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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/05/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2383/24 R.G. avente ad oggetto risoluzione contrattuale
TRA
rapp.to e difeso dall'avv. Luigi Carbone, presso il quale è elett.nte Parte_1
domiciliato in Terzigno, via Giordano n. 105, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, attore;
E
, nato a [...] l'[...], C.F. , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv.
Angelantonio Imperatore (C.F. ), e con lo stesso elettivamente domiciliato C.F._2
all'indirizzo pec convenuto. Email_1
CONCLUSIONI
Come da verbale del 07 maggio 2025, cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore chiedeva la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita rogato dal Notaio , rep. n. 21872 , racc. n. 14073 e la Persona_1
conseguente condanna del convenuto alla restituzione in suo favore del bene Controparte_1
compravenduto, (zonetta di terreno della superficie catastale di are 20 e centiare 27, sita nel Comune
di Boscotrecase alla località Paduani e riportata nel C.T. di Boscotrecase al foglio 8 p.lle 2209-2211-
2212), oltre il risarcimento del danno con vittoria di spese di causa.
1 A sostegno di tale richiesta sosteneva che il convenuto era stato inadempiente rispetto al suo obbligo contrattuale di pagamento del prezzo entro il termine del 19.2.2024.
Si costituiva il convenuto, il quale eccepiva che il gli aveva nascosto che le p.lle 2209-2210- Pt_1
2211-2207 derivavano dal frazionamento e soppressione dell'originaria particella catastale 1229,
sulla quale, alla fine degli anni '90, aveva realizzato diversi abusi edilizi, oggetto di P.V. della Polizia
Locale di Boscotrecase.
Nelle more del giudizio, conferito incarico ad un consulente di ufficio affinché accertasse la reale esistenza delle opere abusive e la loro situazione amministrativa, con istanza congiunta, depositata in data 05 aprile 2025, le parti costituite, avendo concordato di concludere il giudizio con la declaratoria di cessata materia del contendere e conseguente ordine da parte del Giudice adito al Conservatore dei
RR.II. di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del giudizio de quo vertitur, chiedevano l'anticipazione dell'udienza, già fissata, per il deposito della CTU, al 05
novembre 2025.
Pertanto, all'udienza del 07 maggio 2025, le parti concordemente chiedevano: a) dichiarare cessata la materia del contendere;
b) ordinare al Conservatore dei RR.II. la cancellazione della trascrizione dell'8.5.2024 – rep. n. 188/2024 - della domanda giudiziale di risoluzione del contratto di compravendita a rogito del Notaio , avente rep. n. 21872 e racc. n. 14073, introduttiva Persona_1
del giudizio de quo dicitur;
c) rideterminare le spese di CTU in favore del geom. , Controparte_2
considerando che è stato effettuato il solo primo accesso meramente introduttivo delle operazioni peritali, ponendole a carico di;
d) compensare le spese di causa. Controparte_1
La domanda di estinzione del giudizio è fondata e pertanto va accolta.
Con riferimento alle spese del presente giudizio, preso atto del venir meno della res controversa e considerata la concorde richiesta delle parti, si ritiene opportuno disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 2383/24 RG, così provvede:
2 1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) ordina al Conservatore dei RR.II. la cancellazione della trascrizione dell'8.5.2024 – rep. n.
188/2024 - della domanda giudiziale di risoluzione del contratto di compravendita a rogito del Notaio
, avente rep. n. 21872 e racc. n. 14073, introduttiva del giudizio RG 2383/24 iscritto Persona_1
presso il Tribunale di Torre Annunziata, esonerandolo da ogni responsabilità;
3) Nulla per la CTU.
Così deciso in Torre Annunziata il 24 maggio 2025.
IL G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2383/24 R.G. avente ad oggetto risoluzione contrattuale
TRA
rapp.to e difeso dall'avv. Luigi Carbone, presso il quale è elett.nte Parte_1
domiciliato in Terzigno, via Giordano n. 105, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, attore;
E
, nato a [...] l'[...], C.F. , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv.
Angelantonio Imperatore (C.F. ), e con lo stesso elettivamente domiciliato C.F._2
all'indirizzo pec convenuto. Email_1
CONCLUSIONI
Come da verbale del 07 maggio 2025, cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore chiedeva la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita rogato dal Notaio , rep. n. 21872 , racc. n. 14073 e la Persona_1
conseguente condanna del convenuto alla restituzione in suo favore del bene Controparte_1
compravenduto, (zonetta di terreno della superficie catastale di are 20 e centiare 27, sita nel Comune
di Boscotrecase alla località Paduani e riportata nel C.T. di Boscotrecase al foglio 8 p.lle 2209-2211-
2212), oltre il risarcimento del danno con vittoria di spese di causa.
1 A sostegno di tale richiesta sosteneva che il convenuto era stato inadempiente rispetto al suo obbligo contrattuale di pagamento del prezzo entro il termine del 19.2.2024.
Si costituiva il convenuto, il quale eccepiva che il gli aveva nascosto che le p.lle 2209-2210- Pt_1
2211-2207 derivavano dal frazionamento e soppressione dell'originaria particella catastale 1229,
sulla quale, alla fine degli anni '90, aveva realizzato diversi abusi edilizi, oggetto di P.V. della Polizia
Locale di Boscotrecase.
Nelle more del giudizio, conferito incarico ad un consulente di ufficio affinché accertasse la reale esistenza delle opere abusive e la loro situazione amministrativa, con istanza congiunta, depositata in data 05 aprile 2025, le parti costituite, avendo concordato di concludere il giudizio con la declaratoria di cessata materia del contendere e conseguente ordine da parte del Giudice adito al Conservatore dei
RR.II. di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del giudizio de quo vertitur, chiedevano l'anticipazione dell'udienza, già fissata, per il deposito della CTU, al 05
novembre 2025.
Pertanto, all'udienza del 07 maggio 2025, le parti concordemente chiedevano: a) dichiarare cessata la materia del contendere;
b) ordinare al Conservatore dei RR.II. la cancellazione della trascrizione dell'8.5.2024 – rep. n. 188/2024 - della domanda giudiziale di risoluzione del contratto di compravendita a rogito del Notaio , avente rep. n. 21872 e racc. n. 14073, introduttiva Persona_1
del giudizio de quo dicitur;
c) rideterminare le spese di CTU in favore del geom. , Controparte_2
considerando che è stato effettuato il solo primo accesso meramente introduttivo delle operazioni peritali, ponendole a carico di;
d) compensare le spese di causa. Controparte_1
La domanda di estinzione del giudizio è fondata e pertanto va accolta.
Con riferimento alle spese del presente giudizio, preso atto del venir meno della res controversa e considerata la concorde richiesta delle parti, si ritiene opportuno disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 2383/24 RG, così provvede:
2 1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) ordina al Conservatore dei RR.II. la cancellazione della trascrizione dell'8.5.2024 – rep. n.
188/2024 - della domanda giudiziale di risoluzione del contratto di compravendita a rogito del Notaio
, avente rep. n. 21872 e racc. n. 14073, introduttiva del giudizio RG 2383/24 iscritto Persona_1
presso il Tribunale di Torre Annunziata, esonerandolo da ogni responsabilità;
3) Nulla per la CTU.
Così deciso in Torre Annunziata il 24 maggio 2025.
IL G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
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