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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/06/2025, n. 2268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2268 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5239/25 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
- Sezione Nona Civile -
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.4.25
DA
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...]
E
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...]
entrambi con l'Avv. Paola Baroli presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Magenta (MI), il 7.12.2002
(anno 2002 - n.68 - Parte II - Serie A)
In comunione dei beni. con i seguenti figli:
, nata a [...], l'[...] Persona_1
nato a [...], il [...] Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.4.25 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi e vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto, fermi Parte_1 Parte_2 restando i reciproci obblighi di legge;
2.la signora si impegna a cedere con atto notarile da stipularsi entro il 31.3.26 al sig. Pt_1 Pt_2 che accetta, la propria quota del 50% della ex casa coniugale, sita in RB (MI), via Palmiro
Togliatti n.26, costituita da un appartamento posto al piano primo, del vano scala “A”, composto di tre locali oltre servizi, con annessi, quali pertinenze, un vano di cantina al piano seminterrato e un box ad uso autorimessa al piano terreno del corpo boxes denominato “Condominio Photinia A”, avente accesso al civico n.28/C, censiti all'N.C.E.U. del medesimo Comune come segue:
➢ appartamento: fg. 3; mapp. 1529; sub. 7; cat. A/3; cl. 5; vani 5,5; R.C. €.355,06;
➢ box: fg. 3; mapp. 1524; sub. 4; cat. C/6; cl. 5; mq 13; R.C. €.42,97;
3. l'appartamento ed il box sono pervenuti nella disponibilità dei signori per Controparte_1 atto del 13.5.11, n. 124625, racc. n. 26322, di repertorio del Notaio Dott. iscritto Persona_3 al Collegio Notarile di Milano, con studio in RB (MI), via A. Volta n.32, registrato all'Ufficio territoriale di Abbiategrasso, il 7.6.11 al n. 1568 serie 1T;
4. il prezzo della cessione viene adempiuto con l'accollo integrale da parte del sig. del Pt_2 mutuo residuo ancora gravante sulla ex casa coniugale, stipulato dai signori Controparte_1 con la con atto a rogito del Notaio Dott. iscritto al Controparte_2 Persona_3
Collegio Notarile di Milano, con studio in RB (MI), via A. Volta n.32, in data 13.5.11, rep. n. 124626, racc. n. 26323, registrato all'Ufficio territoriale di Abbiategrasso, il 7.6.11 al n.1569, serie 1T, conseguente liberazione della signora dall'onere nonché pagamento Pt_1 della somma di €.20.000,00 al momento del rogito;
5. l'immobile de quo risulta libero da imposte arretrate, cause, privilegi anche fiscali, diritti di prelazione, diritti di terzi in genere e da qualsiasi pericolo di evizione, ad eccezione del mutuo ipotecario di cui si è detto al punto 4);
6. il trasferimento dell'immobile costituisce elemento essenziale e funzionale per la soluzione della crisi coniugale;
7. l'immobile viene dedotto in contratto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le accessioni, pertinenze, azioni e ragioni, e con tutte le servitù attive e passive, quali gravano e competono alla parte venditrice in forza dei titoli e del possesso;
8. la casa coniugale con le relative pertinenze viene assegnata al marito con tutto quando l'arreda e correda, che l'abiterà in via esclusiva con i figli, ad eccezione degli effetti personali della moglie;
9. la signora lascerà la predetta casa, trasferendo altrove la propria residenza, dopo l'atto Pt_1 notarile;
10. la figlia che - come già detto è maggiorenne ed economicamente autosufficiente - ha Per_1 deciso di vivere con la madre e, pertanto, vedrà il padre quando lo desidera;
11. il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione Per_2 prevalente presso il padre nella ex casa coniugale, ove il minore continuerà a mantenere la propria residenza anagrafica e con facoltà per ciascuno dei genitori di adottare disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione, nei tempi in cui avranno con loro il minore, e con l'obbligo di decidere di comune accordo le questioni relative alla straordinaria amministrazione, quali istruzione, educazione e salute, nonché in generale, tutte le questioni di maggiore importanza. In particolare, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso di cui all'art.155 c.c., i coniugi si obbligano a riferire reciprocamente i fatti significativi e rilevanti della vita del figlio, con particolare attenzione agli aspetti relazionali, comportamentali ed emotivi, nonché relativi al suo stato di salute;
12. trascorrerà alternativamente una settimana con il padre e una con la madre. Per_2
Rito, altresì, dell'alternanza anche per tutte le festività comandate, compresi Natale e S. ST
e Pasqua e TT, che verranno trascorsi dal minore con ciascun genitore.
Possibilità, infine, per entrambi i genitori di trascorrere con 15 giorni, anche non Per_2 consecutivi, durante il periodo delle vacanze estive, previa comunicazione del luogo scelto per la villeggiatura da comunicarsi per iscritto (tramite mail, sms o WhatsApp) all'altro genitore entro il 31.5 di ogni anno in base ai rispettivi piani ferie;
13. sono fatti salvi eventuali ulteriori e migliorativi accordi sulle modalità di visita, che i genitori vorranno concordare congiuntamente a modifica di quanto sopra indicato, ciò con adeguato anticipo e sempre nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e del figlio;
14. in virtù del fatto che non è ancora economicamente del tutto autosufficiente, le spese Per_2 straordinarie per lo stesso saranno suddivise al 50% tra i genitori, secondo le Linee Guida della
C.A. di Milano del 14.11.17, che di seguito si riassumono:
➢ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
➢ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
➢ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
➢ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo racc. AR, mail o sms) un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, mail e/o WhatsApp) con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta;
15. l'auto, modello Kia, targata EZ 158 MT, di proprietà della moglie, ma in uso al marito, resterà assegnata allo stesso, che ne diverrà l'esclusivo proprietario, provvedendo a sue spese al trapasso;
16. viceversa l'auto, modello Citroen C3, targata GG 543 CR, di proprietà del marito, ma in uso alla moglie, resterà assegnata alla stessa che ne diverrà l'esclusiva proprietaria, provvedendo a sue spese al trapasso;
17. le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti per le rispettive attività lavorative svolte e, pertanto, dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento l'uno a carico dell'altro;
18. le parti si danno, inoltre, reciprocamente atto di avere regolato tra di loro ogni aspetto economico e di non aver più nulla, quindi, a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi ragione e/o titolo dipendente e/o connesso con l'intercorso matrimonio, eccezione fatta per quanto ivi previsto;
19. le spese della presente procedura saranno a carico solidale delle parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno altresì dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione, di cui all'art.473 bis.12, comma 3, c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt.70 e 71 c.p.c.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n.11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art.363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett. b), della Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art.127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art.151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Magenta (MI), il 7.12.2002;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese al definitivo.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Magenta (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Dott. Valentina Di Peppe
Così deciso in Milano, il 21.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
- Sezione Nona Civile -
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.4.25
DA
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...]
E
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...]
entrambi con l'Avv. Paola Baroli presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Magenta (MI), il 7.12.2002
(anno 2002 - n.68 - Parte II - Serie A)
In comunione dei beni. con i seguenti figli:
, nata a [...], l'[...] Persona_1
nato a [...], il [...] Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.4.25 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi e vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto, fermi Parte_1 Parte_2 restando i reciproci obblighi di legge;
2.la signora si impegna a cedere con atto notarile da stipularsi entro il 31.3.26 al sig. Pt_1 Pt_2 che accetta, la propria quota del 50% della ex casa coniugale, sita in RB (MI), via Palmiro
Togliatti n.26, costituita da un appartamento posto al piano primo, del vano scala “A”, composto di tre locali oltre servizi, con annessi, quali pertinenze, un vano di cantina al piano seminterrato e un box ad uso autorimessa al piano terreno del corpo boxes denominato “Condominio Photinia A”, avente accesso al civico n.28/C, censiti all'N.C.E.U. del medesimo Comune come segue:
➢ appartamento: fg. 3; mapp. 1529; sub. 7; cat. A/3; cl. 5; vani 5,5; R.C. €.355,06;
➢ box: fg. 3; mapp. 1524; sub. 4; cat. C/6; cl. 5; mq 13; R.C. €.42,97;
3. l'appartamento ed il box sono pervenuti nella disponibilità dei signori per Controparte_1 atto del 13.5.11, n. 124625, racc. n. 26322, di repertorio del Notaio Dott. iscritto Persona_3 al Collegio Notarile di Milano, con studio in RB (MI), via A. Volta n.32, registrato all'Ufficio territoriale di Abbiategrasso, il 7.6.11 al n. 1568 serie 1T;
4. il prezzo della cessione viene adempiuto con l'accollo integrale da parte del sig. del Pt_2 mutuo residuo ancora gravante sulla ex casa coniugale, stipulato dai signori Controparte_1 con la con atto a rogito del Notaio Dott. iscritto al Controparte_2 Persona_3
Collegio Notarile di Milano, con studio in RB (MI), via A. Volta n.32, in data 13.5.11, rep. n. 124626, racc. n. 26323, registrato all'Ufficio territoriale di Abbiategrasso, il 7.6.11 al n.1569, serie 1T, conseguente liberazione della signora dall'onere nonché pagamento Pt_1 della somma di €.20.000,00 al momento del rogito;
5. l'immobile de quo risulta libero da imposte arretrate, cause, privilegi anche fiscali, diritti di prelazione, diritti di terzi in genere e da qualsiasi pericolo di evizione, ad eccezione del mutuo ipotecario di cui si è detto al punto 4);
6. il trasferimento dell'immobile costituisce elemento essenziale e funzionale per la soluzione della crisi coniugale;
7. l'immobile viene dedotto in contratto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le accessioni, pertinenze, azioni e ragioni, e con tutte le servitù attive e passive, quali gravano e competono alla parte venditrice in forza dei titoli e del possesso;
8. la casa coniugale con le relative pertinenze viene assegnata al marito con tutto quando l'arreda e correda, che l'abiterà in via esclusiva con i figli, ad eccezione degli effetti personali della moglie;
9. la signora lascerà la predetta casa, trasferendo altrove la propria residenza, dopo l'atto Pt_1 notarile;
10. la figlia che - come già detto è maggiorenne ed economicamente autosufficiente - ha Per_1 deciso di vivere con la madre e, pertanto, vedrà il padre quando lo desidera;
11. il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione Per_2 prevalente presso il padre nella ex casa coniugale, ove il minore continuerà a mantenere la propria residenza anagrafica e con facoltà per ciascuno dei genitori di adottare disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione, nei tempi in cui avranno con loro il minore, e con l'obbligo di decidere di comune accordo le questioni relative alla straordinaria amministrazione, quali istruzione, educazione e salute, nonché in generale, tutte le questioni di maggiore importanza. In particolare, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso di cui all'art.155 c.c., i coniugi si obbligano a riferire reciprocamente i fatti significativi e rilevanti della vita del figlio, con particolare attenzione agli aspetti relazionali, comportamentali ed emotivi, nonché relativi al suo stato di salute;
12. trascorrerà alternativamente una settimana con il padre e una con la madre. Per_2
Rito, altresì, dell'alternanza anche per tutte le festività comandate, compresi Natale e S. ST
e Pasqua e TT, che verranno trascorsi dal minore con ciascun genitore.
Possibilità, infine, per entrambi i genitori di trascorrere con 15 giorni, anche non Per_2 consecutivi, durante il periodo delle vacanze estive, previa comunicazione del luogo scelto per la villeggiatura da comunicarsi per iscritto (tramite mail, sms o WhatsApp) all'altro genitore entro il 31.5 di ogni anno in base ai rispettivi piani ferie;
13. sono fatti salvi eventuali ulteriori e migliorativi accordi sulle modalità di visita, che i genitori vorranno concordare congiuntamente a modifica di quanto sopra indicato, ciò con adeguato anticipo e sempre nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e del figlio;
14. in virtù del fatto che non è ancora economicamente del tutto autosufficiente, le spese Per_2 straordinarie per lo stesso saranno suddivise al 50% tra i genitori, secondo le Linee Guida della
C.A. di Milano del 14.11.17, che di seguito si riassumono:
➢ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
➢ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
➢ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
➢ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo racc. AR, mail o sms) un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, mail e/o WhatsApp) con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta;
15. l'auto, modello Kia, targata EZ 158 MT, di proprietà della moglie, ma in uso al marito, resterà assegnata allo stesso, che ne diverrà l'esclusivo proprietario, provvedendo a sue spese al trapasso;
16. viceversa l'auto, modello Citroen C3, targata GG 543 CR, di proprietà del marito, ma in uso alla moglie, resterà assegnata alla stessa che ne diverrà l'esclusiva proprietaria, provvedendo a sue spese al trapasso;
17. le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti per le rispettive attività lavorative svolte e, pertanto, dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento l'uno a carico dell'altro;
18. le parti si danno, inoltre, reciprocamente atto di avere regolato tra di loro ogni aspetto economico e di non aver più nulla, quindi, a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi ragione e/o titolo dipendente e/o connesso con l'intercorso matrimonio, eccezione fatta per quanto ivi previsto;
19. le spese della presente procedura saranno a carico solidale delle parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno altresì dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione, di cui all'art.473 bis.12, comma 3, c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt.70 e 71 c.p.c.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n.11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art.363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett. b), della Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art.127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art.151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Magenta (MI), il 7.12.2002;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese al definitivo.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Magenta (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Dott. Valentina Di Peppe
Così deciso in Milano, il 21.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG