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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 12/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Frosinone
- Sezione Civile - in persona del giudice dott. Francesco Ferdinandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1998/18 RG tra
, difeso dall'avv. Radice Parte_1
Attore
, , , difesi dall'avv. Follaro CP_1 CP_2 Controparte_3
Convenuti
Conclusioni : come da verbale del 16.4.24
Motivi della decisione conveniva in giudizio , , Parte_2 CP_1 CP_2
, quali eredi di , rappresentando che il deceduto Controparte_3 Persona_1 CP_1 aveva commissionato l'esecuzione di lavori di ristrutturazione di un edificio commerciale ed annesso deposito in via Aldo Moro , Frosinone;
che oltre a quanto originariamente previsto ( scavi , demolizioni , struttura in cemento armato) , all'impresa veniva chiesta l'esecuzione di ulteriori lavori : completamento dell'immobile indicato in progetto come “edificio esistente da ristrutturare” ; collegamento al vano sottostante , con ristrutturazione dello stesso;
ristrutturazione del box auto;
ristrutturazione dei muri e ringhiera di confine;
scavi e realizzazione del piazzale da adibire a parcheggio;
sistemazione esterna dell'area ; sistemazione del terrazzo e dei balconi del “fabbricato esistente” ; che tutti i detti lavori erano stati eseguiti tra il 2007 e il 2009 , per un complessivo ammontare di euro 124.679,06 ( IVA inclusa ) ; che a fronte di detti lavori aveva ricevuto solo acconti per il complessivo importo di euro 49.000 , sicché residuava il credito di euro 75.679,06 ( IVA inclusa ) , oltre interessi e
1 rivalutazione . Chiedeva pertanto che i convenuti venissero condannati in solido al pagamento della detta somma o della diversa somma ritenuta di giustizia .
-Si sono costituiti i convenuti resistendo alla domanda .
-Sono state svolte prove testimoniali e TU .
-Si è costituito , a seguito dell'avvenuto scioglimento della società attrice con Parte_1
atto notaio , nel quale atto il socio unico aveva Persona_2 Parte_1 dichiarato di proseguire l'attività sotto forma individuale , divenendo titolare di tutte le posizione attive e passive già facenti capo alla società .
-La domanda è meritevole di parziale accoglimento .
-Preliminarmente va revocata l'ordinanza con cui è stata disposta ai sensi dell'art. 118 cpc l'acquisizione di documentazione esibita dal teste ( direttore dei lavori ) , tale Testimone_1
acquisizione essendo condizionata alla sua indispensabilità ( secondo il testo della norma ) , che proprio in quanto tale non può essere surrogatoria dell'onere della prova gravante sulla parte , laddove la documentazione in questione ( certificato di collaudo , due relazioni a struttura ultimata ) , sicuramente nota alle parti nella sua esistenza , bene avrebbe potuto essere richiesta al , dalla parte che vi avesse avuto interesse , prima dell'introduzione del Tes_1 giudizio . Correlativamente va dichiarata inammissibile la produzione documentale dell'attore effettuata a titolo di prova contraria rispetto alla documentazione acquisita dall'istruttore in sede di esame testimoniale . Ancora preliminarmente va rigettata la richiesta di parte convenuta di acquisizione della documentazione prodotta all'udienza per le conclusioni , trattandosi di produzione irrimediabilmente tardiva . Di tutti tali documenti , dunque , non verrà fatto conto alcuno .
-Dalla documentazione in atti prodotta dai convenuti in sede di costituzione ( doc. 7) risultano i seguenti pagamenti da parte del defunto :
5.000 euro a mezzo assegno ( data Parte_3
non leggibile ) ; euro 1.000 a mezzo assegno in data 30.4.07 ; euro 10.000 a mezzo assegno in data 17.7.07 ; euro 11.000 , come da dichiarazione sottoscritta da in data 14.5.07 , Pt_1
non disconosciuta nella prima difesa utile;
euro 17.000 , come da dichiarazione sottoscritta da in data 10.1.08 , non disconosciuta nella prima difesa utile;
euro 10.000 , come da Pt_1
dichiarazione sottoscritta da in data 18.1.08 , non disconosciuta nella prima difesa utile Pt_1
, per un totale di euro 54.000 ( non lontano dunque dai pagamenti ammessi dall'attore che indica invece la somma di euro 49.000 ) .
2 Le parti hanno conteso sul valore da attribuire all'ultima dichiarazione del 18.1.08 , in particolare laddove essa fa riferimento al pagamento della somma di euro 10.000 , a saldo , sostenendo parte convenuta che il riferimento al “ saldo” , starebbe a dimostrare che con tale pagamento il defunto ebbe appunto a pagare quanto dovuto per tutti i lavori svolti dall'impresa e che dunque non residuerebbero altri lavori da pagare.
In realtà , come ha osservato parte attrice , nella detta dichiarazione si fa testualmente riferimento al pagamento “ a saldo stato avanzamento lavori . . . . “ , onde non si tratterebbe del saldo di tutti i lavori svolti.
L'osservazione di parte attrice appare condivisibile , onde il tenore della dichiarazione sottoscritta dal convenuto , non pare contrastare logicamente con la possibilità che siano stati svolti altri lavori , in relazione ai quali residuino crediti non soddisfatti .
Si è dato corso pertanto alle prove testimoniali volte ad accertare quali lavori abbia svolto l'impresa .
Il teste , già dipendente di , come assistente di cantiere fino al Testimone_2 CP_4 febbraio del 2008 , ha riferito la realizzazione di una struttura in c.a. relativa all'ampliamento di un edificio esistente , di cui non ha saputo tuttavia fornire in alcun modo la consistenza;
ha dichiarato inoltre che fu ristrutturato un edificio , con rifacimento di tutti gli impianti , idrici ed elettrici, pavimentazioni ed intonaci , con creazione di un collegamento tra l'immobile ed un vano sottostante , anch'esso ristrutturato;
che fu ristrutturato il box auto;
fu realizzato il piazzale , realizzate le fogne , fu sistemato il terrazzo , mediante rifacimento del massetto , impermeabilizzazione e realizzazione del mattonato;
analoghi lavori vennero effettuati sui balconi . Mostratogli il documento prodotto sub 7) dall'attore , che consiste in un dattiloscritto elencante tutte le singole lavorazioni e gli sviluppi quantitativi , ha dichiarato di confermare lo svolgimento di tutte le lavorazioni ivi indicate , precisando tuttavia di non poter riferire i dati quantitativi , e di non sapere nulla sugli infissi e la tinteggiatura , perché all'epoca era andato già via dal cantiere . Al teste è stato richiesto , inoltre , se nelle fotografie in atti lui mostrate ( allegate sub 8 all'atto di citazione ) riconosceva i lavori indicati nel documento allegato sub
7 ) all'atto di citazione , pur mostratogli . Alla domanda il teste ha risposto affermativamente ,
Il teste , geometra , ha premesso di conoscere i fatti di causa perché ebbe ad Testimone_3 effettuare le necessarie misurazioni sui luoghi , volte a quantificare i lavori svolti dall'impresa ,
e ciò su incarico dell'impresa medesima . Ha dichiarato poi che i lavori si sono svolti nel periodo tra il 2007 ed il 2009 ; che l'impresa ha eseguito scavi e demolizioni , di ristrutturazione interna 3 , rifacimento impianto elettrico ,intonaci , mattonate , asfaltatura e sistemazione area esterna , realizzazione di un collegamento tra due edifici , sistemazione del box auto;
che non ha memoria della realizzazione di strutture in cemento armato . Al teste è stato mostrato il documento prodotto sub 6 ) da parte attrice che consiste in un'elencazione con scrittura vergata a mano dei lavori svolti , con gli sviluppi numerici delle singole voci ( il documento è privo di sottoscrizione ) . Al riguardo il teste dopo aver dichiarato di “presumere” che le singole voci ivi riportate siano il frutto delle sue misurazioni , ha soggiunto poi di riconoscere con certezza la sua calligrafia , nella sommatoria e comunque nei calcoli numerici ivi riportati sviluppati sulla base delle dette voci, con ciò dunque in sostanza confermando lo svolgimento dei lavori cui si riferiscono gli sviluppi numerici . Al teste è stato richiesto , inoltre , se nelle fotografie in atti lui mostrate ( allegate sub 8 all'atto di citazione ) riconosceva i lavori indicati nel documento allegato sub 7 ) all'atto di citazione , pur mostratogli . Alla domanda il teste ha risposto affermativamente , salvo che per il terrazzo di cui non ricorda l'esecutore .
Sulla base dell'esito della prova testimoniale , caratterizzato anche dalle necessarie indicazioni quantitative sui lavori contemplati nel documento sub 6) , sostanzialmente coincidente con il documento sub 7 ( cfr. in particolare deposizione del teste che ha riconosciuto le Tes_3
annotazioni quantitative sul documento sub 6 ) , è stata disposta TU , affinché accertasse la consistenza delle opere indicate nei detti documenti , e ne stabilisse il valore sulla base del prezziario regionale .
Il TU , sulla base di un analitico elaborato volto al riscontro di tutte le singole lavorazioni , premesso che i documenti 6) e 7) prodotti da parte attrice , sopra menzionati , appaiono sostanzialmente coincidenti , ha determinato in complessivi euro 83.767,71 il valore dei lavori svolti , precisando tuttavia che non tutte le opere sono riscontrabili attraverso elementi oggettivi
; in particolare all'esito delle osservazioni delle parti , ha indicato in euro 12.483,39 le lavorazioni
“ non riscontrate realmente “ ; pertanto ritiene il Tribunale che tale valore vada detratto dall'importo complessivo di euro 83.767,71 , mentre vanno mantenute ferme tutte le restanti opere ed i relativi compensi determinati dal TU sulla base del preziario regionale .
In definitiva i lavori complessivamente svolti dall'impresa vanno determinati in euro 71.284,32
( 83.767,71 – 12.483,39) .
L'attore tuttavia deduce che in aggiunta ai lavori oggetto del quesito al TU , vi sono altri lavori non contemplati nei documenti allegati sub 6) e 7) ( i quali ultimi soltanto sono stati appunto oggetto degli accertamenti e riscontri del TU sulla base del quesito dell'istruttore ) , pari ad 4 euro 21.000 , contemplanti scavi , demolizioni e costruzione in cemento armato : tali lavori sarebbero quelli originariamente commissionati dal defunto, cui poi si sono aggiunti i restanti lavori .
Al riguardo va osservato che i testi e hanno fatto riferimento a scavi e Tes_3 Tes_2
demolizioni , ma nessuno dei due ha soggiunto una menoma indicazione quantitativa , né hanno fatto riferimento al riguardo al progetto loro mostrato nel corso dell'escussione , avendo dichiarato di non aver mai visto detto documento . Quanto alla costruzione in cemento armato
, il solo teste ne ha riferito l'esecuzione da parte dell'impresa ( il teste Tes_2 Pt_1 Tes_3
, come si è visto , ha dichiarato di non aver ricordi al riguardo ) , soggiungendo che si tratterebbe dell' ampliamento di un edificio esistente , di non saper “meglio precisare quali fossero le dimensioni della parte ampliata “ e di non aver visto il progetto;
per parte sua il teste
( direttore dei lavori ) , dopo aver rammentato che nel cantiere si erano Testimone_1
succedute più imprese , ha dichiarato di non ricordare chi avesse fatto cosa ed alla specifica domanda sull'avvenuta esecuzione di tali lavori ( cap. 11) , si è limitato a dichiarare che non riconosceva il documento ( allegato sub 4 della citazione dall'attore ) menzionato nel capitolo .
E' opportuno evidenziare , poi , che con il capitolo n 8 ) si richiedeva ai testi di riconoscere nelle foto in atti , i lavori indicati nel documento sub 7) , nel quale lo stesso attore deduce non essere indicati gli scavi , demolizioni e costruzione del corpo in cemento armato.
Ora , pur a tacere della circostanza , invero singolare, che il solo teste abbia ricordato Tes_2 la realizzazione , da parte dell'attore , di un ampliamento in cemento armato dell'originario edificio , mentre analogo ricordo non ha conservato il teste ( ripetesi specificamente Tes_3 incaricato dall'impresa della misurazione dei lavori svolti ) , anche se si trattava di opera certamente non marginale nell'economia dell'appalto ; pur a tacere di tanto , dunque , sta di fatto che l'attore aveva l'onere di allegare e dimostrare rigorosamente i necessari aspetti quantitativi caratterizzanti l'esecuzione dell'opera in questione , tanto più in un contesto connotato dall'avvicendarsi di più imprese sul cantiere , come riferito dal direttore dei lavori;
laddove la genericità delle indicazioni fornite al riguardo dal , del tutto prive di aspetti Tes_2
quantitativi , sia pur approssimativi , non poteva consentire la nomina di un TU al fine della individuazione e riscontro dei lavori , con correlativa determinazione del compenso , ché altrimenti si sarebbe trattato di TU esplorativa , surrogatoria dell'onere probatorio incombente sulle parti . Analogo rilievo di genericità , va poi svolto , con riguardo agli asseriti scavi e Test demolizioni : opere , anche queste , sulle quali entrambe le deposizioni dei testi e Tes_3
5 , risultano carenti delle caratteristiche minimali , per lo svolgimento , su sicura base Tes_2
fattuale , di una TU per la determinazione delle opere e la loro quantificazione monetaria .
Di tali asseriti lavori dunque ( scavi , demolizioni ed ampliamento in cemento armato ) non può tenersi conto , al fine di determinare il compenso dovuto all'impresa.
In definitiva , atteso che i complessivi lavori che sono stati riscontrati e quantificati dal TU ammontano all'indicato valore di euro 71.284,32 ; che i pagamenti di cui v'è prova assommano
, come sopra si è visto , a complessivi euro 54.000 , il residuo credito dell'impresa va determinato in euro 17.284,32 , oltre interessi dalla messa in mora del 14.4.14 .
I convenuti vanno pertanto condannati pro quota quali eredi di , al pagamento Parte_3
della somma di euro 17.284,32 , oltre IVA ed interessi dal 14.4.14 al saldo .
Le spese della TU , resasi necessaria in ragione della posizione processuale assunta dai convenuti , vanno poste a carico degli stessi .
La notevole differenza tra la somma pretesa e quella effettivamente riconosciuta induce a compensare le spese difensive nella misura della metà .
PQM
Il Tribunale condanna , e al pagamento CP_1 CP_2 Controparte_3
pro quota quali eredi di , della somma di euro 17.284,32 , oltre IVA ed interessi Parte_3
dal 14.4.14 al saldo , in favore di;
CP_5
condanna i predetti alla refusione delle spese nella misura della metà - rimanendo compensata la restante metà - che liquida per l'intero in euro 6.500 per compensi , oltre accessori come per legge;
pone le spese di TU in via definitiva a carico dei convenuti .
Frosinone 17.1.25
Il Giudice
Francesco Ferdinandi
6