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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 08/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 701.2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide Palmieri, all'udienza del 18 dicembre 2024, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello, iscritta al n° 701/2024 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2024, promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via delle Caprarecce n. 179, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliano Migliorati ed elettivamente domiciliato in Viterbo, via Giuseppe Saragat n. 22, studio del difensore;
Appellante
Nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1
Appellata- contumace
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 703/2023 del Giudice di Pace di Viterbo, emessa in data 02.01.2024, nel procedimento recante R.G. 1361/2023.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello alla sentenza n. Parte_1
703/2023 del Giudice di Pace di Viterbo, che aveva parzialmente accolto il ricorso avverso
1 l'ordinanza-ingiunzione del 06.06.2023 emessa dal Prefetto di Viterbo, disponendo la riduzione del periodo di sospensione della patente di guida da tre anni ad anni uno e mesi dieci.
Premetteva l'appellante che il provvedimento di sospensione della patente era stato adottato in seguito al sinistro verificatosi il 06.05.2023, allorquando egli stesso, alla guida dell'autobus di linea della CO.TRAL. tg FG739MD, dopo essersi fermato all'uscita del deposito prima di CP_2
immettersi sulla ss. Cassia Nord, Km. 88,400, ed aver verificato che non sopraggiungessero altri mezzi, all'atto di intraprendere la marcia veniva attinto dal motociclo Ducati Monster, tg.
EG38611, condotto da che decedeva a causa dell'impatto. Persona_1
A fondamento del gravame articolava i seguenti motivi:
• Violazione dell'art. 204 del C.d.S., per difetto di motivazione dell'ordinanza prefettizia impugnata, fondata esclusivamente sugli accertamenti contenuti nella comunicazione notizia di reato n. 183/2023 della Polizia Locale di Viterbo, in assenza di ulteriori valutazioni ed accertamenti tecnici;
• Violazione degli artt. 145 C.d.S., 116 c.p.c. e 2054 c.c., perché il primo giudice non aveva tenuto conto della relazione del consulente di parte Ing. , nominato nel Per_2
procedimento penale n. 1326/2023 RGNR pendente innanzi alla Procura della Repubblica di Viterbo per il reato di cui all'art. 589 bis c.p., secondo il quale l'elevata velocità del conducente della avrebbe impedito al di avvedersi tempestivamente del CP_3 Pt_1
sopraggiungere del motociclo, considerato che la visuale era in parte ostruita dalla vegetazione presente sul margine destro della carreggiata e, pertanto, l'evento si sarebbe dovuto considerare imprevedibile ed inevitabile con esclusione di ogni colpa dell'appellante; inoltre il primo giudice non avrebbe valutato correttamente le dichiarazioni di il quale, sentito a sommarie informazioni dalla Polizia Locale di Testimone_1
Viterbo, aveva dichiarato di trovarsi a bordo del furgone condotto dall'amico
[...]
e di aver visto l'autobus che effettuava la manovra, ma di non aver visto CP_4 sopraggiungere altri veicoli prima di udire l'impatto del motociclo;
• Violazione dell'art. 589 bis comma 7 c.p. e dell'art. 133 c.p., non avendo il giudice di pace valutato tutti gli elementi attenuanti che avrebbero giustificato un'ulteriore riduzione della sanzione, ovvero l'integrale annullamento della stessa, essendo il incensurato e Pt_1 considerato che l'evento era dipeso esclusivamente dalla condotta di guida tenuta dal conducente della CP_3
Alla luce dei compendiati motivi e, all'esito di una lunga esposizione riproduttiva del testo della consulenza di parte depositata nel procedimento penale, l'appellante insisteva per la integrale riforma della sentenza impugnata con ulteriore riduzione o annullamento della sanzione.
2 2. Nonostante la rituale notifica non si costituiva l'appellata . Controparte_5
Con ordinanza del 11.07.2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione della sentenza gravata, difettando i presupposti del fumus e del periculum.
3. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Il Giudice osserva che è destituito di fondamento il motivo di appello secondo cui l'ordinanza- ingiunzione del 06.06.2023, emessa dal Prefetto di Viterbo, dovrebbe essere annullata perché motivata per relationem sulla base degli accertamenti contenuti nella comunicazione notizia di reato della Polizia Locale di Viterbo n. 183/2023 del 31.05.2023.
Invero, l'art. 3 co. 3 della L. 241/90 ammette espressamente la motivazione per relationem del provvedimento amministrativo, mediante rinvio ad un atto richiamato nella decisione. Peraltro, deve ricordarsi che la sospensione provvisoria della patente di guida disposta dalla ai CP_5 sensi dell'art. 223 co. 2 C.d.S. è misura cautelare, necessariamente preventiva, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere "iter" procedimentale che riconosce all'Amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche prima dell'effettuazione della comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati, così escludendo anche la necessità di dare ingresso (e risposta) alle eventuali osservazioni di costoro, che altrimenti ricorrerebbe alla stregua delle regole generali (Cass. 25870/2016).
Nel caso in esame, la ha correttamente ravvisato la sussistenza dei Controparte_5 presupposti previsti dalla norma per l'esercizio del potere cautelare, rinviando, ai fini della configurabilità dell'ipotesi di reato (art. 589 bis c.p.), agli elementi contenuti nella comunicazione di notizia di reato trasmessa dalla Polizia Locale di Viterbo alla Procura della Repubblica (n.
183/2023 del 31.05.2023).
Il che consente di ritenere sufficientemente motivata la decisione, peraltro assunta soltanto in via provvisoria e in attesa della definitiva commisurazione della sanzione accessoria effettuata dall'autorità giudiziaria (art. 222 del C.d.S.).
Sul piano dosimetrico, il Giudice di Pace ha sensibilmente ridotto la durata del provvedimento sospensivo, inizialmente fissata dal Prefetto nel massimo edittale di tre anni, valorizzando il concorso di colpa del conducente del motociclo rimasto vittima in seguito al sinistro. CP_3
Di tale valutazione ha dato conto con motivazione sintetica, ragionando correttamente sulla verosimile sussistenza di una responsabilità concorsuale risultante dalla violazione dell'obbligo di
3 dare precedenza da parte del e dall'elevata velocità, senz'altro superiore ai limiti, tenuta Pt_1
dal alla guida della Per_1 CP_3
A fronte della motivazione coerente e condivisibile del primo giudice risulta priva di pregio la doglianza dell'appellante secondo cui, nel ridurre la sanzione, il Giudice di Pace avrebbe dovuto applicare i parametri previsti dagli artt. 589 bis e 133 c.p. (a tal fine vengono prodotte anche sentenze del giudice penale).
Tale costrutto è palesemente destituito di ogni fondamento giuridico, considerato che il Giudice di
Pace, in sede di impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione, non può sostituirsi alle valutazioni che deve compiere il giudice penale nella commisurazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 222 C.d.S. applicando i criteri dettati, ad altri fini, dal Codice penale.
Cionondimeno, l'appellante lamenta che la sanzione si sarebbe dovuta ulteriormente ridurre o addirittura eliminare, escludendo ogni propria responsabilità per il sinistro, essendo l'evento non prevedibile, né evitabile, perché causato esclusivamente dalla velocità eccessiva tenuta dal conducente del motociclo Ducati, come accertato dal consulente tecnico di parte nominato nel procedimento penale.
In buona sostanza, il petitum dell'appellante consiste nel chiedere al giudice civile, investito dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione, di accertare che il fatto non integra il reato di cui all'art. 589 bis c.p., per difetto dell'elemento soggettivo colposo.
Il che non è possibile perché trattasi di valutazione estranea alla cognizione del giudice civile, il quale può valutare esclusivamente il rispetto dei presupposti normativi dettati per l'esercizio del potere cautelare da parte del Prefetto.
Al riguardo si ribadisce che, tenuto conto della comunicazione di notizia di reato effettuata dalla
Polizia Locale di Viterbo, il Prefetto ha correttamente valutato, in sede cautelare, l'esistenza di un'ipotesi di reato. La cognizione sommaria, propria di ogni procedimento cautelare, consente di ritenere sufficiente, ai fini dell'esercizio del potere, gli accertamenti effettuati dalla Polizia Locale di Viterbo, ferme restando le successive valutazioni del giudice penale rispetto alla commisurazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 222 C.d.S.
In conclusione, i motivi di appello devono ritenersi infondati e, pertanto, deve essere confermata la sentenza n. 703/23 del Giudice di Pace di Viterbo.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate, avuto riguardo alla contumacia dell'Amministrazione appellata, che non ha svolto attività difensiva.
4
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la così Parte_1 Controparte_5
provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Spese di lite compensate.
Così deciso in Viterbo, 08.01.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide Palmieri, all'udienza del 18 dicembre 2024, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello, iscritta al n° 701/2024 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2024, promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via delle Caprarecce n. 179, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliano Migliorati ed elettivamente domiciliato in Viterbo, via Giuseppe Saragat n. 22, studio del difensore;
Appellante
Nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1
Appellata- contumace
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 703/2023 del Giudice di Pace di Viterbo, emessa in data 02.01.2024, nel procedimento recante R.G. 1361/2023.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello alla sentenza n. Parte_1
703/2023 del Giudice di Pace di Viterbo, che aveva parzialmente accolto il ricorso avverso
1 l'ordinanza-ingiunzione del 06.06.2023 emessa dal Prefetto di Viterbo, disponendo la riduzione del periodo di sospensione della patente di guida da tre anni ad anni uno e mesi dieci.
Premetteva l'appellante che il provvedimento di sospensione della patente era stato adottato in seguito al sinistro verificatosi il 06.05.2023, allorquando egli stesso, alla guida dell'autobus di linea della CO.TRAL. tg FG739MD, dopo essersi fermato all'uscita del deposito prima di CP_2
immettersi sulla ss. Cassia Nord, Km. 88,400, ed aver verificato che non sopraggiungessero altri mezzi, all'atto di intraprendere la marcia veniva attinto dal motociclo Ducati Monster, tg.
EG38611, condotto da che decedeva a causa dell'impatto. Persona_1
A fondamento del gravame articolava i seguenti motivi:
• Violazione dell'art. 204 del C.d.S., per difetto di motivazione dell'ordinanza prefettizia impugnata, fondata esclusivamente sugli accertamenti contenuti nella comunicazione notizia di reato n. 183/2023 della Polizia Locale di Viterbo, in assenza di ulteriori valutazioni ed accertamenti tecnici;
• Violazione degli artt. 145 C.d.S., 116 c.p.c. e 2054 c.c., perché il primo giudice non aveva tenuto conto della relazione del consulente di parte Ing. , nominato nel Per_2
procedimento penale n. 1326/2023 RGNR pendente innanzi alla Procura della Repubblica di Viterbo per il reato di cui all'art. 589 bis c.p., secondo il quale l'elevata velocità del conducente della avrebbe impedito al di avvedersi tempestivamente del CP_3 Pt_1
sopraggiungere del motociclo, considerato che la visuale era in parte ostruita dalla vegetazione presente sul margine destro della carreggiata e, pertanto, l'evento si sarebbe dovuto considerare imprevedibile ed inevitabile con esclusione di ogni colpa dell'appellante; inoltre il primo giudice non avrebbe valutato correttamente le dichiarazioni di il quale, sentito a sommarie informazioni dalla Polizia Locale di Testimone_1
Viterbo, aveva dichiarato di trovarsi a bordo del furgone condotto dall'amico
[...]
e di aver visto l'autobus che effettuava la manovra, ma di non aver visto CP_4 sopraggiungere altri veicoli prima di udire l'impatto del motociclo;
• Violazione dell'art. 589 bis comma 7 c.p. e dell'art. 133 c.p., non avendo il giudice di pace valutato tutti gli elementi attenuanti che avrebbero giustificato un'ulteriore riduzione della sanzione, ovvero l'integrale annullamento della stessa, essendo il incensurato e Pt_1 considerato che l'evento era dipeso esclusivamente dalla condotta di guida tenuta dal conducente della CP_3
Alla luce dei compendiati motivi e, all'esito di una lunga esposizione riproduttiva del testo della consulenza di parte depositata nel procedimento penale, l'appellante insisteva per la integrale riforma della sentenza impugnata con ulteriore riduzione o annullamento della sanzione.
2 2. Nonostante la rituale notifica non si costituiva l'appellata . Controparte_5
Con ordinanza del 11.07.2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione della sentenza gravata, difettando i presupposti del fumus e del periculum.
3. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Il Giudice osserva che è destituito di fondamento il motivo di appello secondo cui l'ordinanza- ingiunzione del 06.06.2023, emessa dal Prefetto di Viterbo, dovrebbe essere annullata perché motivata per relationem sulla base degli accertamenti contenuti nella comunicazione notizia di reato della Polizia Locale di Viterbo n. 183/2023 del 31.05.2023.
Invero, l'art. 3 co. 3 della L. 241/90 ammette espressamente la motivazione per relationem del provvedimento amministrativo, mediante rinvio ad un atto richiamato nella decisione. Peraltro, deve ricordarsi che la sospensione provvisoria della patente di guida disposta dalla ai CP_5 sensi dell'art. 223 co. 2 C.d.S. è misura cautelare, necessariamente preventiva, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere "iter" procedimentale che riconosce all'Amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche prima dell'effettuazione della comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati, così escludendo anche la necessità di dare ingresso (e risposta) alle eventuali osservazioni di costoro, che altrimenti ricorrerebbe alla stregua delle regole generali (Cass. 25870/2016).
Nel caso in esame, la ha correttamente ravvisato la sussistenza dei Controparte_5 presupposti previsti dalla norma per l'esercizio del potere cautelare, rinviando, ai fini della configurabilità dell'ipotesi di reato (art. 589 bis c.p.), agli elementi contenuti nella comunicazione di notizia di reato trasmessa dalla Polizia Locale di Viterbo alla Procura della Repubblica (n.
183/2023 del 31.05.2023).
Il che consente di ritenere sufficientemente motivata la decisione, peraltro assunta soltanto in via provvisoria e in attesa della definitiva commisurazione della sanzione accessoria effettuata dall'autorità giudiziaria (art. 222 del C.d.S.).
Sul piano dosimetrico, il Giudice di Pace ha sensibilmente ridotto la durata del provvedimento sospensivo, inizialmente fissata dal Prefetto nel massimo edittale di tre anni, valorizzando il concorso di colpa del conducente del motociclo rimasto vittima in seguito al sinistro. CP_3
Di tale valutazione ha dato conto con motivazione sintetica, ragionando correttamente sulla verosimile sussistenza di una responsabilità concorsuale risultante dalla violazione dell'obbligo di
3 dare precedenza da parte del e dall'elevata velocità, senz'altro superiore ai limiti, tenuta Pt_1
dal alla guida della Per_1 CP_3
A fronte della motivazione coerente e condivisibile del primo giudice risulta priva di pregio la doglianza dell'appellante secondo cui, nel ridurre la sanzione, il Giudice di Pace avrebbe dovuto applicare i parametri previsti dagli artt. 589 bis e 133 c.p. (a tal fine vengono prodotte anche sentenze del giudice penale).
Tale costrutto è palesemente destituito di ogni fondamento giuridico, considerato che il Giudice di
Pace, in sede di impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione, non può sostituirsi alle valutazioni che deve compiere il giudice penale nella commisurazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 222 C.d.S. applicando i criteri dettati, ad altri fini, dal Codice penale.
Cionondimeno, l'appellante lamenta che la sanzione si sarebbe dovuta ulteriormente ridurre o addirittura eliminare, escludendo ogni propria responsabilità per il sinistro, essendo l'evento non prevedibile, né evitabile, perché causato esclusivamente dalla velocità eccessiva tenuta dal conducente del motociclo Ducati, come accertato dal consulente tecnico di parte nominato nel procedimento penale.
In buona sostanza, il petitum dell'appellante consiste nel chiedere al giudice civile, investito dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione, di accertare che il fatto non integra il reato di cui all'art. 589 bis c.p., per difetto dell'elemento soggettivo colposo.
Il che non è possibile perché trattasi di valutazione estranea alla cognizione del giudice civile, il quale può valutare esclusivamente il rispetto dei presupposti normativi dettati per l'esercizio del potere cautelare da parte del Prefetto.
Al riguardo si ribadisce che, tenuto conto della comunicazione di notizia di reato effettuata dalla
Polizia Locale di Viterbo, il Prefetto ha correttamente valutato, in sede cautelare, l'esistenza di un'ipotesi di reato. La cognizione sommaria, propria di ogni procedimento cautelare, consente di ritenere sufficiente, ai fini dell'esercizio del potere, gli accertamenti effettuati dalla Polizia Locale di Viterbo, ferme restando le successive valutazioni del giudice penale rispetto alla commisurazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 222 C.d.S.
In conclusione, i motivi di appello devono ritenersi infondati e, pertanto, deve essere confermata la sentenza n. 703/23 del Giudice di Pace di Viterbo.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate, avuto riguardo alla contumacia dell'Amministrazione appellata, che non ha svolto attività difensiva.
4
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la così Parte_1 Controparte_5
provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Spese di lite compensate.
Così deciso in Viterbo, 08.01.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
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