TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 31/03/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 4951/2021 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto solo danni a cose e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., in proprio Parte_1
ed in qualità di rappresentante sul territorio della Repubblica italiana della
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e CP_1
difese dagli avv.ti Marta Enne e Arturo Maria Dell'Isola, elettivamente domici- liate come in atti;
- APPELLANTI -
; Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE -
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 422/2021 del Giudice di Pace di Mercato San Severino, pubblicata in data 10/08/2021.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle in-
1 dicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giu- dizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva in Controparte_2
giudizio in persona del legale rappresentante p.t., ed Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., per ivi sentire acco- Controparte_3
gliere le seguenti conclusioni: “accogliere la domanda dell'attore e, per l'effetto, dichiarare che il sinistro avvenuto in data 27/07/2019 alle ore 10:30 circa, in
Via dei Normanni nel Comune di Mercato San Severino (SA), frazione Pandola, si verificava per esclusiva responsabilità dell'autoveicolo Fiat doblò (tg.
FL762DR), di proprietà della;
accertata la causazione Controparte_4
dell'evento sinistroso in capo al convenuto, condannare la e Controparte_4
la Società c/o in solido tra loro, Controparte_1 Parte_1
ognuno per il proprio titolo come per legge, al pagamento di tutti i danni cagio- nati al veicolo FIAT 500, di proprietà del sig. a seguito del Controparte_2
sinistro de quo, quantificati in € 2.601,91 oltre IVA, oltre sosta tecnica, interessi dalla data del sinistro, e il danno per svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., o della somma minore che sarà accertata in corso di causa...”.
L'attore precisava quanto segue: in data 27/07/2019, intorno alle ore 10:30, in via dei Normanni, Mercato San Severino (SA), il veicolo (Tg. DE916AJ) di proprietà del signor , veniva urtato dal veicolo (Tg. Controparte_2
FL762DR) di proprietà della società condotto, Parte_1
nell'occasione, dal sig. ed assicurato con . Persona_1 Controparte_1
In seguito all'impatto, il veicolo di proprietà di riportava Controparte_2
danni materiali, quantificati in € 2.601,91.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio la
[...]
e la , le quali eccepivano la propria ca- Controparte_5 Controparte_6
2 renza di legittimazione passiva, in quanto il veicolo preteso responsabile del si- nistro e dei danni occorsi al sig. , alla data del descritto evento, circo- CP_2
lava proibente domino e di conseguenza privo di valida copertura assicurativa e chiedevano quindi il rigetto delle domande di parte attrice nei propri confronti o comunque di essere estromesse dal predetto giudizio, ritenendo che unico legit- timato passivo rispetto alle pretese di parte attrice fosse il Fondo di Garanzia per la Vittime della Strada.
Alla prima udienza, parte attrice, alla luce delle contestazioni e della documen- tazione prodotta dalle convenute, formulava istanza di estensione del contraddit- torio nei confronti dell'impresa territorialmente designata quale rappresentante del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ma il Giudice non autorizzava tale richiesta.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il Giudice di Pace accoglieva la domanda e condannava la e Parte_1
la in solido tra loro, a pagare in favore di Controparte_6 Parte_2
€.2000,00 nonché alla refusione delle spese di lite.
[...]
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la e Parte_1
la , proponevano gravame avverso tale sentenza, per i motivi Controparte_6
meglio specificati nell'atto di appello. rimaneva contumace. Controparte_2
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 17/04/2024 il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il quale, Controparte_2
benché regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva.
Nel merito la decisione del Giudice di prime cure è condivisibile ma la motiva- zione va integrata nei termini che seguono.
3 Dall'analisi della documentazione versata in atti e dell'istruttoria svolta in primo grado deve ritenersi pienamente raggiunta la prova dell'an della pretesa risarci- toria azionata nel giudizio di primo grado.
Per quanto concerne il primo motivo di appello sulla responsabilità del proprie- tario del veicolo occorre evidenziare che l'art. 2054, comma 3, c.c. prevede la responsabilità presuntiva del proprietario del veicolo per i danni cagionati dalla circolazione del medesimo, salvo che lo stesso provi la perdita della disponibili- tà del mezzo anteriormente al sinistro.
Nel caso di specie, dagli atti emerge che il veicolo era stato ceduto anteriormen- te alla data dell'incidente e che il nuovo possessore ne aveva il pieno ed esclusi- vo utilizzo. Tale circostanza è stata confermata sia da documenti contrattuali sia da deposizioni testimoniali.
In conformità alla giurisprudenza di legittimità, la presunzione di responsabilità del proprietario può essere superata mediante la prova di un'effettiva e definitiva alienazione del mezzo (Cass. Civ., Sez. III, 26 giugno 2018, n. 16848; Cass.
Civ., Sez. III, 13 novembre 2014, n. 24143).
Ne consegue che, avendo il convenuto dimostrato di non avere più alcun potere di disposizione sul veicolo, deve escludersi la sua responsabilità per il sinistro per il quale è causa.
In merito al secondo motivo di appello sulla copertura assicurativa occorre os- servare che l'art. 122 del Codice delle Assicurazioni dispone che l'assicurazione obbligatoria cessa di avere efficacia in caso di alienazione del veicolo, purché ta- le circostanza sia comunicata all'assicuratore. La documentazione prodotta dagli appellati dimostra che la compagnia assicurativa era stata regolarmente informa- ta della vendita prima del sinistro, con conseguente cessazione della copertura assicurativa. Tale interpretazione è conforme alla costante giurisprudenza, se- condo cui la cessazione dell'assicurazione per alienazione del veicolo esclude
4 l'obbligo dell'assicuratore di risarcire i danni derivanti da un successivo sinistro
(Cass. Civ., Sez. III, 20 maggio 2019, n. 13456; Cass. Civ., Sez. III, 9 marzo
2012, n. 3778).
Alla luce delle considerazioni esposte, la sentenza impugnata risulta corretta sia in fatto che in diritto e merita conferma. Ne consegue il rigetto dell'appello.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sino ad ora esposto.
Spese compensate nei confronti della parte rimasta contumace.
Infine, stante il rigetto dell'appello, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 in tema di pagamento del contributo unificato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
c) spese compensate nei confronti di;
Controparte_2
d) dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 31/3/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 4951/2021 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto solo danni a cose e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., in proprio Parte_1
ed in qualità di rappresentante sul territorio della Repubblica italiana della
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e CP_1
difese dagli avv.ti Marta Enne e Arturo Maria Dell'Isola, elettivamente domici- liate come in atti;
- APPELLANTI -
; Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE -
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 422/2021 del Giudice di Pace di Mercato San Severino, pubblicata in data 10/08/2021.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle in-
1 dicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giu- dizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva in Controparte_2
giudizio in persona del legale rappresentante p.t., ed Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., per ivi sentire acco- Controparte_3
gliere le seguenti conclusioni: “accogliere la domanda dell'attore e, per l'effetto, dichiarare che il sinistro avvenuto in data 27/07/2019 alle ore 10:30 circa, in
Via dei Normanni nel Comune di Mercato San Severino (SA), frazione Pandola, si verificava per esclusiva responsabilità dell'autoveicolo Fiat doblò (tg.
FL762DR), di proprietà della;
accertata la causazione Controparte_4
dell'evento sinistroso in capo al convenuto, condannare la e Controparte_4
la Società c/o in solido tra loro, Controparte_1 Parte_1
ognuno per il proprio titolo come per legge, al pagamento di tutti i danni cagio- nati al veicolo FIAT 500, di proprietà del sig. a seguito del Controparte_2
sinistro de quo, quantificati in € 2.601,91 oltre IVA, oltre sosta tecnica, interessi dalla data del sinistro, e il danno per svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., o della somma minore che sarà accertata in corso di causa...”.
L'attore precisava quanto segue: in data 27/07/2019, intorno alle ore 10:30, in via dei Normanni, Mercato San Severino (SA), il veicolo (Tg. DE916AJ) di proprietà del signor , veniva urtato dal veicolo (Tg. Controparte_2
FL762DR) di proprietà della società condotto, Parte_1
nell'occasione, dal sig. ed assicurato con . Persona_1 Controparte_1
In seguito all'impatto, il veicolo di proprietà di riportava Controparte_2
danni materiali, quantificati in € 2.601,91.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio la
[...]
e la , le quali eccepivano la propria ca- Controparte_5 Controparte_6
2 renza di legittimazione passiva, in quanto il veicolo preteso responsabile del si- nistro e dei danni occorsi al sig. , alla data del descritto evento, circo- CP_2
lava proibente domino e di conseguenza privo di valida copertura assicurativa e chiedevano quindi il rigetto delle domande di parte attrice nei propri confronti o comunque di essere estromesse dal predetto giudizio, ritenendo che unico legit- timato passivo rispetto alle pretese di parte attrice fosse il Fondo di Garanzia per la Vittime della Strada.
Alla prima udienza, parte attrice, alla luce delle contestazioni e della documen- tazione prodotta dalle convenute, formulava istanza di estensione del contraddit- torio nei confronti dell'impresa territorialmente designata quale rappresentante del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ma il Giudice non autorizzava tale richiesta.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il Giudice di Pace accoglieva la domanda e condannava la e Parte_1
la in solido tra loro, a pagare in favore di Controparte_6 Parte_2
€.2000,00 nonché alla refusione delle spese di lite.
[...]
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la e Parte_1
la , proponevano gravame avverso tale sentenza, per i motivi Controparte_6
meglio specificati nell'atto di appello. rimaneva contumace. Controparte_2
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 17/04/2024 il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il quale, Controparte_2
benché regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva.
Nel merito la decisione del Giudice di prime cure è condivisibile ma la motiva- zione va integrata nei termini che seguono.
3 Dall'analisi della documentazione versata in atti e dell'istruttoria svolta in primo grado deve ritenersi pienamente raggiunta la prova dell'an della pretesa risarci- toria azionata nel giudizio di primo grado.
Per quanto concerne il primo motivo di appello sulla responsabilità del proprie- tario del veicolo occorre evidenziare che l'art. 2054, comma 3, c.c. prevede la responsabilità presuntiva del proprietario del veicolo per i danni cagionati dalla circolazione del medesimo, salvo che lo stesso provi la perdita della disponibili- tà del mezzo anteriormente al sinistro.
Nel caso di specie, dagli atti emerge che il veicolo era stato ceduto anteriormen- te alla data dell'incidente e che il nuovo possessore ne aveva il pieno ed esclusi- vo utilizzo. Tale circostanza è stata confermata sia da documenti contrattuali sia da deposizioni testimoniali.
In conformità alla giurisprudenza di legittimità, la presunzione di responsabilità del proprietario può essere superata mediante la prova di un'effettiva e definitiva alienazione del mezzo (Cass. Civ., Sez. III, 26 giugno 2018, n. 16848; Cass.
Civ., Sez. III, 13 novembre 2014, n. 24143).
Ne consegue che, avendo il convenuto dimostrato di non avere più alcun potere di disposizione sul veicolo, deve escludersi la sua responsabilità per il sinistro per il quale è causa.
In merito al secondo motivo di appello sulla copertura assicurativa occorre os- servare che l'art. 122 del Codice delle Assicurazioni dispone che l'assicurazione obbligatoria cessa di avere efficacia in caso di alienazione del veicolo, purché ta- le circostanza sia comunicata all'assicuratore. La documentazione prodotta dagli appellati dimostra che la compagnia assicurativa era stata regolarmente informa- ta della vendita prima del sinistro, con conseguente cessazione della copertura assicurativa. Tale interpretazione è conforme alla costante giurisprudenza, se- condo cui la cessazione dell'assicurazione per alienazione del veicolo esclude
4 l'obbligo dell'assicuratore di risarcire i danni derivanti da un successivo sinistro
(Cass. Civ., Sez. III, 20 maggio 2019, n. 13456; Cass. Civ., Sez. III, 9 marzo
2012, n. 3778).
Alla luce delle considerazioni esposte, la sentenza impugnata risulta corretta sia in fatto che in diritto e merita conferma. Ne consegue il rigetto dell'appello.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sino ad ora esposto.
Spese compensate nei confronti della parte rimasta contumace.
Infine, stante il rigetto dell'appello, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 in tema di pagamento del contributo unificato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
c) spese compensate nei confronti di;
Controparte_2
d) dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 31/3/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
5