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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 13229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13229 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11978/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 18 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 22 dicembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11978/2025 del R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa
DA
- Avv. G. M. Bosio Parte_1 ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo
resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione ad ATP ritualmente depositato e notificato parte attrice ha premesso di avere presentato inutilmente domanda per ottenere il riconoscimento del 51 % di invalidità ai fini del congedo per cure e del 67 % ai fini dell'esenzione dal ticket sanitario e dell'assegno ordinario di invalidità, mentre gli sono già stati riconosciuti in sede di ATP il 34 % di invalidità e l'handicap semplice;
ha adito dunque questo giudice a tal fine.
L' si è costituito chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
Il giudice, disposta ed acquisita CTU medico legale, ha deciso la causa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale non può fare a meno di far proprie le conclusioni del CTU nominato, in quanto prive di vizi logici e scientifici.
Ne consegue dunque che parte ricorrente dal 1 luglio 2024 è invalida in misura pari al 51 %. Il ricorso può dunque essere accolto parzialmente nei limiti sopra precisati, dovendosi altresì confermare le prestazioni già riconosciute in sede di giudizio per
ATP.
Le spese processuali devono essere compensate, dato che è stata riconosciuta una sola prestazione delle tre richieste e con decorrenza successiva al deposito della domanda amministrativa, mentre quelle di CTU, liquidate con separato provvedimento, vengono poste a carico dell' atteso il riconoscimento, sia pure CP_2 con decorrenza successiva, di una delle tre prestazioni richieste.
DISPOSITIVO dichiara che parte ricorrente è invalida in misura pari al 34 % ed è in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, legge 104/1992 a far data dal 15 febbraio 2024, mentre è invalida in misura pari al 51 % a far data dal 1 luglio 2024; respinge ogni altra domanda;
compensa tra le parti le spese di lite;
pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento. CP_2
Roma, 22 dicembre 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 18 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 22 dicembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11978/2025 del R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa
DA
- Avv. G. M. Bosio Parte_1 ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo
resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione ad ATP ritualmente depositato e notificato parte attrice ha premesso di avere presentato inutilmente domanda per ottenere il riconoscimento del 51 % di invalidità ai fini del congedo per cure e del 67 % ai fini dell'esenzione dal ticket sanitario e dell'assegno ordinario di invalidità, mentre gli sono già stati riconosciuti in sede di ATP il 34 % di invalidità e l'handicap semplice;
ha adito dunque questo giudice a tal fine.
L' si è costituito chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
Il giudice, disposta ed acquisita CTU medico legale, ha deciso la causa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale non può fare a meno di far proprie le conclusioni del CTU nominato, in quanto prive di vizi logici e scientifici.
Ne consegue dunque che parte ricorrente dal 1 luglio 2024 è invalida in misura pari al 51 %. Il ricorso può dunque essere accolto parzialmente nei limiti sopra precisati, dovendosi altresì confermare le prestazioni già riconosciute in sede di giudizio per
ATP.
Le spese processuali devono essere compensate, dato che è stata riconosciuta una sola prestazione delle tre richieste e con decorrenza successiva al deposito della domanda amministrativa, mentre quelle di CTU, liquidate con separato provvedimento, vengono poste a carico dell' atteso il riconoscimento, sia pure CP_2 con decorrenza successiva, di una delle tre prestazioni richieste.
DISPOSITIVO dichiara che parte ricorrente è invalida in misura pari al 34 % ed è in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, legge 104/1992 a far data dal 15 febbraio 2024, mentre è invalida in misura pari al 51 % a far data dal 1 luglio 2024; respinge ogni altra domanda;
compensa tra le parti le spese di lite;
pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento. CP_2
Roma, 22 dicembre 2025
IL GIUDICE