Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 03/04/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1563 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
Parte_1
(C.F.: , con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO
[...] P.IVA_1
DI PALERMO;
- appellante -
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1
(TP) il 21/02/1945;
- appellato contumace -
OGGETTO: Appello – Somministrazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte appellante concludeva come da note in sostituzione dell'udienza del giorno 11.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha chiesto la Parte_2
riforma della sentenza n. 219/23, emessa dal Giudice di Pace di Trapani
alle date dei 20.01-17.03.2023, che, in accoglimento della domanda avanzata da , ha annullato, previa declaratoria Controparte_1
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
dell'intervenuta prescrizione del diritto dell'appellante al pagamento, le seguenti fatture: n. 15061090 del 02/12/2019 – di euro 187,91 per con-
sumi idrici 2015; n. 16112890 del 19/12/2019 – di euro 159,09 per con-
sumi idrici 2016; n. 17246969 del 26/03/2020 – di euro 163,07 per con-
sumi idrici 2017.
L'appellante, in particolare, ha lamentato la violazione dell'art. 1,
comma 4, L. n. 205/2017 e dell'art. 11 delle Preleggi, in relazione all'applicazione retroattiva della norma, sostenendo che il termine di pre-
scrizione biennale, introdotto dalla richiamata Legge di Bilancio per l'anno 2018, debba trovare applicazione per i consumi idrici registrati a partire dall'anno 2020. Ha obiettato, infatti, l'appellante che la fattispecie,
ratione temporis, debba essere sussunta nell'alveo del termine prescrizio-
nale di cui all'art. 2948 c.c. Ha osservato, sul punto, che la norma intro-
dotta dalla legge 205/2017 non individua il momento a partire dal quale il termine di prescrizione “comincia a decorrere”, sicché detto termine de-
ve essere computato in base ai principi generali che regolano la prescri-
zione, ossia a partire dal momento in cui tale diritto può essere esercitato;
momento che è diverso rispetto a quello di emissione della fattura e/o della data di scadenza nella stessa indicata e che, nei contratti a presta-
zioni periodiche, quale è il contratto di somministrazione d'acqua, coinci-
de con il momento in cui il fornitore determina il volume da fatturare
(tramite lettura periodica dei contatori).
Parte appellante, pertanto, ha concluso, chiedendo:
“Voglia l'adito Tribunale di Trapani, contrariis reiectis, riformare inte-
gralmente la sentenza di primo grado e, per l'effetto, respingere avanzate in
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primo grado;
Part conseguentemente, dichiarare che l' vanta, nei confronti
dell'appellata, i crediti risultanti dalle seguenti fatture e per le causali ivi
indicate: - Fattura n. 15061090 del 02/12/2019 - per euro 187,91 - con-
sumi idrici 2015; - Fattura n. 16112890 del 19/12/2019 - per euro 159,09
- consumi idrici 2016; - Fattura n. 17246969 del 26/03/2020 - per euro
163,07 - consumi idrici 2017.
Con vittoria di spese e competenze, con entrambi i gradi di giudizio”.
L'appellato, regolarmente citato e non comparso, è stato dichiarato contumace.
L'appello è parzialmente fondato.
Con riferimento alla questione della prescrizione del credito nascente da fornitura idrica, questo Tribunale aveva aderito in passato all'orientamento giurisprudenziale di merito (si veda, tra le tante, ordi-
nanza del 14.11.2020 nel procedimento RG n. 688/2020) che interpreta-
va l'art. 1 comma 10, L. 205/2017 nel senso che il termine biennale di prescrizione, per il settore idrico, andasse applicato “alle fatture la cui
scadenza è successiva al 1° gennaio 2020”, e ciò anche per i consumi re-
lativi agli anni precedenti al 2020. L'operatività della norma, che riduceva il termine di prescrizione a due anni, veniva, quindi, agganciata alla data dell'1 gennaio 2020 e a quella di scadenza della fattura, pur dovendosi far decorrere il termine di prescrizione dal momento del consumo idrico. Il
principio era stato ritenuto compatibile con l'assetto costituzionale, in quanto agli Enti creditori risultava consentito effettuare la fatturazione
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dei consumi pregressi nel termine di due anni dall'approvazione della leg-
ge.
Tuttavia, preso atto del recente orientamento di legittimità di senso av-
verso, vanno rimeditate le conclusioni fino ad oggi adottate sulla questio-
ne.
Infatti, la recente ordinanza della Cassazione n. 15102 del
29/05/2024, nel tentare una interpretazione costituzionalmente orientata del regime transitorio delineato dall'art. 1, comma 10, della L. 205/2017,
si è espressa nel senso che “In tema di prescrizione breve, l'art. 1, comma
10, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, laddove prevede che <
sposizioni di cui ai 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è suc-
cessiva al 1° gennaio 2020>>, va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture – relative al settore idrico - la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio 2020 ed il dies a quo
per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di paga-
mento delle fatture, purché – quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al 1° gennaio 2020 - a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore, utilizzando la regola generale desumibile dall'art. 252 delle disposizioni di attuazione c.c.”.
Nell'esplicitare il suddetto principio, la Corte ha avuto cura di precisa-
re che: “il termine di prescrizione non potrà essere mai superiore ai cinque
anni, in relazione ai consumi verificatisi prima del 1° gennaio 2020”.
Pertanto, “se […] la scadenza di pagamento è del 2 gennaio 2020, si
applica il termine biennale a decorrere da tale data (con maturazione quin-
di entro il 2 gennaio 2022), ma se i consumi sono dell'anno 2018 (ultimo
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trimestre), pur se il dies a quo è il 1 ° gennaio 2019, non si potrà applicare
per intero per il termine di cinque anni, che porterebbe la prescrizione a ma-
turare nel 2024. Se, però, la scadenza di pagamento è sempre quella del 2
gennaio 2020, con applicazione del termine biennale a decorrere da tale
data, ma i consumi sono del primo trimestre del 2016 (con scadenza 1°
aprile 2016), il termine di prescrizione quinquennale scade il 1° aprile 2021,
e non si può allungare la prescrizione (oltre il termine quinquennale) sino al
2 gennaio 2022, tenendo conto della prescrizione biennale che decorre dal-
la data di scadenza del pagamento indicata in fattura. In quest'ultimo ca-
so, infatti, applicandosi la nuova legge, il gestore del servizio beneficerebbe
di un termine di prescrizione superiore (2 gennaio 2022) a quello spettante-
gli in base alla legge precedente che prevedeva una prescrizione quinquen-
nale (1° aprile 2021)”.
Alla luce della decisione sopra richiamata, sorretta da ampia motiva-
zione, alla quale è opportuno adeguarsi, il credito relativo al consumo idrico dell'anno 2015 va ritenuto soggetto al termine di prescrizione quin-
quennale, con decorrenza dall'1/1/2016 e con il limite del termine mas-
simo del giorno 1/1/2021; il credito relativo al consumo idrico dell'anno
2016 va ritenuto soggetto al termine di prescrizione quinquennale, con decorrenza dall'1/1/2017 e con il limite del termine massimo del giorno
1/01/2022; mentre, il termine di prescrizione massimo relativo al con-
sumo idrico dell'anno 2017 va individuato nei due anni dalla scadenza del termine indicato in fattura.
Orbene, ritenuto che ha instaurato l'azione di ac- Controparte_1
certamento negativo dei crediti portati dalle fatture in esame, con atto di
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citazione notificato in data 5.4.2022, occorre verificare l'esistenza di validi atti interruttivi dei i termini di prescrizione in precedenza indicati.
Al riguardo, nessuna efficacia interruttiva può riconoscersi al sollecito
Part di pagamento del 4.10.2021, versato in atti da in ragione della man-
cata produzione della documentazione attestante l'invio al destinatario
(cfr. all.
8 - atto di appello).
Part Rileva, invece, la fattura n. 17246969 del 26/03/2020, con sca-
denza di pagamento al 24.06.2020, che contiene in calce la seguente in-
timazione di pagamento: <L'importo della presente fattura dovrà essere
pagato entro la data di scadenza, indicata nella fattura. Trascorso infrut-
tuosamente tale termine, fermo restando la facoltà dell'Ente di sospendere
la fornitura, saranno addebitati gli interessi di mora e le maggiori spese di
esazione.>> (cfr. all. 4 atto di appello). Quanto alla data della sua ricezio-
ne, può farsi riferimento al reclamo avverso la suddetta fattura, presenta-
to dall'odierno appellato in data 24.09.2020 (cfr. all.
5 - atto di appello).
Conseguentemente, il termine di prescrizione del credito di € 163,07 per consumi idrici dell'anno 2017 deve ritenersi interrotto alla data di sca-
denza del pagamento (24.06.2020), con decorrenza da detta data di un nuovo periodo di prescrizione biennale (fino al 24.06.2022), essendosi l'evento interruttivo verificatosi successivamente all'entrata in vigore della legge n. 205/2017.
In definitiva, va escluso che il credito in esame fosse estinto alla data di introduzione del giudizio di primo grado (5.04.2022).
Per quanto, invece, concerne gli effetti interruttivi delle fatture relative ai consumi idrici degli anni 2015 e 2016, rispettivamente, con scadenza
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di pagamento al 20.01.2020 e al 18.03.2020 (cfr. all.ti 3 e 4 - atto di appel-
lo), gli stessi vanno contenuti al biennio successivo alla loro scadenza e,
quindi, a data anteriore all'instaurazione del primo giudizio.
Va, infine, disatteso, l'ulteriore motivo di gravame, secondo il quale l'azione esperita da avrebbe avuto ad oggetto l'accertamento ne- CP_1
gativo dei soli crediti relativi alla fornitura dell'acqua ma non anche ai ca-
noni fognari e di depurazione, che pertanto, rimarrebbero dovuti.
Ed, infatti, anche a voler prescindere dal troncante rilievo per cui i suddetti canoni sono soggetti al medesimo termine di prescrizione dei corrispettivi per il consumo, poiché anch'essi dovuti in proporzione e con la medesima cadenza temporale dei consumi, parte appellante non ne ha indicato l'importo, né tale dato è ricavabile dalle fatture in atti, che, peral-
tro, neppure recano la relativa voce di addebito (cfr. all.ti 3, 4 e 13 atto di appello).
Quanto alle fatture per consumi idrici 2015 e 2016 va dunque confer-
mata la sentenza impugnata.
In considerazione dell'esito del giudizio, vanno compensate le spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
in parziale riforma della sentenza n. 219/23, emessa dal Giudice di
Pace di Trapani alle date dei 20.01-17.03.2023, che per il resto conferma,
rigetta la domanda attorea con riferimento alla fattura relativa ai consumi idrici 2017, accertando la sussistenza del credito in essa portato.
Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate.
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Così deciso in Trapani, in data 3.4.2025
Il Giudice
Carlo Salvatore Hamel
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