Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/04/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 899/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato dott.ssa Maria Elena
Giovannella, ai sensi dell'art. 281 quinques c.p.c. pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 899/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili;
PROMOSSA DA
, cf (CF: ), nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in C/da Mastrolongo n. 13, rappresentata dall'Avv. Santo Bagalà (CF:
) del Foro di Palmi C.F._2
-attore-
NEI CONFRONTI DI
(CF: ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._3
e residente a [...], rappresentata e difesa nel presente giudizio, in forza di procura allegata al presente atto, dall'Avv. Ferdinando Iacopino (CF:
) del Foro di Palmi, C.F._4
-convenuto-
Avente ad oggetto
Restituzione somme ex art. 1813 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da memorie depositate ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte attrice adiva questo Tribunale al fine di ottenere la restituzione della somma di €
23.000,00 concessa in prestito alla convenuta e versata mediante due bonifici bancari eseguiti in data
18.10.2022 e 20.10.2022. Deduce, infatti, di avere prestato la predetta somma, per consentire alla
Poiché la somma prestata non le veniva restituita spontaneamente dall'accipiens, nonostante l'obbligo assunto dalla convenuta ai sensi dell'art. 1813 c.c., e nonostante l'espressa richiesta di restituzione indirizzata alla in via stragiudiziale, l'attrice chiedeva a questo Tribunale la Pt_2 condanna della alla restituzione della somma di € 23.000,00. Pt_2
La convenuta costituendosi nel presente giudizio, contestava l'assunto di Parte_2
parte attrice, deducendo che le somme ricevute dalla non fossero state concesse in prestito Pt_1
ma che le erano state corrisposte a titolo risarcitorio per gli ingiustificati prelevamenti di denaro da parte del figlio dell'attrice ex coniuge della convenuta, dal conto cointestato, in CP_1 costanza di matrimonio, prelievi destinati a soddisfare interessi personali del figlio dell'attrice e all'insaputa della convenuta;
pertanto, la convenuta, sostenendo di avere accettato le somme non già
a titolo di prestito di denaro, ma a titolo di risarcimento per il depauperamento patrimoniale a lei causato dal figlio della chiedeva il rigetto della domanda giudiziale proposta dalla Pt_1 Pt_1 la quale , secondo la ricostruzione di parte convenuta, si sarebbe sostituita al figlio nell'obbligo risarcitorio, liberandolo.
La domanda di parte attrice è fondata e va accolta.
Orbene ai sensi dell'art. 2967 c.c. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.”
Sicchè colui che agisce in giudizio per ottenere la restituzione delle somme versate alla controparte deve dimostrare per intero il fatto costitutivo della propria pretesa, e nelle azioni volte alla ripetizione delle somme prestate ai sensi dell'art. 1813 c.c., l'onere della prova che incombe sul mutuante riguarda la consegna della somma di denaro e l'esistenza del titolo giuridico da cui deriva l'obbligo di restituzione.
La consegna della somma di denaro non è di per sé sufficiente a fondare una richiesta di ripetizione se chi ha ricevuto l'importo (accipiens) contesta il titolo in base al quale la cifra è stata versata dall'altra parte (solvens).
Inutile precisare che una somma di denaro può essere corrisposta a vario titolo, quindi, la contestazione dell'accipiens sulla sussistenza dell'obbligazione restitutoria impone al solvens di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa. L'onere della prova gravante sull'attore in restituzione, come ricordato, riguarda sia la consegna del denaro che il titolo giuridico. Mentre la circostanza che la controparte contesti il fondamento della pretesa non si configura come eccezione sostanziale e non inverte l'onus probandi (Cass. Ord. 30944/2018; Cass. 9541/2010; Cass.
Ord. 17410/2020).
Nella presente vicenda parte attrice offre prova del pagamento in favore della convenuta, e dimostra di avere espressamente imputato il pagamento all'elargizione di un prestito infruttifero
(causale indicata nell'ordine di bonifico). Per cui, quando la ha incassato le somme, era ben Pt_2 consapevole che l'intento della era quello di prestare delle somme, che dovevano esserle Pt_1
restituite, ma senza interessi. Nonostante ciò, la convenuta incassava sic et simpliciter le somme senza contestare alla la causale del pagamento. Pt_1
La solleva la contestazione del titolo del pagamento solo nel momento in cui la dopo Pt_2 Pt_1 circa un anno dall'erogazione della somma, chiedeva la restituzione delle somme prestate.
E' indubbio che l'attrice al momento dell'esecuzione del bonifico manifestava espressamente la propria volontà e le ragioni giustificatrici dello spostamento patrimoniale “prestito infruttifero”, con l'animus di chi presta del denaro sapendo che lo stesso dovrà essere restituito dall'accipiens, e, al tempo stesso, la incassava le somme, senza opporre alcunchè alla nella piena Pt_2 Pt_1
consapevolezza dello scopo dell'elargizione.
La , infatti, non ha mai comunicato alla di incassare la somma a diverso titolo, né ha Pt_2 Pt_1
rifiutato la somma erogata a titolo di prestito infruttifero. Dunque, non ha mai contestato la causale del bonifico ricevuto.
Se la sua intenzione era quella di trattenere le somme erogate a titolo risarcitorio avrebbe dovuto immediatamente indirizzare alla una dichiarazione dello stesso tenore di quella rilasciata al Pt_1
funzionario della banca Intesa San Paolo. Ma così non è stato. E la dichiarazione resa al funzionario della banca non può essere utilizzata in questa sede come prova della tempestiva contestazione del titolo del pagamento.
Anzi, la circostanza che nello stesso periodo la chiedesse in banca un mutuo per l'acquisto Pt_2 dell'immobile , è coerente con la tesi di parte attrice secondo la quale il prestito serviva alla convenuta per il versamento della caparra confirmatoria all'atto del preliminare di compravendita, ed il mutuo chiesto in banca le avrebbe consentito di pagare l'intero prezzo di acquisto. Pertanto, dalla ricostruzione storica dei fatti emersa dalla documentazione e dalle narrazioni offerte dalle parti del giudizio, la incassava le somme a titolo di prestito, salvo contestarne la causale Pt_2
solo nel momento in cui la esercitava il suo diritto alla restituzione delle somme prestate. Pt_1
Secondo il principio dell'onere della prova sopra richiamato, la convenuta, che oggi contesta la causale del pagamento, avrebbe dovuto allegare e dimostrare il diverso titolo che legittimava l'incasso delle somme ricevute, senza alcun obbligo di restituzione;
avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza di una diversa causa, giuridicamente rilevante, che giustificasse il pagamento ricevuto ed il suo arricchimento. Dimostrare per quale diverso titolo la era tenuta al pagamento eseguito Pt_1
in suo favore.
Le argomentazioni addotte da parte convenuta non sono idonee a riconoscere in suo favore il diritto a riscuotere la somma di € 23.000,00 da parte della Pt_1
In particolare, il prelievo di somme da parte di dal conto corrente cointestato non CP_1
Cont hanno fatto sorgere in capo alla il diritto alla restituzione, considerato che il poteva Pt_2
disporre liberamente delle somme versate sul conto comune, come avrebbe potuto fare anche la
, dunque si è tratto di prelievi legittimi. L'altro assunto del prelievo abusivo sul conto della Pt_2
Cont
da parte del mediante uso clandestino della carta bancomat della convenuta , in mancanza Pt_2
di accertamento giudiziale del fatto penalmente rilevante, assume i tratti della mera illazione, giuridicamente irrilevante.
Di contro parte attrice, a fondamento della sua pretesa restitutoria, adduce una serie di elementi indiziari precisi e concordanti, che insieme considerati costituiscono prova del dedotto titolo di pagamento:
- la causale indicata nel bonifico “prestito infruttifero”
- la mancata contestazione della causale da parte dell'accipiens nelle immediatezze del pagamento
- i pagamenti avvenuti due mesi prima del rogito notarile di acquisto di un immobile- cui sarebbe stato finalizzato il prestito concesso
- la mancanza di altre cause giustificative del pagamento
Inoltre, dalla documentazione offerta in giudizio dalla stessa convenuta il “tema” dell'acquisto della casa è ricorrente (vd.si messaggi wa prodotti in giudizio, lettera dell'ex coniuge) e questo lascia ragionevolmente ritenere che i versamenti eseguiti dalla fossero finalizzati ad aiutare il figlio Pt_1 e la nuora ad acquistare una casa, considerata anche la scansione temporale: il rogito notarile del contratto di acquisito dell'immobile avveniva a distanza di due mesi dal pagamento delle somme.
Parte convenuta pur contestando in questa sede la causale del bonifico, non offre in giudizio alcun argomento giuridicamente idoneo a giustificare il pagamento ricevuto dalla dalla Pt_1
ricostruzione dei fatti narrati non si ravvisa in capo alla o in capo al di lei figlio alcun obbligo Pt_1 giuridico di pagare la somma di € 23.000,00 in favore della . Pt_2
La documentazione offerta in giudizio da parte convenuta non soddisfa l'onere della prova sulla stessa gravante. Gli appunti scritti a mano da persona ignota , privi di data e sottoscrizione, e le movimentazioni bancarie su un conto cointestato, o su una carta intestata alla , non dimostrano Pt_2
l'indebita sottrazione di denaro da parte dell'ex coniuge, da cui possa discendere in capo alla Pt_2 un diritto risarcitorio, tale da giustificare l'intervento salvifico della Pt_1
Le questioni sui rapporti patrimoniali dei coniugi troveranno, se non l'hanno già trovata, la loro naturale definizione in altra sede giudiziaria.
Nel presente giudizio i prelievi di denaro da parte dell'ex coniuge della convenuta dal conto cointestato, eseguiti con carta intestata all'ex coniuge, e in costanza di matrimonio, non fanno sorgere in capo alla convenuta alcun diritto alla ripetizione in suo favore, e a fortiori non fanno sorgere alcun obbligo in capo all'attrice , anche solo morale, alla restituzione di quanto prelevato dal figlio.
La non ha dedotto in giudizio un diverso valido titolo giuridico in virtù del quale Pt_2
incassava € 23.000,00, ma che la erogava espressamente a titolo di prestito infruttifero. Pt_1
Ragion per cui la causale “prestito infruttifero” indicata espressamente nei due bonifici , non contestata dalla al momento dell'incasso, acquista maggiore forza probatoria. Pt_2
Infine, la produzione documentale offerta in giudizio da parte convenuta (denominata nell'oggetto
Relazione “pro veritate”) rappresentata da una missiva indirizzata ad un funzionario di banca (della quale la parte non ha offerto prova di spedizione e ricezione) non essendo indirizzata alla solvens non può essere considerata formale contestazione della causale del bonifico delle somme. Colpisce, piuttosto, la circostanza che la dichiarazione veniva resa dalla per potere ottenere un mutuo Pt_2 da parte della Banca finalizzato all'acquisto dell'immobile, per cui, detta dichiarazione, aveva mero scopo speculativo. Nella comparsa conclusionale parte convenuta dichiara che : l' Parte_3
, …., vedendo la situazione debitoria della , ha avuto bisogno di una “relazione pro
[...] Pt_2 veritate” per poter procedere all'accensione del mutuo Orbene, il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari e tralatizi quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro, in altri termini ad ogni trasferimento di denaro deve corrispondere una precisa causa che giustifichi giuridicamente la diminuzione patrimoniale di una parte e il corrispondente arricchimento dell'altra; giustificazione che può anche essere mero adempimento di un'obbligazione naturale. Senza alcuna causa il pagamento si considera indebito e la parte che lo ha eseguito ha diritto alla sua ripetizione.
Nel caso di specie parte attrice dimostra di avere eseguito in favore della un pagamento Pt_2 di € 23.000,00 mediante bonifico recante la causale espressa “prestito infruttifero”, e rivendica ai sensi dell'art. 1813 c.c., in mancanza di contestazione da parte dell'accipiens, il diritto alla restituzione della soma prestata.
La contestazione in giudizio del titolo del pagamento da parte della convenuta, in mancanza di prova della diversa causa che giustifichi lo spostamento patrimoniale in suo favore , appare del tutto infondata, per le ragioni sopra meglio esposte, e va rigettata.
Pertanto, la domanda di parte attrice va accolta, essendo stato dimostrato in giudizio che il pagamento della somma di € 23.000,00 in favore della è avvenuta a titolo di prestito Pt_2 infruttifero, per cui oggi la ha diritto, ai sensi dell'art. 1813 c.c., alla restituzione della somma Pt_1
data in prestito.
Conseguentemente, la convenuta va condannata alla restituzione della somma di € Pt_2
23.000,00 in favore della . Pt_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda giudiziale proposta da , rigettata ogni Parte_1
diversa istanza ed eccezione, così decide:
a. accoglie la domanda proposta da Parte_1
b. Condanna a restituire a la somma di € 23.000,00, ai sensi Parte_2 Parte_1 dell'art. 1813 c.c. c. Condanna alle spese di lite che liquida in favore di in € Parte_2 Parte_1
2.377,90 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito richiedente ex art. 93 cpc.
Palmi, lì 09.04.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Elena Giovannella