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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 10/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Salvia, ha pronunciato, all'esito dell'udienza tenutasi con le forme della trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 926/2020, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cassino, via Torino 8, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Marco Mattia che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1 proprio legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Roma al largo A. Ponchielli, 6, presso lo Studio dell'Avv. Gianlivio Fasciano, che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
, in persona del proprio Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
G. Palumbo n. 3, presso lo studio dell'Avv. Ubaldo Lopardi, che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti, unitamente all'avv.
Alessandra Gattuso
1 in persona del proprio legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, elettivamente domiciliata sito in Roma, via Dardanelli n. 13, presso lo studio dell'avv. Leonardo Alesii che la rappresenta, anche disgiuntamente, assieme all'avv. Patrizia Carino, in virtù di delega in atti
RESISTENTI
, in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore,
RESISTENTE COMTUMACE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 15.5.2020 ha Parte_1 sostenuto:
- di aver lavorato alle dipendenze della società con Controparte_4 la mansione e qualifica di “impiegato” al 4° livello del CCNL “Pulizie
Multiservizi” dal 26.02.2015;
- di essere stato, sin dalla data di inizio del rapporto di lavoro, impiegato sull'appalto “Gestione dei servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali di – Lotto DPR _3
Lazio 2”, in origine aggiudicato al Consorzio Manital di cui fa parte
, fino alla cessazione dell'appalto stesso, avvenuta Controparte_4 il 1.02.2020, espletando le sue mansioni lavorative prevalentemente presso la sede di Cassino (FR), c/o la Stazione ferroviaria;
- che, quando espletava le proprie mansioni presso la stazione ferroviaria di Cassino, iniziava il lavoro poco prima delle ore 07:00, per poi andare in pausa pranzo intorno alle ore 12:30, tornare dopo al massimo un'ora e terminare poco prima delle 16:00, descrivendo le attività in concreto svolte;
- che, in molte occasioni imposte dalle esigenze di servizio, doveva recarsi anche negli altri cantieri inclusi nell'appalto de quo per
2 affrontare diverse problematiche, soprattutto in quelli geograficamente più vicini, come Nettuno, Formia ed Avezzano;
- che, nell'espletamento delle proprie mansioni, aveva strettissimi e giornalieri rapporti lavorativi con la committenza;
- che, in data 27.01.2020, a seguito della crisi aziendale che ha colpito la culminata con la dichiarazione dello Controparte_4 stato di insolvenza, procedeva al “Cambio appalto _3 per la gestione dei servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali di - Scorrimento graduatoria GPA _3
Lotto DPR Lazio 2”, facendo pervenire, nella riunione tenutasi con le OO.SS. e l'assegnataria del servizio –
[...]
e, per essa, la Controparte_1 CP_5
l'elenco del personale interessato al passaggio d'appalto, individuandolo in n. 149 lavoratori e sottoscrivendo un accordo con la società subentrante in base al quale: “
2. Al personale rientrante nel presente accordo (come da elenchi allegati), nonché a tutti i Contr lavoratori successivamente assunti, la società applicherà il
CCNL mobilità – Attività Ferriviarie del 16 dicembre 2016 e ss.mm.ii Contr (di seguito CCNL applicato).
3. La società assumerà tutti i lavoratori aventi diritto senza soluzione di continuità, con decorrenza dal 1° febbraio 2020, con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova, previa verifica delle ultime nove buste paghe dalla data odierna”;
- che il suo nominativo non era incluso nel citato elenco e di essersi, dunque, immediatamente attivato invitando formalmente alla ricomprensione della sua posizione tra i nominativi _3 del personale impiegato nell'appalto de quo, diffida che però è rimasta inesitata;
- che l'impresa subentrata al SO Manital nell'appalto ha proseguito senza soluzione di continuità l'attività svolta fino a quel momento dal SO Manital, utilizzando parte significativa (la totalità dei nominativi comunicati da ) - sia sul piano _3
3 quantitativo, sia su quello qualitativo – dei dipendenti fino a quel momento impiegati dall'impresa uscente.
Ha quindi affermato la sussistenza di un obbligo di assunzione in capo all'impresa subentrante, ai sensi della disciplina normativa e contrattuale collettiva applicabile alla fattispecie, sia con riferimento al CCNL
Multiservizi che a quello Attività ferroviarie. Ha poi in via principale e alternativa dedotto l'esistenza di un trasferimento d'azienda e l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2112 c.c. al rapporto in essere.
Ha in ogni caso agito per ottenere il risarcimento del danno conseguente alla mancata assunzione, nella misura delle retribuzioni globali di fatto dalla data di subentro nell'appalto de quo, indirizzando tale domanda nei confronti di tutte le resistenti.
Ha, inoltre, sostenuto il mancato pagamento da parte della datrice di lavoro, delle retribuzioni spettanti per i mesi di ottobre 2019, novembre
2019, dicembre 2019, e gennaio 2020 e per la tredicesima mensilità del
2019, periodi nei quali il ricorrente ha espletato la propria prestazione lavorativa esclusivamente per i servizi oggetto dell'appalto in essere con
. _3
Pertanto, ha concluso chiedendo:
“in via principale, per i motivi di cui alla premessa in fatto e diritto del presente atto sub A),
a) accertare e dichiarare il diritto del sig. ad essere Parte_1 assunto, nelle funzioni e nell'incarico svolti per l'appalto di capo gruppo mensa, dalla in Controparte_1 persona del proprio legale rappresentante pro tempore, ovvero dal CP
, in persona del proprio legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, dalla data di subentro nel contratto di appalto
“Gestione dei servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali di – Lotto DPR Lazio 2” avvenuto il 1/2/2020; _3
b) per l'effetto per l'effetto ordinare la costituzione del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la in Controparte_1 persona del proprio legale rappresentante pro tempore, ovvero il SO
4 , in persona del proprio legale Controparte_2 rappresentante pro tempore dalla data del subentro nel contratto di appalto
“Gestione dei servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali di – Lotto DPR Lazio 2” avvenuto il 1/2/2020; _3
c) condannare la in Controparte_1 persona del proprio legale rappresentante pro tempore, ovvero il SO
, in persona del proprio legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, nonché , tutte le predette società _3 in solido e non, al risarcimento del danno subito per la mancata assunzione, stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno della mancata assunzione sino a quello della effettiva assunzione, ovvero la maggiore o minore somma che la S.V. Ill.ma riterrà di giustizia;
d) Previo accertamento dell'impiego del ricorrente nel contratto di appalto
“Gestione dei servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali di – Lotto DPR Lazio 2”, accertare e dichiarare _3
l'obbligo di al pagamento in favore del ricorrente delle _3 retribuzioni maturate nel periodo ottobre 2019 – Gennaio 2020, nella misura complessivamente determinata in € 7.588,30, ovvero nella diversa, maggiore
o minore misura, che la S.V. Ill.ma riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo.
In via principale alternativa, per i motivi di cui alla premessa in fatto e diritto del presente atto sub B),
e) accertare e dichiarare che nella fattispecie per cui è causa si è determinata un'ipotesi di “trasferimento d'azienda” e, per l'effetto, accertare
e dichiarare il diritto del sig. ad essere assunto, nelle funzioni Parte_1
e nell'incarico svolti per l'appalto di capo gruppo mensa, dalla
[...]
in persona del proprio legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, ovvero dal Controparte_6
, in persona del proprio legale rappresentante pro
[...] tempore, dalla data di subentro nel contratto di appalto “Gestione dei servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali di – _3
Lotto DPR Lazio 2” avvenuto il 1/2/2020;
5 f) per l'effetto ordinare la costituzione del rapporto di lavoro tra il ricorrente
e la in persona del Controparte_1 proprio legale rappresentante pro tempore, ovvero dal CP [...]
, in persona del proprio legale Controparte_2 rappresentante pro tempore dalla data del subentro nel contratto di appalto
“Gestione dei servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali di Trenitalia SpA – Lotto DPR Lazio 2” avvenuto il 1/2/2020;
g) condannare la in Controparte_1 persona del proprio legale rappresentante pro tempore, ovvero il SO
, in persona del proprio legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, nonché , tutte le predette società _3 in solido e non, al risarcimento del danno subito per la mancata assunzione, stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno della mancata assunzione sino a quello della effettiva assunzione, ovvero la maggiore o minore somma che la S.V. Ill.ma riterrà di giustizia;
In via gradata:
h) Accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento tenuto da
e da in occasione del cambio di appalto e, per _3 Controparte_4
l'effetto, condannare e in amministrazione _3 Controparte_4 straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno subito dal ricorrente, nella misura che la S.V. Ill.ma riterrà di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario per fattane anticipazione”.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la parte resistente _3
, che ha eccepito in via preliminare l'inapplicabilità dell'art. 29 d.lgs
[...]
276/2003 per carenza dei presupposti richiesti per l'applicazione di tale norma, sostenendo che in nessuno dei citati contratti collettivi è previsto alcun obbligo in capo alla Committente, tanto meno è previsto in occasione del cambio appalto il coinvolgimento della Committente nella individuazione del numero delle persone o degli elenchi dettagliati del personale addetto all'appalto. Sempre in via preliminare ha eccepito altresì l'inapplicabilità
6 dell'art. 29 D.lgs. n. 276/2003 a per essere quest'ultima soggetta _3 all'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici.
Nel merito, poi, ha sostenuto l'infondatezza della domanda di condanna in solido ex art. 29 d lgs 276/2003 al pagamento delle retribuzioni per totale carenza di prova sullo svolgimento di attività in via esclusiva presso
[...]
nei mesi di ottobre 2019 – gennaio 2020, dal momento che la gran CP_7 parte della documentazione prodotta è afferente a mansioni o attività sporadiche, riferibili ad un periodo antecedente al 2019. Ha, inoltre, precisato che, per quanto consta a , il ricorrente non è mai stato _3 addetto alla gestione servizio pulizia materiale rotabile o impianti industriali del Lotto 2 e, proprio in quanto non addetto in via esclusiva e continuativa al citato appalto egli sin dal maggio 2018 non compare negli elenchi che inviava a con il personale impiegato in tale appalto. CP_4 _3
Ha, quindi, evidenziato che proprio in virtù di ciò e proprio perché non incluso negli elenchi del personale sin dal 2018, è stato escluso dal novero dei dipendenti per i quali ha provveduto al CP_4 _3 pagamento diretto delle retribuzioni nei mesi da ottobre 2019 a dicembre
2019 in surroga alla datrice di lavoro.
Ha dunque concluso chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Si è costituita tempestivamente in giudizio anche la parte resistente che ha eccepito in via preliminare ed assorbente la carenza di CP legittimazione passiva per la vicenda lavorativa per cui è causa. Ha, infatti, sostenuto di essere semplicemente il soggetto al quale ha _3 aggiudicato l'appalto dei servizi a suo tempo assegnati al SO
Manitalidea e di aver, poi, provveduto ad affidare i suddetti lavori alla Contr società Ha quindi chiesto il rigetto della domanda nei confronti del e, in ogni caso, il rigetto della domanda in quanto infondata sia in CP fatto che in diritto.
Si è poi costituita tardivamente, con memoria depositata in cancelleria il
26.5.2021, data della prima udienza di trattazione, anche la parte resistente
, la quale ha sostenuto di essersi, come Controparte_8
7 correttamente riconosciuto da parte ricorrente, limitata a recepire gli elenchi di dipendenti comunicati da parte di a Controparte_4 _3
e a procedere con l'assunzione di tutti quelli ivi contenuti, rimanendo,
[...] pertanto, totalmente estranea alla vicenda lavorativa per cui è causa.
Ha, inoltre, aggiunto che comunque, non sussistevano i presupposti affinché il ricorrente fosse inserito negli elenchi dei dipendenti da assumere in virtù del cambio appalto e, inoltre, ha negato l'esistenza di un trasferimento di azienda, come sostenuto in via alternativa da parte ricorrente. Ha dunque concluso chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa, a seguito dell'esito negativo del tentativo di conciliazione dovuto Contr anche alla mancata disponibilità della società è stata istruita in via documentale, e mediante l'escussione di testimoni, sentiti alle udienze del
18.10.2022 e del15.3.2023. All'esito dell'istruttoria orale è stata dunque fissata udienza di discussione sostituita dal deposito di note scritte ove, a seguito di un rinvio d'ufficio per la gestione provvisoria del ruolo, e lette le note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti, la causa è stata decisa con la presente pronuncia.
****
La parte ricorrente ha chiesto in via principale l'accertamento dell'esistenza di un obbligo di assunzione, in capo alle resistenti o CP
Contr
a seguito del subentro nell'appalto per il servizio di pulizia del materiale rotabile per conto della committente intervenuto a _3 seguito della dichiarazione di insolvenza della società . CP_4
Risulta dalla documentazione in atti, ed è pacifica tra le parti, l'esistenza di un contratto di appalto per il servizio di pulizia del materiale rotabile e degli impianti bandito da il cui lotto denominato lotto DPR Controparte_3
Lazio 2 è stato aggiudicato al CNCP e per suo tramite alla CP
Contr consorziata il 10 gennaio del 2020, e che tale servizio era in precedenza aggiudicato al SO Manital. Risulta inoltre pacifico tra le parti, oltre che documentato secondo quanto emerge dal verbale di cambio appalto Contr sottoscritto dai rappresentanti delle OO.SS. e della società (cfr. doc. 13
8 fasc. ric.), che la è effettivamente subentrata, in qualità di Controparte_9 impresa consorziata all'interno del nell'espletamento del servizio in CP precedenza svolto dal . CP_4
Per quanto attiene alla disciplina che regola l'assunzione dei lavoratori addetti al servizio nelle ipotesi di cambio appalto e per verificare l'operatività della clausola sociale, deve farsi riferimento alla disciplina contrattuale collettiva di cui all'art. 16 del CCNL Attività ferroviarie applicato dall'Azienda committente, e richiamato nel Verbale di cambio appalto sopra citato, a cui Contr anche la si è impegnata a dare applicazione (cfr. punto 2 del Verbale di accordo con le OO.SS.). Non trova dunque applicazione all'ipotesi in esame quanto previsto, seppure in senso analogo, dal CCNL Multiservizi applicato dalla società uscente Manital, dovendo farsi riferimento alla regolamentazione adottata dalla committente e dalla subentrante per delimitare l'estensione e l'ambito della clausola sociale.
Ai sensi del sopra citato art. 16 del CCNL Attività ferroviarie,
“relativamente alla garanzia delle tutele occupazionali e dei trattamenti normativi ed economici dei dipendenti delle imprese interessate da processi di trasferimento di attività per subentro di azienda a qualunque titolo ed al fine di contrastare fenomeni distorsivi della concorrenza e di favorire la progressiva estensione/applicazione di norme comuni riferite al sistema degli appalti e dei cambi appalto da parte di tutte le imprese che applicano il presente CCNL, il trasferimento all'impresa subentrante del personale occupato in quella cessante al momento della pubblicazione del bando avviene secondo quanto previsto nel presente punto 2”. Il punto 2 dunque impone alle aziende committenti di acquisire da quelle appaltatrici e subappaltatrici l'elenco dei lavoratori occupati nell'ambito delle attività date in appalto (cfr. punto 2.2. “[…] entro due mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto, le aziende del settore che abbiano in corso contratti di appalto rientranti nel campo di applicazione del presente articolo, acquisiranno dalle aziende appaltatrici e subappaltatrici, anche per il tramite delle Associazioni datoriali che sottoscrivono il presente contratto ed alle quali le aziende appaltatrici risultano associate, l'elenco completo dei lavoratori
9 occupati nelle attività di cui al presente articolo”[..] “Successivamente, con cadenza mensile, la ditta appaltatrice/subappaltatrice autorizzata invierà al committente l'elenco di cui al precedente capoverso, aggiornato con le eventuali variazioni nella composizione occupazionale dichiarata a seguito della procedura di cui sopra”) e in caso di cambio appalto e di subentro pone in capo all'azienda subentrante l'obbligo di assunzione dei lavoratori già addetti all'appalto da almeno nove mesi, ponendo quale ulteriore condizione l'effettiva coerenza tra l'assunzione di tali lavoratori e l'organizzazione d'impresa, in relazione al perimetro e ai volumi dei servizi in appalto (punto
2.3: Al fine di tutelare l'occupazione, in occasione dei bandi di gara, si considera il bacino complessivo dei lavoratori inseriti negli elenchi di cui al precedente punto 2.2 che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano lavorato da almeno 9 mesi nelle medesime attività oggetto di gara, sia alle dipendenze dell'appaltatore, sia dell'eventuale subappaltatore preventivamente autorizzato dall'appaltante. Con riferimento quindi al bacino occupazionale così complessivamente considerato, l'impresa appaltante inserirà nel bando di gara e nel successivo contratto di appalto l'obbligo per
l'azienda subentrante, di assumere prioritariamente e con passaggio diretto gli stessi addetti, che operavano alle dipendenze dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore uscenti, a condizione che siano armonizzabili
e coerenti con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante e in relazione al perimetro e/o ai volumi delle lavorazioni/servizi oggetto di appalto.”)
Pur non essendo specificamente prodotto il testo contrattuale dell'appalto stipulato tra e la consorziante risulta pacifica l'esistenza _3 CP del subentro e la vigenza della clausola sociale di cui all'art. 16, in virtù Contr della quale, peraltro, si è obbligata ad assumere tutti i lavoratori in forza a Manital come emerge dal verbale di accordo con le OO.SS. sopra citato.
Occorre tuttavia chiarire, con riferimento all'estensione di tale obbligo di assunzione, che questo non può essere inteso come limitato ai soli lavoratori effettivamente iscritti negli elenchi poi allegati ai verbali di cambio appalto,
10 non potendosi riconoscere efficacia costitutiva alla mera formalità costituita dall'inclusione o meno in tale elenco, dovendosi invece verificare, dal punto di vista sostanziale, il presupposto per l'operatività della clausola da identificarsi nell'effettiva adibizione al servizio oggetto dell'appalto nei nove mesi precedenti al subentro e dell'assenza di condizioni (mutamenti nell'organizzazione imprenditoriale dovute al diverso volume o perimetro del servizio oggetto di appalto) tali da giustificare una diversa regolamentazione dell'obbligo di assunzione. A tale conclusione deve necessariamente giungersi considerando la ratio delle norme contrattuali collettive, volte a tutelare i livelli occupazionali e i lavoratori addetti agli appalti nel corso degli avvicendamenti di diverse imprese, che sarebbe frustrata qualora l'operatività della clausola sociale fosse condizionata dalla corretta redazione degli elenchi, procedura a cui i lavoratori interessati sono estranei.
In senso conforme a tale interpretazione, può richiamarsi anche quanto argomentato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 06/11/2023, n.
30803), che ha riconosciuto l'operatività sul piano oggettivo della clausola sociale stabilita dalla contrattazione collettiva a garanzia dell'occupazione dei lavoratori dipendenti di società appaltatrice o subappaltatrice in caso di cambio appalto senza mutamenti nell'organizzazione del lavoro, “rimanendo non dirimente la conoscenza soggettiva o la volontà della società subentrante,
e rimanendo efficace il diritto all'assunzione anche in difetto di corretta trasmissione della documentazione da parte delle società precedentemente titolari dell'appalto (società che, eventualmente, risponderanno delle proprie inesattezze o omissioni nei confronti del committente o dell'appaltatore subentrante, ma non in danno dei lavoratori tutelati dalla clausola sociale di matrice contrattual-collettiva”.
Va chiarito inoltre, con riferimento alla domanda proposta in via alternativa dal ricorrente, che nel caso di specie non può invece ritenersi applicabile l'art. 2112 c.c., alla luce del costante orientamento giurisprudenziale (cfr. da ultimo Cass. 24.10.2024 n. 27607) per cui sensi dell'art. 29, comma 3 del D.Lgs. n. 276 del 2003 come novellato dall'art. 30
11 della legge n. 122 del 2016, l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa non costituisce trasferimento d'azienda se il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti, nello specifico appalto, dal subentrante sia caratterizzato da profili di tale novità da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano l'esecuzione dell'appalto. Infatti, nel caso di specie emerge un'autonoma Contr struttura organizzativa e produttiva in capo alla rispetto alla Manital, con assunzione del conseguente rischio di impresa, pur avendo quest'ultima assorbito, per effetto della clausola sociale, i dipendenti già adibiti nell'appalto. Nel caso di specie non può dunque ritenersi sussistente una vicenda traslativa ma la disciplina applicabile va ricondotta alle specifiche previsioni sopra richiamate che disciplinano la successione di imprese diverse in contratti di appalto.
***
Ciò posto con riferimento alla disciplina applicabile, va rilevato in primo luogo che nel caso di specie non sono state allegate, né emergono dagli atti, modifiche dell'organizzazione produttiva o limitazioni dell'ambito del servizio tali da far considerare incompatibile con il subentro tutto il personale impiegato in precedenza nell'appalto, e ciò emerge sia dalle ragioni dell'effettivo subentro (identificate con lo stato di sopravvenuta insolvenza della Manital, ma non dell'effettiva scadenza del contratto di Contr appalto alla durata prevista) sia dal tenore del Verbale di accordo tra e le organizzazioni sindacali, ove l'azienda subentrante si è impegnata ad assumere tutto il personale adibito al servizio. Le parti resistenti non hanno comunque contestato l'ampiezza dell'operatività della clausola sociale, da intendersi estesa a tutto il personale impiegato nell'appalto.
Le resistenti hanno tuttavia contestato l'effettiva adibizione, in via continuativa, del ricorrente alle lavorazioni inerenti al servizio, alla luce della sua mancata inclusione degli elenchi formati dalla datrice di lavoro e comunicati a , e poi da quest'ultima indicati alla CP_4 _3
12 subentrante, secondo la procedura descritta dall'art. 16 del CCNL sopra citato.
Non assumendo, come già chiarito, efficacia dirimente la mancata inclusione degli elenchi, occorre valutare gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria al fine di verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'operatività della clausola sociale in capo al ricorrente.
In merito, emerge dalla documentazione in atti la sussistenza di un rapporto di lavoro tra Manital e il ricorrente risalente Parte_1 quantomeno al 2015 (cfr. doc. 1 fasc. ric.), proseguito nel corso degli anni sino al gennaio del 2020, ultimo periodo in cui il servizio è stato affidato a
(come emerso dalle buste paga depositate dalla parte ricorrente CP_4 fino al gennaio del 2020), ove lo stesso risulta assunto con qualifica di impiegato, inquadramento al 4° livello del CCNL Multiservizi applicato dall'azienda uscente e orario di lavoro a tempo pieno. CP_4
Pacifica dunque la sussistenza di un rapporto di lavoro, è emersa inoltre, all'esito della prova testimoniale corroborata dalle evidenze documentali in atti, l'adibizione in via costante e prevalente di alle lavorazioni Pt_1 oggetto dell'appalto.
Si veda in particolare quanto dichiarato dal teste , capo area per Tes_1 il lotto Lazio incaricato da , per cui il ricorrente “era il mio primo CP_4 riporto, insieme ad un altro collega;
avevamo diviso il lotto in due parti, lui si occupava della parte sud e l'altro della parte nord;
poi l'altro collega si è spostato verso un'altra area, dunque è divenuto il mio riporto per tutto Pt_1 il lotto, tutte le stazioni del Lazio e anche Avezzano”; lo stesso teste riferisce dello svolgimento di tali mansioni fino alla fine dell'appalto, precisando poi come si occupava “della gestione del personale (verificava turni di Pt_1 lavoro, faceva anche controlli su attività degli operai) e poi si occupava degli ordini, (i capi impianto gli trasmettevano il materiale necessario alle lavorazioni o le richieste di manutenzione, e lui poi gestiva le richieste di assistenza, e formulava l'ordine da inviare al fornitore previa mia autorizzazione). caricava le presenze sul nostro gestionale, per tutto Pt_1 il lotto. Lui fisicamente caricava anche le causali delle assenze, dunque
13 riceveva i certificati medici. rientrava in un'interfaccia costituita dalle Pt_1 persone di che interloquivano con noi;
faceva anche controlli _3 congiunti con personale , dell'ufficio dedicato al servizio di pulizia _3 sui treni.”
Il medesimo teste ha poi confermato come operasse presso la Pt_1 stazione di Cassino, pur spostandosi su altre sedi all'interno del lotto per svolgere i controlli demandati dal capo commessa (“Il ricorrente si recava presso tutti gli impianti del lotto, secondo un ordine da lui deciso, per controllare lo svolgimento delle lavorazioni e per parlare con i capi impianto;
a volte ero io a inviarlo presso alcuni impianti per problemi specifici;
il ricorrente svolgeva le ispezioni in particolare su impianti vicini a Cassino,
e Avezzano, ma anche su altri”). Persona_1
Tale operatività continua è confermata anche da quanto riferito dal teste con riferimento alla sede di lavoro, alle mansioni di Tes_2 controllo e all'impiego continuo del ricorrente nell'ambito della gestione del servizio appaltato (“Io nel periodo mi occupavo di verificare le lavorazioni, andando a verificare sui treni le attività degli operai, spesso con il , e Pt_1 mi occupavo di fare la turnazione dei lavoratori, questo lo facevo soltanto io, mentre si occupava di questo solo quando io ero assente, durante Pt_1 miei ricorrenti periodi di malattia.”), con la puntuale indicazione delle diverse attività svolte (“ si occupava della contabilità relativa alle ore di Pt_1 lavoro, ed alle note spese, sia dei vari responsabili che dei capi impianto, che inviavano a lui che a sua volta le inviava al responsabile della commessa.
Faccio riferimento ai responsabili di tutti gli impianti del lotto, tutto transitava da lui. Il ricorrente effettuava controlli sulle lavorazioni anche sulle stazioni di Formia e Nettuno, e non solo a Cassino, e si rapportava con i relativi capo impianto, che a lui riferivano dello stato dell'impianto e della situazione reale.
A mio giudizio lui faceva le veci del capo area, ed era inviato direttamente da
. Il capo impianto di Cassino formalmente ero io, ma i miei compiti Tes_1 nella sostanza erano svolti da . Il ricorrente elaborava dei file con dati Pt_1 raccolti, che a lui confluivano, e trasmetteva questi elaborati in azienda.”).
14 Lo svolgimento di tali attività emerge anche dalla documentazione prodotta (cfr. gli allegati da 2 a 12 al ricorso), in cui il ricorrente risulta mittente e destinatario di diverse comunicazioni attinenti la gestione dei rapporti di lavoro, che evidenzia la sua funzione di delegato del responsabile della commessa (anche alla partecipazione alle riunioni presso la committenza), l'incarico di diffondere comunicazioni destinate ai preposti,
l'elaborazione della contabilità delle ore, la tenuta delle presenze dei dipendenti e l'invio di report legati a specifiche lavorazioni non eseguite
(rimozione di graffiti).
La testimonianza resa dal teste responsabile della resistente Tes_3
per la commessa, non risulta poi specifica in merito alle attività _3 svolte da pur essendo emersa la sua presenza come personale in Pt_1 staff rispetto al responsabile della commessa (“Posso dire che il _3 ricorrente non era addetto alla pulizia del materiale rotabile, e non era negli elenchi, in nessuno degli elenchi, del personale addetto al lotto. Mi risulta che svolgesse compiti di tipo amministrativo. Non ho avuto modo di lavorare insieme al ricorrente, ma lui ha partecipato ad un paio di riunioni, incontri periodici con l'appaltatore, in cui incontravo il responsabile di contratto
, in queste riunioni ho incontrato anche il ricorrente. Non conosco Tes_1 nello specifico quali fossero le mansioni a cui era addetto. Mi è stato detto che aveva una postazione a Cassino, ma non mi è mai capitato di andare a
Cassino per fare dei controlli e di incontrarlo”).
Non risultano poi elementi tali da mettere in dubbio l'effettiva adibizione al servizio in via continuativa, non potendosi desumere dagli atti lo svolgimento di ulteriori attività non ricomprese tra quelle oggetto dell'appalto (pur avendo il teste riferito di come le figure in staff Tes_3 possano occuparsi anche di altre commesse, nel caso di specie, come può desumersi da quanto riferito da e il ricorrente non Tes_1 Tes_2 aveva compiti legati ad altre commesse).
Risulta dunque provata, dagli elementi allegati in atti, una effettiva Contr adibizione del ricorrente, risalente a più di nove mesi dal subentro di in via esclusiva alle lavorazioni oggetto dell'appalto, e dunque va accertato
15 il diritto di quest'ultimo, a prescindere dall'effettiva indicazione nell'elenco del personale addetto, ad essere assunto alle dipendenze della società subentrante, alle medesime condizioni contrattuali risultanti dall'ultima busta paga in atto, rapportando il livello di inquadramento al diverso contratto collettivo applicato dalla subentrante in modo analogo a quanto operato con gli altri dipendenti.
Va precisato che l'obbligo di assunzione grava esclusivamente in capo Contr all'effettiva subentrante non avendo il alcuna CP legittimazione passiva in relazione alla pretesa fatta valere dal ricorrente, in quanto il , pur essendo aggiudicatario della commessa nel suo CP complesso, ha poi effettivamente affidato alla singola cooperativa consorziata il lotto presso cui è stato impiegato il ricorrente. Di conseguenza, il non ha assunto alcun obbligo diretto di assorbire CP
i lavoratori oggetto della commessa né può esservi chiamato in virtù dell'operatività dell'art. 16 CCNL Attività ferroviarie, che pone tale obbligo esclusivamente a carico dell'azienda subentrante, pacificamente da individuarsi nella FCF.
***
Per quanto attiene alla domanda risarcitoria, questa va accolta nei soli Contr confronti di posto che soltanto tale ultimo soggetto può ritenersi inadempiente rispetto all'obbligo di assunzione fatto valere in giudizio.
Infatti, come chiarito, l'eventuale omessa redazione o corretta trasmissione dell'elenco dei lavoratori impiegati nell'appalto non costituisce inadempimento rilevante nei confronti del dipendente, ma può solo operare nei rapporti interni tra le altre parti implicate nella vicenda (committente e azienda uscente). Alla luce di tale ricostruzione, il risarcimento del danno cagionato dalla mancata assunzione può essere preteso soltanto dal Contr soggetto che vi era effettivamente obbligato, e dunque da mentre
, e non possono essere ritenute direttamente CP_4 _3 CP responsabili per la mancata assunzione del ricorrente, che spettava esclusivamente all'impresa subentrante, né obbligate in solido alla luce del
16 titolo fatto valere (da identificarsi nella responsabilità contrattuale da inadempimento dell'obbligo di assunzione).
Con riferimento alla quantificazione del danno, questo dev'essere parametrato, con condanna da rendersi in via generica stante la domanda di parte, avendo riguardo al pregiudizio a titolo di lucro cessante da individuarsi nelle retribuzioni globali di fatto (come da ultima busta paga in Contr atti) non percepite per effetto dell'inadempimento della dalla data del cambio appalto, in quanto successiva alla messa in mora (datata 28.1.2020) Contr inoltrata dal momento in cui la era nelle condizioni di Pt_1 accertare l'effettiva adibizione all'appalto, e dunque dal febbraio del 2020 fino alla data dell'effettiva assunzione.
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Va inoltre accolta la domanda di accertamento della responsabilità solidale da parte del committente, per il pagamento delle Controparte_3 retribuzioni maturate da e non versate dalla , Pt_1 CP_4 determinate sulla base delle buste paga in atti.
Con riferimento all'applicabilità alla dell'invocata norma Controparte_3
a fondamento della responsabilità solidale, può richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi nello specifico con riferimento a per cui la responsabilità solidale prevista Controparte_3 dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, è, invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie società Controparte_3 partecipata pubblica), assoggettati, quali enti aggiudicatori, al codice dei contratti pubblici (si veda di recente Cass. n. 32867 del 27/11/2023 e le altre pronunce ivi richiamate).
Pertanto, sulla base di tale previsione, e considerando da un lato che alla luce delle risultanze dell'istruttoria sopra esaminate è emersa la prova dell'effettiva adibizione del ricorrente con continuità e prevalenza alle attività oggetto dell'appalto e dall'altro che le somme richieste hanno titolo retributivo e non risarcitorio e che dunque rientrano nell'ambito di applicazione della responsabilità solidale, la domanda va accolta e la
17 resistente dev'essere condannata al pagamento, in favore Controparte_3 del ricorrente, delle retribuzioni spettanti e non corrisposte da CP_4 per le mensilità di ottobre 2019, novembre 2019, dicembre 2019, gennaio
2020 e per la tredicesima mensilità del 2019, per la somma complessiva lorda di € 7.588,30, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della messa in mora al saldo.
Va inoltre rilevata l'inammissibilità della domanda di regresso ex art 29
D.Lgs 276/2003 proposte da nei confronti del Consorzio Manital _3
SCPA e del considerando che la stessa domanda riconvenzionale, CP non risulta ritualmente proposta ai sensi dell'art. 418 c.p.c. che prevede, a pena di decadenza, la necessaria richiesta di emissione di nuovo decreto di fissazione dell'udienza.
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Le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate come in dispositivo alla luce del valore della controversia (indeterminabile) e in applicazione dei parametri di cui al M 55/2014 e ss.mm.i. e da distrarsi in favore del procuratore antistatario, devono essere integralmente poste a Contr carico delle resistenti ed soccombenti. _3
Sussistono invece gravi ragioni, alla luce della peculiarità della vicenda contrattuale e del principio di vicinanza della prova, nonché per la qualità delle parti, per compensare integralmente le spese di lite della parte CP alla luce della novità della questione dell'effettivo coinvolgimento della stessa nella vicenda.
Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite per , pur CP_4 convenuta in giudizio e non costituita, non essendo stata accolta la domanda nei confronti di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- Accerta e dichiara l'obbligo di Controparte_10 subentrata nell'appalto in precedenza affidato a , di CP_4
18 assumere alle proprie dipendenze, con contratto Parte_1 di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con la medesima qualifica e il medesimo inquadramento già riconosciuti (salvo l'adeguamento al diverso CCNL applicato) e con decorrenza dal 1.2.2020; Contr
- Condanna la al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento dell'obbligo di assunzione e da determinarsi in misura pari alle retribuzioni che avrebbe potuto Parte_1 percepire qualora fosse stato tempestivamente assunto e non ha invece percepito, con quantificazione da demandarsi a separato giudizio;
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva di con riferimento CP all'obbligo di assunzione e rigetta la domanda proposta nei confronti di quest'ultima;
- Rigetta la domanda risarcitoria proposta nei confronti di di CP
e di;
_3 CP_4
- Condanna responsabile in solido, al pagamento Controparte_3 della somma di € 7.588,30 in favore di oltre Parte_1 rivalutazione monetaria e interessi legali dalla messa in mora al saldo;
- Condanna e in solido tra loro, Controparte_2 Controparte_3 al pagamento delle spese di lite in favore di che si Parte_1 liquidano in complessivi € 9.257,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato versato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
- Compensa le spese di lite di CP
- Nulla sulle spese per la parte . CP_4
Così deciso in Cassino il 10/01/2025
IL GIUDICE
Luigi Salvia
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