello accorpi una pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria” (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 9597/2017; Cass. Sez. Lav. n.1099/2022).
Nel caso in esame il contratto di lavoro stipulato tra le parti prevedeva l'assunzione di P_
come “impiegato tecnico con la mansione di incaricato dell'Organizzazione Cantieri &
[...]
Service, livello B3, CCNL Metalmeccanico Industria”.
Il contratto di assunzione contiene quindi non solo il richiamo al CCNL Metalmeccanico Industria applicato ma anche la specifica indicazione della mansione da svolgere “incaricato dell'Organizzazione Cantieri & Service” ed il relativo livello “B3”.
Al livello B3 appartengono: “i lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria del livello precedente, presidiano competenze distintive ed, in funzione dei contesti aziendali, assicurano attività di Organizzazione supervisione di funzioni, servizi, enti produttivi e o progetti fondamentali per l'azienda. Possiedono alta specializzazione e sostenuta da percorsi di formazione avanzate ed esperienza specifica con la capacità di gestire anche i cambiamenti o problemi non determinabili a priori, sviluppando soluzioni innovative in risposta a problemi complessi e negoziando autonomamente in contesti articolati ed incertezza.
In funzione dei contesti aziendali pianificano e perseguono lo sviluppo di competenze motivazioni dei propri collaboratori, svolgono attività di coordinamento, integrazione e innovazione, organizzano il governo processi di modifiche di innovazione tecnica, metodologiche ed organizzativa, contribuiscono alla configurazione dei progetti di investimento e rappresentano la propria area in ambiti interfunzionali di miglioramento ed innovazione.”
Nel caso in esame, pacificamente l'appellato durante il periodo di prova ha svolto le mansioni di
Organizzazione cantiere e Service, come dallo stesso ammesso con il ricorso di primo grado -
“esattamente il giorno successivo alle dimissioni, il signor ha continuato a svolgere tutte le P_ attività connesse all'organizzazione dei cantieri e all'attività di assistenza”- (cf. pag. 3 ricorso di primo grado), e che rientrano nell'ambito della declaratoria di cui al livello B3 che fa espresso riferimento all'attività di “organizzazione supervisione di funzioni, servizi, enti produttivi e o progetti fondamentali per l'azienda”.
Che le mansioni da svolgere, fossero quelle indicate nel contratto di assunzione e soprattutto fossero ben chiare all'appellato emerge anche dall'avere egli operato senza mai la necessità di chiedere chiarimenti e senza mai rimanere inattivo per non essere a conoscenza di quali fossero i suoi compiti.
Nè a soluzioni diverse si potrebbe pervenire pure a ritenere provata la circostanza dello svolgimento di mansioni ulteriori rispetto a quelle proprie dell'organizzazione dei cantieri ed il
7 service, avendo l'appellato eccepito la illegittimità del patto di prova solo sotto l'aspetto della mancata specificazione delle mansioni oggetto della prova.
Va quindi accolto il motivo di appello relativo alla legittimità del patto di prova, con conseguente rigetto delle domande formulate con il ricorso di primo grado volte a dichiarare l'illegittimità del licenziamento per nullità del patto di prova.
Va invece respinto il motivo di appello relativo al trattamento economico di malattia.
Nel rispetto del principio costituzionale di cui all'art. 38, durante la malattia che comporta l'inabilità temporanea dal lavoro, il lavoratore ha diritto di beneficiare dei mezzi di sostentamento adeguati alle sue esigenze di vita e ciò indipendentemente dalla natura del contratto di lavoro.
Il CCNL Metalmeccanico Industria applicato dalla società appellante, escludendo durante la prova il diritto all'indennità di malattia si pone in contrasto non solo con il superiore principio costituzionale sopra richiamato ma anche con le disposizioni del regio decreto legge n.1825 del
1924, ancora in vigore, che all'art. 6 prevede, il diritto del lavoratore, indipendentemente dalla circostanza che sia o meno in prova, di ricevere un trattamento economico nel caso di interruzione di servizio dovuta ad infortunio o malattia.
Alla luce di quanto sopra, assorbente e dirimente di ogni altra questione, in parziale riforma della sentenza va respinta la domanda di cui al ricorso di primo grado volta a dichiarare l'illegittimità del licenziamento per nullità del patto di prova. La sentenza va confermata nella restante statuizione di merito relativa al riconoscimento del diritto all'indennità di malattia.
Le spese processuali del doppio grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi d del DM 10.3.2014
n. 55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, della reciproca soccombenza vanno compensate per due terzi, con condanna di alla rifusione della quota restante (€ 5.000 per il primo Parte_1 grado, € 5.500 per l'appello = €10.500, la cui quota di un terzo è pari ad € 3.500), otre accessori di legge.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 103/2025 del Tribunale di Pavia respinge le domande relative alla nullità del patto di prova di cui al ricorso di primo grado.
Conferma le restanti statuizioni di merito.
Compensa per 2/3 le spese del doppio grado e condanna alla rifusione del restante terzo Parte_1 che liquida in € 3.500,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Milano 6.5.2025
La Presidente
Maria Rosaria Cuomo
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