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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 06/03/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1533/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Federica Meloni Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SEPARAZIONE PERSONALE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1533/2023 promossa da:
nata a [...] il Parte_1
24/04/1974 (C.F. C.F._1 con il patrocinio dell'avv. ELISA SAVOIA parte ricorrente contro nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ILARIA GROPPELLI parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Crema (CR) il 07/12/2002 e dalla loro unione sono nati in Crema il 26/02/2003 il figlio e il Per_1
07/03/2007 il figlio . Per_2
Con ricorso del 01/08/2023 la ha introdotto il presente giudizio di Parte_1 separazione personale, cui è seguita la regolare costituzione di controparte.
Punti del contendere fra le parti erano: l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà di parte resistente;
la determinazione di un assegno per il mantenimento della ricorrente ed a carico del Sig. l'affido del figlio CP_1
e le modalità di esercizio del diritto di visita da parte del genitore Per_2 non collocatario;
l'assegno di mantenimento per entrambi i figli, risultando anche il figlio maggiorenne on economicamente autosufficiente. Per_1
All'udienza del 15/03/2024, ascoltati i figli delle parti e a seguito di discussione tra le stesse, venivano presi i provvedimenti di natura temporanea: sul presupposto che la si era dichiarata disponibile a lasciare la ex casa Parte_1 coniugale, e che i figli avevano dichiarato preferire di vivere con essa, il Giudice disponeva l'affido condiviso di , con libero diritto di visita fra padre Per_2
e figlio;
l'obbligo per il sig. di versare, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento dei figli, un assegno mensile di € 200,00 per ciascuno, nonché la percezione dell'assegno unico per al 100% alla madre;
il pagamento Per_2 delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli, sempre a carico del sig.
nella misura dell' 80% per dodici mesi e del 50% negli anni successivi, CP_1 secondo Protocollo Aiaf;
l'obbligo, sempre a carico del sig. di versare CP_1 la cauzione e il canone di locazione per l'affitto di una nuova casa , nella misura del 100% per i primi 6 mesi e del 50% per i successivi dodici mesi, in seguito al rilascio della casa familiare, di proprietà del ricorrente e su richiesta dello stesso, da parte della sig.ra e dei figli. Parte_1
Dopo vari tentativi per giungere ad una consensualizzazione, infine, all'udienza del 13/12/2024 le parti hanno accettato la proposta formulata, e la causa è stata trattenuta in decisione. Va anzitutto dichiarata la separazione fra le parti, come da esse chiesto congiuntamente: il venir meno dell'unione coniugale e la intollerabilità della prosecuzione della loro convivenza è resa evidente dal tenore dei loro atti.
La proposta fatta dal Giudice relatore ed infine accettata dalle parti va ratificate da questo Tribunale, stante la conformità a legge e all'interesse della prole
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, come da accordo fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione
DICHIARA
La separazione personale fra e Parte_1
il cui matrimonio è stato contratto in Controparte_1
Crema il 07/12/2002 e iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Crema al n. 35 Parte I anno 2002;
OMOLOGA
le seguenti condizioni, proposte dalle parti:
1) dispone l'assegnazione della ex casa coniugale, di proprietà del sig.
alla sig.ra ; CP_1 Parte_1
2) dispone l'affido condiviso del figlio minore , con Per_2 collocamento presso la madre, con libero diritto di visita paterno;
3) dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli versando
a parte la somma di € 400,00 mensili, entro il giorno 10 di ogni Parte_1 mese, importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici Istat;
dispone altresì che il sig. provveda al pagamento dell'50 % delle spese CP_1 straordinarie per i figli, disciplinate come da Protocollo adottato dal
Tribunale di Cremona;
4) si dà che le parti si sono accordate nel senso che l'a.u. sia percepito nella misura del 100% dalla;
Parte_1
5) si dà atto che le parti hanno concordato l'utilizzo, da parte del sig.
di uno dei locali cantina e del garage della ex casa coniugale CP_1 come deposito per i propri attrezzi;
DICHIARA le spese di lite compensate;
così deciso in Cremona, 22/02/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;