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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/04/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4481/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Manuela
PELLERINO ha emesso, la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 4481 R.G. del 2020 avente ad oggetto “altri istituti di diritto di famiglia” e vertente tra
e rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_1 Parte_2
Francesco D'Agata, procuratore domiciliatario, e Marcello Isceri, come da mandato in atti;
attori
E
rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Vincenti, procuratore domiciliatario, come da CP_1 mandato a margine del ricorso introduttivo;
convenuta
NONCHE'
rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Sergi, procuratore domiciliatario, come da CP_2 mandato in atti;
terza chiamata
E
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Nassisi, procuratore domiciliatario, come da CP_3 mandato in atti;
terza chiamato
E
Persona_1
terzo chiamato contumace
Conclusioni: come da note scritte depositate telematicamente dalle parti costituite in data 14/10/2024 (convenuta), 24/10/2024 (terzi chiamati), 25/10/2024 (attori).
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio ai sensi dell'art. 316 bis, ultimo comma c.c., per la revoca del CP_1 decreto, reso dal Tribunale di Lecce in data 20/05/2020, con il quale era stato disposto che essi, in qualità di ascendenti paterni dei minori e versassero alla Persona_2 Controparte_4 predetta (madre dei minori), a titolo di contributo per il mantenimento dei nipoti, la CP_1 somma mensile complessiva di € 180,00 (€ 90,00 per ciascun minore), oltre rivalutazione Istat.
In particolare, lamentavano che non era stata valutata la capacità dei genitori dei minori di provvedere autonomamente al mantenimento dei figli, che non era stato integrato il contraddittorio nei confronti dei nonni materni che eventualmente sarebbero stati anch'essi tenuti a contribuire al mantenimento dei minori, che le proprie scarse capacità economiche non gli consentivano di far fronte all'esborso di € 180,00 mensili.
Tanto premesso, concludevano chiedendo, previa istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto, di revocare, ovvero dichiarare invalido, nullo e/o inefficace il decreto opposto;
in subordine, di ridurre la quota di contributo al mantenimento dei nipoti disposta a loro carico, ripartendola al 50% con i nonni materni;
con vittoria di spese.
Costituendosi in giudizio con comparsa di risposta, depositata il 18/09/2020, CP_1 evidenziava la propria incapacità reddituale, il contributo che i propri genitori già offrivano ai suoi figli e l'impignorabilità di beni di proprietà di che si rifiutava di contribuire al mantenimento Persona_1 dei propri figli, risultando questi nullatenente.
Pertanto, concludeva per la conferma del decreto impugnato;
con vittoria di spese.
Con separate comparse di risposta, depositate il 25/11/2020, si costituivano in giudizio anche i genitori di ( e ) che, sostenendo la difesa della figlia, concludevano CP_1 CP_2 CP_3 per il rigetto dell'opposizione.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , nonostante la regolarità Persona_1 della notifica della citazione, questi non si costituiva in giudizio e se ne dichiarava la contumacia.
Con ordinanza del 24/04/2022, veniva rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto e venivano ammesse le prove orali e documentali ritenute utili.
Esaurita l'istruttoria, previa precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte, con ordinanza del 30/12/2024, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**** **** ****
La domanda attorea è infondata per i motivi di seguito esposti. Si premette, come osservato dalla Corte di legittimità, che “L'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli;
così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo” (Cass. 2.5.2018, n. 10419; Cass. 16.5.2023 n. 13345).
Ebbene, all'esito dell'istruttoria, la fattispecie appare correttamente valutata nel decreto reso dal Tribunale di Lecce in data 20/5/2020. D'altra parte, gli attori non sono riusciti a dimostrare un mutamento della situazione di fatto che ne giustifichi la revoca o la modifica.
Per ciò che riguarda l'attività lavorativa della convenuta, non è emerso dall'istruttoria che ella svolgesse stabile attività lavorativa. Dalla documentazione in atti, depositata, dalla stessa convenuta emerge che il suo reddito, derivante da attività svolta come lavoratrice dipendente esclusivamente nella stagione estiva, con riferimento agli anni 2018 e 2019, non era certamente sufficiente al mantenimento proprio e dei due figli minori.
Inoltre, alcuna prova della capacità reddituale di hanno fornito gli attori. La Persona_1 convenuta, dopo aver allegato le varie denunce sporte per il reato di cui all'art. 570 c.p.c, ha, invece, depositato, nel presente giudizio di opposizione, verbale di pignoramento negativo del 28/03/2018, a seguito di precetto, nei confronti del padre dei suoi figli, da cui si evince che egli non risultava proprietario di alcun bene.
D'altra parte, , dalla documentazione prodotta dalla difesa di , Parte_1 CP_3 risulta aver percepito negli anni 2018, 2019 e 2020 un reddito pari a oltre il doppio di quello percepito da CP_1
Dall'istruttoria è, altresì, emerso che i genitori della convenuta contribuivano a fornire ai di lei figli costantemente pranzi e cene e a prodigarsi per loro, secondo le proprie possibilità, nonostante i documentati bassi redditi. La teste amica di famiglia, ha, infatti, dichiarato ciò, all'udienza Tes_1 del 01/07/2022.
Pertanto, deve essere confermato il decreto reso dal Tribunale di Lecce in data 20/05/2020 e nessun ulteriore obbligo può essere posto a carico dei genitori della convenuta che già contribuiscono coscienziosamente al mantenimento dei nipoti, a fronte del disinteresse manifestato dal padre dei minori e dalla famiglia paterna.
Le spese, in ragione della soccombenza degli opponenti, sono poste a loro carico e liquidate come in dispositivo, in favore dell'Erario, avendo le parti vittoriose costituite presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così dispone:
1) Conferma il decreto ex art. 316 bis c.c. reso dal Tribunale di Lecce in data 20/05/2020;
2) Condanna e in solido, al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese di lite in favore di che si liquidano in € 4.000,00 per compenso, oltre CP_1 rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dell'Erario;
3) Condanna e in solido, al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese di lite in favore di che si liquidano in € 3.900,00 per compenso, oltre CP_2 rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dell'Erario;
4) Condanna e in solido, al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese di lite in favore di , che si liquidano in € 3.900,00 per compenso, oltre CP_3 rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dell'Erario.
Lecce, 01/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Pellerino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Manuela
PELLERINO ha emesso, la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 4481 R.G. del 2020 avente ad oggetto “altri istituti di diritto di famiglia” e vertente tra
e rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_1 Parte_2
Francesco D'Agata, procuratore domiciliatario, e Marcello Isceri, come da mandato in atti;
attori
E
rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Vincenti, procuratore domiciliatario, come da CP_1 mandato a margine del ricorso introduttivo;
convenuta
NONCHE'
rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Sergi, procuratore domiciliatario, come da CP_2 mandato in atti;
terza chiamata
E
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Nassisi, procuratore domiciliatario, come da CP_3 mandato in atti;
terza chiamato
E
Persona_1
terzo chiamato contumace
Conclusioni: come da note scritte depositate telematicamente dalle parti costituite in data 14/10/2024 (convenuta), 24/10/2024 (terzi chiamati), 25/10/2024 (attori).
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio ai sensi dell'art. 316 bis, ultimo comma c.c., per la revoca del CP_1 decreto, reso dal Tribunale di Lecce in data 20/05/2020, con il quale era stato disposto che essi, in qualità di ascendenti paterni dei minori e versassero alla Persona_2 Controparte_4 predetta (madre dei minori), a titolo di contributo per il mantenimento dei nipoti, la CP_1 somma mensile complessiva di € 180,00 (€ 90,00 per ciascun minore), oltre rivalutazione Istat.
In particolare, lamentavano che non era stata valutata la capacità dei genitori dei minori di provvedere autonomamente al mantenimento dei figli, che non era stato integrato il contraddittorio nei confronti dei nonni materni che eventualmente sarebbero stati anch'essi tenuti a contribuire al mantenimento dei minori, che le proprie scarse capacità economiche non gli consentivano di far fronte all'esborso di € 180,00 mensili.
Tanto premesso, concludevano chiedendo, previa istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto, di revocare, ovvero dichiarare invalido, nullo e/o inefficace il decreto opposto;
in subordine, di ridurre la quota di contributo al mantenimento dei nipoti disposta a loro carico, ripartendola al 50% con i nonni materni;
con vittoria di spese.
Costituendosi in giudizio con comparsa di risposta, depositata il 18/09/2020, CP_1 evidenziava la propria incapacità reddituale, il contributo che i propri genitori già offrivano ai suoi figli e l'impignorabilità di beni di proprietà di che si rifiutava di contribuire al mantenimento Persona_1 dei propri figli, risultando questi nullatenente.
Pertanto, concludeva per la conferma del decreto impugnato;
con vittoria di spese.
Con separate comparse di risposta, depositate il 25/11/2020, si costituivano in giudizio anche i genitori di ( e ) che, sostenendo la difesa della figlia, concludevano CP_1 CP_2 CP_3 per il rigetto dell'opposizione.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , nonostante la regolarità Persona_1 della notifica della citazione, questi non si costituiva in giudizio e se ne dichiarava la contumacia.
Con ordinanza del 24/04/2022, veniva rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto e venivano ammesse le prove orali e documentali ritenute utili.
Esaurita l'istruttoria, previa precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte, con ordinanza del 30/12/2024, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**** **** ****
La domanda attorea è infondata per i motivi di seguito esposti. Si premette, come osservato dalla Corte di legittimità, che “L'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli;
così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo” (Cass. 2.5.2018, n. 10419; Cass. 16.5.2023 n. 13345).
Ebbene, all'esito dell'istruttoria, la fattispecie appare correttamente valutata nel decreto reso dal Tribunale di Lecce in data 20/5/2020. D'altra parte, gli attori non sono riusciti a dimostrare un mutamento della situazione di fatto che ne giustifichi la revoca o la modifica.
Per ciò che riguarda l'attività lavorativa della convenuta, non è emerso dall'istruttoria che ella svolgesse stabile attività lavorativa. Dalla documentazione in atti, depositata, dalla stessa convenuta emerge che il suo reddito, derivante da attività svolta come lavoratrice dipendente esclusivamente nella stagione estiva, con riferimento agli anni 2018 e 2019, non era certamente sufficiente al mantenimento proprio e dei due figli minori.
Inoltre, alcuna prova della capacità reddituale di hanno fornito gli attori. La Persona_1 convenuta, dopo aver allegato le varie denunce sporte per il reato di cui all'art. 570 c.p.c, ha, invece, depositato, nel presente giudizio di opposizione, verbale di pignoramento negativo del 28/03/2018, a seguito di precetto, nei confronti del padre dei suoi figli, da cui si evince che egli non risultava proprietario di alcun bene.
D'altra parte, , dalla documentazione prodotta dalla difesa di , Parte_1 CP_3 risulta aver percepito negli anni 2018, 2019 e 2020 un reddito pari a oltre il doppio di quello percepito da CP_1
Dall'istruttoria è, altresì, emerso che i genitori della convenuta contribuivano a fornire ai di lei figli costantemente pranzi e cene e a prodigarsi per loro, secondo le proprie possibilità, nonostante i documentati bassi redditi. La teste amica di famiglia, ha, infatti, dichiarato ciò, all'udienza Tes_1 del 01/07/2022.
Pertanto, deve essere confermato il decreto reso dal Tribunale di Lecce in data 20/05/2020 e nessun ulteriore obbligo può essere posto a carico dei genitori della convenuta che già contribuiscono coscienziosamente al mantenimento dei nipoti, a fronte del disinteresse manifestato dal padre dei minori e dalla famiglia paterna.
Le spese, in ragione della soccombenza degli opponenti, sono poste a loro carico e liquidate come in dispositivo, in favore dell'Erario, avendo le parti vittoriose costituite presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così dispone:
1) Conferma il decreto ex art. 316 bis c.c. reso dal Tribunale di Lecce in data 20/05/2020;
2) Condanna e in solido, al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese di lite in favore di che si liquidano in € 4.000,00 per compenso, oltre CP_1 rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dell'Erario;
3) Condanna e in solido, al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese di lite in favore di che si liquidano in € 3.900,00 per compenso, oltre CP_2 rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dell'Erario;
4) Condanna e in solido, al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese di lite in favore di , che si liquidano in € 3.900,00 per compenso, oltre CP_3 rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dell'Erario.
Lecce, 01/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Pellerino