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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/08/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 301/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere rel. ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del
D.lgs. n. 149/2022 la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 106/2023 del ruolo generale appelli lavoro e vertente
TRA
, rappresentata e difesa come in atti dagli Avv. Antonio Coscia ed Edoardo Sessa, Parte_1 elettivamente domiciliata in Eboli alla Via Don Michele Paesano n. 53
PARTE APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina CP_1
Bevilacqua, elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso Garibaldi, n.38, presso l'Avvocatura
Distrettuale dell' ; CP_2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del 12.1.2023 del Tribunale di Salerno (R.G. n.
6691/2021)
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso iscritto al ruolo generale numero 6691/2021 in data 3.12.2021 Parte_1
CP_ conveniva in giudizio l' innanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno al fine di richiedere il pagamento da parte dell'Istituto dell'indennità di maternità richiesta ma non corrisposta dall'ex datore di Lavoro, società dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli. CP_3 CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo, tra l'altro, l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del prescritto iter amministrativo.
Alla prima udienza del 5.5.2022 il G.d.L. sospendeva il giudizio, concedendo alla ricorrente un termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo. CP_ In data 13.5.2022 la inoltrava il ricorso al competente comitato provinciale ed in Parte_1 data 29.6.2022 veniva comunicato il rigetto dello stesso.
Con istanza datata 1.7.2022 la ricorrente proponeva istanza/ricorso in riassunzione del giudizio sospeso NRG 6691/2021. Fissata l'udienza di discussione al 15.12.2022 e notificata l'istanza di CP_ riassunzione all' l' non esplicava attività difensiva. CP_2
Alla predetta udienza del 15.12.2022 il Giudice, rilevato di dover affrontare la questione dell'eventuale estinzione del processo ex art. 305 c.p.c., per mancata riassunzione di giudizio interrotto entro il termine perentorio di tre mesi, concedeva termine per note difensive e rinviava all'udienza del 12.1.2023, all'esito della quale emetteva l'ordinanza che di seguito si riporta:
“[…]considerato che ai sensi dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c. “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”; rilevata d'ufficio l'estinzione del processo ex art. 305 c.p.c. alla scorsa prima udienza del
15.12.2022 e concesso il termine di giorni venti per il deposito di note sul punto ex art. 101 c.p.c.; lette le note di trattazione scritta per l'odierna udienza depositate ex art. 127 ter c.p.c.;
considerato che oggetto del presente giudizio R.G. n. 6691/2021 è la corresponsione dell'indennità di maternità per astensione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio;
considerato che già con precedente ricorso introduttivo del giudizio R.G. n. 1383/2020 la ricorrente aveva chiesto, tra le altre cose, la condanna dell' al pagamento della predetta CP_1 indennità;
considerato che il predetto precedente giudizio era stato dichiarato interrotto in data 30.6.2021;
considerato che ai sensi dell'art. 305 c.p.c. “Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”;
considerato che, invece, la ricorrente ha disatteso tale termine perentorio. La stessa, infatti, anzicchè riassumere il predetto precedente giudizio R.G. n. 1383/2020 ha instaurato altro autonomo giudizio (il presente R.G. n. 6691/2021 a oggetto sempre la corresponsione dell'indennità di maternità per astensione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio) e, in ogni caso, soltanto in data 3.12.2021 non già entro il termine perentorio del 30.9.2021;
considerato che ai sensi dell'art. 310 c.p.c. “Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”;
DICHIARA l'estinzione del processo;
NULLA per le spese di lite.
Salerno, 12.1.2023.”
Con atto di appello depositato il 27.2.2023 censurava il provvedimento in Parte_1 questione, chiedendo la caducazione dello stesso ed evidenziando preliminarmente in rito che, ex art. 310 c.p.c. l'estinzione del processo non estingue l'azione e deducendo a tal riguardo che: corrispondeva al vero che, in precedenza, l'istante avesse proposto una domanda giudiziale contro e (sua ex datrice di lavoro), per recuperare, fra le altre spettanze, anche l'indennità CP_1 CP_3 di maternità alla stessa dovuta per le mensilità di marzo, maggio, giugno, luglio ed agosto 2019, non corrisposte dal datore di lavoro;
tale procedimento, iscritto a ruolo generale numero 1383/2020 del
Tribunale di Salerno, era stato dichiarato interrotto il giorno 30/6/2021 e scientemente non era stata riassunto dalla deducente;
con una distinta e successiva azione giudiziaria, solo in parte coincidente CP_ con la precedente, l'odierna appellante conveniva in giudizio esclusivamente l' al fine di chiedere la corresponsione diretta della maternità non pagata dal datore di lavoro;
tale scelta processuale e sostanziale risultava del tutto legittima ai sensi del richiamato art. 310 c.p.c., sicchè in caso di estinzione di un processo, la medesima domanda è sempre riproponibile, fatto salvo esclusivamente il venir meno del diritto soggettivo che si fa valere con l'azione giudiziaria;
vi era stata errata applicazione da parte del primo Giudice del disposto dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c., secondo cui “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”, atteso che il giudizio sicuramente estinto per inattività delle parti era quello recante n. 1383/2020; nel caso de quo ci si trovava di fronte ad una proposizione di una nuova azione giudiziaria atta a chiedere la tutela di un diritto della lavoratrice non prescritto ed in ogni caso comunque;
il Tribunale avrebbe dunque dovuto dichiarare in CP_4 via incidentale l'estinzione del procedimento n. 1383/2020, pronunzia peraltro neppure necessaria in quanto l'estinzione “opera di diritto” senza necessità di formule sacramentali, come si ricavava dall'ultimo comma dell'art. 307c.p.c., ma non avrebbe dovuto pronunciare l'estinzione del procedimento 6691/2021, sicchè risultava errata l'ordinanza di estinzione del procedimento n.
6691/2021/LAV.
Nel merito, poi, la ribadiva la fondatezza della propria pretesa e concludeva per la revoca Parte_1
CP_ dell'ordinanza impugnata e per l'accoglimento della domanda volta ad ottenere da parte dell' la corresponsione dell'indennità di maternità in relazione alle mensilità di marzo, maggio, giugno, luglio ed agosto 2019, con vittoria di spese. CP_ Instaurato il contraddittorio nel presente giudizio di impugnazione, si costituiva l' sostenendo la correttezza dell'ordinanza di estinzione del primo Giudice ed eccependo in ogni caso la decadenza e la prescrizione della domanda della come anche la sua infondatezza in quanto l'indennità Parte_1
CP_ in questione risultava conguagliata dalla prima del deposito del ricorso, con conseguente carenza di legittimazione passiva dell' . CP_2
Nel rimarcare anche l'assenza di prova scritta del rapporto di lavoro in questione nonché
l'arbitrarietà e nullità dei conteggi sviluppati dall'istante, chiedeva alla Corte di disattendere l'appello della , con vittoria di spese. Parte_1
All'odierna udienza la causa, all'esito all'esito della discussione del presente procedimento ex artt.
127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022, veniva decisa come da dispositivo in atti.
L'appello della va accolto nei termini di cui si dirà. Parte_1
Nel trattare preliminarmente la questione di rito sollevata nell'atto di impugnazione, la Corte rileva la fondatezza giuridica della prospettazione della stessa, emergendo dagli atti di causa la correttezza della ricostruzione della dell'iter storico dei procedimenti nn. 1383/2020 e 6691/2021, Parte_1
CP_ peraltro neppure specificamente contestata dall' nel proprio atto di costituzione nel presente grado.
Va in particolare evidenziato in questa sede che, come rilevato anche dal Tribunale nell'ordinanza qui impugnata, “oggetto del presente giudizio R.G. n. 6691/2021 è la corresponsione dell'indennità di maternità per astensione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio” e “già con precedente ricorso introduttivo del giudizio R.G. n. 1383/2020 la ricorrente aveva chiesto, tra le altre cose, la condanna dell' al pagamento della predetta indennità”. Il Giudice di prime cure ha altresì CP_1 rilevato che “il predetto precedente giudizio era stato dichiarato interrotto in data 30.6.2021” e, rammentato il disposto di cui all'art. 305 c.p.c. in base al quale “Il processo deve essere proseguito
o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”, ha evidenziato che “la ricorrente ha disatteso tale termine perentorio” in quanto “anzicchè riassumere il predetto precedente giudizio R.G. n. 1383/2020 ha instaurato altro autonomo giudizio
(il presente R.G. n. 6691/2021 a oggetto sempre la corresponsione dell'indennità di maternità per astensione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio) e, in ogni caso, soltanto in data
3.12.2021 non già entro il termine perentorio del 30.9.2021”.
Tenuto conto di quanto poc'anzi esposto, va richiamata la pronuncia della Cassazione civile, sez. trib., 05/12/2012, n. 21772, la quale ha affermato un principio generale senz'altro applicabile anche alla presente fattispecie, in base al quale, nell'ipotesi di estinzione di un processo che, per inattività delle parti, non sia stato più riassunto, la riproposizione della medesima azione in un secondo giudizio, fondandosi sull'ammesso riconoscimento della già verificatasi estinzione del primo, comporta l'implicita richiesta di accertamento incidentale dell'estinzione, senza che sia necessaria, in mancanza di apposita prescrizione normativa, la specifica formulazione dell'eccezione di estinzione. La predetta decisione si pone in continuità con quanto già affermato da Cass. nn.
825/2006, 6903/1993 e 122/1988 ed è in linea con l'opinione dottrinale secondo cui il provvedimento giudiziale con cui si dichiara l'estinzione, che risulti successivo al decorrere del tempo di quiescenza nei casi di estinzione mediata, ha portata meramente dichiarativa e non costitutiva.
Come poi precisato da Cassazione civile sez. lav., 02/12/2015, n.24529, in tema di declaratoria di incompetenza per territorio derogabile non seguita dalla riassunzione della causa ai sensi dell'art. 50
c.p.c. ma sulla base di considerazioni generali del tutto pertinenti anche con riferimento al caso di specie, non osta alla proposizione, in un successivo giudizio, della stessa domanda di merito tra le stesse parti e davanti al medesimo od altro giudice, il quale, ove dichiari l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione, viola il disposto di cui all'art. 310, comma 1, c.p.c.
Tenuto conto degli elementi di fatto e di diritto fin qui esposti, va dunque affermata la ritualità della domanda proposta autonomamente dalla nell'ambito del giudizio n. 6691/2021 e la Parte_1 conseguente illegittimità dell'ordinanza di estinzione qui impugnata.
Come rimarcato altresì da Cassazione civile sez. VI, 26/09/2019, n. 23997, il provvedimento con cui, nel corso del processo, il Giudice dichiara che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è impugnabile con gli ordinari mezzi;
ne consegue che può essere richiesta al giudice di appello la rimessione al primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma 2, c.p.c. ove si contesti il provvedimento estintivo, ravvisandosi l'ipotesi di cui all'art. 308, comma 2, c.p.c.,
Tanto chiarito e rilevata in ogni caso la tempestività del presente atto di appello, va dichiarata la nullità dell'ordinanza qui impugnata.
Deve pertanto applicarsi il disposto dell'art. 354, comma II, c.p.c., ravvivandosi l'ipotesi di cui all'art. 308, comma 2, c.p.c. (Cass. civile, sez. lav., 12/02/2016, n. 2837, Cass. Civ., sez. 01, del
11/11/2010, n. 22917) secondo cui il giudice d'appello deve rimettere la causa al primo giudice laddove, come appunto avvenuto nel caso che occupa, caduchi la sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del processo, ed in tale senso deve quindi provvedersi, in riforma della gravata decisione, come in dispositivo, con logico assorbimento di ogni altro motivo di gravame.
A riguardo, la giurisprudenza di legittimità (ordinanza n. 21586/2018) ha ribadito i principi in questione nell'ipotesi di un'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo resa a norma dell'art. 181, comma 1, c.p.c. e da qualificarsi quale provvedimento estintivo del giudizio, rilevando a tal proposito, indipendentemente dal fatto che allo stesso si accompagnasse o meno una esplicita pronuncia in tal senso, che “ove il giudice di appello riformi il provvedimento pronunciato in prime cure, in quanto emesso in assenza delle condizioni che lo potevano legittimare, troverà applicazione l'art. 354, comma 2, c.p.c.”
Ogni ulteriore questione deve qui ritenersi assorbita.
L'assenza di una pronuncia nel merito nella precedente fase processuale, al pari della decisione di mero rito adottata all'esito della presente impugnazione, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 27.2.2023 da
[...]
CP_
nei confronti dell' in persona del legale rappresentante p.t. avverso l'ordinanza del Parte_1
12.1.2023 del Tribunale di Salerno (R.G. n. 6691/2021), ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: accoglie per quanto di ragione l'appello e dichiara la nullità dell'ordinanza impugnata, ordinando per l'effetto la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 353 c.p.c.; compensa per intero le spese tra le parti;
dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 23.6.2025
Il CONS. EST.
(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE
(Dott. Maura Stassano)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere rel. ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del
D.lgs. n. 149/2022 la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 106/2023 del ruolo generale appelli lavoro e vertente
TRA
, rappresentata e difesa come in atti dagli Avv. Antonio Coscia ed Edoardo Sessa, Parte_1 elettivamente domiciliata in Eboli alla Via Don Michele Paesano n. 53
PARTE APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina CP_1
Bevilacqua, elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso Garibaldi, n.38, presso l'Avvocatura
Distrettuale dell' ; CP_2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del 12.1.2023 del Tribunale di Salerno (R.G. n.
6691/2021)
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso iscritto al ruolo generale numero 6691/2021 in data 3.12.2021 Parte_1
CP_ conveniva in giudizio l' innanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno al fine di richiedere il pagamento da parte dell'Istituto dell'indennità di maternità richiesta ma non corrisposta dall'ex datore di Lavoro, società dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli. CP_3 CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo, tra l'altro, l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del prescritto iter amministrativo.
Alla prima udienza del 5.5.2022 il G.d.L. sospendeva il giudizio, concedendo alla ricorrente un termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo. CP_ In data 13.5.2022 la inoltrava il ricorso al competente comitato provinciale ed in Parte_1 data 29.6.2022 veniva comunicato il rigetto dello stesso.
Con istanza datata 1.7.2022 la ricorrente proponeva istanza/ricorso in riassunzione del giudizio sospeso NRG 6691/2021. Fissata l'udienza di discussione al 15.12.2022 e notificata l'istanza di CP_ riassunzione all' l' non esplicava attività difensiva. CP_2
Alla predetta udienza del 15.12.2022 il Giudice, rilevato di dover affrontare la questione dell'eventuale estinzione del processo ex art. 305 c.p.c., per mancata riassunzione di giudizio interrotto entro il termine perentorio di tre mesi, concedeva termine per note difensive e rinviava all'udienza del 12.1.2023, all'esito della quale emetteva l'ordinanza che di seguito si riporta:
“[…]considerato che ai sensi dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c. “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”; rilevata d'ufficio l'estinzione del processo ex art. 305 c.p.c. alla scorsa prima udienza del
15.12.2022 e concesso il termine di giorni venti per il deposito di note sul punto ex art. 101 c.p.c.; lette le note di trattazione scritta per l'odierna udienza depositate ex art. 127 ter c.p.c.;
considerato che oggetto del presente giudizio R.G. n. 6691/2021 è la corresponsione dell'indennità di maternità per astensione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio;
considerato che già con precedente ricorso introduttivo del giudizio R.G. n. 1383/2020 la ricorrente aveva chiesto, tra le altre cose, la condanna dell' al pagamento della predetta CP_1 indennità;
considerato che il predetto precedente giudizio era stato dichiarato interrotto in data 30.6.2021;
considerato che ai sensi dell'art. 305 c.p.c. “Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”;
considerato che, invece, la ricorrente ha disatteso tale termine perentorio. La stessa, infatti, anzicchè riassumere il predetto precedente giudizio R.G. n. 1383/2020 ha instaurato altro autonomo giudizio (il presente R.G. n. 6691/2021 a oggetto sempre la corresponsione dell'indennità di maternità per astensione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio) e, in ogni caso, soltanto in data 3.12.2021 non già entro il termine perentorio del 30.9.2021;
considerato che ai sensi dell'art. 310 c.p.c. “Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”;
DICHIARA l'estinzione del processo;
NULLA per le spese di lite.
Salerno, 12.1.2023.”
Con atto di appello depositato il 27.2.2023 censurava il provvedimento in Parte_1 questione, chiedendo la caducazione dello stesso ed evidenziando preliminarmente in rito che, ex art. 310 c.p.c. l'estinzione del processo non estingue l'azione e deducendo a tal riguardo che: corrispondeva al vero che, in precedenza, l'istante avesse proposto una domanda giudiziale contro e (sua ex datrice di lavoro), per recuperare, fra le altre spettanze, anche l'indennità CP_1 CP_3 di maternità alla stessa dovuta per le mensilità di marzo, maggio, giugno, luglio ed agosto 2019, non corrisposte dal datore di lavoro;
tale procedimento, iscritto a ruolo generale numero 1383/2020 del
Tribunale di Salerno, era stato dichiarato interrotto il giorno 30/6/2021 e scientemente non era stata riassunto dalla deducente;
con una distinta e successiva azione giudiziaria, solo in parte coincidente CP_ con la precedente, l'odierna appellante conveniva in giudizio esclusivamente l' al fine di chiedere la corresponsione diretta della maternità non pagata dal datore di lavoro;
tale scelta processuale e sostanziale risultava del tutto legittima ai sensi del richiamato art. 310 c.p.c., sicchè in caso di estinzione di un processo, la medesima domanda è sempre riproponibile, fatto salvo esclusivamente il venir meno del diritto soggettivo che si fa valere con l'azione giudiziaria;
vi era stata errata applicazione da parte del primo Giudice del disposto dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c., secondo cui “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”, atteso che il giudizio sicuramente estinto per inattività delle parti era quello recante n. 1383/2020; nel caso de quo ci si trovava di fronte ad una proposizione di una nuova azione giudiziaria atta a chiedere la tutela di un diritto della lavoratrice non prescritto ed in ogni caso comunque;
il Tribunale avrebbe dunque dovuto dichiarare in CP_4 via incidentale l'estinzione del procedimento n. 1383/2020, pronunzia peraltro neppure necessaria in quanto l'estinzione “opera di diritto” senza necessità di formule sacramentali, come si ricavava dall'ultimo comma dell'art. 307c.p.c., ma non avrebbe dovuto pronunciare l'estinzione del procedimento 6691/2021, sicchè risultava errata l'ordinanza di estinzione del procedimento n.
6691/2021/LAV.
Nel merito, poi, la ribadiva la fondatezza della propria pretesa e concludeva per la revoca Parte_1
CP_ dell'ordinanza impugnata e per l'accoglimento della domanda volta ad ottenere da parte dell' la corresponsione dell'indennità di maternità in relazione alle mensilità di marzo, maggio, giugno, luglio ed agosto 2019, con vittoria di spese. CP_ Instaurato il contraddittorio nel presente giudizio di impugnazione, si costituiva l' sostenendo la correttezza dell'ordinanza di estinzione del primo Giudice ed eccependo in ogni caso la decadenza e la prescrizione della domanda della come anche la sua infondatezza in quanto l'indennità Parte_1
CP_ in questione risultava conguagliata dalla prima del deposito del ricorso, con conseguente carenza di legittimazione passiva dell' . CP_2
Nel rimarcare anche l'assenza di prova scritta del rapporto di lavoro in questione nonché
l'arbitrarietà e nullità dei conteggi sviluppati dall'istante, chiedeva alla Corte di disattendere l'appello della , con vittoria di spese. Parte_1
All'odierna udienza la causa, all'esito all'esito della discussione del presente procedimento ex artt.
127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022, veniva decisa come da dispositivo in atti.
L'appello della va accolto nei termini di cui si dirà. Parte_1
Nel trattare preliminarmente la questione di rito sollevata nell'atto di impugnazione, la Corte rileva la fondatezza giuridica della prospettazione della stessa, emergendo dagli atti di causa la correttezza della ricostruzione della dell'iter storico dei procedimenti nn. 1383/2020 e 6691/2021, Parte_1
CP_ peraltro neppure specificamente contestata dall' nel proprio atto di costituzione nel presente grado.
Va in particolare evidenziato in questa sede che, come rilevato anche dal Tribunale nell'ordinanza qui impugnata, “oggetto del presente giudizio R.G. n. 6691/2021 è la corresponsione dell'indennità di maternità per astensione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio” e “già con precedente ricorso introduttivo del giudizio R.G. n. 1383/2020 la ricorrente aveva chiesto, tra le altre cose, la condanna dell' al pagamento della predetta indennità”. Il Giudice di prime cure ha altresì CP_1 rilevato che “il predetto precedente giudizio era stato dichiarato interrotto in data 30.6.2021” e, rammentato il disposto di cui all'art. 305 c.p.c. in base al quale “Il processo deve essere proseguito
o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”, ha evidenziato che “la ricorrente ha disatteso tale termine perentorio” in quanto “anzicchè riassumere il predetto precedente giudizio R.G. n. 1383/2020 ha instaurato altro autonomo giudizio
(il presente R.G. n. 6691/2021 a oggetto sempre la corresponsione dell'indennità di maternità per astensione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio) e, in ogni caso, soltanto in data
3.12.2021 non già entro il termine perentorio del 30.9.2021”.
Tenuto conto di quanto poc'anzi esposto, va richiamata la pronuncia della Cassazione civile, sez. trib., 05/12/2012, n. 21772, la quale ha affermato un principio generale senz'altro applicabile anche alla presente fattispecie, in base al quale, nell'ipotesi di estinzione di un processo che, per inattività delle parti, non sia stato più riassunto, la riproposizione della medesima azione in un secondo giudizio, fondandosi sull'ammesso riconoscimento della già verificatasi estinzione del primo, comporta l'implicita richiesta di accertamento incidentale dell'estinzione, senza che sia necessaria, in mancanza di apposita prescrizione normativa, la specifica formulazione dell'eccezione di estinzione. La predetta decisione si pone in continuità con quanto già affermato da Cass. nn.
825/2006, 6903/1993 e 122/1988 ed è in linea con l'opinione dottrinale secondo cui il provvedimento giudiziale con cui si dichiara l'estinzione, che risulti successivo al decorrere del tempo di quiescenza nei casi di estinzione mediata, ha portata meramente dichiarativa e non costitutiva.
Come poi precisato da Cassazione civile sez. lav., 02/12/2015, n.24529, in tema di declaratoria di incompetenza per territorio derogabile non seguita dalla riassunzione della causa ai sensi dell'art. 50
c.p.c. ma sulla base di considerazioni generali del tutto pertinenti anche con riferimento al caso di specie, non osta alla proposizione, in un successivo giudizio, della stessa domanda di merito tra le stesse parti e davanti al medesimo od altro giudice, il quale, ove dichiari l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione, viola il disposto di cui all'art. 310, comma 1, c.p.c.
Tenuto conto degli elementi di fatto e di diritto fin qui esposti, va dunque affermata la ritualità della domanda proposta autonomamente dalla nell'ambito del giudizio n. 6691/2021 e la Parte_1 conseguente illegittimità dell'ordinanza di estinzione qui impugnata.
Come rimarcato altresì da Cassazione civile sez. VI, 26/09/2019, n. 23997, il provvedimento con cui, nel corso del processo, il Giudice dichiara che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è impugnabile con gli ordinari mezzi;
ne consegue che può essere richiesta al giudice di appello la rimessione al primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma 2, c.p.c. ove si contesti il provvedimento estintivo, ravvisandosi l'ipotesi di cui all'art. 308, comma 2, c.p.c.,
Tanto chiarito e rilevata in ogni caso la tempestività del presente atto di appello, va dichiarata la nullità dell'ordinanza qui impugnata.
Deve pertanto applicarsi il disposto dell'art. 354, comma II, c.p.c., ravvivandosi l'ipotesi di cui all'art. 308, comma 2, c.p.c. (Cass. civile, sez. lav., 12/02/2016, n. 2837, Cass. Civ., sez. 01, del
11/11/2010, n. 22917) secondo cui il giudice d'appello deve rimettere la causa al primo giudice laddove, come appunto avvenuto nel caso che occupa, caduchi la sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del processo, ed in tale senso deve quindi provvedersi, in riforma della gravata decisione, come in dispositivo, con logico assorbimento di ogni altro motivo di gravame.
A riguardo, la giurisprudenza di legittimità (ordinanza n. 21586/2018) ha ribadito i principi in questione nell'ipotesi di un'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo resa a norma dell'art. 181, comma 1, c.p.c. e da qualificarsi quale provvedimento estintivo del giudizio, rilevando a tal proposito, indipendentemente dal fatto che allo stesso si accompagnasse o meno una esplicita pronuncia in tal senso, che “ove il giudice di appello riformi il provvedimento pronunciato in prime cure, in quanto emesso in assenza delle condizioni che lo potevano legittimare, troverà applicazione l'art. 354, comma 2, c.p.c.”
Ogni ulteriore questione deve qui ritenersi assorbita.
L'assenza di una pronuncia nel merito nella precedente fase processuale, al pari della decisione di mero rito adottata all'esito della presente impugnazione, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 27.2.2023 da
[...]
CP_
nei confronti dell' in persona del legale rappresentante p.t. avverso l'ordinanza del Parte_1
12.1.2023 del Tribunale di Salerno (R.G. n. 6691/2021), ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: accoglie per quanto di ragione l'appello e dichiara la nullità dell'ordinanza impugnata, ordinando per l'effetto la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 353 c.p.c.; compensa per intero le spese tra le parti;
dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 23.6.2025
Il CONS. EST.
(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE
(Dott. Maura Stassano)