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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/12/2025, n. 2456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2456 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 9095/2023 avente ad oggetto: prestazione: prestazione: indennità – rendita vitalizia o equivalente – altre ipotesi CP_1
ha pronunciato, ex artt. 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv. Maria Franca
Berardino, presso il cui studio in Andria, alla via Galleria Boccaccio
n. 23, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
Controparte_2
in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. e con questi elettivamente Controparte_3 domiciliato in Barletta, alla via Vespucci n. 1, presso la sede CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di provvedimento all'esito della scadenza del termine per le parti per depositare note di trattazione scritta del 19.11.2025.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 07.12.2023, , dopo aver premesso di aver Parte_1 lavorato in qualità di bracciante agricolo dall'anno 1996 e di essere tutt'oggi un coltivatore diretto e proprietario di 32 ettari di terreno, lavorando ogni anno alla piantumazione di circa un milione di piante, ha dedotto: che per l'attività svolta, esegue operazioni di movimentazione manuale di carichi, in maniera ripetuta, assumendo posture incongrue per la raccolta e piantagione degli ortaggi soprattutto
a carico delle ginocchia, lavorando spesso su un terreno umido e sconnesso tutti i giorni della settimana (eccezion fatta per la domenica), per circa 6/8 ore al giorno;
che, oltre che ad eseguire l'aratura con il trattore, per piantumare le migliaia di piante che coltiva e per raccoglierne la loro produzione, è costretto ad assumere quotidianamente postura sia “accucciata” che “inginocchiata”, flettendo continuamente le ginocchia;
che a causa delle mansioni svolte, gli è stata diagnosticata “meniscopatia degenerativa bilaterale”, ritenuta quale malattia tabellata con grado di menomazione del 10% e complessivo del 22%; che, quindi, presentava all' , in data 27.10.2022 istanza per il riconoscimento in suo favore CP_1 della malattia professionale;
che con provvedimento del 01-02-2023, l' CP_1 rigettava la suddetta istanza, ritenendo “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato che il rischio lavorativo cui è stato esposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata”; che avverso tale statuizione il 03-02-2023 proponeva ricorso, e all'esito della visita collegiale in data 17.5.23, inviava la seguente comunicazione “si ritiene che non siano state presentate motivazioni tali da giustificare la modifica del giudizio precedentemente espresso”; che con provvedimento del 22.10.2021, l' CP_1 accertava in favore del ricorrente la natura professionale delle seguenti patologie: ernie e tunnel carpale, riconoscendo una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 13%.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti la natura professionale della patologia, con conseguente condanna dell' alla liquidazione del danno CP_1
2 biologico nella misura del 10%,ovvero di quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia e, previo cumulo con il precedente riconoscimento di malattia professionale
(13 % per ernie e tunnel carpale), riconoscere un danno biologico complessivo del
22%, qualora il cumulo dia luogo a un danno pari o superiore al 16%, che l' sia CP_1 condannata alla costituzione della relativa rendita;
con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'infondatezza in fatto ed in diritto CP_1 dell'avversa domanda giudiziale.
LA DECISIONE
1. Preliminarmente va osservato che la domanda è procedibile, avendo il ricorrente presentato sia la domanda amministrativa per il riconoscimento della malattia professionale, che il ricorso in opposizione avverso la valutazione inizialmente svolta dall'Istituto.
2. Ciò posto, nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Com'è noto, la malattia professionale è un evento dannoso occorso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, involontario e in occasione del lavoro. Nella malattia professionale, diversamente che nell'infortunio, l'influenza del lavoro nella genesi del danno lavorativo è specifica, poiché la malattia deve essere contratta proprio nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa espletata. La sussistenza di concause esterne non idonee ad interrompere il nesso causale tra attività svolta e malattia subita non esclude l'indennizzabilità della malattia.
Determinante è la prova del nesso causale tra attività e patologia. Mentre sussiste, ai sensi del DPR n. 1124/1965, una presunzione legale circa la eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene tabellate, nelle altre ipotesi (cioè per le malattie tabellate di cui si alleghi la derivazione da cause morbigene non tabellate oppure per le malattie non tabellate) spetta al lavoratore, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, la prova della sussistenza del nesso causale (cfr., ex multis, Cass.
Sez. Lav. n. 15400/2011).
3 Nel caso di specie, deve osservarsi che sulla scorta dell'istruttoria svolta e della c.t.u. espletata può ritenersi sussistente il nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e le malattie professionali da cui è risultato affetto il ricorrente.
In primo luogo, il teste escusso , figlio del ricorrente, con Testimone_1 dichiarazioni sufficientemente specifiche, ha confermato che il padre ha svolto le mansioni di bracciante agricolo e che dal 1996 svolge attività di coltivatore diretto, che è proprietario di 32 ettari di terreno adibiti alla coltivazione di vari ortaggi e verdure, e che l'attività diretta a tale attività veniva svolta in modo continuativa 6/7 ore al giorno.
Il teste ha anche precisato che la coltivazione, la piantagione e la raccolta avviene manualmente in posizione accovacciata e inginocchiato senza l'ausilio di strumenti idonei a semplificare l'attività agricola e che soltanto la zappatura era effettuata con l'ausilio della zappa. Il teste ha anche riferito che il ricorrente movimenta carichi dal peso notevole per la raccolta di pomodori.
Anche il teste , proprietario di terreni confinanti con quelli Testimone_2 ricorrente, che ha dichiarato di conoscere da circa una decina di anni, ha confermato che il provvedeva personalmente alla piantagione e alla Pt_1 coltivazione di pomodori e di altre verdure in posizione usurante per le ginocchia e per gli altri arti inferiori compromettendo l'integrità degli stessi.
Risulta confermata, quindi, dalle dichiarazioni rese dei testi, la circostanza che il ricorrente ha svolto mansioni di agricoltore con continuità e per un lasso di tempo prolungato e che ciò implicava lo svolgimento di tale attività in posizione accovacciata ed inginocchiata senza l'ausilio di strumenti coadiuvanti.
Inoltre, il consulente tecnico d'ufficio, dott. , specializzato in Persona_1 medico–chirurgo, specialista in Ortopedia e traumatologia, ha riscontrato che il ricorrente è affetto da “gonartrosi bilaterale in condropatia femoro-rotulea di III° grado, meniscopatia degenerativa bilaterale ed ipertrofia reattiva dei ligamenti collaterali. Spondilodiscoartrosi erniaria lombosacrale.”, tali infermità sono in rapporto di causa ed effetto con l'attività lavorativa del ricorrente.
In particolare, quanto al nesso di causalità, il consulente d'ufficio ha evidenziato che “l'attività lavorativa svolta è responsabile della patologia artrosica alle ginocchia in fase avanzata, documentata dalla RMN del 30/09/2022, che certifica la condropatia femoro-rotulea di III° grado bilaterale, la lesione degenerativa a
4 carico dei menischi e la ipertrofia reattiva dei ligamenti collaterali. Pertanto, è da ritenersi malattia professionale per la cui valutazione in percentuale, ci si è attenuti alla tabella delle menomazioni, relative al danno biologico della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, del D.M. del 12 luglio 2000 (n.281, perc.4%) e tabellata secondo il D.M. 9/4/2008”.
Deve ritenersi, quindi, sussistente il nesso di causalità sulla scorta dei criteri che presiedono l'accertamento dello stesso in ambito medico legale, e in particolare dei criteri topografico e cronologico e dell'esclusione di fattori causali preesistenti o sopravvenuti determinanti e tenuto conto anche che per il tipo di mansioni svolte, come emerse anche sulla scorta dell'istruttoria svolta, è possibile ritenere che le stesse implicassero inginocchiamenti ripetuti e prolungati e il mantenimento di posture incongrue, determinando, quindi, con ciò la riconducibilità della patologia riscontrata dal consulente d'ufficio alla tipologia di mansioni concretamente svolte ex D.M. del 12 luglio 2000 (n.281, perc.4%) e tabellata secondo il D.M. 9/4/2008.
A tali conclusioni il c.t.u. è giunto sulla scorta di premesse condivisibili perché in linea con l'esame obiettivo della parte, con la documentazione medica in atti e con i parametri medico legali di riferimento, ne consegue, quindi, che la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale può essere posta a base della decisione perché esente da vizi logici e da contraddizioni e correttamente motivata sulla base della documentazione prodotta.
Per quanto concerne, poi, la quantificazione del danno, il consulente d'ufficio lo ha quantificato nella misura del 4%, con corretta applicazione della tabella delle menomazioni di cui al DM 12/07/2000.
Sulla base di ciò il consulente tecnico d'ufficio ha quindi, applicato in sommatoria al precedente danno riconosciuto del 13% per riconosciute ernie lombari e tunnel carpale, riconosciuto, tenendo conto della patologia professionale già riconosciuta dall'istituto, un danno biologico complessivo nella misura del 16 (SEDICI)%.
Risulta quindi corretta la quantificazione complessiva applicando la formula
, mediante il cumulo delle patologie preesistenti (13%) e quella attuale Parte_2
(4%), concorrenti, ad una percentuale complessiva del 16% (sedici per cento).
5 Le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio, anche in punto di quantificazione del danno, risultano condivisibili perché in linea con la documentazione medica prodotta e con i parametri medico legali di riferimento.
Quanto alla necessità di tenere conto di entrambe le patologie, questa deve ritenersi consentita sulla scorta di quanto previsto dagli articoli 79 e 80 del T.U.
n. 1124/65, poi riproposti nell'art. 13, comma 5, d.lgs. n. 38/00 che prevede che
“Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica”.
Del resto, sul piano processuale, si ritiene consentita la possibilità di chiedere tale cumulo anche in corso di causa, con la conseguenza che è certamente ammissibile qualora, come nel caso di specie, sia stato richiesto ab origine; così,
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sent. n. 2546/1998: “Nel giudizio promosso per il riconoscimento del diritto a rendita di inabilità per malattia professionale o infortunio , la successiva richiesta di cumulo con la preesistente rendita per altro infortunio o diversa malattia professionale non integra un " mutatio libelli" costituendo il cumulo una conseguenza giuridica necessaria a norma degli articoli
80 e 132 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124”; in termini conformi anche la successiva sentenza n. 5009/2002, secondo cui “Nel giudizio promosso per il riconoscimento del diritto a rendita per malattia professionale o infortunio, la successiva richiesta di cumulo con la preesistente rendita per altro infortunio o malattia professionale non integra una "mutatio libelli", costituendo il cumulo una conseguenza giuridica necessaria a norma degli artt. 80 e 132 del d.P.R. n. 1124 del 1965, derivante dal riconoscimento del carattere professionale della malattia, anche indipendentemente dalla domanda dell'interessato e senza alcun potere discrezionale dell' ; pertanto, non è ipotizzabile una prescrizione della facoltà CP_2 di richiedere il cumulo, poiché l'istituto della prescrizione opera sui diritti e non sulle facoltà inerenti al diritto, potendosi invece prescrivere, nel termine triennale di cui all'art. 112 del citato d.P.R. n. 1124 del 1965, soltanto il diritto a chiedere la rendita per la nuova malattia professionale”. Addirittura nella decisione n. 17822/2005 i
Giudici di Legittimità affermano la necessità di procedere al cumulo anche
6 qualora la domanda sia proposta per la prima volta in appello: “In materia di accertamento del diritto a rendita unica per più eventi inabilitanti, deve essere valutata dal giudice anche l'inabilità conseguente ad infortunio verificatosi tanto nel corso del procedimento amministrativo che di quello giudiziario, anche se originariamente instaurato per l'accertamento dell'inabilità derivante da un pregresso evento, ed anche se la domanda relativa al secondo evento venga proposta nel corso del giudizio di appello durante il quale si sia concluso il procedimento amministrativo per l'attribuzione della relativa rendita”; ciò conferma ulteriormente l'ammissibilità della richiesta di cumulo in primo grado, come nel caso di specie.
Ciò posto, quindi, la stima operata dal c.t.u. appare congrua e in linea con quanto previsto dalla disciplina vigente che impone una valutazione complessiva della malattia professionale in termini di danno biologico da quantificare.
Alla luce di ciò deve quindi ritenersi che le patologie “gonartrosi bilaterale in condropatia femoro-rotulea di III° grado, meniscopatia degenerativa bilaterale ed ipertrofia reattiva dei ligamenti collaterali. Spondilodiscoartrosi erniaria lombosacrale.”, da cui è affetto il ricorrente sono qualificabili quali malattie professionali e vadano cumulate con le “ernie lombari e tunnel carpale”, alla luce dei condivisibili principi innanzi richiamati;
pertanto, l' deve essere CP_1 condannato alla costituzione di una rendita in favore del ricorrente ai sensi del d.lgs. n. 38/2000 in rapporto ad un danno biologico del 16%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dal 28.10.2022, data della domanda amministrativa.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. n. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento determinato in base al decisum (fino ad €
26.000,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione, e dell'attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Maria Franca Berardino che ne ha fatto richiesta.
Le spese delle c.t.u., come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n.
9095/2023 come innanzi proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda nei termini indicati in parte motiva e, per l'effetto, dichiara che le patologie da cui è affetto (“gonartrosi bilaterale in Parte_1 condropatia femoro-rotulea di III° grado, meniscopatia degenerativa bilaterale ed ipertrofia reattiva dei ligamenti collaterali. Spondilodiscoartrosi erniaria lombosacrale”) sono causalmente connesse all'attività lavorativa dallo stesso espletata e costituiscono malattie professionali;
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 costituzione di una rendita in favore del ricorrente ai sensi del d.lgs. n. 38/2000 in rapporto ad un danno biologico del 16%, percentuale quantificata applicando il cumulo con il danno biologico subito per effetto del cumulo con la patologia precedentemente riconosciuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dal 28.10.2022;
3. condanna l' , in persona del direttore pro tempore, al pagamento delle CP_1 spese processuali di , che liquida in € 3.000,00 per compenso Parte_1 professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Maria Franca Berardino;
4. pone le spese relative alle espletate CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 2.12.2025
Il giudice dott. Luca CAPUTO
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