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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 23/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 7523/2024, promossa con ricorso depositato in data 31/12/2024 da Parte_1 con avv. GIOVANNA AUGUSTA DE' MANZANO, nei confronti di con avv.
[...] CP_1
CRISTIANO GOBBI;
i quali hanno contratto matrimonio civile in data 30.09.23, in regime di separazione dei beni, senza nascita di figli.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale, con ricorso ex artt. 473 bis 12, 473 bis 15 e 473 bis 40 c.p.c., al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ordinare al signor la cessazione della condotta CP_1 pregiudizievole e disporre l'allontanamento dalla casa familiare di via Cesare dell'Acqua n. 22 consentendo alla ricorrente di sostituire la serratura, prescrivendogli, nel contempo di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie;
… pronunciare la separazione personale dei coniugi, per colpa addebitabile al marito… accertare che le parti sono economicamente autosufficienti e nulla è dovuto a titolo di assegno di separazione”.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Nel costituirsi in giudizio, parte resistente ha contestato gli assunti avversari e ha chiesto la revoca della misura di allontanamento nelle more disposta.
Comparendo in udienza, i coniugi hanno raggiunto un accordo, nei seguenti termini:
“pronuncia della separazione;
le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e nulla hanno da pretendere l'una dall'altra; rinuncia all'addebito da parte della ricorrente;
conferma ordine di allontanamento per 4 mesi;
le parti concordano che il sig. ritirerà i propri effetti personali entro un mese da oggi, alla CP_1 presenza di una terza persona. Spese legali compensate”.
Ciò premesso, rilevato altresì che sono state indicate le rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, ed pagina 1 di 2 inoltre risulta effettuato il deposito della documentazione prescritta, nulla osta alla pronuncia della separazione personale tra i coniugi.
Infatti, come da essi dichiarato, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale stima altresì sussistenti i presupposti di legge per il recepimento delle concordate condizioni, in assenza di prole e non ravvisandosi contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese vanno compensate, come pure concordato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizza i coniugi e a vivere separati e pronuncia la separazione Parte_1 CP_1 personale degli stessi;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti personali ed economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto al n. 2 Parte 1 Vol. ter anno 2023).
Così deciso in Trieste, il 23/01/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 7523/2024, promossa con ricorso depositato in data 31/12/2024 da Parte_1 con avv. GIOVANNA AUGUSTA DE' MANZANO, nei confronti di con avv.
[...] CP_1
CRISTIANO GOBBI;
i quali hanno contratto matrimonio civile in data 30.09.23, in regime di separazione dei beni, senza nascita di figli.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale, con ricorso ex artt. 473 bis 12, 473 bis 15 e 473 bis 40 c.p.c., al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ordinare al signor la cessazione della condotta CP_1 pregiudizievole e disporre l'allontanamento dalla casa familiare di via Cesare dell'Acqua n. 22 consentendo alla ricorrente di sostituire la serratura, prescrivendogli, nel contempo di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie;
… pronunciare la separazione personale dei coniugi, per colpa addebitabile al marito… accertare che le parti sono economicamente autosufficienti e nulla è dovuto a titolo di assegno di separazione”.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Nel costituirsi in giudizio, parte resistente ha contestato gli assunti avversari e ha chiesto la revoca della misura di allontanamento nelle more disposta.
Comparendo in udienza, i coniugi hanno raggiunto un accordo, nei seguenti termini:
“pronuncia della separazione;
le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e nulla hanno da pretendere l'una dall'altra; rinuncia all'addebito da parte della ricorrente;
conferma ordine di allontanamento per 4 mesi;
le parti concordano che il sig. ritirerà i propri effetti personali entro un mese da oggi, alla CP_1 presenza di una terza persona. Spese legali compensate”.
Ciò premesso, rilevato altresì che sono state indicate le rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, ed pagina 1 di 2 inoltre risulta effettuato il deposito della documentazione prescritta, nulla osta alla pronuncia della separazione personale tra i coniugi.
Infatti, come da essi dichiarato, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale stima altresì sussistenti i presupposti di legge per il recepimento delle concordate condizioni, in assenza di prole e non ravvisandosi contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese vanno compensate, come pure concordato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizza i coniugi e a vivere separati e pronuncia la separazione Parte_1 CP_1 personale degli stessi;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti personali ed economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto al n. 2 Parte 1 Vol. ter anno 2023).
Così deciso in Trieste, il 23/01/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 2 di 2