Sentenza 25 ottobre 1978
Massime • 1
A norma dell'art 18 della legge 20 maggio 1970 n 300 (statuto dei lavoratori), che prevede la reintegrazione reale nel posto di lavoro, il lavoratore illegittimamente licenziato ha due distinti diritti: il primo concerne il risarcimento del danno derivante dalla cessazione del lavoro per effetto del licenziamento dichiarato illegittimo e fino alla relativa pronuncia; il secondo e costituito da un separato risarcimento corrispondente alle retribuzioni dovute dal datore di lavoro al lavoratore a far tempo dalla sentenza che dichiara detta illegittimita ed ordina la reintegrazione nel posto di lavoro e fino alla data della effettiva reintegrazione: il primo copre il danno per la illegittima risoluzione del rapporto; il secondo costituisce il corrispettivo per la necessaria ma non avvenuta ripresa del lavoro. Pertanto, ove il giudice del merito abbia completamente omesso di pronunciare sul secondo risarcimento, attesa l'autonomia delle due domande e non potendosi desumere il rigetto sia pure implicito della domanda sulla quale il giudice non si e pronunciato, la parte puo scegliere fra l'impugnazione della sentenza o la riproposizione della domanda stessa in un separato giudizio. ( V 2604/78, mass n 391958; ( V 1824/76, mass n 380608; ( V 1096/71, mass n 351158).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/1978, n. 4856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4856 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 1978 |
Testo completo
A norma dell'art 18 della legge 20 maggio 1970 n 300 (statuto dei lavoratori), che prevede la reintegrazione reale nel posto di lavoro, il lavoratore illegittimamente licenziato ha due distinti diritti: il primo concerne il risarcimento del danno derivante dalla cessazione del lavoro per effetto del licenziamento dichiarato illegittimo e fino alla relativa pronuncia;
il secondo e costituito da un separato risarcimento corrispondente alle retribuzioni dovute dal datore di lavoro al lavoratore a far tempo dalla sentenza che dichiara detta illegittimita ed ordina la reintegrazione nel posto di lavoro e fino alla data della effettiva reintegrazione: il primo copre il danno per la illegittima risoluzione del rapporto;
il secondo costituisce il corrispettivo per la necessaria ma non avvenuta ripresa del lavoro. Pertanto, ove il giudice del merito abbia completamente omesso di pronunciare sul secondo risarcimento, attesa l'autonomia delle due domande e non potendosi desumere il rigetto sia pure implicito della domanda sulla quale il giudice non si e pronunciato, la parte puo scegliere fra l'impugnazione della sentenza o la riproposizione della domanda stessa in un separato giudizio. ( V 2604/78, mass n 391958; ( V 1824/76, mass n 380608; ( V 1096/71, mass n 351158).*