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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 18/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12515/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori Magistrati:
• dott.ssa Annamaria ANTONINI - Presidente;
• dott. Fabio LUONGO - Giudice relatore
• dott.ssa Marta Diamante - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 12515/2024 R.G. promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.12 cod. proc. civ. depositato il 19.11.2024
DA
(Cod. Fisc. ), e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(Cod. Fisc. ) entrambi rappresentati, difesi e C.F._2 domiciliati dall'avv. Roberto Scolz del Foro di Udine, come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo;
-ricorrenti -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio.
Causa rimessa in decisione al Collegio alle seguenti:
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
- Affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e Per_1
pagina 1 di 4 , conformemente al piano genitoriale allegato al ricorso sub Persona_2
5, indicante gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute;
- Le decisioni di maggior rilievo nell'interesse dei figli afferenti all'educazione ed entrambi i genitori;
- E' onere dei genitori di tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti ai figli.
- Ambedue i genitori conservano il diritto di esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
- La sig.ra avrà la facoltà di trasferire ulteriormente la Parte_1 propria residenza ove ritenuto.
- I ricorrenti si impegnano a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza dei figli.
- Assegno di mantenimento per i figli a carico del padre pari ad Euro
200,00 mensili (per ciascun figlio) rivalutabile Istat, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra assegno Pt_1 rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%, come disciplinato dal “Protocollo spese dell'Osservatorio sul diritto di famiglia – Sezione di Udine – che le parti dichiarano di ben conoscere.
- I ricorrenti dichiarano che le suesposte condizioni risultano soddisfacenti per entrambi, quindi le accettano e sottoscrivono, dichiarando di non avere in futuro altro a pretendere relativo ai fatti già esposti, fatti salvi gli aggiornamenti e le modifiche dell'assegno a favore dei figli.
CONCLUSIONI DEL P.M.
Come parti private e con rinuncia ai termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'epigrafato ricorso, la sig.ra e il sig. Parte_1 Pt_2
, deducendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio e che da
[...]
pagina 2 di 4 tale unione erano nati i figli e (25.5.20216) riconosciuti Per_1 Persona_2 da entrambi i genitori, hanno chiesto all'intestato Tribunale di prendere atto dell'accordo per regolamentare i loro rapporti nell'interesse dei figli minori, stante la sopravvenuta cessazione tra i medesimi della relazione affettiva.
Tanto premesso, il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'omologa dell'accordo, ritenendo che le pattuizioni intervenute tra le parti siano conformi agli interessi morali e materiali dei figli minori e . Per_1 Per_2
La natura del procedimento impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo,
▪ ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto dispone che l'affidamento e il mantenimento dei figli minori e siano così disciplinati: Per_1 Persona_2
1) Affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e Per_1
, conformemente al piano genitoriale allegato al ricorso Persona_2 sub 5, indicante gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute;
2) Le decisioni di maggior rilievo nell'interesse dei figli afferenti all'educazione spetteranno ed entrambi i genitori;
3) Sarà onere dei genitori tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti ai figli.
4) Entrambi i genitori conserveranno il diritto di esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
5) La sig.ra avrà la facoltà di trasferire ulteriormente la Parte_1 propria residenza ove ritenuto.
6) I ricorrenti si impegnano a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza dei figli.
7) Statuizione di un assegno di mantenimento per i figli a carico del padre pari ad Euro 200,00 mensili (per ciascun figlio), mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra Pt_1 assegno rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al rimborso delle pagina 3 di 4 spese straordinarie nella misura del 50%, come disciplinato dal
“Protocollo spese dell'Osservatorio sul diritto di famiglia – Sezione di
Udine – che le parti dichiarano di ben conoscere.
8) I ricorrenti dichiarano che le suesposte condizioni risultano soddisfacenti per entrambi, quindi le accettano e sottoscrivono, dichiarando di non avere in futuro altro a pretendere relativo ai fatti già esposti, fatti salvi gli aggiornamenti e le modifiche dell'assegno a favore dei figli.
▪ COMPENSA interamente le spese di lite.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 13.2.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria ANTONINI
Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
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