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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/04/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11786/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11786/2023
tra
Parte_1
e
Parte_2
Oggi 7 aprile 2025 per è presente l'avvocato Biagio Bruno, in sostituzione Parte_1
degli avvocati FURCERI ADELE , CANDELA BARBARA, TRAPANI GINA, che si riporta agli atti depositati , discute la causa e chiede che venga decisa.
Il got
Si ritira in Camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 14,50 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del 7 aprile 2025
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11786/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FURCERI ADELE, Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. CANDELA BARBARA , dell'avv. TRAPANI GINA
Ricorrente
contro
(C.F. resistente contumace Parte_2 C.F._1
/I
Oggetto : CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il diritto della parte ricorrente, a procedere alla disalimentazione fisica del PDR nr.
05780000075421, matricola misuratore 210732.
pagina 2 di 8 2) per l'effetto ordina alla parte resistente di consentire alla a mezzo del proprio Parte_1
personale, l'accesso all'immobile sito in Palermo 90141, Via Agrigento n.19, al fine di provvedere alla restituzione e/o disinstallazione e/o rimozione del contatore di gas ivi collocato ed intestato alla resistente .
3) Condanna la parte resistente alle spese di lite che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui euro
70,00 per spese, oltre IVA , cpa e spese forfettarie
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art 281 undecies cpc società di distribuzione, premettendo di Parte_1
essere concessionaria del servizio pubblico di distribuzione del gas metano sull'intera aerea della città
di Palermo, ha citato in giudizio chiedendo di : Parte_2
- Autorizzare, l' società di distribuzione per il Comune di Palermo, a mezzo Parte_1
del proprio personale incaricato del servizio, ad accedere all'interno dell'unità immobiliare in Palermo
90141, Via Agrigento n.19, ove è sito il contatore di gas per l'utenza tutt'oggi intestata al sig.
, C.F residente in [...] C.F._1
n.19, onde procedere alle operazioni di propria competenza di verifica dello stato dell'impianto e del misuratore, provvedendo, al contempo, alla disalimentazione fisica del PDR nr. 057800000075421, ed ove necessaria alla rimozione fisica dello stesso secondo quanto disposto dalla normativa,
contestualmente ordinando al Sig. , nonché a qualunque terzo si trovi nella detenzione o Pt_2
possesso dei locali di cui sopra, di consentire l'accesso finalizzato al distacco del relativo misuratore.
- Stabilire le modalità di attuazione del provvedimento medesimo, autorizzando sin d'ora, laddove in sede di primo accesso si dovesse trovare la porta chiusa e non vi fosse alcuno ad aprire e previa affissione sulla porta di apposito avviso, il secondo accesso forzoso col ministero dell'Ufficiale
Giudiziario, disponendo che la porta di accesso venga forzata e poi richiusa con un lucchetto o nuova serratura (con l'eventuale ausilio della forza pubblica e del fabbro), dopo l'asportazione o sigillatura del contatore e che si lasci affisso alla porta un avviso in cui si faccia presente che la chiave del pagina 3 di 8 lucchetto /serratura potrà essere ritirata presso il luogo ivi indicato, previa esibizione di documento di riconoscimento e contestuale rimborso del relativo costo.
- Condannare il convenuto, nonché qualunque terzo si trovi nella detenzione o possesso dei locali di cui sopra al pagamento in favore di degli oneri connessi alle iniziative giudiziarie ai sensi Parte_1
e per gli effetti di cui all'art. 13 bis dell'Allegato A del TIMG (delibera AEEGSI 99/11 e s.m.i.) ovvero quella maggiore o minore somma che l'adita Giustizia riterrà di liquidare in forza della citata normativa.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
Esponeva che il resistente aveva chiesto ad mercato libero, il collocamento e quindi CP_2
la fornitura di gas metano presso l'utenza ubicata in Palermo 90141, Via Agrigento n.19 PDR nr.
05780000075421, matricola misuratore 210732.
Il resistente si era reso inadempiente alle obbligazioni contrattuali poste a suo carico, non avendo corrisposto quanto dovuto per i consumi di gas metano.
Esponeva che il contratto era stato risolto per la morosità del cliente finale;
di seguito, la stessa società
di vendita, impossibilitata a procedere alla interruzione dell'alimentazione del PDR (punto di riconsegna), aveva richiesto la cessazione amministrativa per morosità del cliente finale, attivandosi poi la procedura di default per la fornitura.
La parte resistente non si costituiva e rimaneva contumace.
Ciò che rileva nel presente giudizio è verificare se in capo alla società distributrice del servizio di default vi sia il diritto di procedere alla disalimentazione fisica del contatore.
Ai sensi della normativa di settore (D.Lgs. 23.05.2000 n.164 e s.m.i.), disciplinante l'intera filiera del gas, l'attività di distribuzione e quella di vendita del gas devono essere espletate da distinti soggetti giuridici;
pertanto, il gas metano che transita all'interno delle reti di distribuzione locali (su Palermo di proprietà di , appartiene alle singole società di vendita che operano in regime di Parte_1
pagina 4 di 8 concorrenza sul mercato e che erogano il gas fatturandone i consumi ai propri clienti finali, intestatari del contratto di fornitura e somministrazione.
La società di distribuzione, oltre a gestire la rete di gasdotti locali, è tenuta a prestazioni accessorie tra le quali l'interruzione della fornitura su richiesta delle società di vendita, nei casi espressamente disciplinati, quali quello della morosità del cliente finale.
Nella gestione dei contratti di fornitura con i clienti finali, si possono verificare, anche per periodi transitori, ipotesi in cui il cliente finale resti privo del proprio venditore;
in tali casi, i clienti finali che soddisfano determinati requisiti, hanno diritto (L.239/04 e Dlg 93/11) ad essere forniti da un fornitore di ultima istanza, c.d. FUI, secondo la disciplina dettata dall'Autorità. Purtuttavia, non sempre, in assenza di un venditore, è possibile attivare il FUI;
per far fronte a tali situazioni, l'AEEGSI, con delibera n.99/11, ha istituito e regolato il cd. servizio di Default, sulle reti di distribuzione CP_3
del gas naturale, disciplinando le ipotesi di morosità dei clienti finali titolari di uno o più punti di riconsegna disalimentabili. La società di distribuzione, poiché i consumi del cliente finale determinerebbero una situazione di prelievo indebito di gas dalla rete, è tenuta a provvedere alla disalimentazione fisica del relativo punto di riconsegna (PDR), anche a garanzia della sicurezza del sistema.
In particolare, ai sensi degli artt. 5 e 6 del TIMG (Testo Integrato Morosità Gas):
- in caso di morosità dell'utente finale, la società di vendita chiede la chiusura della fornitura per morosità;
- entro termini molto stretti la società di distribuzione (ricorrente) è tenuta all'intervento di chiusura del
PDR;
- qualora non sia possibile la chiusura del PDR (perché, ad esempio, il contatore non è telegestito ovvero non è accessibile dall'esterno e l'utente finale non consente l'intervento della società di distribuzione), la società di vendita può richiedere a quella di distribuzione la “cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del PDR”;
pagina 5 di 8 - dalla data di produzione degli effetti della richiesta di cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del PDR, si attiva la procedura di Default.
Va innanzitutto detto in cosa consiste il cd. Servizio di default.
Il servizio di default è un servizio complementare e sostitutivo al servizio di fornitura di ultima istanza,
di carattere temporaneo, destinato ad operare quando nella gestione dei contratti di fornitura con i clienti finali si verificano, anche per periodi transitori, situazioni in cui il cliente resta privo del proprio venditore.
In questi casi, il prelievo è effettuato direttamente dal cliente finale sine titulo, cioè indebitamente,
perché rimasto allacciato alla rete di distribuzione, anche se privo di un fornitore.
Il servizio di default, quindi, opera nei casi, residuali ed eccezionali, in cui non esiste più un titolo contrattuale che giustifichi i prelievi di gas da parte del cliente finale (non disalimentabile o non distaccato dallo stesso distributore) e il distributore ha, di fatto, come unica controparte della regolazione delle partite commerciali lo stesso cliente finale e non più il venditore.
Nel caso in cui il contratto di vendita con il cliente finale sia venuto meno (per morosità o per alti motivi) e, per quel medesimo punto di prelievo, sia stato risolto anche il contratto di distribuzione tra venditore e distributore (cessazione amministrativa) non esiste più un titolo contrattuale che giustifichi,
sia pure indirettamente tramite il venditore, i prelievi del cliente finale dalla rete di distribuzione, ma sussiste solo il rapporto derivante ex art. 2033 cod. civ., dai prelievi diretti dalla rete effettuati sine titulo dal cliente finale.
Il servizio di default è quindi il servizio che regola proprio i rapporti di indebito che si instaurano, di fatto, tra distributore e cliente finale, che rimane allacciato alla rete e che continua ad usufruire del servizio.
Nella fattispecie dai documenti prodotti, risulta che il passaggio in default sia già avvenuto.
pagina 6 di 8 La parte resistente, rimasta contumace, non ha controdedotto sulla corretta attivazione del servizio di default, né sulla sussistenza della inadempienza o sulla congruità del rapporto tra la morosità accertata e la cauzione versata all'atto della conclusione del contratto di somministrazione.
Tanto premesso, va detto che il rapporto di fornitura in default è assimilabile, anche per le considerazioni in precedenza svolte, alla figura dell'indebito oggettivo, con riguardo alle erogazioni godute e non remunerate.
Va altresì detto che reti ed impianti nonchè le altre dotazioni destinati all'erogazione del servizio di distribuzione del gas sono beni del cd. Patrimonio indisponibile dello Stato a cui si applica il disposto di cui all'art. 828 c.c., co. 2; nella specie la proprietà degli impianti, parte del patrimonio indisponibile del Comune di Palermo, è stata attribuita alla Società di distribuzione ricorrente, totalmente partecipata dall'ente territoriale.
Orbene, come è noto, in caso di risoluzione per inadempimento del vincolo contrattuale, comporta l'obbligo di restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso, secondo le regole dell'
indebito oggettivo.
Nel caso di specie, la ricorrente società di distribuzione, proprietaria e custode degli impianti, ( art. 9
del contratto di servizi prodotto in atti), ha pieno diritto di richiederne la restituzione, attraverso la tecnica operazione di disalimentazione.
Per i motivi esposti in capo alla società distributrice del servizio di default (destinato ad operare quando, nella gestione dei contratti di fornitura con i clienti finali, si verifichino situazioni in cui il cliente resti privo del proprio venditore, pur continuando a prelevare gas, e sia venuto meno anche il contratto tra venditore e distributore) sussiste il diritto di procedere alla disalimentazione fisica del contatore. Tale operazione tecnica si concretizza nella chiusura e asportazione del contatore di proprietà della società ricorrente, allo stato, senza titolo detenuto dalla parte resistente .
La fondatezza della pretesa medesima appare altresì supportata dalla esigenza di tutelare l'esercizio del potere di controllo connesso all'obbligo di custodia e cioè di predisporre ed attuare, nell'ambito del pagina 7 di 8 generale dovere di vigilanza connesso alla custodia, le opere necessarie ad ovviare situazioni di pericolo e scongiurare di incorrere nelle conseguenti responsabilità da illecito civile ex art. 2051 c.c.,
riferibili alla disattenzione degli obblighi di custodia e manutenzione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11786/2023
tra
Parte_1
e
Parte_2
Oggi 7 aprile 2025 per è presente l'avvocato Biagio Bruno, in sostituzione Parte_1
degli avvocati FURCERI ADELE , CANDELA BARBARA, TRAPANI GINA, che si riporta agli atti depositati , discute la causa e chiede che venga decisa.
Il got
Si ritira in Camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 14,50 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del 7 aprile 2025
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11786/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FURCERI ADELE, Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. CANDELA BARBARA , dell'avv. TRAPANI GINA
Ricorrente
contro
(C.F. resistente contumace Parte_2 C.F._1
/I
Oggetto : CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il diritto della parte ricorrente, a procedere alla disalimentazione fisica del PDR nr.
05780000075421, matricola misuratore 210732.
pagina 2 di 8 2) per l'effetto ordina alla parte resistente di consentire alla a mezzo del proprio Parte_1
personale, l'accesso all'immobile sito in Palermo 90141, Via Agrigento n.19, al fine di provvedere alla restituzione e/o disinstallazione e/o rimozione del contatore di gas ivi collocato ed intestato alla resistente .
3) Condanna la parte resistente alle spese di lite che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui euro
70,00 per spese, oltre IVA , cpa e spese forfettarie
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art 281 undecies cpc società di distribuzione, premettendo di Parte_1
essere concessionaria del servizio pubblico di distribuzione del gas metano sull'intera aerea della città
di Palermo, ha citato in giudizio chiedendo di : Parte_2
- Autorizzare, l' società di distribuzione per il Comune di Palermo, a mezzo Parte_1
del proprio personale incaricato del servizio, ad accedere all'interno dell'unità immobiliare in Palermo
90141, Via Agrigento n.19, ove è sito il contatore di gas per l'utenza tutt'oggi intestata al sig.
, C.F residente in [...] C.F._1
n.19, onde procedere alle operazioni di propria competenza di verifica dello stato dell'impianto e del misuratore, provvedendo, al contempo, alla disalimentazione fisica del PDR nr. 057800000075421, ed ove necessaria alla rimozione fisica dello stesso secondo quanto disposto dalla normativa,
contestualmente ordinando al Sig. , nonché a qualunque terzo si trovi nella detenzione o Pt_2
possesso dei locali di cui sopra, di consentire l'accesso finalizzato al distacco del relativo misuratore.
- Stabilire le modalità di attuazione del provvedimento medesimo, autorizzando sin d'ora, laddove in sede di primo accesso si dovesse trovare la porta chiusa e non vi fosse alcuno ad aprire e previa affissione sulla porta di apposito avviso, il secondo accesso forzoso col ministero dell'Ufficiale
Giudiziario, disponendo che la porta di accesso venga forzata e poi richiusa con un lucchetto o nuova serratura (con l'eventuale ausilio della forza pubblica e del fabbro), dopo l'asportazione o sigillatura del contatore e che si lasci affisso alla porta un avviso in cui si faccia presente che la chiave del pagina 3 di 8 lucchetto /serratura potrà essere ritirata presso il luogo ivi indicato, previa esibizione di documento di riconoscimento e contestuale rimborso del relativo costo.
- Condannare il convenuto, nonché qualunque terzo si trovi nella detenzione o possesso dei locali di cui sopra al pagamento in favore di degli oneri connessi alle iniziative giudiziarie ai sensi Parte_1
e per gli effetti di cui all'art. 13 bis dell'Allegato A del TIMG (delibera AEEGSI 99/11 e s.m.i.) ovvero quella maggiore o minore somma che l'adita Giustizia riterrà di liquidare in forza della citata normativa.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
Esponeva che il resistente aveva chiesto ad mercato libero, il collocamento e quindi CP_2
la fornitura di gas metano presso l'utenza ubicata in Palermo 90141, Via Agrigento n.19 PDR nr.
05780000075421, matricola misuratore 210732.
Il resistente si era reso inadempiente alle obbligazioni contrattuali poste a suo carico, non avendo corrisposto quanto dovuto per i consumi di gas metano.
Esponeva che il contratto era stato risolto per la morosità del cliente finale;
di seguito, la stessa società
di vendita, impossibilitata a procedere alla interruzione dell'alimentazione del PDR (punto di riconsegna), aveva richiesto la cessazione amministrativa per morosità del cliente finale, attivandosi poi la procedura di default per la fornitura.
La parte resistente non si costituiva e rimaneva contumace.
Ciò che rileva nel presente giudizio è verificare se in capo alla società distributrice del servizio di default vi sia il diritto di procedere alla disalimentazione fisica del contatore.
Ai sensi della normativa di settore (D.Lgs. 23.05.2000 n.164 e s.m.i.), disciplinante l'intera filiera del gas, l'attività di distribuzione e quella di vendita del gas devono essere espletate da distinti soggetti giuridici;
pertanto, il gas metano che transita all'interno delle reti di distribuzione locali (su Palermo di proprietà di , appartiene alle singole società di vendita che operano in regime di Parte_1
pagina 4 di 8 concorrenza sul mercato e che erogano il gas fatturandone i consumi ai propri clienti finali, intestatari del contratto di fornitura e somministrazione.
La società di distribuzione, oltre a gestire la rete di gasdotti locali, è tenuta a prestazioni accessorie tra le quali l'interruzione della fornitura su richiesta delle società di vendita, nei casi espressamente disciplinati, quali quello della morosità del cliente finale.
Nella gestione dei contratti di fornitura con i clienti finali, si possono verificare, anche per periodi transitori, ipotesi in cui il cliente finale resti privo del proprio venditore;
in tali casi, i clienti finali che soddisfano determinati requisiti, hanno diritto (L.239/04 e Dlg 93/11) ad essere forniti da un fornitore di ultima istanza, c.d. FUI, secondo la disciplina dettata dall'Autorità. Purtuttavia, non sempre, in assenza di un venditore, è possibile attivare il FUI;
per far fronte a tali situazioni, l'AEEGSI, con delibera n.99/11, ha istituito e regolato il cd. servizio di Default, sulle reti di distribuzione CP_3
del gas naturale, disciplinando le ipotesi di morosità dei clienti finali titolari di uno o più punti di riconsegna disalimentabili. La società di distribuzione, poiché i consumi del cliente finale determinerebbero una situazione di prelievo indebito di gas dalla rete, è tenuta a provvedere alla disalimentazione fisica del relativo punto di riconsegna (PDR), anche a garanzia della sicurezza del sistema.
In particolare, ai sensi degli artt. 5 e 6 del TIMG (Testo Integrato Morosità Gas):
- in caso di morosità dell'utente finale, la società di vendita chiede la chiusura della fornitura per morosità;
- entro termini molto stretti la società di distribuzione (ricorrente) è tenuta all'intervento di chiusura del
PDR;
- qualora non sia possibile la chiusura del PDR (perché, ad esempio, il contatore non è telegestito ovvero non è accessibile dall'esterno e l'utente finale non consente l'intervento della società di distribuzione), la società di vendita può richiedere a quella di distribuzione la “cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del PDR”;
pagina 5 di 8 - dalla data di produzione degli effetti della richiesta di cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del PDR, si attiva la procedura di Default.
Va innanzitutto detto in cosa consiste il cd. Servizio di default.
Il servizio di default è un servizio complementare e sostitutivo al servizio di fornitura di ultima istanza,
di carattere temporaneo, destinato ad operare quando nella gestione dei contratti di fornitura con i clienti finali si verificano, anche per periodi transitori, situazioni in cui il cliente resta privo del proprio venditore.
In questi casi, il prelievo è effettuato direttamente dal cliente finale sine titulo, cioè indebitamente,
perché rimasto allacciato alla rete di distribuzione, anche se privo di un fornitore.
Il servizio di default, quindi, opera nei casi, residuali ed eccezionali, in cui non esiste più un titolo contrattuale che giustifichi i prelievi di gas da parte del cliente finale (non disalimentabile o non distaccato dallo stesso distributore) e il distributore ha, di fatto, come unica controparte della regolazione delle partite commerciali lo stesso cliente finale e non più il venditore.
Nel caso in cui il contratto di vendita con il cliente finale sia venuto meno (per morosità o per alti motivi) e, per quel medesimo punto di prelievo, sia stato risolto anche il contratto di distribuzione tra venditore e distributore (cessazione amministrativa) non esiste più un titolo contrattuale che giustifichi,
sia pure indirettamente tramite il venditore, i prelievi del cliente finale dalla rete di distribuzione, ma sussiste solo il rapporto derivante ex art. 2033 cod. civ., dai prelievi diretti dalla rete effettuati sine titulo dal cliente finale.
Il servizio di default è quindi il servizio che regola proprio i rapporti di indebito che si instaurano, di fatto, tra distributore e cliente finale, che rimane allacciato alla rete e che continua ad usufruire del servizio.
Nella fattispecie dai documenti prodotti, risulta che il passaggio in default sia già avvenuto.
pagina 6 di 8 La parte resistente, rimasta contumace, non ha controdedotto sulla corretta attivazione del servizio di default, né sulla sussistenza della inadempienza o sulla congruità del rapporto tra la morosità accertata e la cauzione versata all'atto della conclusione del contratto di somministrazione.
Tanto premesso, va detto che il rapporto di fornitura in default è assimilabile, anche per le considerazioni in precedenza svolte, alla figura dell'indebito oggettivo, con riguardo alle erogazioni godute e non remunerate.
Va altresì detto che reti ed impianti nonchè le altre dotazioni destinati all'erogazione del servizio di distribuzione del gas sono beni del cd. Patrimonio indisponibile dello Stato a cui si applica il disposto di cui all'art. 828 c.c., co. 2; nella specie la proprietà degli impianti, parte del patrimonio indisponibile del Comune di Palermo, è stata attribuita alla Società di distribuzione ricorrente, totalmente partecipata dall'ente territoriale.
Orbene, come è noto, in caso di risoluzione per inadempimento del vincolo contrattuale, comporta l'obbligo di restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso, secondo le regole dell'
indebito oggettivo.
Nel caso di specie, la ricorrente società di distribuzione, proprietaria e custode degli impianti, ( art. 9
del contratto di servizi prodotto in atti), ha pieno diritto di richiederne la restituzione, attraverso la tecnica operazione di disalimentazione.
Per i motivi esposti in capo alla società distributrice del servizio di default (destinato ad operare quando, nella gestione dei contratti di fornitura con i clienti finali, si verifichino situazioni in cui il cliente resti privo del proprio venditore, pur continuando a prelevare gas, e sia venuto meno anche il contratto tra venditore e distributore) sussiste il diritto di procedere alla disalimentazione fisica del contatore. Tale operazione tecnica si concretizza nella chiusura e asportazione del contatore di proprietà della società ricorrente, allo stato, senza titolo detenuto dalla parte resistente .
La fondatezza della pretesa medesima appare altresì supportata dalla esigenza di tutelare l'esercizio del potere di controllo connesso all'obbligo di custodia e cioè di predisporre ed attuare, nell'ambito del pagina 7 di 8 generale dovere di vigilanza connesso alla custodia, le opere necessarie ad ovviare situazioni di pericolo e scongiurare di incorrere nelle conseguenti responsabilità da illecito civile ex art. 2051 c.c.,
riferibili alla disattenzione degli obblighi di custodia e manutenzione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 8 di 8