Art. 24.
Ai lavoratori che, alla data del 9 ottobre 1963, risultavano occupati alle dipendenze di terzi nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene in provincia di Belluno e Erto e Casso in provincia di Udine o di aziende distrutte o danneggiate negli altri Comuni e nelle localita' di cui all'articolo 1, ovvero risultavano privi di occupazione ed iscritti allo Ufficio di collocamento dei Comuni specificati nel presente articolo o degli altri Comuni indicati all'articolo 1, purche' in quest'ultimo caso residenti in localita' disastrata, nonche' lavoratori che siano rimpatriati nei medesimi Comuni e localita' entro trenta giorni dalla data suindicata, e' concessa un'indennita' speciale di disoccupazione pari alla retribuzione giornaliera contrattuale spettante nei Comuni anzidetti in relazione alla qualifica professionale del richiedente.
Ai beneficiari dell'indennita' di cui al precedente comma sono anche corrisposti, a carico della relativa Cassa, gli assegni familiari nella misura normale. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 31 maggio 1964, n. 357 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le provvidenze previste dagli articoli 24 e 26, terzo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , sono prorogate fino al 31 luglio 1964, e sono estese anche ai giovani in cerca di prima occupazione dopo il 9 ottobre 1963, nonche' ai militari che hanno usufruito del congedo speciale o sono stati esonerati dal servizio militare".
Ai lavoratori che, alla data del 9 ottobre 1963, risultavano occupati alle dipendenze di terzi nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene in provincia di Belluno e Erto e Casso in provincia di Udine o di aziende distrutte o danneggiate negli altri Comuni e nelle localita' di cui all'articolo 1, ovvero risultavano privi di occupazione ed iscritti allo Ufficio di collocamento dei Comuni specificati nel presente articolo o degli altri Comuni indicati all'articolo 1, purche' in quest'ultimo caso residenti in localita' disastrata, nonche' lavoratori che siano rimpatriati nei medesimi Comuni e localita' entro trenta giorni dalla data suindicata, e' concessa un'indennita' speciale di disoccupazione pari alla retribuzione giornaliera contrattuale spettante nei Comuni anzidetti in relazione alla qualifica professionale del richiedente.
Ai beneficiari dell'indennita' di cui al precedente comma sono anche corrisposti, a carico della relativa Cassa, gli assegni familiari nella misura normale. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 31 maggio 1964, n. 357 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le provvidenze previste dagli articoli 24 e 26, terzo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , sono prorogate fino al 31 luglio 1964, e sono estese anche ai giovani in cerca di prima occupazione dopo il 9 ottobre 1963, nonche' ai militari che hanno usufruito del congedo speciale o sono stati esonerati dal servizio militare".