Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 31/05/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2554/2020
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza cartolare di discussione, il giudice, Matteo De Nes, lette le note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., pone la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del giudice, Matteo De Nes, visto l'art. 281-
sexies c.p.c., a seguito della discussione della causa, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta in data 12.10.2020 e vertente t r a
(c.f. , nata ad [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Antonio Contrino.
ATTRICE
e
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Agata Vecchio;
Controparte_1 P.IVA_1
1
e nei confronti di
(c.f. Controparte_2
), domiciliata ex lege presso l'Avvocatura dello Stato. P.IVA_2
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice (come da atto di citazione): Parte_1
“- Ritenere e dichiarare il responsabile per il sinistro occorso in data Controparte_1
11.05.2019 alla IGnora e conseguentemente condannare il Parte_1 CP_1
al risarcimento di tutti i danni conseguenti al sinistro nella misura di Euro
[...]
16.000,00 (sedicimila//00), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o di altra somma
da accertarsi in corso di causa;
- condannare il al risarcimento del danno morale conseguente al Controparte_1
sinistro per cui è causa nella misura che il Tribunale riterrà più equa;
- condannare parte convenuta alle spese e compensi difensivi del giudizio”.
Per il convenuto (come da comparsa di costituzione e risposta): Controparte_1
“in via preliminare autorizzare il , ex art. 106 c.p.c. la Controparte_1 Controparte_2
Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, in persona dell'Assessore pro tempore, al fine di resistere alla domanda attrice, in luogo del , quale unico soggetto Controparte_1
passivamente legittimato, in quanto proprietario della porzione del Piazzale Ugo La Malfa in
cui sarebbe avvenuto il sinistro, nonché di essere condannato, in luogo del CP_1
, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, al pagamento di
[...]
somme in favore di , con spostamento dell'udienza di prima comparizione Parte_1
ad altra data, al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di
comparizione.
2 Nel merito ed in via principale rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in
diritto.
In via subordinata e senza recesso, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta e
dichiarata una qualsiasi percentuale di responsabilità a carico del , Controparte_1
anche a titolo di concorso, ritenere e dichiarare eccessivo il risarcimento richiesto da parte
attrice e, conseguentemente, rideterminarlo in misura congrua.
Con vittoria di spese”.
MOTIVAZIONE
L'odierna attrice ha citato in giudizio il per Parte_1 Controparte_1
responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.) rappresentando quanto segue. L'11
maggio 2019, trovandosi presso il mercato alimentare di piazza Ugo La Malfa, nel fare ritorno tra la folla alla sua automobile parcheggiata nello stesso piazzale, inciampava in un “avvallamento con buca del piano stradale asfaltato”, rovinando a terra. A seguito dell'accaduto, l'attrice ha subito un danno alla salute che ha ritenuto imputabile all'incuria della strada comunale. Ha quindi chiesto la condanna dell'ente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Il , costituitosi, ha chiesto innanzitutto la chiamata in causa della Controparte_1
in quanto la porzione di piazzale dove si è verificato l'incidente sarebbe Controparte_2
di proprietà di quest'ultimo ente. È stata così disposta la chiamata della Controparte_2
con ordinanza del 29.4.2021 la quale, regolarmente evocata in giudizio, è rimasta contumace. Nel merito, il ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto CP_1
infondate.
La causa è stata istruita solamente con produzioni documentali, in quanto le richieste di prova orale e di CTU avanzate dall'attrice sono state ritenute inammissibili con ordinanza del 10.5.2024, da intendersi qui interamente richiamata.
3 La domanda dell'attrice, non nulla ex art. 164 c.p.c. in quanto gli elementi essenziali dell'editio actionis risultano sufficientemente identificati, è però infondata per i motivi di seguito illustrati.
Dalla stessa ricostruzione fornita dall'attrice, non emerge con esattezza il punto dove ella sarebbe caduta e manca la descrizione precisa dell'insidia stradale che avrebbe determinato la caduta mentre stava camminando;
vi è solo un generico riferimento a una
(delle presumibilmente varie) buche sul manto stradale nella zona, invero assai ampia, di piazzale Ugo La Malfa ad . CP_1
Sul punto, l'attrice non ha prodotto documentazione fotografiche del presunto
“avvallamento con buca” in questione, né altri documenti idonei a una sua precisa identificazione, e le istanze di prova orale sono inammissibili in quanto formulate in termini generici.
L'unico capitolo sul fatto principale è stato articolato in questi termini: “Vero è che in
11.05.2019, presso il settimanale mercato alimentare “Coldiretti” del Piazzale Ugo La Malfa di , la IG.ra inciampava in un non segnalato avvallamento con CP_1 Parte_1
buca del piano stradale asfaltato della suddetta piazza, così rovinando a terra”; esso risulta dunque non sufficientemente dettagliato in relazione alla dimensione spaziale (con conseguente impossibilità del convenuto di formulare puntuali capitoli a controprova).
In termini di attendibilità e consistenza dell'eventuale escussione testimoniale (ove ammessa), la mancanza di produzioni fotografiche avrebbe privato di idonei riscontri le deposizioni dei testi. Ciò non fa altro che corroborare la mancanza di specificità del capitolo indicato, specificità che deve essere apprezzata non solo alla stregua della sua formulazione letterale, ma anche alla luce degli altri atti di causa e alle deduzioni delle altre parti (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2149 del 29/01/2021, Rv. 660267 - 01).
Nel loro complesso, dunque, le istanze istruttorie devono ritenersi inidonee a provare il fatto lamentato, già scarsamente dettagliato sotto il profilo delle allegazioni. Di conseguenza, le domande attoree sono sguarnite di prova.
4 Le spese di lite nei rapporti tra l'attrice il convenuto seguono la soccombenza CP_1
e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo il pertinente scaglione di valore e con applicazione dei valori minimi (stante la non complessità delle questioni trattate) e con esclusione della fase 3, stante il mancato deposito telematico di memorie ex art. 183, VI
comma, c.p.c. da parte del e l'assenza, in ogni caso, di attività istruttoria diversa CP_1
dalla produzione documentale. Nulla invece da stabilire sulle spese nei rapporti tra l'attrice e la terza chiamata, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande dell'attrice in quanto infondate;
2) condanna l'attrice a rifondere al convenuto le Parte_1 Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.700 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge;
3) nulla sulle spese di lite nei rapporti tra l'attrice e la terza chiamata Parte_1
. Controparte_2
Così deciso in Agrigento, il 31.5.2025
Il giudice
Matteo De Nes
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