Ordinanza cautelare 17 marzo 2022
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 03/06/2025, n. 10752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10752 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10752/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01896/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1896 del 2022, proposto dalla Syraka S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Folloni, Mattia Cantarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Fortunato Francesco Mirigliani e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Tacito 41;
per l'opposizione
- al decreto ingiuntivo n. 4394/2021 emesso dal TAR del Lazio-Roma in data 15.12.2021 nel procedimento 12034/2021 R.G., con il quale è stato ingiunto alla ricorrente il pagamento, entro 40 giorni, della somma complessiva di € 55.439,81.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame la società Syraka S.r.l. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 4394/2021, emesso dal Presidente della Sezione III- Ter di questo Tribunale in data 10 dicembre 2021 e pubblicato il 15 dicembre successivo, con il quale le è stato ordinato il pagamento, in favore del GSE, della somma di € 55.439,81 oltre interessi legali dalla data della domanda e spese e compensi di difesa, liquidati nella somma complessiva di euro 2.000,00 (oltre accessori come per legge), nel termine di giorni quaranta dalla notificazione.
2. Preliminarmente, in rito, parte ricorrente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che nella fattispecie in esame verrebbero in rilievo questioni meramente patrimoniali derivanti della convenzione stipulata tra le parti relative a un meccanismo di acconti e conguagli annuali, di spettanza del giudice ordinario.
3. Nel merito, ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, in quanto le fatture sarebbero documenti contabili sufficienti a determinare l'emissione del provvedimento monitorio, ma non tali a provare la pretesa creditoria nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
4. Il GSE, costituitosi in giudizio, ha depositato documentazione e memoria difensiva nella quale ha illustrato le ragioni del credito vantato, precisando che il conguaglio è derivato dalla necessità di recuperare incentivi erogati presuntivamente a fronte di un impianto non più produttivo di energia negli anni indicati.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 maggio 2025, tenutasi in modalità da remoto come previsto dall’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
6. Il decreto ingiuntivo deve essere revocato, in accoglimento del ricorso in opposizione, in quanto la giurisdizione sull’odierna controversia, come ivi condivisibilmente eccepito, deve ritenersi devoluta al giudice ordinario.
6.1. Occorre premettere che il Gestore fonda la propria pretesa creditoria – tanto nella fase monitoria, quanto nel presente giudizio di opposizione - sulla comunicazione del 16 ottobre 2020 prot. GSE/ P20200044142, nella quale lo stesso afferma di avere rilevato, con riferimento alla posizione contabile della Syraka S.r.l., un credito complessivo di euro 55.439,81 determinato “ in base alla normativa di settore vigente come richiamata nelle suddette convenzioni e alle stesse disposizioni ivi contenute secondo un meccanismo di acconto e successivo conguaglio annuale in ragione delle effettive misure di produzione e/o immissione in rete di energia elettrica da parte dell’impianto ”; tali misure sono, infatti, fornite da terzi, tra cui il gestore della rete elettrica locale, nonché suscettibili di variazioni a seguito di eventuali rettifiche, a ciò conseguendo la necessità di effettuare il “ ricalcolo delle partite commerciali di dare/avere per come inizialmente determinate ”.
6.2. Ciò posto, deve essere evidenziato che l’art. 133, comma 1, lett. o) del c.p.a. dispone che « sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo diverse previsioni di legge (...) o) le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti ».
6.3. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate più volte a regolare la giurisdizione su questioni inerenti il pagamento o la restituzione al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. di somme dovute ovvero erogate a titolo di incentivi per la produzione energetica, hanno affermato, di recente, i seguenti principi:
- “ il GSE è una S.p.A. che svolge funzioni di natura pubblicistica nel settore elettrico, e in particolare in tema di incentivazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, il cui azionista unico è il Ministero dell'economia"; la gestione di tale sistema pubblico di incentivazione si compie “anche mediante la concreta erogazione delle tariffe ” (…) “ il GSE, pur essendo titolare di un potere pubblico relativo alla concessione ed eventuale revoca delle tariffe incentivanti, utilizza poi, in concreto, lo strumento contrattuale per regolare gli accordi con i soggetti responsabili degli impianti che producono energia da fonti rinnovabili (v. Corte costituzionale, sentenza n. 16 del 2017)” (Sent. n. 785 del 19 gennaio 2021);
- pertanto , “lo scrutinio sulla giurisdizione postula, di volta in volta, la verifica che la materia del contendere verta sull'utilizzo dei poteri pubblicistici del gestore in materia di regolazione delle tariffe e di determinazione degli incentivi, o se essa abbia un oggetto meramente privatistico, in cui non sia minimamente evocato in causa l'esercizio di pubblici poteri da parte di uno dei soggetti coinvolti ”, spettando la cognizione sulla domanda, in tale ultimo caso, al giudice ordinario (Ord. n. 22204 del 14 luglio 2022 e n. 15572 del 4 giugno 2021).
6.4. Anche il Consiglio di Stato ha precisato che “in materia di incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non al giudice amministrativo la controversia tra il gestore del servizio energetico e il soggetto privato produttore di energia, qualora la materia del contendere non riguardi le tariffe, il criterio di loro quantificazione o la concessione degli incentivi, ma soltanto l’inadempimento contrattuale riguardante il corrispettivo, meramente privatistico, dovuto sulla base della convenzione conclusa ovvero la condanna del gestore al pagamento dei crediti maturati dal titolare dell'impianto fotovoltaico ” (Sez. II, 10 giugno 2022 n. 4752, che sul punto richiama la precedente della sez. IV, 20 agosto 2021, n. 5961).
6.5. Premesso quanto sopra in linea generale, con riferimento al caso di specie occorre evidenziare che la pretesa creditoria del GSE non deriva, per quanto esposto al superiore punto 6.1., dall’esercizio di un potere autoritativo in ordine alla spettanza o alla determinazione delle tariffe incentivanti, non risultando in proposito emanato alcun provvedimento (quale, a titolo esemplificativo, la decadenza), bensì è fondata su mere operazioni di ricalcolo delle partite contabili di dare/avere effettuate a seguito della trasmissione delle misure da parte del gestore di rete ed ai conseguenti conguagli.
6.6. Si tratta, pertanto, di una pretesa creditoria che non risulta in alcun modo connessa con l’esercizio dei pubblici poteri allo stesso attribuiti in materia di attribuzione e determinazione degli incentivi per la produzione energetica, attività alla quale risulta invece, per quanto detto, estranea, e che deve, di conseguenza, in applicazione delle riportate coordinate ermeneutiche dettate dalla Corte di Cassazione, ritenersi estranea all’alveo della giurisdizione esclusiva di cui alla citata lett. o) dell’art. 133 c.p.a. e, dunque, devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
7. Il decreto ingiuntivo deve, pertanto, essere revocato in quanto inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la cognizione sulla domanda proposta dal GSE al giudice ordinario.
8. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a., ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice munito di giurisdizione nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione.
9. La particolarità della vicenda giustifica, non di meno, la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la proposta opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 4394/2021 per difetto di giurisdizione, con gli effetti indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Michele Di Martino, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentino Battiloro | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO