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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 3746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3746 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 23.10.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3137/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3981/2024 pubblicata il 29/05/2024
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'avv.to Antonio Montano Parte_4
APPELLANTI
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv.to Pierluigi Rizzo
HE s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., non costituita
APPELLATE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
In primo grado, con ricorso in riassunzione a seguito di pronuncia di incompetenza territoriale, i ricorrenti chiedevano: “
1. In via preliminare, accertare e dichiarare il mancato rispetto della normativa in ordine al passaggio di appalto per tutte le circostanze di fatto e di diritto di cui al presente atto, nonché per il mancato rispetto della clausola sociale di cui all'art. 4 CCNL Multiservizi, e per l'effetto;
2. condannare la CP_1 in persona del legale rapp.te p.t., ad assumere i ricorrenti in virtù del cambio di appalto, mantenendo lo stesso CCNL, lo stesso livello di inquadramento contrattuale, lo stesso orario di lavoro e la stessa retribuzione percepita dal precedente datore di lavoro, nonché;
3. condannare le resistenti in persona del CP_1 legale rapp.te p.t., e HE Spa, in persona del legale rapp.te
p.t., al pagamento in favore dei ricorrenti di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di fatto per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal 01.07.2020 sino alla data dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia da Codesto Tribunale adito commisurata all'ultima retribuzione di fatto per il calcolo del
T.F.R., maggiorati degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal 01.07.2020 fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
4. in via subordinata, accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente atto,
l'illegittima interposizione di manodopera posta in essere, in contrasto con l'art. 1 della L. n. 1369/60 e l'art. 20 e ss. e
l'art. 27 e 29 del D.Lgs n. 276/2003, dalla HE Spa, nonchè da tutte la altre società subappaltatrici succedutesi nel tempo, dall'inizio dei singoli rapporti di lavoro con le parti ricorrenti, come dettagliatamente indicate in premessa, in favore della
in persona del legale rapp.te p.t.,;
5. accertare e CP_1 dichiarare ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L. 1369/60, e dell'art. 27 e 29 D.Lgs. 276/2003, che tra i ricorrenti e la si è costituito un rapporto di natura subordinata a CP_1 far data dall'inizio dei singoli rapporti di lavoro, come precisati in premessa, o dalla data ritenuta di giustizia da Codesto
Tribunale adito;
6. accertare e dichiarare che sin dall'inizio del
pag. 2/12 rapporto di lavoro dei singoli ricorrenti, o dalla data ritenuta di giustizia, gli stessi hanno prestato, con modalità subordinata, attività lavorativa presso le sedi NE Italia Spa di Napoli e
Provincia in favore della in persona del legale CP_1 rapp.te p.t., con mansioni prevalentemente inquadrabili nelle qualifiche riconosciute dai singoli contratti individuali di lavoro
e previste dal CCNL Multiservizi;
7. accertata la sussistenza della fattispecie di interposizione fittizia di manodopera ed accertata
l'attività lavorativa svolta in favore della per il CP_1 tramite della HE Spa, condannare la in persona CP_1 del legale rapp. p.t., al ripristino dei ricorrenti nel proprio posto di lavoro presso le sedi NE Italia Spa di Napoli e
Provincia, ove erano collocati sino alla data del 01.07.2020, per svolgere le mansioni inquadrabili nella qualifica e nel livello II del CCNL Multiservizi fino ad allora detenute, nonché condannare le resistenti in persona del legale rapp.te p.t., e CP_1
HE Spa, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dei ricorrenti di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di fatto per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal 01.07.2020 sino alla data dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia da Codesto Tribunale adito commisurata all'ultima retribuzione di fatto per il calcolo del T.F.R., maggiorati degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal 01.07.2020 fino a quello dell'effettiva reintegrazione”.
A sostegno delle domande, dopo aver fornito un'ampia descrizione dell'”antefatto” ed aver precisato per ognuno di essi il percorso lavorativo, deducevano: la procedibilità della domanda principale non soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 32 della L.
pag. 3/12 180/2010 né a quella di cui alla lettera d) del medesimo articolo;
il mancato rispetto dell'obbligo di assunzione alle pari condizioni previsto dalla clausola sociale ex. art. 4 del ccnl multiservizi;
la mancanza di prova della modifica dei termini di appalto NE
Italia Spa - Cosmopol Spa;
il mancato rispetto della procedura di convocazione ed audizione al tavolo di confronto delle OO.SS. rappresentative dei lavoratori;
la violazione e falsa applicazione della clausola sociale prevista dall'art.4 del CCNL Multiservizi;
l'obbligo di preventiva sottoscrizione di un verbale di conciliazione ex art. 411 cpc ai fini della assunzione;
la sussistenza di una somministrazione illecita e/o irregolare di manodopera;
l'interposizione fittizia di manodopera ed appalto illecito.
Si costituiva in giudizio la che ricostruiva le fasi CP_1 afferenti il “passaggio di appalto” dall'HE alla e la CP_1 procedura sindacale per il “passaggio di appalto” evidenziando il reiterato, ostinato ed ingiustificato rifiuto all'assunzione da parte dei lavoratori impiegati nell'appalto; eccepiva l'infondatezza della violazione dell'art.4 del c.c.n.l. multiservizi, della pretesa cristallizzazione della sede di lavoro nell'appalto NE e della asserita violazione della procedura del
“cambio di appalto” per non essere stata convocata agli incontri la l'inconferenza del richiamo alla legge. n. Controparte_2
1369/1960, abrogata dall'art. 85 del D.Lgs. n. 276/2003, e agli artt. 21 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003 abrogati dall'art. 55 del
D.Lgs. 15.6.2015 n.81; eccepiva inoltre la decadenza, ai sensi degli art. 6 L. n.604/1966, 32 L. n.183/2010 e 39 del D.Lgs. n.
81/2015, in merito al preteso accertamento della titolarità dei rapporti di lavoro con essa;
deduceva l'infondatezza della CP_1 domanda risultante dalle allegazioni del ricorso e l'autonoma pag. 4/12 struttura organizzativa ed operativa di essa rispetto alla CP_1
HE.
Si costituiva anche la HE spa chiedendo in via preliminare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS e del
Ministero del Lavoro, nel merito dichiararsi la nullità del ricorso ovvero il rigetto delle domande, in subordine accogliersi le richieste esclusivamente nei confronti della . CP_1
Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda principale, dichiarava improponibile la domanda subordinata per decadenza dall'azione e compensava le spese di giudizio per metà condannando in solido i ricorrenti al pagamento della restante metà in favore di ciascuna società resistente.
Hanno proposto ricorso in appello Parte_1 Parte_2
, e eccependo
[...] Parte_3 Parte_4
-l'erronea interpretazione e applicazione dei riferimenti normativi atteso che il primo motivo di doglianza esplicitato dai ricorrenti e riportato nelle conclusioni dell'atto introduttivo al giudizio era, diversamente da quanto riportato in sentenza, il mancato rispetto della normativa in ordine al passaggio di appalto,
-che la non aveva provato di applicare un CCNL FIDUCIARIO CP_1
e non MULTISERVIZI,
-che comunque entrambe le normative collettive (art. 4 del CCNL
Multiservizi e artt. da 24 a 27 del CCNL Fiduciario) dispongono che, nel caso di cambio di appalto, l'azienda cessante debba dare preventiva comunicazione, prima che il nuovo contratto abbia esecuzione, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, di alcune specificate informazioni relative ai lavori da cedere alla subentrante;
a sua volta la ditta subentrante, con la massima tempestività, debba dare comunicazione del subentro pag. 5/12 nell'appalto alle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del C.C.N.L., alle RSU e RSA etc;
-che il Giudice aveva erroneamente ritenuto che solo le sigle sindacali firmatarie dei relativi contratti dovessero essere informate del cambio d'appalto e non anche le RSA e le RSU, che, nel caso di specie, non erano mai state convocate formalmente pur essendo state nominate dai lavoratori,
-che in ordine alla interposizione di mano d'opera il giudice di prime cure, da un lato aveva ritenuto il ricorso carente sotto i profili assertivi e asseverativi ma prima aveva dichiarato che i ricorrenti avevano proposto un'azione di interposizione d'appalto in cui prospettavano che la , mandataria della NE Italia CP_1
S.p.A. in virtù di contratto quadro avente ad oggetto la gestione di innumerevoli servizi, avrebbe posto in essere, la condotta vietata, attraverso la sottoscrizione di innumerevoli ulteriori contratti di subappalto con diverse altre ditte,
-che ex ordinanza dell'08.03.2024 n. 6266 della Corte di Cassazione non è previsto alcun termine decadenziale per l'esperimento dell'azione di accertamento d'interposizione fittizia di manodopera promossa dal lavoratore,
chiedendo “in via preliminare, in riforma dell'impugnata sentenza
n.3981/2024 resa, inter partes, dal Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro ed emessa il giorno 29.05.2024: accertare e dichiarare il mancato rispetto della normativa in ordine al passaggio di appalto per tutte le circostanze di fatto e di diritto di cui al presente atto e per l'effetto:
2. Condannare la CP_1
, in persona del legale rapp.te p.t., ad assumere i ricorrenti
[...] in virtù del cambio di appalto, mantenendo le stesse condizioni economiche e normative, nonché:
3. Condannare le appellate CP_1
, in persona del legale rapp.te p.t., e HE Spa, in persona
[...]
pag. 6/12 del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dei ricorrenti di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di fatto per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal
01.07.2020 sino alla data dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia da
Codesta Corte adita commisurata all'ultima retribuzione di fatto per il calcolo del T.F.R., maggiorati degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal 01.07.2020 fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
4. In subordine, qualora lo ritenga necessario rinnovare l'attività istruttoria poiché risulta ingiustamente ed illegittimamente stata sottratta, alla scrivente difesa, la possibilità, nel giudizio di primo grado, di contraddire ad armi pari con le resistenti non ammettendo le prove richieste, nonostante fossero perfettamente rispondenti ai requisiti di ammissibilità previsti ex lege e decisive ai fini dell'emissione di una corretta pronuncia;
5. In subordine dichiarare nulla la sentenza di primo grado poiché il giudice trae conseguenze dalla mancata osservanza dell'onere sancito all'art. 2697 c.c., benché la parte avesse offerto di adempierlo;
6. In via di ulteriore subordinazione, accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente atto, l'illegittima interposizione di manodopera posta in essere, in contrasto con la normativa vigente e per l'effetto condannare la in persona del legale rapp. p.t., al CP_1 ripristino degli appellanti nel proprio posto di lavoro presso le sedi NE Italia Spa di Napoli e Provincia, ove erano collocati sino alla data del 01.07.2020, alle stesse condizioni economiche e normative nonché condannare appellate in persona del CP_1 legale rapp.te p.t., e HE Spa, in persona del legale rapp.te
p.t., al pagamento in favore degli odierni appellanti, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di
pag. 7/12 fatto per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal
01.07.2020 sino alla data dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia da
Codesta Corte adita commisurata all'ultima retribuzione di fatto per il calcolo del T.F.R., maggiorati degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal 01.07.2020 fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
7. con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA del doppio grado di giudizio come per legge”.
La evidenziando la mancata proposizione dell'appello CP_1 da parte del sig. avversa il gravame eccependone in Parte_5 via preliminare l'inammissibilità per violazione dell'art.434
c.p.c. (atteso che i motivi sono formulati in maniera farraginosa, disordinata confusa) e l'inammissibilità del gravame per alterazione del petitum e del thema decidendum e violazione dell'art. 437 c.p.c..
La HE spa, regolarmente citata, è rimasta contumace in questo grado.
Con decreto del Presidente della Corte di Appello n.20/2025
(comunicato) la causa era scardinata dal ruolo del consigliere
Buccheri ed assegnata al nuovo consigliere Scarlatelli, disposta la trattazione scritta e acquisite le note di parte, all'odierna udienza (art. 82 disp. att. cpc), come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
***********
In via preliminare deve darsi atto che non ha proposto appello rispetto al quale la sentenza è passata in Parte_5 giudicato.
pag. 8/12 Passando al merito il Collegio osserva che analogo appello è stato proposto (con il patrocinio del medesimo difensore) nel giudizio n.3161/24 Rg e deciso da questa Corte alla udienza del 21.10.25 con pronuncia di inammissibilità.
Le motivazioni addotte nella sentenza n.3551/2025 con cui è stato definito il suddetto appello possono essere fatte proprie anche da questo Collegio alla luce della perfetta identità dei motivi di appello interposti dai lavoratori (art.118 disp. att. cpc).
Invero “l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., anche se non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma
o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass.
5.2.2015 n. 2143).
Ed ancora “…l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
Giudice” (Cass. 24.4.2019 n.11197).
pag. 9/12 Orbene con riferimento alla procedura per il cambio appalto nella sentenza di primo grado sono stati esposti tutti i passaggi procedurali;
risulta peraltro (a rettifica della motivazione della sentenza di primo grado) che la abbia convocato la CP_1 [...]
(cfr. doc. 70 prodotto da in primo grado). CP_2 CP_1
A fronte di tale analitica ricostruzione (che trova riscontro nella documentazione prodotta in primo grado dalla gli CP_1 appellanti reiterano, senza specifiche deduzioni o contestazioni alla motivazione di primo grado, la questione della mancata prova dell'applicabilità da parte della del CCNL Multiservizi in CP_1 luogo di quello Fiduciario e lamentano la mancata convocazione delle RSU e RSA, eccezione mai sollevata in primo grado (trattasi di novum).
Non si comprende come eventuali omissioni nella convocazione delle organizzazioni sindacali nella procedura contrattualmente prevista per le ipotesi, come quella che ci occupa, di cambio appalto possa radicare un diritto all'assunzione presso la impresa subentrante, specie in considerazione delle modifiche contrattuali del servizio appaltato, potendo al più radicare una condotta antisindacale da parte del datore di lavoro.
Peraltro il richiamo all'art.27 co. 2 CCNL servizi fiduciari
8.4.2103 è errato in quanto la norma dettata per i servizi fiduciari è l'art.5 (della sezione speciale del CCNL) che non prevede per la subentrante alcun obbligo di convocazione della RSU-
RSA ma solo delle OO.SS.
Parimenti generiche sono le censure dell'appellante sulle
“violazioni” poste in essere dalla che avrebbero inibito CP_1
l'accettazione della proposta di assunzione fatta da quest'ultima agli attuali ricorrenti.
pag. 10/12 Sul punto il giudice di prime cure rileva come dallo scambio di mail avvenuto tra i legali delle parti risultava che la CP_1 avesse rinunciato alla sottoscrizione dei verbali di conciliazione
(cfr. pec del 16.7.20 doc. 28 allegato al ricorso in primo grado) e comunque i ricorrenti non hanno aderito alla proposta di assunzione
(cfr. pec del 17.7.20 doc. 19 allegato alla memoria di CP_1 primo grado) continuando a sostenere il diritto alla cd. cantierizzazione.
Neppure tale motivazione è oggetto di censura risultando del tutto generica, in quanto priva di circostanziati riferimenti fattuali e temporali, la doglianza degli appellanti sulla omessa ammissione di una prova orale tesa a dimostrare il rifiuto di assunzione della
, se non previa sottoscrizione di verbali di conciliazione. CP_1
Nessuna censura, neppure generica, è poi sollevata in ordine sia al ritenuto diritto della , quale impresa subentrante, di CP_1 applicare un Contratto Collettivo diverso da quello della uscente
HE (pagg.6/7 della sentenza), sia in ordine alla ritenuta insussistenza della invocata cantierizzazione (pag.9 della sentenza in cui il GL precisa che il diritto sarebbe fondato sull'art.20
CCNL fiduciari che, però, disciplina il diverso istituto delle
“assemblee”), di guisa che la relativa statuizione è da ritenersi cosa giudicata.
In sintesi nessuna valida censura al percorso argomentativo del giudice di prime cure che ha escluso la legittimità del rifiuto degli appellanti alla proposta di assunzione da parte della
è rinvenibile nell'odierno gravame. CP_1
Parimenti inammissibile è il motivo di gravame sulla “mancata ammissione dei mezzi istruttori decisivi per una corretta pronunzia giudiziale” ai fini della invocata interposizione di appalto fondata in sintesi sulla sussistenza di un contratto tra la pag. 11/12 ed NE, poi dalla prima subappaltato ad altre società (da CP_1 ultimo la HE) in quanto la prova è irrilevante atteso che (in continuità con le allegazioni di cui al ricorso introduttivo di primo grado) ha ad oggetto circostanze che mirano piuttosto a provare che vi fosse una eterodeterminazione da parte della committente ENEL, quale effettivo datore di lavoro, piuttosto che da parte della . CP_1
L'appello va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese di lite – liquidate in dispositivo tenuto conto della trattazione della causa in una sola udienza – seguono la soccombenza quanto alla parte costituita.
P.Q.M.
La Corte così decide:
dichiara l'appello inammissibile;
condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese di lite del presente grado liquidate in euro 3.500,00, oltre iva cpa e rimb. forf. 15%, in favore della parte appellata costituita.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Napoli 23.10.25
Il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 23.10.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3137/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3981/2024 pubblicata il 29/05/2024
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'avv.to Antonio Montano Parte_4
APPELLANTI
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv.to Pierluigi Rizzo
HE s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., non costituita
APPELLATE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
In primo grado, con ricorso in riassunzione a seguito di pronuncia di incompetenza territoriale, i ricorrenti chiedevano: “
1. In via preliminare, accertare e dichiarare il mancato rispetto della normativa in ordine al passaggio di appalto per tutte le circostanze di fatto e di diritto di cui al presente atto, nonché per il mancato rispetto della clausola sociale di cui all'art. 4 CCNL Multiservizi, e per l'effetto;
2. condannare la CP_1 in persona del legale rapp.te p.t., ad assumere i ricorrenti in virtù del cambio di appalto, mantenendo lo stesso CCNL, lo stesso livello di inquadramento contrattuale, lo stesso orario di lavoro e la stessa retribuzione percepita dal precedente datore di lavoro, nonché;
3. condannare le resistenti in persona del CP_1 legale rapp.te p.t., e HE Spa, in persona del legale rapp.te
p.t., al pagamento in favore dei ricorrenti di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di fatto per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal 01.07.2020 sino alla data dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia da Codesto Tribunale adito commisurata all'ultima retribuzione di fatto per il calcolo del
T.F.R., maggiorati degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal 01.07.2020 fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
4. in via subordinata, accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente atto,
l'illegittima interposizione di manodopera posta in essere, in contrasto con l'art. 1 della L. n. 1369/60 e l'art. 20 e ss. e
l'art. 27 e 29 del D.Lgs n. 276/2003, dalla HE Spa, nonchè da tutte la altre società subappaltatrici succedutesi nel tempo, dall'inizio dei singoli rapporti di lavoro con le parti ricorrenti, come dettagliatamente indicate in premessa, in favore della
in persona del legale rapp.te p.t.,;
5. accertare e CP_1 dichiarare ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L. 1369/60, e dell'art. 27 e 29 D.Lgs. 276/2003, che tra i ricorrenti e la si è costituito un rapporto di natura subordinata a CP_1 far data dall'inizio dei singoli rapporti di lavoro, come precisati in premessa, o dalla data ritenuta di giustizia da Codesto
Tribunale adito;
6. accertare e dichiarare che sin dall'inizio del
pag. 2/12 rapporto di lavoro dei singoli ricorrenti, o dalla data ritenuta di giustizia, gli stessi hanno prestato, con modalità subordinata, attività lavorativa presso le sedi NE Italia Spa di Napoli e
Provincia in favore della in persona del legale CP_1 rapp.te p.t., con mansioni prevalentemente inquadrabili nelle qualifiche riconosciute dai singoli contratti individuali di lavoro
e previste dal CCNL Multiservizi;
7. accertata la sussistenza della fattispecie di interposizione fittizia di manodopera ed accertata
l'attività lavorativa svolta in favore della per il CP_1 tramite della HE Spa, condannare la in persona CP_1 del legale rapp. p.t., al ripristino dei ricorrenti nel proprio posto di lavoro presso le sedi NE Italia Spa di Napoli e
Provincia, ove erano collocati sino alla data del 01.07.2020, per svolgere le mansioni inquadrabili nella qualifica e nel livello II del CCNL Multiservizi fino ad allora detenute, nonché condannare le resistenti in persona del legale rapp.te p.t., e CP_1
HE Spa, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dei ricorrenti di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di fatto per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal 01.07.2020 sino alla data dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia da Codesto Tribunale adito commisurata all'ultima retribuzione di fatto per il calcolo del T.F.R., maggiorati degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal 01.07.2020 fino a quello dell'effettiva reintegrazione”.
A sostegno delle domande, dopo aver fornito un'ampia descrizione dell'”antefatto” ed aver precisato per ognuno di essi il percorso lavorativo, deducevano: la procedibilità della domanda principale non soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 32 della L.
pag. 3/12 180/2010 né a quella di cui alla lettera d) del medesimo articolo;
il mancato rispetto dell'obbligo di assunzione alle pari condizioni previsto dalla clausola sociale ex. art. 4 del ccnl multiservizi;
la mancanza di prova della modifica dei termini di appalto NE
Italia Spa - Cosmopol Spa;
il mancato rispetto della procedura di convocazione ed audizione al tavolo di confronto delle OO.SS. rappresentative dei lavoratori;
la violazione e falsa applicazione della clausola sociale prevista dall'art.4 del CCNL Multiservizi;
l'obbligo di preventiva sottoscrizione di un verbale di conciliazione ex art. 411 cpc ai fini della assunzione;
la sussistenza di una somministrazione illecita e/o irregolare di manodopera;
l'interposizione fittizia di manodopera ed appalto illecito.
Si costituiva in giudizio la che ricostruiva le fasi CP_1 afferenti il “passaggio di appalto” dall'HE alla e la CP_1 procedura sindacale per il “passaggio di appalto” evidenziando il reiterato, ostinato ed ingiustificato rifiuto all'assunzione da parte dei lavoratori impiegati nell'appalto; eccepiva l'infondatezza della violazione dell'art.4 del c.c.n.l. multiservizi, della pretesa cristallizzazione della sede di lavoro nell'appalto NE e della asserita violazione della procedura del
“cambio di appalto” per non essere stata convocata agli incontri la l'inconferenza del richiamo alla legge. n. Controparte_2
1369/1960, abrogata dall'art. 85 del D.Lgs. n. 276/2003, e agli artt. 21 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003 abrogati dall'art. 55 del
D.Lgs. 15.6.2015 n.81; eccepiva inoltre la decadenza, ai sensi degli art. 6 L. n.604/1966, 32 L. n.183/2010 e 39 del D.Lgs. n.
81/2015, in merito al preteso accertamento della titolarità dei rapporti di lavoro con essa;
deduceva l'infondatezza della CP_1 domanda risultante dalle allegazioni del ricorso e l'autonoma pag. 4/12 struttura organizzativa ed operativa di essa rispetto alla CP_1
HE.
Si costituiva anche la HE spa chiedendo in via preliminare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS e del
Ministero del Lavoro, nel merito dichiararsi la nullità del ricorso ovvero il rigetto delle domande, in subordine accogliersi le richieste esclusivamente nei confronti della . CP_1
Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda principale, dichiarava improponibile la domanda subordinata per decadenza dall'azione e compensava le spese di giudizio per metà condannando in solido i ricorrenti al pagamento della restante metà in favore di ciascuna società resistente.
Hanno proposto ricorso in appello Parte_1 Parte_2
, e eccependo
[...] Parte_3 Parte_4
-l'erronea interpretazione e applicazione dei riferimenti normativi atteso che il primo motivo di doglianza esplicitato dai ricorrenti e riportato nelle conclusioni dell'atto introduttivo al giudizio era, diversamente da quanto riportato in sentenza, il mancato rispetto della normativa in ordine al passaggio di appalto,
-che la non aveva provato di applicare un CCNL FIDUCIARIO CP_1
e non MULTISERVIZI,
-che comunque entrambe le normative collettive (art. 4 del CCNL
Multiservizi e artt. da 24 a 27 del CCNL Fiduciario) dispongono che, nel caso di cambio di appalto, l'azienda cessante debba dare preventiva comunicazione, prima che il nuovo contratto abbia esecuzione, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, di alcune specificate informazioni relative ai lavori da cedere alla subentrante;
a sua volta la ditta subentrante, con la massima tempestività, debba dare comunicazione del subentro pag. 5/12 nell'appalto alle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del C.C.N.L., alle RSU e RSA etc;
-che il Giudice aveva erroneamente ritenuto che solo le sigle sindacali firmatarie dei relativi contratti dovessero essere informate del cambio d'appalto e non anche le RSA e le RSU, che, nel caso di specie, non erano mai state convocate formalmente pur essendo state nominate dai lavoratori,
-che in ordine alla interposizione di mano d'opera il giudice di prime cure, da un lato aveva ritenuto il ricorso carente sotto i profili assertivi e asseverativi ma prima aveva dichiarato che i ricorrenti avevano proposto un'azione di interposizione d'appalto in cui prospettavano che la , mandataria della NE Italia CP_1
S.p.A. in virtù di contratto quadro avente ad oggetto la gestione di innumerevoli servizi, avrebbe posto in essere, la condotta vietata, attraverso la sottoscrizione di innumerevoli ulteriori contratti di subappalto con diverse altre ditte,
-che ex ordinanza dell'08.03.2024 n. 6266 della Corte di Cassazione non è previsto alcun termine decadenziale per l'esperimento dell'azione di accertamento d'interposizione fittizia di manodopera promossa dal lavoratore,
chiedendo “in via preliminare, in riforma dell'impugnata sentenza
n.3981/2024 resa, inter partes, dal Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro ed emessa il giorno 29.05.2024: accertare e dichiarare il mancato rispetto della normativa in ordine al passaggio di appalto per tutte le circostanze di fatto e di diritto di cui al presente atto e per l'effetto:
2. Condannare la CP_1
, in persona del legale rapp.te p.t., ad assumere i ricorrenti
[...] in virtù del cambio di appalto, mantenendo le stesse condizioni economiche e normative, nonché:
3. Condannare le appellate CP_1
, in persona del legale rapp.te p.t., e HE Spa, in persona
[...]
pag. 6/12 del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dei ricorrenti di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di fatto per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal
01.07.2020 sino alla data dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia da
Codesta Corte adita commisurata all'ultima retribuzione di fatto per il calcolo del T.F.R., maggiorati degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal 01.07.2020 fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
4. In subordine, qualora lo ritenga necessario rinnovare l'attività istruttoria poiché risulta ingiustamente ed illegittimamente stata sottratta, alla scrivente difesa, la possibilità, nel giudizio di primo grado, di contraddire ad armi pari con le resistenti non ammettendo le prove richieste, nonostante fossero perfettamente rispondenti ai requisiti di ammissibilità previsti ex lege e decisive ai fini dell'emissione di una corretta pronuncia;
5. In subordine dichiarare nulla la sentenza di primo grado poiché il giudice trae conseguenze dalla mancata osservanza dell'onere sancito all'art. 2697 c.c., benché la parte avesse offerto di adempierlo;
6. In via di ulteriore subordinazione, accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente atto, l'illegittima interposizione di manodopera posta in essere, in contrasto con la normativa vigente e per l'effetto condannare la in persona del legale rapp. p.t., al CP_1 ripristino degli appellanti nel proprio posto di lavoro presso le sedi NE Italia Spa di Napoli e Provincia, ove erano collocati sino alla data del 01.07.2020, alle stesse condizioni economiche e normative nonché condannare appellate in persona del CP_1 legale rapp.te p.t., e HE Spa, in persona del legale rapp.te
p.t., al pagamento in favore degli odierni appellanti, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di
pag. 7/12 fatto per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal
01.07.2020 sino alla data dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia da
Codesta Corte adita commisurata all'ultima retribuzione di fatto per il calcolo del T.F.R., maggiorati degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal 01.07.2020 fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
7. con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA del doppio grado di giudizio come per legge”.
La evidenziando la mancata proposizione dell'appello CP_1 da parte del sig. avversa il gravame eccependone in Parte_5 via preliminare l'inammissibilità per violazione dell'art.434
c.p.c. (atteso che i motivi sono formulati in maniera farraginosa, disordinata confusa) e l'inammissibilità del gravame per alterazione del petitum e del thema decidendum e violazione dell'art. 437 c.p.c..
La HE spa, regolarmente citata, è rimasta contumace in questo grado.
Con decreto del Presidente della Corte di Appello n.20/2025
(comunicato) la causa era scardinata dal ruolo del consigliere
Buccheri ed assegnata al nuovo consigliere Scarlatelli, disposta la trattazione scritta e acquisite le note di parte, all'odierna udienza (art. 82 disp. att. cpc), come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
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In via preliminare deve darsi atto che non ha proposto appello rispetto al quale la sentenza è passata in Parte_5 giudicato.
pag. 8/12 Passando al merito il Collegio osserva che analogo appello è stato proposto (con il patrocinio del medesimo difensore) nel giudizio n.3161/24 Rg e deciso da questa Corte alla udienza del 21.10.25 con pronuncia di inammissibilità.
Le motivazioni addotte nella sentenza n.3551/2025 con cui è stato definito il suddetto appello possono essere fatte proprie anche da questo Collegio alla luce della perfetta identità dei motivi di appello interposti dai lavoratori (art.118 disp. att. cpc).
Invero “l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., anche se non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma
o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass.
5.2.2015 n. 2143).
Ed ancora “…l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
Giudice” (Cass. 24.4.2019 n.11197).
pag. 9/12 Orbene con riferimento alla procedura per il cambio appalto nella sentenza di primo grado sono stati esposti tutti i passaggi procedurali;
risulta peraltro (a rettifica della motivazione della sentenza di primo grado) che la abbia convocato la CP_1 [...]
(cfr. doc. 70 prodotto da in primo grado). CP_2 CP_1
A fronte di tale analitica ricostruzione (che trova riscontro nella documentazione prodotta in primo grado dalla gli CP_1 appellanti reiterano, senza specifiche deduzioni o contestazioni alla motivazione di primo grado, la questione della mancata prova dell'applicabilità da parte della del CCNL Multiservizi in CP_1 luogo di quello Fiduciario e lamentano la mancata convocazione delle RSU e RSA, eccezione mai sollevata in primo grado (trattasi di novum).
Non si comprende come eventuali omissioni nella convocazione delle organizzazioni sindacali nella procedura contrattualmente prevista per le ipotesi, come quella che ci occupa, di cambio appalto possa radicare un diritto all'assunzione presso la impresa subentrante, specie in considerazione delle modifiche contrattuali del servizio appaltato, potendo al più radicare una condotta antisindacale da parte del datore di lavoro.
Peraltro il richiamo all'art.27 co. 2 CCNL servizi fiduciari
8.4.2103 è errato in quanto la norma dettata per i servizi fiduciari è l'art.5 (della sezione speciale del CCNL) che non prevede per la subentrante alcun obbligo di convocazione della RSU-
RSA ma solo delle OO.SS.
Parimenti generiche sono le censure dell'appellante sulle
“violazioni” poste in essere dalla che avrebbero inibito CP_1
l'accettazione della proposta di assunzione fatta da quest'ultima agli attuali ricorrenti.
pag. 10/12 Sul punto il giudice di prime cure rileva come dallo scambio di mail avvenuto tra i legali delle parti risultava che la CP_1 avesse rinunciato alla sottoscrizione dei verbali di conciliazione
(cfr. pec del 16.7.20 doc. 28 allegato al ricorso in primo grado) e comunque i ricorrenti non hanno aderito alla proposta di assunzione
(cfr. pec del 17.7.20 doc. 19 allegato alla memoria di CP_1 primo grado) continuando a sostenere il diritto alla cd. cantierizzazione.
Neppure tale motivazione è oggetto di censura risultando del tutto generica, in quanto priva di circostanziati riferimenti fattuali e temporali, la doglianza degli appellanti sulla omessa ammissione di una prova orale tesa a dimostrare il rifiuto di assunzione della
, se non previa sottoscrizione di verbali di conciliazione. CP_1
Nessuna censura, neppure generica, è poi sollevata in ordine sia al ritenuto diritto della , quale impresa subentrante, di CP_1 applicare un Contratto Collettivo diverso da quello della uscente
HE (pagg.6/7 della sentenza), sia in ordine alla ritenuta insussistenza della invocata cantierizzazione (pag.9 della sentenza in cui il GL precisa che il diritto sarebbe fondato sull'art.20
CCNL fiduciari che, però, disciplina il diverso istituto delle
“assemblee”), di guisa che la relativa statuizione è da ritenersi cosa giudicata.
In sintesi nessuna valida censura al percorso argomentativo del giudice di prime cure che ha escluso la legittimità del rifiuto degli appellanti alla proposta di assunzione da parte della
è rinvenibile nell'odierno gravame. CP_1
Parimenti inammissibile è il motivo di gravame sulla “mancata ammissione dei mezzi istruttori decisivi per una corretta pronunzia giudiziale” ai fini della invocata interposizione di appalto fondata in sintesi sulla sussistenza di un contratto tra la pag. 11/12 ed NE, poi dalla prima subappaltato ad altre società (da CP_1 ultimo la HE) in quanto la prova è irrilevante atteso che (in continuità con le allegazioni di cui al ricorso introduttivo di primo grado) ha ad oggetto circostanze che mirano piuttosto a provare che vi fosse una eterodeterminazione da parte della committente ENEL, quale effettivo datore di lavoro, piuttosto che da parte della . CP_1
L'appello va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese di lite – liquidate in dispositivo tenuto conto della trattazione della causa in una sola udienza – seguono la soccombenza quanto alla parte costituita.
P.Q.M.
La Corte così decide:
dichiara l'appello inammissibile;
condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese di lite del presente grado liquidate in euro 3.500,00, oltre iva cpa e rimb. forf. 15%, in favore della parte appellata costituita.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Napoli 23.10.25
Il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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