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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 21/10/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 819/2024 R.G, promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti dagli avv.ti Agostino Zurlo e Renato Flore;
ATTRICE
CONTRO
) in persona del Controparte_1
direttore p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giampiero Leomanni;
CONVENUTA
All'udienza del 12.9.2025 le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da relativo verbale in atti.
*******
Con ricorso depositato in data 15.3.2024, ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale, , domandando Controparte_2
che fosse, “in via principale ed assorbente”, dichiarata la prescrizione “ex art 2948 n. 4 c.c. o, in via
subordinata, ex art. 2946 c.c., di ogni diritto e pretesa erariale in relazione alla cartella n.
02420080003721210”, nonché che fosse, per l'effetto, dichiarata “l'illegittimità e l'infondatezza (…)
dell'iscrizione ipotecaria Reg. generale n. 19698 e reg. Particolare n. 3821 dell'8.10.2009”. si è costituita in giudizio e, previa eccezione di difetto di Controparte_2
legittimazione passiva, ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda, della quale ha domandato il rigetto.
In via pregiudiziale, va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da . Controparte_2
Al riguardo va, in primo luogo, rilevato che la domanda attorea diretta a far dichiarare estinto per prescrizione il credito che ha dato luogo all'iscrizione ipotecaria che la assume essere Pt_1
illegittima si fonda, tra l'altro, sulla dedotta nullità della notifica della prodromica cartella esattoriale
– che va, dunque, accertata incider tantum – nonché sulla nullità di quest'ultima, sicché che il ricorso dalla stessa proposto può, pertanto, essere qualificato come opposizione alla cartella esattoriale.
Occorre, poi, osservare che la ha, tra l'altro, lamentato la mancata notifica dell'avviso Pt_1
di accertamento a seguito del quale la cartella esattoriale è stata emessa, notifica di cui la convenuta non è riuscita a fornire la prova.
Invero, all'ordine di “fornire informazioni in relazione al processo notificatorio dell'avviso
di accertamento notificato il 21.3.2009, disposto all'udienza del 20.9.2024 dal Tribunale in diversa composizione, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Brindisi ha risposto facendo presente che “in relazione alla richiesta pervenuta, l'ufficio comunica che la stessa non può trovare
accoglimento in considerazione del decorso del termine decennale di conservazione del documento
richiesto, nonché del relativo fascicolo cartaceo. Infatti, lo stesso è già stato oggetto di scarto
d'archivio, giusta autorizzazione ministeriale. Ad ogni buon conto si comunica che, dai dati
informativi in possesso di questa Amministrazione, il suddetto atto impositivo risulta notificato come
segue: RF 6010100195/2007 (anno di imposta 2004), notificato il 7.12.2007”.
Tanto premesso, va evidenziato che la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che “in
tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa
dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire
indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto
vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della
riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore” (Cass. n. 27737/2024).
Nel merito, la domanda con cui l'attrice ha domandato che sia dichiarata l'avvenuta estinzione per prescrizione del credito azionato è fondata, risultando, effettivamente, nulla la notifica della cartella esattoriale de quo eseguita a norma del combinato disposto di cui agli artt. 26 del D.P.R. n.
602/973 e 60 lett. e) del D.P.R. n. 600/1973.
La Suprema Corte, ha, infatti, recentemente ribadito che “in materia di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica ai sensi dell'art.
60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo dell' art. 140 cod. proc. civ., deve svolgere
ricerche dirette a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ovvero, che quest'ultimo non
abbia più l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale.
L'ufficiale giudiziario o il messo notificatore, quindi, prima di procedere alla notifica, devono
effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche dirette a verificare l'esistenza
dei presupposti per operare la scelta, tra le due opzioni, al fine di accertare che il mancato
rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità
assoluta, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto. Il
tipo di ricerche a tal fine affidato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure nelle
espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, basta solamente che dalla
stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo espletamento”.
Giova rammentare che l'art. 58 del D.P.R. n. 645/1958, dopo aver premesso, al primo comma,
che “agli effetti dell'applicazione delle imposte ogni soggetto si intende domiciliato in un comune
dello Stato, giusta le disposizioni seguenti”, stabilisce, al quarto comma, che “gli stranieri hanno il
domicilio fiscale nel comune in cui hanno residenza o, in mancanza, nel comune dove hanno dimora
da almeno un anno”. Con specifico riferimento alle imposte sui redditi, l'art. 58 del D.P.R. n. 600/1973, premette,
al primo comma, che “agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende
domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti”, per poi disporre, al secondo comma, che le persone fisiche “non residenti hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui si è
prodotto il reddito”.
Ne discende che, prima di procedere alla notifica della cartella esattoriale di cui trattasi a norma del combinato disposto delle disposizioni innanzi citate, ovvero depositandone copia presso la casa comunale ed affiggendo l'avviso dell'avvenuto deposito all'albo del comune, l'agente della riscossione avrebbe dovuto accertare che la non avesse più un'abitazione nel comune di Pt_1
Ostuni - corrispondente al suo domicilio fiscale, in quanto luogo dove si è prodotto l'asserito reddito soggetto ad imposizione - e, poiché detta condizione non ricorre nel caso di specie, essendo l'attrice proprietaria di un'immobile in Ostuni, avrebbe dovuto accertare se il suo mancato rinvenimento presso la predetta abitazione fosse dovuta ad una sua temporanea assenza, ovvero integrasse un'ipotesi di assoluta irreperibilità, per avere la stessa definitivamente abbandonato la predetta dimora in Italia, dando debitamente conto, nella relata di notifica, delle ricerche all'uopo effettuate.
Nella prima ipotesi, la cartella esattoriale avrebbe dovuto essere notifica alla nelle Pt_1
forme previste dall'art. 140 c.p.c., ovvero mediante deposito dell'atto presso la casa comunale,
affissione dell'avviso del deposito alla porta della predetta abitazione e comunicazione dello stesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedita al relativo indirizzo;
soltanto nel secondo caso, invece, l'agente della riscossione avrebbe potuto legittimamente far ricorso alla notifica prevista dall'art. 26 D.P.R. n. 603/1972, che non prevede l'invio di alcuna raccomandata, ma, unicamente,
l'affissione dell'avviso all'albo del comune.
Ciò, alla luce della sentenza n. 258/2012 con cui il Giudice delle leggi ha dichiarato incostituzionale l'art. 26 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, “nella parte in cui stabilisce che la
notificazione della cartella di pagamento, nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c., si esegue con le
modalità stabilite dall'art. 60 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, anziché prevedere che, nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del
destinatario, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall'art.
60, comma 1, alinea e lett. e), d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600”.
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 5700/2016, infatti, con la citata pronuncia la Corte costituzionale, attraverso una sentenza additiva di tipo sostitutivo, ha superato l'ingiustificata discriminazione in precedenza esistente, in tema di modalità di notificazione degli atti,
tra la disciplina relativa alla notificazione di un atto di accertamento e quella circa la notifica di una cartella di pagamento.
Invero, “nella disciplina censurata dalla Corte, la notificazione dell'avviso a soggetto
"relativamente" irreperibile comportava che l'avvenuto deposito di tale atto nella casa comunale
fosse comunicato al destinatario sia con l'affissione di un avviso alla porta dell'abitazione, dell'ufficio
o dell'azienda, sia con l'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, quindi,
secondo modalità improntate al criterio dell'effettiva conoscibilità dell'atto. Viceversa, nella
notificazione di una cartella di pagamento, l'avvenuto deposito di questa nella casa comunale non
era previsto che fosse comunicato al destinatario, né con l'affissione alla porta, né con l'invio di una
raccomandata informativa, ma - essendo prevista solo l'affissione nell'albo del comune- secondo
modalità improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza della cartella.
Tale disciplina, con riferimento alla cartella di pagamento, ha rimarcato la , non CP_3
assicura né l'effettiva conoscenza da parte del contribuente, nè, quale mezzo per raggiungere tale
fine, la comunicazione nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle
informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria;
finalità, queste, fissate dalla L. 27 luglio
2000, n. 212, art. 6, comma 1.
Per ricondurre a ragionevolezza il sistema, la Corte, nel caso di irreperibilità "relativa" del
destinatario, ha uniformato le modalità di notificazione degli atti di accertamento e delle cartelle di
pagamento, restringendo la sfera di applicazione della combinazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art.
26, comma 3, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, alinea e lett. e), alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario "assolutamente" irreperibile e, quindi,
escludendone l'applicazione al caso di destinatario "relativamente" irreperibile, regolato dall'art.
140 c.p.c.” (Cass. n. 5700/2016 cit.).
La Suprema Corte, peraltro, non ha mancato di evidenziare come non sia possibile affermare che la dichiarazione d'incostituzionalità, comportando la caducazione dei soli effetti non definitivi,
lascerebbe fermi quelli anteriori già prodottisi, ovvero quelli derivanti dalle notificazioni effettuate in base alla norma che la regolava all'epoca della sua esecuzione in epoca anteriore alla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della stessa.
Al riguardo, infatti, non trova applicazione il principio tempus regit actum, atteso che esso regola la successione nel tempo delle leggi processuali, ma non la dichiarazione d'illegittimità
costituzionale, la quale, non essendo una forma di abrogazione della legge, sibbene una conseguenza della sua invalidità originaria, ha efficacia retroattiva.
In proposito i giudici di piazza Cavour hanno osservato che “abrogazione e dichiarazione di
illegittimità costituzionale delle leggi vanno difatti nettamente distinti, perché si pongono su piani
diversi, discendono da competenze differenti e producono effetti non comparabili, integrando, il
primo, un fenomeno fisiologico dell'ordinamento giuridico, ed il secondo, invece, un evento di
patologia normativa;
in particolare, gli effetti della declaratoria di incostituzionalità, a differenza di
quelli derivanti dallo ius superveniens, inficiano fin dall'origine, o, per le disposizioni anteriori alla
costituzione, fin dalla emanazione di questa, la disposizione impugnata (ibidem).
Invero, “l'unico limite all'estensione degli effetti della dichiarazione d'incostituzionalità,
secondo quanto emerge dalla combinazione dell'art. 136 Cost. e L. n. 87 del 1953, art. 30, è posto
dal definitivo esaurimento del rapporto, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi
verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento, oppure per essersi determinate
preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non investite, nei loro presupposti normativi,
dalla pronuncia d'incostituzionalità” (ibidem). I predetti principi di diritto sono stati in seguito ribaditi dal Giudice nomofilattico, il quale ha affermati che “nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin
quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono "sub judice", il rapporto
processuale non può considerarsi esaurito, sicché, nel momento in cui viene in discussione la ritualità
dell'atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata avendo riguardo alla
modificazione conseguita dalla sentenza di illegittimità costituzionale, indipendentemente dal tempo
in cui l'atto è stato compiuto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto la invalidità della
notificazione della cartella esattoriale eseguita, in ipotesi di irreperibilità relativa del contribuente,
mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento senza l'osservanza delle formalità previste
dall'art. 140 c.p.c., come prescritto dall'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo risultante dalla
sentenza della Corte cost. n. 258 del 2012)” (Cass. n. 33610/2019).
Nel caso di specie, non risulta essere stata inviata alla alcuna raccomandata – Pt_1
adempimento che, quand'anche effettuato, avrebbe reso la notifica addirittura inesistente, dato che sulla cartella è indicato un indirizzo che l'attrice ha eccepito non avere con lei alcun riferimento – né,
tantomeno, è avvenuta l'affissione dell'avviso di avvenuto deposito alla porta dell'abitazione di cui
è proprietaria, con la conseguenza che la notifica della cartella esattoriale deve ritenersi nulla e, come tale, improduttiva di effetti, compreso quello interruttivo della prescrizione del credito azionato.
Mancando, quindi, la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento ed essendo nulla la notifica della cartella esattoriale, il credito per la riscossione del quale la convenuta ha avviato l'esecuzione esattoriale, relativo all'anno di imposta 2004, si è estinto, essendo ampiamente decorso il relativo termine di prescrizione decennale (cfr. Cass. n. 16232/2020; Cass. n. 24322/2014; Cass. n.
2941/2007).
Il suddetto termine, infatti, non può ritenersi interrotto per effetto dell'iscrizione ipotecaria eseguita dalla convenuta in data 20.04.2009, non avendo essa dato prova dell'avvenuta notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria. Invero, secondo l'opzione ermeneutica che il giudicante reputa preferibile, in quanto più
coerente con i principi generali dell'ordinamento, “in tema di riscossione esattoriale, la formale
comunicazione dell'iscrizione ipotecaria, atto recettizio rivolto al debitore, assume anche la natura
di intimazione ad adempiere, esplicitando la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei
confronti del soggetto passivo, e costituisce, quindi, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto che comporta
l'interruzione della prescrizione del credito tributario” (Cass. 22267/2024). Ne discende, a contrario,
che il predetto effetto non può essere attribuito ad un'iscrizione ipotecaria che non sia preceduta da detta comunicazione, che, nel caso di specie, l'attrice ha dedotto di non aver ricevuto.
Né tantomeno può attribuirsi efficacia interruttiva della prescrizione alle due notifiche dei successivi avvisi di pagamento che la convenuta assume di aver eseguito in data 14.3.2019 e
17.6.2024, in quanto avvenute presso il citato indirizzo la cui riferibilità alla a fronte della Pt_1
contestazione dalla medesima svolta in proposito, non è stata provata (dal certificato prodotto dall'attrice quale allegato n. 15 del proprio fascicolo di parte risulta che la stessa non è mai stata iscritta nei registri anagrafici del comune di Ostuni) e posto che la seconda è anche successiva al decorso del termine di prescrizione.
Non può essere accolta, invece, la domanda formulata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 96
c.p.c., attesa la genericità della stessa e non avendo la medesima fornito alcuna prova del concreto pregiudizio sofferto.
Ed infatti, secondo l'orientamento che questo Giudice ritiene preferibile “in tema di
responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui
all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante,
sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione
effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (ex plurimis,
Cass. n. 9080/2013), circostanza non ricorrente nel caso di specie. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento per il valore della controversia, tenuto conto dell'esigua attività istruttoria espletata.
P.Q.M.
- dichiara che il credito posto a fondamento della cartella di pagamento n.
02420080003721210000 si è estinto per prescrizione;
- ordina ad di procedere alla cancellazione dell'ipoteca Controparte_2
iscritta in data 8.10.2009 al reg. generale n. 19698, reg. particolare;
- rigetta la domanda formulata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 96;
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che liquida in € 759,00 per spese ed € 4.217,00 per competenze, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Brindisi, 12 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Jasmine Maria Francioso, funzionario dell'Ufficio del processo, con la supervisione del magistrato.
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 819/2024 R.G, promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti dagli avv.ti Agostino Zurlo e Renato Flore;
ATTRICE
CONTRO
) in persona del Controparte_1
direttore p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giampiero Leomanni;
CONVENUTA
All'udienza del 12.9.2025 le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da relativo verbale in atti.
*******
Con ricorso depositato in data 15.3.2024, ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale, , domandando Controparte_2
che fosse, “in via principale ed assorbente”, dichiarata la prescrizione “ex art 2948 n. 4 c.c. o, in via
subordinata, ex art. 2946 c.c., di ogni diritto e pretesa erariale in relazione alla cartella n.
02420080003721210”, nonché che fosse, per l'effetto, dichiarata “l'illegittimità e l'infondatezza (…)
dell'iscrizione ipotecaria Reg. generale n. 19698 e reg. Particolare n. 3821 dell'8.10.2009”. si è costituita in giudizio e, previa eccezione di difetto di Controparte_2
legittimazione passiva, ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda, della quale ha domandato il rigetto.
In via pregiudiziale, va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da . Controparte_2
Al riguardo va, in primo luogo, rilevato che la domanda attorea diretta a far dichiarare estinto per prescrizione il credito che ha dato luogo all'iscrizione ipotecaria che la assume essere Pt_1
illegittima si fonda, tra l'altro, sulla dedotta nullità della notifica della prodromica cartella esattoriale
– che va, dunque, accertata incider tantum – nonché sulla nullità di quest'ultima, sicché che il ricorso dalla stessa proposto può, pertanto, essere qualificato come opposizione alla cartella esattoriale.
Occorre, poi, osservare che la ha, tra l'altro, lamentato la mancata notifica dell'avviso Pt_1
di accertamento a seguito del quale la cartella esattoriale è stata emessa, notifica di cui la convenuta non è riuscita a fornire la prova.
Invero, all'ordine di “fornire informazioni in relazione al processo notificatorio dell'avviso
di accertamento notificato il 21.3.2009, disposto all'udienza del 20.9.2024 dal Tribunale in diversa composizione, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Brindisi ha risposto facendo presente che “in relazione alla richiesta pervenuta, l'ufficio comunica che la stessa non può trovare
accoglimento in considerazione del decorso del termine decennale di conservazione del documento
richiesto, nonché del relativo fascicolo cartaceo. Infatti, lo stesso è già stato oggetto di scarto
d'archivio, giusta autorizzazione ministeriale. Ad ogni buon conto si comunica che, dai dati
informativi in possesso di questa Amministrazione, il suddetto atto impositivo risulta notificato come
segue: RF 6010100195/2007 (anno di imposta 2004), notificato il 7.12.2007”.
Tanto premesso, va evidenziato che la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che “in
tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa
dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire
indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto
vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della
riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore” (Cass. n. 27737/2024).
Nel merito, la domanda con cui l'attrice ha domandato che sia dichiarata l'avvenuta estinzione per prescrizione del credito azionato è fondata, risultando, effettivamente, nulla la notifica della cartella esattoriale de quo eseguita a norma del combinato disposto di cui agli artt. 26 del D.P.R. n.
602/973 e 60 lett. e) del D.P.R. n. 600/1973.
La Suprema Corte, ha, infatti, recentemente ribadito che “in materia di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica ai sensi dell'art.
60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo dell' art. 140 cod. proc. civ., deve svolgere
ricerche dirette a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ovvero, che quest'ultimo non
abbia più l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale.
L'ufficiale giudiziario o il messo notificatore, quindi, prima di procedere alla notifica, devono
effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche dirette a verificare l'esistenza
dei presupposti per operare la scelta, tra le due opzioni, al fine di accertare che il mancato
rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità
assoluta, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto. Il
tipo di ricerche a tal fine affidato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure nelle
espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, basta solamente che dalla
stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo espletamento”.
Giova rammentare che l'art. 58 del D.P.R. n. 645/1958, dopo aver premesso, al primo comma,
che “agli effetti dell'applicazione delle imposte ogni soggetto si intende domiciliato in un comune
dello Stato, giusta le disposizioni seguenti”, stabilisce, al quarto comma, che “gli stranieri hanno il
domicilio fiscale nel comune in cui hanno residenza o, in mancanza, nel comune dove hanno dimora
da almeno un anno”. Con specifico riferimento alle imposte sui redditi, l'art. 58 del D.P.R. n. 600/1973, premette,
al primo comma, che “agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende
domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti”, per poi disporre, al secondo comma, che le persone fisiche “non residenti hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui si è
prodotto il reddito”.
Ne discende che, prima di procedere alla notifica della cartella esattoriale di cui trattasi a norma del combinato disposto delle disposizioni innanzi citate, ovvero depositandone copia presso la casa comunale ed affiggendo l'avviso dell'avvenuto deposito all'albo del comune, l'agente della riscossione avrebbe dovuto accertare che la non avesse più un'abitazione nel comune di Pt_1
Ostuni - corrispondente al suo domicilio fiscale, in quanto luogo dove si è prodotto l'asserito reddito soggetto ad imposizione - e, poiché detta condizione non ricorre nel caso di specie, essendo l'attrice proprietaria di un'immobile in Ostuni, avrebbe dovuto accertare se il suo mancato rinvenimento presso la predetta abitazione fosse dovuta ad una sua temporanea assenza, ovvero integrasse un'ipotesi di assoluta irreperibilità, per avere la stessa definitivamente abbandonato la predetta dimora in Italia, dando debitamente conto, nella relata di notifica, delle ricerche all'uopo effettuate.
Nella prima ipotesi, la cartella esattoriale avrebbe dovuto essere notifica alla nelle Pt_1
forme previste dall'art. 140 c.p.c., ovvero mediante deposito dell'atto presso la casa comunale,
affissione dell'avviso del deposito alla porta della predetta abitazione e comunicazione dello stesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedita al relativo indirizzo;
soltanto nel secondo caso, invece, l'agente della riscossione avrebbe potuto legittimamente far ricorso alla notifica prevista dall'art. 26 D.P.R. n. 603/1972, che non prevede l'invio di alcuna raccomandata, ma, unicamente,
l'affissione dell'avviso all'albo del comune.
Ciò, alla luce della sentenza n. 258/2012 con cui il Giudice delle leggi ha dichiarato incostituzionale l'art. 26 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, “nella parte in cui stabilisce che la
notificazione della cartella di pagamento, nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c., si esegue con le
modalità stabilite dall'art. 60 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, anziché prevedere che, nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del
destinatario, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall'art.
60, comma 1, alinea e lett. e), d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600”.
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 5700/2016, infatti, con la citata pronuncia la Corte costituzionale, attraverso una sentenza additiva di tipo sostitutivo, ha superato l'ingiustificata discriminazione in precedenza esistente, in tema di modalità di notificazione degli atti,
tra la disciplina relativa alla notificazione di un atto di accertamento e quella circa la notifica di una cartella di pagamento.
Invero, “nella disciplina censurata dalla Corte, la notificazione dell'avviso a soggetto
"relativamente" irreperibile comportava che l'avvenuto deposito di tale atto nella casa comunale
fosse comunicato al destinatario sia con l'affissione di un avviso alla porta dell'abitazione, dell'ufficio
o dell'azienda, sia con l'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, quindi,
secondo modalità improntate al criterio dell'effettiva conoscibilità dell'atto. Viceversa, nella
notificazione di una cartella di pagamento, l'avvenuto deposito di questa nella casa comunale non
era previsto che fosse comunicato al destinatario, né con l'affissione alla porta, né con l'invio di una
raccomandata informativa, ma - essendo prevista solo l'affissione nell'albo del comune- secondo
modalità improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza della cartella.
Tale disciplina, con riferimento alla cartella di pagamento, ha rimarcato la , non CP_3
assicura né l'effettiva conoscenza da parte del contribuente, nè, quale mezzo per raggiungere tale
fine, la comunicazione nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle
informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria;
finalità, queste, fissate dalla L. 27 luglio
2000, n. 212, art. 6, comma 1.
Per ricondurre a ragionevolezza il sistema, la Corte, nel caso di irreperibilità "relativa" del
destinatario, ha uniformato le modalità di notificazione degli atti di accertamento e delle cartelle di
pagamento, restringendo la sfera di applicazione della combinazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art.
26, comma 3, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, alinea e lett. e), alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario "assolutamente" irreperibile e, quindi,
escludendone l'applicazione al caso di destinatario "relativamente" irreperibile, regolato dall'art.
140 c.p.c.” (Cass. n. 5700/2016 cit.).
La Suprema Corte, peraltro, non ha mancato di evidenziare come non sia possibile affermare che la dichiarazione d'incostituzionalità, comportando la caducazione dei soli effetti non definitivi,
lascerebbe fermi quelli anteriori già prodottisi, ovvero quelli derivanti dalle notificazioni effettuate in base alla norma che la regolava all'epoca della sua esecuzione in epoca anteriore alla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della stessa.
Al riguardo, infatti, non trova applicazione il principio tempus regit actum, atteso che esso regola la successione nel tempo delle leggi processuali, ma non la dichiarazione d'illegittimità
costituzionale, la quale, non essendo una forma di abrogazione della legge, sibbene una conseguenza della sua invalidità originaria, ha efficacia retroattiva.
In proposito i giudici di piazza Cavour hanno osservato che “abrogazione e dichiarazione di
illegittimità costituzionale delle leggi vanno difatti nettamente distinti, perché si pongono su piani
diversi, discendono da competenze differenti e producono effetti non comparabili, integrando, il
primo, un fenomeno fisiologico dell'ordinamento giuridico, ed il secondo, invece, un evento di
patologia normativa;
in particolare, gli effetti della declaratoria di incostituzionalità, a differenza di
quelli derivanti dallo ius superveniens, inficiano fin dall'origine, o, per le disposizioni anteriori alla
costituzione, fin dalla emanazione di questa, la disposizione impugnata (ibidem).
Invero, “l'unico limite all'estensione degli effetti della dichiarazione d'incostituzionalità,
secondo quanto emerge dalla combinazione dell'art. 136 Cost. e L. n. 87 del 1953, art. 30, è posto
dal definitivo esaurimento del rapporto, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi
verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento, oppure per essersi determinate
preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non investite, nei loro presupposti normativi,
dalla pronuncia d'incostituzionalità” (ibidem). I predetti principi di diritto sono stati in seguito ribaditi dal Giudice nomofilattico, il quale ha affermati che “nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin
quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono "sub judice", il rapporto
processuale non può considerarsi esaurito, sicché, nel momento in cui viene in discussione la ritualità
dell'atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata avendo riguardo alla
modificazione conseguita dalla sentenza di illegittimità costituzionale, indipendentemente dal tempo
in cui l'atto è stato compiuto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto la invalidità della
notificazione della cartella esattoriale eseguita, in ipotesi di irreperibilità relativa del contribuente,
mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento senza l'osservanza delle formalità previste
dall'art. 140 c.p.c., come prescritto dall'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo risultante dalla
sentenza della Corte cost. n. 258 del 2012)” (Cass. n. 33610/2019).
Nel caso di specie, non risulta essere stata inviata alla alcuna raccomandata – Pt_1
adempimento che, quand'anche effettuato, avrebbe reso la notifica addirittura inesistente, dato che sulla cartella è indicato un indirizzo che l'attrice ha eccepito non avere con lei alcun riferimento – né,
tantomeno, è avvenuta l'affissione dell'avviso di avvenuto deposito alla porta dell'abitazione di cui
è proprietaria, con la conseguenza che la notifica della cartella esattoriale deve ritenersi nulla e, come tale, improduttiva di effetti, compreso quello interruttivo della prescrizione del credito azionato.
Mancando, quindi, la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento ed essendo nulla la notifica della cartella esattoriale, il credito per la riscossione del quale la convenuta ha avviato l'esecuzione esattoriale, relativo all'anno di imposta 2004, si è estinto, essendo ampiamente decorso il relativo termine di prescrizione decennale (cfr. Cass. n. 16232/2020; Cass. n. 24322/2014; Cass. n.
2941/2007).
Il suddetto termine, infatti, non può ritenersi interrotto per effetto dell'iscrizione ipotecaria eseguita dalla convenuta in data 20.04.2009, non avendo essa dato prova dell'avvenuta notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria. Invero, secondo l'opzione ermeneutica che il giudicante reputa preferibile, in quanto più
coerente con i principi generali dell'ordinamento, “in tema di riscossione esattoriale, la formale
comunicazione dell'iscrizione ipotecaria, atto recettizio rivolto al debitore, assume anche la natura
di intimazione ad adempiere, esplicitando la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei
confronti del soggetto passivo, e costituisce, quindi, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto che comporta
l'interruzione della prescrizione del credito tributario” (Cass. 22267/2024). Ne discende, a contrario,
che il predetto effetto non può essere attribuito ad un'iscrizione ipotecaria che non sia preceduta da detta comunicazione, che, nel caso di specie, l'attrice ha dedotto di non aver ricevuto.
Né tantomeno può attribuirsi efficacia interruttiva della prescrizione alle due notifiche dei successivi avvisi di pagamento che la convenuta assume di aver eseguito in data 14.3.2019 e
17.6.2024, in quanto avvenute presso il citato indirizzo la cui riferibilità alla a fronte della Pt_1
contestazione dalla medesima svolta in proposito, non è stata provata (dal certificato prodotto dall'attrice quale allegato n. 15 del proprio fascicolo di parte risulta che la stessa non è mai stata iscritta nei registri anagrafici del comune di Ostuni) e posto che la seconda è anche successiva al decorso del termine di prescrizione.
Non può essere accolta, invece, la domanda formulata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 96
c.p.c., attesa la genericità della stessa e non avendo la medesima fornito alcuna prova del concreto pregiudizio sofferto.
Ed infatti, secondo l'orientamento che questo Giudice ritiene preferibile “in tema di
responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui
all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante,
sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione
effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (ex plurimis,
Cass. n. 9080/2013), circostanza non ricorrente nel caso di specie. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento per il valore della controversia, tenuto conto dell'esigua attività istruttoria espletata.
P.Q.M.
- dichiara che il credito posto a fondamento della cartella di pagamento n.
02420080003721210000 si è estinto per prescrizione;
- ordina ad di procedere alla cancellazione dell'ipoteca Controparte_2
iscritta in data 8.10.2009 al reg. generale n. 19698, reg. particolare;
- rigetta la domanda formulata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 96;
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che liquida in € 759,00 per spese ed € 4.217,00 per competenze, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Brindisi, 12 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Jasmine Maria Francioso, funzionario dell'Ufficio del processo, con la supervisione del magistrato.