Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/04/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. 9007/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9007/2024 promossa da :
, (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in GALLERIA MAZZINI 5/10 16121 GENOVA, presso lo studio dell''avv.
, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso Parte_2 introduttivo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in , presso lo studio dell'avv. che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
Voglia il Tribunale: pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Signora e con ogni ulteriore e conseguente Parte_1 Controparte_1 provvedimento anche in merito alla trascrizione, alle condizioni di cui al ricorso che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO
“Chiede che il Tribunale di Genova pronunci lo scioglimento del matrimonio celebrato il 19/08/1993 fra i predetti coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Signora e il Sig hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito civile nel Comune di Mignanego (Ge) in data 19.08.1993, in regime di separazione dei beni, trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Mignanego Anno 1993, Atto n 3, Parte I, Serie =, come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio prodotto in atti.
Dalla loro unione sono nati i figli in Genova il 24.12.1993 Per_1
e in Genova il 30.04.1999, maggiorenni ed economicamente Per_2
Con provvedimento del Tribunale di Genova datato 01.12.2016 depositato il 13.12.2016 sono state omologate le condizioni di separazione personale consensuale sottoscritte dai coniugi.
Dalla data dell'udienza Presidenziale svoltasi il 11.11.2016, la separazione si è protratta ininterrottamente senza essersi mantenuta né ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi per cui sussistono i presupposti per lo scioglimento del economicamente indipendenti.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 La ricorrente chiede solo la pronuncia dello scioglimento del matrimonio
Il ricorso è stato regolarmente notificato alla residenza anagrafica del convenuto che è residente alla Casa Comunale nr. 1 e la notifica è stata fatta con il rito degli irreperibili.
All'udienza la sig.ra ha dichiarato di non sentire da anni il Pt_1 marito, che gli avevano detto che era andato in una comunità ma di non saperne molto di più. Ha confermato che il marito era già andato via di casa prima della separazione.
Dagli atti risulta essere trascorso il termine di legge dalla data della separazione pronunciata dal Tribunale di Genova.
Nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale avuto riguardo al lungo lasso di tempo ormai decorso rispetto all'intervenuta separazione, atteso che i coniugi hanno vissuto separati ininterrottamente dal momento della separazione, senza che sia mai intervenuta riconciliazione tra loro.
Sussistono, conseguentemente, i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987, n. 74 per pronunciare la sentenza di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di MIGNANEGO (GE) il 19/08/1993 (trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di MIGNANEGO (GE), Anno 1993, Atto n 3, Parte I)
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 da
codice fiscale Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...]
e
codice fiscale nato a Controparte_1 C.F._2
07/06/1973 il ETIOPIA,
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MIGNANEGO (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Genova il giorno 18/04/2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4