TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/11/2025, n. 4082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4082 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott.
GIUSEPPE MINERVINI, all'udienza del 03/11/2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza e previdenza in primo grado iscritta al n.1078 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA avv. CARLUCCI ANNA Parte_1
- ricorrente -
E
avv. BORRELLI GIUSEPPE CP_1
- resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2025, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis comma 6 cpc per il riconoscimento del requisito sanitario relativo al diritto a conseguire l'indennità di accompagnamento. Si costituiva in giudizio il CP_ convenuto resistendo alla domanda. Disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa veniva discussa ed il Giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va premesso che oggetto del procedimento di accertamento tecnico preventivo, così come l'eventuale successivo giudizio di merito previsti dall'art. 445 bis cpc, hanno ad oggetto soltanto l'accertamento delle condizioni medico-legali riguardanti il riconoscimento delle prestazioni previdenziali o assistenziali corrispondenti (cfr. in termini Cass. civ. Sez. VI,
14-03-2014, n. 6084).
2. Ciò chiarito, passando ad esaminare il merito della presente controversia, osserva il Giudicante che la domanda è infondata e non merita di essere accolta. A tal fine determinante è il rilievo che il CTU incaricato di esaminare la parte ricorrente ha rilevato
(con considerazioni condivisibili perché scevre da vizi logico giuridici) che questa è afflitta da un complesso morboso che non la rende incapace di attendere agli atti quotidiani della vita ovvero di deambulare senza l'assistenza di un accompagnatore.
3. Nulla sulle spese ai sensi dell'art. 152 cpc disp. att.. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, disattesa ogni altra domanda, eccezione ed istanza, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla sulle spese;
CP_ pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Bari 03/11/2025
Il GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Giuseppe Minervini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott.
GIUSEPPE MINERVINI, all'udienza del 03/11/2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza e previdenza in primo grado iscritta al n.1078 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA avv. CARLUCCI ANNA Parte_1
- ricorrente -
E
avv. BORRELLI GIUSEPPE CP_1
- resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2025, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis comma 6 cpc per il riconoscimento del requisito sanitario relativo al diritto a conseguire l'indennità di accompagnamento. Si costituiva in giudizio il CP_ convenuto resistendo alla domanda. Disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa veniva discussa ed il Giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va premesso che oggetto del procedimento di accertamento tecnico preventivo, così come l'eventuale successivo giudizio di merito previsti dall'art. 445 bis cpc, hanno ad oggetto soltanto l'accertamento delle condizioni medico-legali riguardanti il riconoscimento delle prestazioni previdenziali o assistenziali corrispondenti (cfr. in termini Cass. civ. Sez. VI,
14-03-2014, n. 6084).
2. Ciò chiarito, passando ad esaminare il merito della presente controversia, osserva il Giudicante che la domanda è infondata e non merita di essere accolta. A tal fine determinante è il rilievo che il CTU incaricato di esaminare la parte ricorrente ha rilevato
(con considerazioni condivisibili perché scevre da vizi logico giuridici) che questa è afflitta da un complesso morboso che non la rende incapace di attendere agli atti quotidiani della vita ovvero di deambulare senza l'assistenza di un accompagnatore.
3. Nulla sulle spese ai sensi dell'art. 152 cpc disp. att.. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, disattesa ogni altra domanda, eccezione ed istanza, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla sulle spese;
CP_ pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Bari 03/11/2025
Il GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Giuseppe Minervini