Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/05/2025, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice onorario, dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 2020/2021 Gen. Aff. Cont. avente ad oggetto: “risarcimento danni”
e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso in virtù di procura Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato e resa in calce all'atto di citazione dall'avv. Angela Nicolò, presso il cui studio in Marcianise (CE) alla via San Giuliano n. 282 elettivamente domicilia.
- ATTORE -
E
(C.F. ), in persona del p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed in esecuzione della determina dirigenziale n.594 del 15.04.2021, dall'avv. Lidia Gallo, tutti elettivamente domiciliati presso la Casa
Comunale, in alla Piazza Vanvitelli n. 69 CP_1
- CONVENUTO -
C O N C L U S I O N I : come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 C.P.C. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la
“esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Richiamasi in questa sede il contenuto degli atti di causa tutti, delle memorie prodotte nei termini concessi, delle deduzioni svolte a verbale d'udienza, delle conclusioni rassegnate.
Pronto Soccorso dell'Ospedale di dove gli diagnosticavano: “escoriazioni multiple, forti CP_1 dolori all'addome, ferita al mento e frattura base al IV metacarpo mano destra”.
In ragione di ciò, l'attore sosteneva l'esclusiva responsabilità del convenuto quale Controparte_1 ente gestore del tratto stradale interessato, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c., chiedendo la sua condanna al risarcimento delle lesioni subite, comprensive del danno biologico, morale ed esistenziale nonché delle spese mediche sostenute, quantificati in € 22.842,13, oltre interessi maturati e maturandi sino al soddisfo e/o rivalutazione monetaria, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio il eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di Controparte_1 citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
in subordine, chiedeva dichiararsi il concorso di colpa dell'attore ex art. 2054 c.c. nella causazione dell'evento, vinte le spese di giudizio. In particolare, l'ente convenuto contestava l'avversa prospettazione dei fatti, negando l'esistenza stessa nella zona indicata di un dissesto del manto stradale, o comunque, ove esistente, del tutto visibile per la conformazione stessa della strada;
riteneva in ogni caso non ravvisabile nel caso di specie una propria responsabilità ex art. 2051 c.c., potendo al più il danneggiato agire per il risarcimento ex. art 2043 cc, col conseguente onere di provare la colpa dell'amministrazione convenuta.
Espletata l'istruttoria, raccolta la prova testimoniale ed espletata la C.T.U. medico-legale per accertare i pregiudizi sofferti dall'attore, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza cartolare del 25.02.2025 era assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Ciò premesso, deve ritenersi infondata l'eccezione preliminare sollevata dal relativa al CP_1 contenuto dell'atto di citazione, atteso che dall'esame dell'atto introduttivo si evincono chiaramente e specificamente tanto il petitum quanto la causa petendi.
Nel merito, la domanda proposta da parte attrice è fondata e merita accoglimento.
Deve rilevarsi che la fattispecie de qua deve ricondursi nell'alveo dell'art. 2051 c.c., posto che l'evento risulta ascritto al sulla scorta del rapporto di custodia che lega la strada Controparte_1 in discussione all'ente locale proprietario, e che l'evento dannoso sarebbe occorso a causa della buca presente sulla sede stradale. CP_ Non si condividono sul punto le difese dell' convenuto, a tenore delle quali nel caso di specie non sarebbe configurabile una responsabilità della pubblica amministrazione per danno cagionato da cose in custodia, ma al più una responsabilità ex art 2043 c.c., col conseguente onere gravante in capo all'attore di provare la colpa dell'amministrazione convenuta. Invero, alla luce delle pronunce giurisprudenziali più recenti, può ritenersi superato l'originario orientamento che riteneva non applicabile l'art. 2051 c.c. ai beni demaniali, sul presupposto che la loro estensione ed il loro generalizzato utilizzo da parte della collettività rendesse impossibile l'esercizio di un effettivo controllo ed un'adeguata vigilanza sugli stessi.
La giurisprudenza, infatti, è ormai pacifica nell'affermare che: “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe” (Cass. n. 24529/2009; dello stesso tenore Cass., Sez.
IV, 19 marzo 2018, n. 6703; Trib. Lecce., n. 3357/2017).
Nello specifico, dalla proprietà pubblica del sulle strade e sulle pertinenze poste all'interno CP_1 dell'abitato (L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 16, lett. b, allegato F) discende, non solo, l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dal R.D. 15 novembre 1923, n. 2056, art. 15, ma anche quello della custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. (Cass. n. 24149/2010).
Sicché è sicuramente il quale ente proprietario nonché custode, che dovrà esser chiamato a CP_1 rispondere ex art. 2051 c.c. dei danni cagionati agli utenti della strada.
Quanto poi ai presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c, va ulteriormente premesso che si tratta di responsabilità scaturente: a) oggettivamente, dalla pericolosità della cosa, atta a nuocere, per cui il danno si produce nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima ovvero per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da elementi esterni;
b) soggettivamente, dalla relazione intercorrente tra il custode e la cosa dannosa: trattasi, invero, di un'imputazione di tipo diverso rispetto a quella fondata sul comportamento colpevole del responsabile in quanto si basa sulla relazione di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (cfr. anche Cass. n. 1948/2003).
Detta responsabilità incontra un limite soltanto nel caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento.
In sostanza, la disciplina in commento esclude l'addebitabilità dell'evento al custode solo qualora l'evento stesso sia derivato dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore esterno
(comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato) che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, interrompe il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo (cfr. ex multis
Cass.4279/2008; n. 2563/2007; n. 376/2005; n. 15429/2004).
Come ribadito anche di recente dalla Cassazione, la responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo (Cass. Ord. n. 8450/2025).
Ai sensi dell'art.2051 c.c., dunque, onere dell'istante è fornire la prova del nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, mentre il custode, per andare esente da responsabilità è tenuto, ai fini della prova del caso fortuito, a dimostrare che il danno non sia strutturale ed intrinseco al bene, ma sia derivato, in via esclusiva o concorrente, dalla condotta colposa del danneggiato stesso ovvero da comportamenti estemporanei di terzi non da lui conoscibili ed eliminabili, neppure con la più diligente attività di manutenzione.
Ebbene, nel caso in esame il ha assolto l'onere gravante su di sé, fornendo prova Parte_1 esaustiva della verificazione del fatto storico e del nesso di causalità tra le lesioni dal medesimo subite e il dissesto presente sul manto stradale al Viale Ellittico in . CP_1
In particolare, il testimone escusso in giudizio all'udienza del 13.10.2023, , della cui Testimone_1 attendibilità non vi è motivo di dubitare, confermava interamente la dinamica dell'evento, rammentando che: “Era il primo giugno del 2019 le ore 10:00 circa, quando mi trovavo assieme al signor ed un altro amico ciclista. Eravamo in bici da corsa stavamo percorrendo il viale Parte_1
Ellittico all'altezza del canapificio quando il signor è caduto dalla bici da corsa mentre Parte_1 percorrevamo tale strada. Mentre percorrevamo il Viale il signor che si trovava a circa Parte_1
10 metri davanti a me è caduto a terra a causa di buche e del dissesto del manto strada”. Precisava altresì il teste: “Ricordo che le buche ed il dissesto stradale non erano segnalati ed il signor Parte_1 con la ruota anteriore della bici si è bloccato nella cavità della buca andando poi a cadere in avanti
a terra con il proprio corpo riportando lesioni al viso al torace e alla mano destra in particolare lamentava vari dolori. Aveva anche una ferita sotto il mento…”.
L'altro teste escusso, , fratello dell'attore, contattato telefonicamente dal primo Testimone_2 teste ed intervenuto poco dopo sul luogo del sinistro, confermava la presenza di disconnessioni e buche sul manto stradale, nonché le lesioni riportate dall'attore, che ne richiedevano il trasporto in
Ospedale a mezzo autoambulanza.
Dalla scheda del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di ove veniva CP_1 trasportato, emerge che l'attore riferiva al personale medico lo stesso fatto storico narrato nell'atto di citazione, vale a dire la “caduta in strada dalla bici”; inoltre, si riscontravano lesioni – frattura IV metacarpo mano dx in policontuso con escoriazioni multiple. Ferita lacerocontusa del mento – verosimilmente compatibili con la dinamica dell'evento, così come confermato dal consulente medico-legale incaricato d'ufficio, dott.ssa , che sul punto ha affermato: “Le lesioni Persona_1 riscontrate appaiono causalmente collegate al sinistro de quo essendo soddisfatti i criteri necessari per la sussistenza del nesso di causa...”. CP_ La prova dell'esistenza della situazione di pericolo imputabile all' convenuto, quale custode della strada pubblica, e della riconducibilità alla stessa dell'evento dannoso, risulta altresì fornita a mezzo del deposito del verbale di constatazione della Polizia Municipale di del 01.06.2019, CP_1 intervenuta sul luogo del sinistro, che procedeva ad effettuare i rilievi del caso, confermando la presenza di buche e crepature al manto stradale in corrispondenza del punto ove avveniva la caduta dell'attore, richiedendo alla centrale operativa un intervento immediato per ripristinare tutto il manto stradale. Dal verbale citato, è dato infatti leggersi testualmente: “Gli scriventi, giunti sul posto constatavano immediatamente che, oltre all'anomalia suindicata per l'intervento in essere, vi era da ripristinare tutta la sede stradale. Quanto detto, veniva comunicato alla centrale operativa che a sua volta inviava email al settore di competenza ed inoltre faceva pervenire sul posto
...omissis…dell'ufficio CET, che constata l'anomalia, faceva intervenire immediatamente la IT … omissis … incaricata dal ”. Controparte_1
Al verbale della Polizia Municipale in atti, risultano inoltre allegati il certificato di intervento del 118 del , che ulteriormente conferma la riconducibilità delle lesioni riportate dall'attore Parte_1 all'evento per cui è causa, nonché documentazione fotografica del manto stradale al dì del sinistro dalla quale si evince la presenza di disconnessioni e buche sul tratta stradale interessato, ed altresì rilievi fotografici successivi all'intervento di ripristino dell'asfalto ammalorato (cfr. verbale di constatazione PM Caserta in atti).
A fronte della dimostrazione della riconducibilità dell'evento dannoso alla presenza della buca sul manto stradale ove rovinava l'attore con la propria bicicletta, il convenuto non ha fornito CP_1 alcuna prova in ordine alla sussistenza di fatti impeditivi idonei ad escludere la propria responsabilità, in particolare, dimostrando di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno, di aver provveduto alla cura e manutenzione dello stato dei luoghi, nonché di aver segnalato una evidente situazione di pericolo. Ed anzi, dal verbale di incidente in atti ben si evince come lo stesso ente convenuto abbia persino riconosciuto l'esistenza della situazione di pericolo denunciata dall'attore, implicitamente ammettendo la propria responsabilità per l'omessa adeguata vigilanza, al punto da richiedere, solo in sede di constatazione dell'incidente, un intervento immediato di ripristino di tutta la sede stradale e non solo della buca ove era rovinato l'attore.
Risulta dunque assolto l'onere gravante sull'attore della prova di un'anomalia dello stato dei luoghi, se non necessariamente integrante gli estremi della c.d. insidia o trabocchetto, comunque, idonea a prefigurare una condotta colposa (o dolosa) dell'ente convenuto.
L'ente convenuto ha tuttavia eccepito che l'evento dannoso (non contestato) sarebbe da ascriversi ad una disattenzione dello stesso attore, in quanto la situazione di pericolo comunque ingeneratasi era in realtà palesemente riconoscibile e superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato.
Orbene, occorre evidenziare sul punto che, tanto in ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste anche quando egli abbia percorso il tragitto senza la normale diligenza) può, in base ad un ordine crescente di gravità, o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.) e a maggior ragione ove si inquadri la fattispecie del danno nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ. “Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole
o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. ordinanza n. 25460/2020).
Ciononostante, con una più recente sentenza, la Suprema Corte ha ulteriormente osservato che “ove il danno consegua alla normale interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, la condotta colposa del danneggiato non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa” (Cass. n. 4035/2021).
Gova richiamare, al riguardo, le considerazioni svolte dalla Cassazione in una precedente pronuncia, secondo cui la eterogeneità tra i concetti di “negligenza della vittima” e di “imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest.
L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile (cfr. Cass. n. 25837/2017).
In questo senso, la Cassazione si è peraltro già espressa, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Cass. n. 13222/2016), prova che il non ha fornito, avendo anzi confermato la presenza della situazione di pericolo Controparte_1 ed adottando le prescritte cautele solo in seguito al sinistro (cfr. rilievi fotografici dopo il ripristino del manto stradale). Per la Cassazione, la condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata (Cass. n. 4035/2021)
Appare evidente, da qui, che la mera distrazione dell'utente della strada, nel caso di specie del ciclista intento a percorrere la pubblica via tenendo la destra nel rispetto delle norme del codice della strada, come confermato in sede di escussione testimoniale, non risponda a tali requisiti, rientrando invece nella comune interazione tra l'agire umano e la cosa in custodia, essendo altresì la sua caduta prevedibile (rientrando nel notorio che una buca o crepa sull'asfalto possa determinare la caduta del ciclista) e scongiurabile (essendo l'ente custode tenuto a garantire la manutenzione della strada pubblica e rimuovere eventuali situazioni di pericolo o, almeno, di segnalarle adeguatamente). Deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano.
Nel caso de quo è da ritenersi comunque che la condotta dell'attore non raggiunga quel livello di negligenza e di eccezionalità tale da spezzare il nesso di causalità richiesto dall'art. 2051 c.c. per escludere o limitare la responsabilità del . Controparte_1 Non vi è, infatti, alcun elemento che induca a ritenere, il testimone oculare non l'ha riferita, che l'attore avesse avuto una condotta incauta o disattenta, ovvero una velocità non commisurata ai luoghi, la Polizia Municipale intervenuta sul posto non l'han nemmeno supposta, ed il fatto la che l'incidente è avvenuto subito dopo un'intersezione stradale, come si evince dai rilievi fotografici in atti, è presumibile che il ciclista avesse, comunque ridotto la propria andatura prima. Ed ancora, poiché anche procedendo a velocità moderata è possibile imbattersi in una buca e così perdere l'equilibrio e cadere, non è possibile condividere il sillogismo per cui quest'ultima è sempre la conseguenza di una condotta colposa del ciclista. Infine, sotto il profilo in esame, neppure l'ora diurna ed il tratto rettilineo sono di per se stesse significative poiché l'illuminazione naturale della strada non consente, sempre e comunque, al ciclista – per il pedone il discorso avrebbe potuto essere diverso
– di avvistare delle buche monocromatiche a distanza sufficiente a frenare o ad arrestare in sicurezza
(cioè senza perdere, a causa della frenata improvvisa, il controllo del mezzo) la marcia, senza valutare inoltre che, come è agevole verificare dalla documentazione fotografica in atti, depositata sia da parte attorea che da parte convenuta e ritraente i luoghi di causa in tempi diversi, alcuni alberi posti sul margine della carreggiata creavano zone di ombra proprio in concomitanza del tratto di strada dissestata, rendendolo non sempre ben visibile.
Alla luce di quanto detto, la domanda deve essere accolta.
Acclarata l'esclusiva responsabilità del in ordine alla verificazione dell'infortunio Controparte_1 in esame, può procedersi senz'altro alla quantificazione dei danni patiti dal sig. . Parte_1
In proposito, si condividono le conclusioni cui è pervenuto il Consulente Tecnico d'Ufficio, dott.ssa
, in quanto coerenti con la miglior scienza del settore e logicamente motivate, dalle Persona_1 quali è emerso che “il a seguito dell'evento traumatico del 01.06.2019 ebbe a Parte_1 riportare trauma cervicale e ferita lacero contusa al mento con una frattura della base del IV metacarpo a destra in destrimane trattata incruentemente”, con una valutazione del danno biologico permanente nella misura del 5%, un'inabilità temporanea totale (ITT) al 100% di giorni 30 (trenta), un'inabilità temporanea parziale (ITP) di giorni 20 (venti) al 50% e un'inabilità temporanea parziale
(ITP) di giorni 20 (venti) al 25%, oltre spese mediche documentate per € 153,33.
Pertanto, tenuto conto della documentazione medica allegata al fascicolo di parte attrice e alle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., questo giudice, applicando in via equitativa i criteri di cui alle note tabelle predisposte, nella versione aggiornata all'attualità, dal Tribunale di Milano - tabelle che si condividono e si applicano in questa sede attesa l'elaborazione delle stesse facendo riferimento alla determinazione del “valore punto” rapportato alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato al momento del sinistro (49 anni) - liquida in favore di , per i postumi Parte_1 permanenti residuati, quantificabili nella misura del 5%, la somma di € 5.719,32; vanno riconosciuti, inoltre, a titolo di risarcimento di quell'aspetto del danno non patrimoniale rappresentato dalla invalidità temporanea, gli ulteriori importi di € 1.657,20 per l'invalidità temporanea totale (30 giorni),
€ 552,40 per l'invalidità temporanea parziale al 50% (20 giorni) e € 276,20 per l'invalidità temporanea parziale al 25% (20 giorni), per un totale di danno € 8.205,12.
Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere, sì come liquidato nella considerazione della tipicità e della ordinarietà delle lesioni subite, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico - relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è stata comunque offerta dalla difesa dell'attore adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
L'importo di € 8.205,12, calcolato all'attualità, va devalutato alla data del fatto illecito, sicché per effetto di detta valutazione diventa pari ad € 6.947,50.
In conformità ai principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della
S.C., ribadita da successive pronunce (cfr., tra le altre, Cass. civ., sez. III, 4 luglio 1997/22 gennaio
1998, n. 605), su tale ultimo importo di € 6.947,50, via via rivalutato anno per anno, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione, per un importo complessivo finale pari a € 9.000,96 (di cui € 795,96 per interessi e € 1.257,50 per rivalutazione).
Vanno infine risarcite le spese mediche documentate, pari ad € 153,33.
Le spese per la CTU, come liquidate in corso di causa, vengono poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del GOP dott.ssa Carmela Sorgente, definitivamente pronunciando nel proc. n.
2020/2021 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la esclusiva responsabilità del Controparte_1 in ordine ai fatti esposti in premessa e lo condanna al pagamento, in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 9.000,96 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
b) condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di giudizio, che CP_1 liquida in complessivi € 2.804,00, di cui € 264,00 per spese e € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
c) pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a carico del convenuto CP_1 soccombente.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 23.05.2025
IL GOP dr.ssa Carmela Sorgente.