Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/05/2025, n. 2381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2381 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo in data 18.10.2018 al numero 8930/2018 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2256/2018 (RG n. 9742/17), reso dal
Tribunale di Salerno in data 26.08.2018;
TRA
Parte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo IE;
OPPONENTE
E
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dall' Avv. Massimo Brunetti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto ingiuntivo n. 2256/2018 (RG n. 9742/17) del 26.08.2018, depositato il
03.09.2018 e notificato a mezzo pec in pari data, veniva ingiunto dal Tribunale di Salerno a in persona del legale rappresentante p.t. di consegnare alla Controparte_2
ricorrente i beni e i macchinari riportati nel ricorso o, in alternativa, di Parte_2 pagare in favore della ricorrente la somma di €356.000,00 oltre interessi moratori decorrenti dalla domanda al soddisfo ex d.lgs. n. 192/2012 oltre le spese e competenze del procedimento liquidate in €634,00 per diritti e €4185,00 per onorari. A tal riguardo, in Parte_2
1
102/2005, assumeva di aver acquistato, nell'ambito della gestione di fondi pubblici dei Piani
Operativi 2010-2015 previsti dal Reg. CE 1234/07, una serie di beni ed attrezzature giuste fatture ed estratto registro beni ammortizzabili consistenti in (filtropressa di tipo Ecomac
Matr. 25 e 110 – depuratore delle acque tipo Eco matr. 1200 – riempitrice telescopica tipo
TFL matr. RVT 001 – riempitrice telescopica tipo TFL matr. RVT 002 – misuratore di portata
OPTIFLUX 6100 matr. s\n A1187702 – marcatore Videojet Mod. 1510 matr. 1106440 C 11
ZH) e di aver poi consegnato i predetti beni alla filiale produttiva affinché Controparte_4
questa ne facesse uso per il periodo ivi previsto ovvero fino alla permanenza nella compagine della O.P. ricorrente con obbligo di restituzione presso la sede della stessa alla scadenza del termine previsto o della partecipazione alla cooperativa. A seguito dello scioglimento della partecipazione sociale invitava a restituire i beni consegnati in uso Parte_2 Parte_1 ma quest'ultima, con intesa sottoscritta il 06.06.2014, riconoscendo il proprio obbligo di restituzione chiedeva di continuarne la custodia fino a semplice richiesta;
tuttavia, nonostante i solleciti della , non adempieva all'obbligo e non provvedeva a Parte_2 Parte_1 riconsegnare i macchinari il cui valore, in caso di mancata consegna, è pari ad €356.000,00 come da verbali di consegna e regolamento d'uso dei beni sottoscritti dalle parti (art. 7).
Con atto di citazione notificato l'11.10.2018 in persona del legale Controparte_4
rappresentante p.t. dott. proponeva opposizione avverso il suddetto Parte_3
decreto ingiuntivo n. 2256/17 di cui chiedeva la nullità e la conseguente revoca per infondatezza dell'avversa pretesa con condanna di controparte al pagamento di spese e competenze professionali da attribuire al procuratore antistatario eccependo preliminarmente l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto e l'omessa allegazione della procura alle liti e la mancata indicazione dei dati del legale rappresentante pro tempore della
[...]
e, nel merito, disconoscendo la conformità agli originali dei Controparte_5 documenti prodotti da controparte a corredo del ricorso per ingiunzione contestava l'idoneità della successiva documentazione prodotta da controparte a rappresentare prova del presunto credito vantato. In via riconvenzionale, l'opponente deducendo di aver versato in favore della somme non dovute dell'importo complessivo di €486.462,03 per Parte_2
“provviste e coperture finanziarie” e “anticipazioni”, instava per la restituzione in proprio favore di quanto indebitamente percepito dall'opposta pari a €340.871,23 poiché privo di qualsivoglia giustificazione causale non avendo mai rivestito la qualità di socio della
[...] oltre al risarcimento dei danni subiti anche ai sensi dell'art. 1224 c.c. ovvero Parte_2 per la condanna dell'opposta al pagamento della differenza tra il residuo dovuto (€340.871,23
2 o di quella somma determinata in corso di causa) ed il valore all'attualità dei beni oggetto di contesa, previa declaratoria di trasferimento della proprietà di detti macchinari.
Con comparsa depositata in data 21.11.2018 si costituiva in persona del Parte_2
presidente C.d.A. sig. la quale, impugnando e contestando integralmente le Controparte_6
avverse deduzioni poiché infondate sia relativamente alle eccezioni preliminari sollevate sia, nel merito, relativamente alla prescrizione ex art. 2949 c.c. del preteso controcredito oggetto della domanda riconvenzionale ad ogni modo infondata e non provata, concludeva, previa concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, per il rigetto dell'opposizione perché infondata nonché per il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente perché improcedibile per intervenuta prescrizione ex art. 2949 c.c. e comunque assolutamente infondata e carente di prova con vittoria di spese e competenze di causa in favore del difensore antistatario.
Con ordinanza del 25.06.2019 il G.I. accoglieva, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto ingiuntivo e concedeva alle parti i richiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Il 27.09.2019 si costituiva in giudizio l'avvocato Carlo IE in sostituzione dell'avvocato
Gianpaolo Pacifico per conto della società opponente/attrice in persona Controparte_4
del legale rappresentate pro tempore dott. riportandosi alle eccezioni, Parte_3
deduzioni, richieste anche istruttorie ed alle conclusioni formulate. Dichiarava, altresì, il nuovo procuratore, che la società opponente aveva formalmente dichiarato e comunicato alla
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1286 c.c., la scelta dell'obbligazione di Parte_2
riconsegna alla società opposta dei macchinari, con espressa rinuncia alla domanda riconvenzionale di cui al punto 2.3 dell'atto delle conclusioni dell'atto di citazione proposta nell'atto di opposizione relativa alla richiesta di condanna della al Parte_2 pagamento della differenza tra il residuo dovuto (€ 340.871,23) ed il valore all'attualità dei beni oggetto di contesa.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'08.02.2021 il G.I. ritenuta inammissibile la prova testimoniale richiesta dall'opposta perché vertente su circostanze di natura documentale e generiche e ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.05.2023 e, dopo una serie di rinvii per il carico di ruolo, a seguito delle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note ex art. 127-ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19.11.2024.
Con provvedimento del 27.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 2. Prima di passare al merito della controversia, occorre osservare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe sul medesimo l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
3. In via preliminare, vanno rigettate tutte le eccezioni sollevate dall'opponente CP_4 circa l'inesistenza della notifica telematica del D.I. opposto, l'omessa allegazione della
[...]
procura alle liti e la mancata indicazione, nel ricorso per ingiunzione di pagamento, dei dati del legale rappresentante pro tempore della ricorrente poiché infondate e Parte_2
pretestuose.
L'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. (Cassazione civile sez. VI,
02/10/2018, n.23903)
Nel caso di specie, occorre rilevare che il messaggio p.e.c. di avvenuta consegna del
03.09.2018 (depositato telematicamente ed apribile con apposito software poiché in formato xml.p7m.) cui era allegato il file denominato “relata di notifica.pdf.p7m” conteneva la relata di notifica ex art. 3bis l. n°53/94 e la contestuale attestazione di conformità ex artt. 16-bis e
16-undecies d.l. n°179/2012 firmata digitalmente.
4 Sul punto, giova ricordare che “il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, in relazione alle quali, pertanto, la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario” (cassazione civile sez. un., 18/04/2016, n. 7665; cassazione civile sez. II, 12/05/2016, n. 9772).
Va, inoltre, sottolineato che la procura alle liti rilasciata il 30.10.2017 da Parte_2 in persona del presidente C.d.a. sig. all'avvocato Massimo Brunetti in Controparte_6
riferimento alla procedura monitoria nei confronti di risulta debitamente Controparte_4
sottoscritta e regolarmente allegata agli atti di parte.
Infine, privo di pregio giuridico risulta essere anche il rilievo avversario circa la mancata indicazione nel ricorso per D.I. dei dati relativi al legale rapp.te p.t. della Parte_2
considerato che nella intestazione del citato atto veniva sufficientemente indicato
[...]
quale conferente dello ius postulandi il presidente C.d.A. della Parte_4
(che aveva sottoscritto la procura con indicazione del proprio nome e cognome), quale
[...]
soggetto titolato a conferire il relativo mandato professionale.
4. Chiarito quanto precede, la proposta opposizione risulta infondata e come tale va rigettata.
Va rilevato che , nonostante le generiche contestazioni circa la conformità agli Parte_1
originali della documentazione versata in atti dalla opposta a sostegno delle proprie domande, non ha contestato la circostanza di avere ricevuto in uso i beni ed attrezzature documentati nel monitorio, ma ha solo contestato il relativo controvalore economico in caso di mancata restituzione, deducendo che detti beni avessero un valore attuale di molto inferiore rispetto a quanto attribuito (€ 356.000,00) e concordato tra le parti , all'art. 7 dei due verbali di consegna e regolamento d'uso nell'ipotesi di mancata restituzione
Le parti, infatti, stabilivano che, per i beni di cui al verbale del 6/6/2011: “…in caso di mancata riconsegna dei beni, il valore di riferimento dei beni consegnati è stabilito nel valore di mercato attualizzato, di comune accordo stabilito in € 290.000,00…” e per i beni di cui al verbale del 2/1/2012 “… in € 66.000,00”.
A tale riguardo va, prima di tutto, va evidenziato che, sulla base del tenore dei due documenti deve escludersi che le parti abbiano pattuito a carico della opponente un obbligazione alternativa.
L'obbligazione è alternativa se il rapporto obbligatorio ha ad oggetto due o più prestazioni, dedotte in posizione di parità e in modo disgiunto, cosicché non si può dare adempimento prima della scelta di una di esse, rimessa alla volontà di una delle parti. L'obbligazione si
5 qualifica invece come facoltativa se il rapporto obbligatorio ha ad oggetto una prestazione unica e determinata (obbligazione principale), nonché una prestazione dedotta solo in via subordinata e secondaria (obbligazione facoltativa), il cui adempimento è rimesso alla scelta di una delle parti, facoltà di scelta fin quando il debitore non abbia eseguito la prestazione principale (cfr. tra le altre Cass. 14641/2021; 17512/2011 e 10853/2000).
Ebbene, deve convenirsi con quanto dedotto dall'opposta in ordine al fatto che il richiamato art. 7 dei verbali di consegna ed il contesto delle medesime intese di uso siglate il 6/6/2011 ed il 2/1/2012, rendano il senso di un chiaro obbligo, in primis, di riconsegna dei macchinari, poiché l'acquisto veniva fatto da parte della con aiuto finanziario Parte_2
pubblico (vedi premessa dei verbali), che imponeva il mantenimento nel patrimonio sociale dei macchinari acquistati con tale finanziamento e pertanto: la comune consapevolezza di una violazione di tale vincolo, attuato allorquando il socio non li avesse restituiti, comportava la penale della restituzione quasi dell'intero prezzo di acquisto, quale evidente disincentivo al terso utilizzatore a violare le regole del finanziamento pubblico.
Va, sul punto, richiamato un arresto della Suprema Corte (Cass. 1848/1969) che fa riferimento ad una fattispecie del tutto analoga a quella in esame, ai sensi del quale le parti, oltre che dar vita ad un'obbligazione alternativa ovvero con facoltà alternativa, possono creare una falsa alternativa, che si realizza, fra l'altro, quando la seconda delle due prestazioni sia dovuta soltanto in caso di inadempimento della prima e principale, rispetto alla quale l'altra si colloca in posizione subordinata. Questa caratteristica distingue l'ipotesi di falsa alternativa da quella di obbligazione alternativa, mentre la differenza nei confronti dell'obbligazione facoltativa si coglie sotto il profilo che la prestazione secondaria è dovuta a titolo di sanzione per l'inadempimento della prestazione principale piuttosto che per determinazione volitiva del debitore, concretantesi nell'atto di scelta.
L'art. 7 citato nel verbale di consegna, prevede una vera e propria clausola penale per il caso di mancata restituzione dei beni e pertanto, ha la funzione di una convenzionale e predeterminata liquidazione del danno, derivante dall'inadempimento dell'utilizzatore che non restituisce i beni.
Né vi sono margini per una riduzione della penale ex art.1384 c.c. atteso che l'opponente non può dolersi della eccessiva onerosità della stessa atteso che avrebbe potuto, e potrebbe, sottrarsi al pagamento della medesima mediante la riconsegna dei beni.
Sarebbe, per contro, irragionevole ed eccessivamente onerosa, per l'opposta e non per l'opponente, una penale parametrata al valore di mercato dei beni calcolato al momento della
6 (mancata) restituzione e che ponesse, pertanto, interamente a carico della opposta il valore dell'obsolescenza e dell'usura di macchinari utilizzati dalla opponente.
Da tali considerazione deriva il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale di cui al punto 3.2. quantunque rinunciata.
Residua l'esame della domanda riconvenzionale di cui al punto 2.2 con la quale l'opponente vanta la sussistenza di un proprio controcredito restitutorio di €340.871,23 assumendo che i versamenti effettuati negli anni dal 2010 al 2012 per “contributo piano operativo 2010”,
“Anticipo IVA” e “copertura finanziaria piano operativo” siano privi di adeguata giustificazione causale, in quanto a mente dell'art. 3 del Reg. CE n°1234/2007 i fondi di esercizio per le attività pianificate nei piani operativi potevano essere alimentati solo dai soci aderenti all' , mentre la opponente non è mai stata socia. Parte_2
La domanda è infondata.
Va, infatti, osservato che la circostanza che non abbia mai “rivestito la qualità di Parte_1 socio della società cooperativa a r.l. APOC Salerno” e sconfessata dalla documentazione versata in atti dalla opposta, e cioè dalla delibera di c.d.a. del 2/7/2008 ed Parte_1 dall'estratto del libro soci , che attesta che la società opponente è entrata a far Parte_1
parte della compagine sociale e veniva iscritta al n. 15 del libro soci, e la delibera Parte_1
85 del 10/7/2009, con la quale la società opponente diveniva filiale produttiva della
[...]
e, come tale, partecipava ai piani operativi 2010-2012. Pt_2
Quanto alle causali dei versamenti effettuati negli anni dal 2010 al 2012, va rilevato che è la stessa '85 a indicarle e documentarle (per “contributo piano operativo 2010”, Parte_1
“Anticipo IVA” e “copertura finanziaria piano operativo”), ponendole in correlazione con i rapporti di partecipazione sociale che, come visto, consentivano all'opponente l'adesione ai piani operativi promossi dalla . Parte_2
Pertanto, i versamenti eseguiti dalla '85 da ultimo il 3/2/2012 avvenivano in Parte_1
dipendenza del rapporto di partecipazione sociale con la , per la gestione e Parte_2
sviluppo del citato piano operativo.
La domanda riconvenzionale, pertanto, non merita accoglimento.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n.
147/22 e successive modifiche, tenendo conto del valore della domanda e applicando i parametri medi/minimi in ragione dell'assenza di attività istruttoria, con attribuzione al procuratore antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
7 Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del
Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n. 8930/18 R.G., ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta che si quantificano in complessivi €.15.000,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Massimo Brunetti, antistatario.
Così deciso in Salerno, il 29.5.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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