Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 01/04/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente dott.ssa Francesca Cerrone Giudice Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4100 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avvocato PIFFERI ANTONIO MAURO
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avvocato STORCHI MONICA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come indicato nel verbale di udienza del 5/3/2025;
pagina 1 di 7
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in
LL (MO) in data 25/9/1994 e dalla loro unione sono nati a Scandiano (MO) i figli in data 27/03/2002, in Per_1 Per_2 data 14/12/2005 e , in data 17/01/2011. Per_3
2. Con ricorso dell'8/8/2024, ha chiesto Parte_1
l'assegnazione della casa coniugale, sita in LL (MO),
Via Rangoni n. 15, con i relativi arredi;
l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori con responsabilità Per_3 genitoriale condivisa e con collocazione anche anagrafica presso la predetta abitazione;
la calendarizzazione degli incontri del padre con il figlio minore;
il versamento della Controparte_1 Per_3 somma mensile pari ad euro 300,00 (150,00 euro a figlio) a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli e , Per_2 Per_3 nonché il pagamento delle spese straordinarie nella misura del
50% a carico di ciascun genitore, secondo quanto previsto dal
Protocollo del Tribunale di Modena.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il convenuto
[...] che ha rilevato come il figlio ME , pur affetto CP_1 Per_2 da cecità, vive da solo ed è autonomo economicamente, e pertanto, ha chiesto che venga disposto l'obbligo di corrispondere la somma pari ad euro 100,00 mensili a titolo di contributo del mantenimento del solo figlio minore , oltre al 50% delle Per_3 spese straordinarie previste dal protocollo del Tribunale di
Modena.; ha chiesto, inoltre, che venga disposto a carico della sig.ra l'onere di contribuire al mantenimento del Parte_1 signor nella misura di € 700,00 mensili o, in Controparte_1 subordine, € 500,00 mensili a titolo di alimenti ex art. 433 c.c., fino al momento in cui lo stesso troverà una nuova occupazione pagina 2 di 7 stabile, tale da renderlo economicamente autosufficiente;
in ogni caso con vittoria di spese di lite.
4. All'esito dell'udienza le parti concludono come da condizioni stabilite nel ricorso introduttivo:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale;
2) assegnare la casa coniugale sita in
LL (MO), Via Rangoni n. 15, con i relativi arredi, alla signora , già proprietaria esclusiva, che continuerà Parte_1 ad abitarla con i figli;
3) affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con Per_3 responsabilità genitoriale condivisa, in quanto rispondente al suo preminente interesse, con collocazione anche anagrafica presso la madre. Le decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale sono assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
4) disporre la frequentazione tra il figlio minore ed il padre Per_3 secondo il seguente calendario che, in caso di costituzione del convenuto, potrà essere modificato e/o integrato, e precisamente:
- tre pomeriggi alla settimana, e precisamente martedì, mercoledì
e venerdì pomeriggio dalle ore 16,00 fino al mattino successivo quando il padre accompagnerà il figlio a scuola;
- un week end ogni due settimane potendo prelevare il figlio minore dall'abitazione dell'altro genitore alle ore 19,00 del Per_3 venerdì e riaccompagnarlo al lunedì mattina, direttamente a scuola entro le ore 8,30;
- trascorrere, con il figlio , 15 giorni, anche non Per_3 consecutivi, durante il periodo estivo, da comunicare entro la fine pagina 3 di 7 del mese di maggio;
- durante le festività natalizie trascorrere la
Vigilia di Natale con il padre ed il giorno di Natale con la madre e le restanti vacanze, ad anni alterni, dal giorno di Santo Stefano sino alla mattina del giorno 31 e dal pomeriggio del giorno 31 sino all'Epifania;
- durante Ie festività pasquali, trascorrere con il figlio fino Per_3
a 3 giorni consecutivi comprendenti, ad anni alterni, la Pasqua o la Pasquetta;
5) disporre a carico del signor il versamento della CP_1 somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 per figlio) a titolo di contributo al mantenimento ordinario per i figli e , Per_2 Per_3 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Spese straordinarie a carico di ogni genitore nella misura del 50%, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Modena, di seguito integralmente trascritto: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte pagina 4 di 7 da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso,
è dovuto entro il mese successivo all'esibizione”.
Le parti precisano in relazione al punto n. 5) che sarà dovuto dal Sig. il solo contributo per il mantenimento ordinario CP_1 del figlio minore , nonché il 50 % delle spese straordinarie Per_3 del figlio . Per_2
pagina 5 di 7 Viene infine concordato che l'estromissione dall'impresa familiare
“ ” del sig. verrà rinviata ad un tempo Parte_1 CP_1 successivo.
Le parti chiedono che le spese vengano compensate.
§
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese delle parti.
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
(nata a [...] il [...]) e Parte_1 [...]
(nato a [...] il [...]) CP_1 che hanno contratto matrimonio in data 25/09/1994 a
LL, come risulta dall'atto n. 31, parte II, serie A, anno
1994 del registro degli atti di matrimonio del Comune di
CAMPOGALLIANO (MO);
2. Recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. Incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato
pagina 6 di 7 Civile del Comune di CAMPOGALLIANO (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione
Prima Civile in data 27 marzo 2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Francesca Cerrone
IL PRESIDENTE
Dr.ssa Eleonora Ramacciotti
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