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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/09/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
n. 10/2025 – sub. 2 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10 sub. 2 del Ruolo Generale Contenzioso, anno 2025, avente ad oggetto: opposizione ex art. 473 bis.38 c. 7 c.p.c.
TRA
, C.F. , in proprio ed altresì rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuliana De Rienzo, come da procura in calce al ricorso, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, alla via Filippo Raguzzini n. 10, Benevento (BN);
Contro
, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Controparte_1 C.F._2
Ventorino, come da procura in calce alla memoria di comparsa, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, alla via Torretta n. 18, Benevento (BN);
CONCLUSIONI: all'udienza dell'11.08.25, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 473 bis.38 comma 7 c.p.c., depositato il 9.06.25, ha Parte_1 impugnato l'ordinanza resa dal Tribunale di Benevento in data 29.05.25 (R.G.N. 10/25), chiedendo: - di revocare nei confronti del padre gli inviti formulati dal giudice non ricorrendone i presupposti e comunque non essendo efficaci in questa situazione;
- di confermare la necessità di un percorso di sostegno individuale per finalizzato proprio Per_1 al ricongiungimento alla figura paterna, provvedendo direttamente alla nomina di un professionista medico specialista in psichiatria, psicoterapeuta, di elevata competenza, idoneo ad affrontare la questione riformando in tal senso il provvedimento impugnato;
- di fissare tramite il citato professionista degli incontri assistiti del figlio col padre con una significativa frequenza al fine di permettere la ripresa dei rapporti che, peraltro, in occasione delle visite del figlio finalizzate alle autorizzazioni scolastiche sono avvenuti senza problemi, nonostante abbia “scortato” sino alla porta attendendo la fine del colloquio tra padre e CP_1 Per_1 figlio;
- di accogliere tutte le altre conclusioni spiegate nel ricorso introduttivo tenendo conto della necessità di garantire al padre le informazioni sul figlio e una relazione significativa con lo stesso ponendo in essere necessari presidi anche attraverso l'intervento dei servizi sociali atti ad evitare che possa escludere l'opponente come sta facendo dalla vita del figlio;
- CP_1 adottare ogni altro provvedimento ritenuto dal Tribunale idoneo a garantire il benessere e l'equilibrio di . Per_1
Con memoria del 4.07.25, si è costituita nel presente procedimento Controparte_1 eccependo l'inammissibilità del ricorso giacché spiegato avverso un provvedimento non avente natura decisoria, e comunque, la sua infondatezza con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata, ritenuta conforme all'interesse superiore del minore e alle risultanze istruttorie.
All'udienza dell'11.09.25, le parti sono comparse attraverso i rispettivi procuratori concludendo, per parte ricorrente, per la richiesta della declaratoria della cessata materia del contendere compensazione delle spese di lite e, per parte resistente, per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
Ed invero, la pronuncia di cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della stessa possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. n. 4630/1987; Cass. n. 4719/1981).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da tutte le parti (cfr. Cass. n.
2038/1997;).
Nel caso di specie, ricorrono tutti gli elementi anzidetti considerato che, essendo ripresi gli incontri tra il ricorrente ed il figlio successivamente all'introduzione del presente giudizio (circostanza riconosciuta anche dalla resistente), ciò ha comportato il venire meno dell'oggetto della lite rappresentato proprio dalla richiesta modifica del provvedimento impugnato finalizzata all'adozione di provvedimenti maggiormente incisivi per favorire la ricostruzione del rapporto padre-figlio.
Quanto alle spese di lite, sussistono i presupposti per compensarle integralmente fra le parti, tenuto conto della natura delle questioni trattate (dovendosi guardare al miglior interesse del figlio cui entrambi i genitori devono aspirare e, in particolare, all'opportunità per quest'ultimo di costruire un rapporto equilibrato anche con il padre) e non ravvisandosi una soccombenza virtuale del ricorrente sotto il profilo dell'ammissibilità del ricorso, come invece prospettato dalla parte resistente;
ed invero, l'ordinanza de qua appare suscettibile di impugnazione attraverso il rimedio di cui all'art. 473 bis.38 c.p.c. che nulla richiede in ordine al suo contenuto decisorio e definitorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso, in Benevento, nella camera di consiglio dell'11.09.25
IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Valeria Protano
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10 sub. 2 del Ruolo Generale Contenzioso, anno 2025, avente ad oggetto: opposizione ex art. 473 bis.38 c. 7 c.p.c.
TRA
, C.F. , in proprio ed altresì rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuliana De Rienzo, come da procura in calce al ricorso, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, alla via Filippo Raguzzini n. 10, Benevento (BN);
Contro
, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Controparte_1 C.F._2
Ventorino, come da procura in calce alla memoria di comparsa, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, alla via Torretta n. 18, Benevento (BN);
CONCLUSIONI: all'udienza dell'11.08.25, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 473 bis.38 comma 7 c.p.c., depositato il 9.06.25, ha Parte_1 impugnato l'ordinanza resa dal Tribunale di Benevento in data 29.05.25 (R.G.N. 10/25), chiedendo: - di revocare nei confronti del padre gli inviti formulati dal giudice non ricorrendone i presupposti e comunque non essendo efficaci in questa situazione;
- di confermare la necessità di un percorso di sostegno individuale per finalizzato proprio Per_1 al ricongiungimento alla figura paterna, provvedendo direttamente alla nomina di un professionista medico specialista in psichiatria, psicoterapeuta, di elevata competenza, idoneo ad affrontare la questione riformando in tal senso il provvedimento impugnato;
- di fissare tramite il citato professionista degli incontri assistiti del figlio col padre con una significativa frequenza al fine di permettere la ripresa dei rapporti che, peraltro, in occasione delle visite del figlio finalizzate alle autorizzazioni scolastiche sono avvenuti senza problemi, nonostante abbia “scortato” sino alla porta attendendo la fine del colloquio tra padre e CP_1 Per_1 figlio;
- di accogliere tutte le altre conclusioni spiegate nel ricorso introduttivo tenendo conto della necessità di garantire al padre le informazioni sul figlio e una relazione significativa con lo stesso ponendo in essere necessari presidi anche attraverso l'intervento dei servizi sociali atti ad evitare che possa escludere l'opponente come sta facendo dalla vita del figlio;
- CP_1 adottare ogni altro provvedimento ritenuto dal Tribunale idoneo a garantire il benessere e l'equilibrio di . Per_1
Con memoria del 4.07.25, si è costituita nel presente procedimento Controparte_1 eccependo l'inammissibilità del ricorso giacché spiegato avverso un provvedimento non avente natura decisoria, e comunque, la sua infondatezza con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata, ritenuta conforme all'interesse superiore del minore e alle risultanze istruttorie.
All'udienza dell'11.09.25, le parti sono comparse attraverso i rispettivi procuratori concludendo, per parte ricorrente, per la richiesta della declaratoria della cessata materia del contendere compensazione delle spese di lite e, per parte resistente, per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
Ed invero, la pronuncia di cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della stessa possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. n. 4630/1987; Cass. n. 4719/1981).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da tutte le parti (cfr. Cass. n.
2038/1997;).
Nel caso di specie, ricorrono tutti gli elementi anzidetti considerato che, essendo ripresi gli incontri tra il ricorrente ed il figlio successivamente all'introduzione del presente giudizio (circostanza riconosciuta anche dalla resistente), ciò ha comportato il venire meno dell'oggetto della lite rappresentato proprio dalla richiesta modifica del provvedimento impugnato finalizzata all'adozione di provvedimenti maggiormente incisivi per favorire la ricostruzione del rapporto padre-figlio.
Quanto alle spese di lite, sussistono i presupposti per compensarle integralmente fra le parti, tenuto conto della natura delle questioni trattate (dovendosi guardare al miglior interesse del figlio cui entrambi i genitori devono aspirare e, in particolare, all'opportunità per quest'ultimo di costruire un rapporto equilibrato anche con il padre) e non ravvisandosi una soccombenza virtuale del ricorrente sotto il profilo dell'ammissibilità del ricorso, come invece prospettato dalla parte resistente;
ed invero, l'ordinanza de qua appare suscettibile di impugnazione attraverso il rimedio di cui all'art. 473 bis.38 c.p.c. che nulla richiede in ordine al suo contenuto decisorio e definitorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso, in Benevento, nella camera di consiglio dell'11.09.25
IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Valeria Protano
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Ilaria Romano