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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 8739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8739 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice dott. Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, decorso il termine assegnato, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14928/2024 R.G. Lavoro
TRA cf. , rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Lima con il quale elettivamente domicilia in Frattamaggiore (NA) via Giacomo Leopardi n.
12, come da mandato in atti ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t. (p.iva ) con sede CP_1 P.IVA_1 legale in Napoli, alla Via Vicinale Santa Maria del Pianto snc convenuta contumace
OGGETTO: accertamento rapporto lavoro subordinato e pagamento spettanze lavorative
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.06.2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto di essere stato assunto alle dipendenze della convenuta, esercente attività di installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici, con contratto a tempo indeterminato, a decorrere dal febbraio 2023, con inquadramento al liv. D1 CCNL e orario 8,30-17,30; che, in concreto, il rapporto di lavoro era iniziato nel gennaio 2023 per lo svolgimento delle mansioni di impiegato, come descritte in ricorso, da ricondursi al superiore liv. D2 CCNL Metalmeccanici,
e nella osservanza dell'orario di lavoro 7.00-19.30 dal Lunedì al Sabato;
che aveva ricevuto la retribuzione di circa 1250,00 al mese per i primi mesi, non adeguata alla qualità e quantità del lavoro svolto, quindi a decorrere dal luglio 2023 non aveva ricevuto alcuna retribuzione;
che non aveva percepito tredicesima mensilità, rimborso spese, retribuzione per lavoro straordinario, per ferie e festività non godute, né aveva percepito il TFR alla cessazione del rapporto avvenuta a gennaio 2024.
1 Sulla base di tali premesse, ha concluso chiedendo che, previo accertamento circa l'intercorrenza di rapporto di lavoro subordinato con la società convenuta nel periodo e con le modalità indicate, la stessa venisse condannata al pagamento in suo favore della somma di € 29.683,71 a titolo di differenze retributive per le causali in ricorso illustrate, oltre accessori, come da conteggi allegati;
spese vinte, con attribuzione.
Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, non si costituiva la società convenuta che rimaneva contumace.
Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la prova testimoniale, la causa era rinviata per la discussione, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
(introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
** **
Il ricorso è fondato, nei limiti e secondo le motivazioni che saranno di seguito illustrate.
Appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, ad articolarsi in maniera più o meno complessa, in relazione, anzitutto, alla natura legale o contrattuale delle singole voci retributive di cui si chiede il riconoscimento - essendo necessaria, nella seconda delle ipotesi delineate, la prova della applicabilità alla fattispecie concreta della disciplina pattizia invocata - nonché in relazione al carattere diretto o indiretto che le stesse assumono, richiedendosi, in taluni casi, in cui il sorgere del diritto retributivo è connesso ad una fattispecie complessa - ad un quid pluris, cioè, rispetto alla mera prestazione lavorativa - la prova degli ulteriori presupposti di fatto richiesti dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva.
Ciò premesso in linea generale e venendo al caso concreto, dalla documentazione versata in atti, è dimostrato che il ricorrente lavorava alle dipendenze della convenuta dal febbraio
2023 al gennaio 2024, assunto con mansioni di impiegato liv. D1 CCNL Metalmeccanici e normale orario contrattuale -8,30-17,30 dal lunedì al venerdì-(cfr. buste paga e Modello C2
Storico, doc. 3 e 4). Dalla lettura del Modello C2 Storico emerge, altresì, che a decorrere dal
3.07.2023 egli era distaccato presso la società facente capo Controparte_2 alla medesima proprietà di per come è emerso dalla prova testimoniale (v. Controparte_1 infra).
2 Ciò posto, il lavoratore ha dedotto che in concreto il rapporto iniziava già a gennaio 2023, che egli svolgeva mansioni da ricondursi al superiore liv. D2 del CCNL menzionato, che, altresì, osservava un orario maggiore rispetto a quello di formale inquadramento (dalle
7,00 alle 19,30 dal lunedì al sabato), con prestazione di lavoro straordinario.
Tanto premesso, occorre considerare che la giurisprudenza è orientata pacificamente nel senso di ritenere che il lavoratore, che agisce ex art. 2103 c.c. (qui rilevante nella formulazione successiva alle modifiche introdotte con il D. legs. N. 81/2015, vigente ratione temporis) per ottenere il riconoscimento giuridico ed economico di qualifica superiore, deve dimostrare il contenuto delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (cfr. Cass. Sez. lav.
n. 20272 del 27.9.2010 ma anche ib. n. 28284 del 31.12.2009 e n. 26234 del 30.10.2008).
Pertanto, si intende assolto tale preciso onere non tanto quando il lavoratore avrà dedotto lo svolgimento di attività inconciliabili con l'inquadramento di appartenenza, bensì quando lo stesso avrà positivamente dimostrato di essere stato adibito all'esecuzione di compiti perfettamente equivalenti al contenuto delle mansioni che, nella declaratoria contrattuale, qualifichino il profilo rivendicato.
In particolare, con recente arresto la Suprema Corte ha ribadito che “nel procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (cfr. Cass. 24 aprile 2020, n. 8158).
Ciò posto, nel caso concreto è opinione del giudicante che parte ricorrente non abbia adeguatamente adempiuto all'onere allegatorio posto a suo carico, le deduzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio risultando fortemente carenti nella prospettiva sopra ricostruita.
Invero, parte ricorrente ha affermato in ricorso che <…sin dal primo giorno di lavoro svolgeva, per impartizioni della resistente, attività di lavoro tipiche di Impiegati con Livello D2 del
CCNL Metalmeccanici e con orario di lavoro 7.00-19.30 dal Lunedì al Sabato;
che, nello specifico, al ricorrente veniva richiesto, dalla resistente, lo svolgimento di attività di lavoro, rientranti nel livello
Impiagato D2 CCNL Metalmeccanici, quali l'espletamento di avvisi di interruzione energia elettrica per Enel sui cantieri, accompagnamento di personale, in particolare operai, sui cantieri, nonché di collaboratori tecnici esterni sui cantieri affidati alla resistente per effettuazione di misurazioni>> (v. in particolare pag. 1, par. 3 e 4) ma nulla ha dedotto in ordine alle caratteristiche necessarie a ricondurre le proprie prestazioni lavorative al livello superiore, neppure esplicitato nel corpo del ricorso mediante illustrazione e richiamo della relativa declaratoria, ma solo sotteso al conteggio allegato, omettendo così di chiarire i presupposti di fatto in forza dei
3 quali le mansioni disimpegnate dovrebbero essere ricondotte al livello D2 del ccnl (e non a quelle del livello D1attribuitogli).
Tali difetti di allegazione sono ridondati nella inutilità delle richieste istruttorie formulate dalla parte attorea, non essendovi istanze di confronto volte a lumeggiare gli aspetti fattuali della res controversa utili (recte indispensabili) alla decisione, così rimanendo impedita al giudicante qualsivoglia indagine volta a valutare, ex art. 36 Cost., la qualità del lavoro svolto, quindi la correttezza e legittimità degli importi reclamati come crediti di lavoro sul presupposto del non corretto inquadramento da parte della società datrice.
Deriva quanto esposto il rigetto delle pretese a contenuto economico fondate sul riconoscimento di un superiore livello di inquadramento.
Quanto alle affermazioni relative alla svolgimento di lavoro straordinario, va ricordato che secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, condiviso da questo giudice, la prova dello svolgimento di lavoro straordinario spetta al lavoratore e deve essere effettuata in modo rigoroso senza che il relativo compenso possa essere liquidato in base a criteri di mera equità ai quali non è dato ricorrere neppure per la quantificazione delle ore (cfr. tra le altre, Cass 4668/93, Sez. L, Sentenza n. 3714 del 16/02/2009 (Rv. 606783).
Il diritto al compenso per lavoro straordinario, quindi, è configurabile solo quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (cfr. Cass. n. 18/92). Dunque, il lavoratore-attore deve fornire non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero non solo del “quanto”, ma anche del
“quando” i limiti di orario di fatto siano stati superati, senza che il giudice possa ovviare a carenze probatorie facendo ricorso a valutazioni equitative e senza che eventuali –ma non decisive- ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova.
Nella fattispecie, le deduzioni del lavoratore sul maggiore orario di lavoro non hanno trovato riscontro nella istruttoria orale.
Si riportano di seguito le dichiarazioni testimoniali rese dai testimoni indotti dalla parte ricorrente.
Il teste ha dichiarato: “Ho conosciuto il ricorrente sul luogo di lavoro. Io Testimone_1 lavoravo per la presso la sede operativa sita in Pomigliano d'Arco, in via San Giusto CP_2
n. 87. Presso questo indirizzo si trovava anche la sede operativa della dove lavorava il Controparte_1 ricorrente. Le ditte condividevano la medesima sede operativa, in quanto, distinte per denominazione sociale, costituivano in realtà un'unica azienda, nella proprietà di Quanto Parte_2
4 all'attività delle imprese, posso dire che il settore delle telecomunicazioni era seguito da
[...]
pure nel settore delle telecomunicazioni, si occupava perlopiù degli scavi inerenti la Parte_3 creazione della rete, mentre l'attività di delivery atteneva ad Io lavoravo per e mi CP_2 CP_2 occupavo infatti di delivery, per cui sono in grado di riferire fino ad un certo punto sulle attività di
Se ricordo bene, il ricorrente iniziò a lavorare a febbraio 2023. Io già lavoravo presso CP_1 CP_2
Presso la sede di via san Giusto vi era un grosso piazzale dove si collocavano i mezzi delle ditte, poi
c'era un capannone adibito al piano terra a deposito dei materiali, mentre il piano superiore era adibito ad uso ufficio. Era un open space suddiviso da vetrate. Normalmente arrivavo al lavoro alle
7.30. L'esigenza di arrivare presto in ufficio era legata alla gestione dell'imprevisto, vale a dire la comunicazione di assenza da parte di qualche unità della squadra e la necessità di reperire un sostituto in tempo per rispettare gli appuntamenti esterni che iniziavano alle 8.30. Posso dire che in media l'orario di lavoro iniziava alle 8.00, comunque ripeto che era quasi all'ordine del giorno dover risolvere l'imprevisto che richiedeva di essere in ufficio già alle 7.30 o anche prima. Questi orari che ho riferito erano osservati anche dal Finivo di lavorare alle ore 19.00 e a volte anche dopo. Pt_1
Tanto accadeva perché vi era la necessità di seguire le squadre ancora sul campo per ultimare gli interventi di cui all'ultima fascia oraria 16.30-18.30. A volte mi dovevo trattenere per organizzare il lavoro del giorno dopo. Anche il terminava la giornata di lavoro alle 19.00. Questo Pt_1 accadeva per la quantità di pratiche da evadere. A volte lo vedevo avvilito. Preciso inoltre che capitava anche di dover provvedere a compiti non rientranti in quelli assegnati;
per esempio, recarsi in magazzino per sostituire il magazziniere assente, uscire con l'auto per affiggere gli avvisi di interruzione dell'elettricità e cose del genere, che distoglievano dal lavoro previsto dal contratto.
Tanto accadeva dal lunedì al venerdì. Io lavoravo anche il sabato dalle ore 8.00 alle ore 17.00 circa, ma non lavorava sempre di sabato;
è però capitato spesso. Ho lasciato il lavoro ad ottobre Pt_1
2023 e so che il ricorrente ha resistito qualche altro mese. ADR avv. Lima: “Se ricordo bene, il
[...] percepiva una retribuzione pari ad euro 1.100/1.200 mensili. Tanto riferisco perché me lo Pt_1 raccontava. Non vi erano riconoscimenti per straordinario o compiti extra”.
Il teste ha riferito: “Conosco i fatti di causa in quanto ho avuto rapporti con Testimone_2 in qualità di collaboratore esterno;
il titolare della stessa era e nel CP_2 Parte_2 corso della collaborazione appresi che nello stesso edificio si collocava la sede operativa di
presso cui lavorava il è stato proprio quest'ultimo ad offrirmi la sua CP_1 Pt_1 collaborazione per recarmi presso i vari cantieri. Nel mio contratto di collaborazione era previsto che una persona mi avrebbe accompagnato dalla sede operativa di Pomigliano d'Arco presso i vari cantieri dove dovevo recarmi per prendere le misure necessarie alla contabilità dei lavori eseguiti e di fatto il mio accompagnatore fu sempre il ADR Io contattavo il Barone e per gli Pt_1 Con accompagnamenti lui mi diceva di chiamare il La mia collaborazione con la è iniziata Pt_1
a giugno 2023 e durò 6 mesi. La collaborazione cessò perché era diventato difficile ottenere dal il pagamento dei miei compensi. Concordavo preventivamente con il gli Pt_2 Pt_1 appuntamenti che capitavano in base alle esigenze due-tre volte a settimana;
di solito,
5 l'appuntamento era intorno alle ore 9,00 e le attività in cantiere si protraevano sino alle 14-15,00; terminate le attività sul cantiere, tornavamo presso l'ufficio di Pomigliano d'Arco e il ricorrente rientrava in ufficio mentre io facevo ritorno alla mia abitazione. Oltre ad accompagnarmi sui cantieri per i miei rilievi, il svolgeva in ufficio delle attività preliminari molto importanti, Pt_1 per esempio era lui che, dopo averli stampati, si recava presso le zone coinvolte dai lavori per affiggere gli avvisi relativi al periodo di interruzione della energia elettrica da parte dell'ENEL; era il ricorrente a tenere i contatti con il personale ENEL con il quale concordava i periodi di interruzione dell'energia. Il ricorrente mi raccontò di essere uscito a volte la mattina molto presto per l'affissione degli avvisi. Ricordo che un venerdì pomeriggio già inoltrato, il Barone mi chiamò chiedendomi di effettuare urgentemente dei rilievi a Carinola vicino Caserta, mi recai sul posto con il ricorrente e trattandosi di lavori per diversi chilometri, ci trattenemmo sul posto fino a sera inoltrata”.
Non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità delle testimonianze, tenuto conto del carattere circostanziato e coerente delle deposizioni.
Tuttavia, è opinione del giudicante ch,e stante il tenore delle dichiarazioni testimoniali, non possa ritenersi provata la prestazione di lavoro straordinario, peraltro neppure esattamente quantificata in ricorso. Il ricorrente ha invero, affermato di lavorare dal lunedì al sabato dalle ore 7,00 alle 19,30. Tuttavia, il teste escluso la presenza fissa del Tes_1 Pt_1 in ufficio nella giornata del sabato (“Io lavoravo anche il sabato dalle ore 8.00 alle ore 17.00 circa, ma non lavorava sempre di sabato;
è però capitato spesso”); il teste ha riferito Pt_1 Tes_2
“di solito, l'appuntamento era intorno alle ore 9,00 e le attività in cantiere si protraevano sino alle
14-15,00; terminate le attività sul cantiere, tornavamo presso l'ufficio di Pomigliano d'Arco e il ricorrente rientrava in ufficio mentre io facevo ritorno alla mia abitazione”. In ogni caso, entrambi i testi non trascorrevano l'intera giornata lavorativa in ufficio con il in quanto Pt_1 impegnati, come lo stesso ricorrente del resto, in attività esterne sui cantieri ovvero in lavori con altre ditte (il teste ha riferito di avere avuto a che fare con il in Tes_2 Pt_1 qualità di esterno).
In tali termini, dalle predette testimonianze non può trarsi alcuna conferma circa le concrete modalità della prestazione offerta dal con particolare riferimento, sotto il Pt_1 profilo quantitativo, alla effettiva presenza di questi al lavoro tutti i giorni secondo l'orario indicato in ricorso.
Dalle dichiarazioni dei testi non è possibile neppure ritenere riscontrate le affermazioni di cui al ricorso circa la più ampia durata del rapporto, a dire del lavoratore iniziato già a gennaio 2023. In particolare, il teste ha riferito “Se ricordo bene, il ricorrente iniziò Tes_1
a lavorare a febbraio 2023”; il teste ha dichiarato di avere iniziato a lavorare Tes_2 successivamente, a giugno 2023.
Il rapporto di lavoro rimane pertanto accertato per il periodo dal 21.02.2023 al gennaio 2024 con le mansioni (D1 liv) e il normale orario contrattuale (40 ore settimanali) risultanti dalle buste paga.
6 Ne consegue il rigetto delle domande a contenuto economico connesse al più ampio periodo di lavoro fatto valere nonché alla prestazione di lavoro straordinario;
altresì, delle domande connesse allo svolgimento di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, per come già illustrato.
Su tali presupposti, rimangono dovute al ricorrente, in assenza di prova dell'avvenuto pagamento da parte della convenuta, le differenze retributive per le mensilità non pagate da luglio 2023 a gennaio 2024, per tredicesima mensilità, altresì per TFR da commisurarsi, all'orario e alle mansioni accertate, detratti gli importi mensilmente percepiti dal lavoratore, indicati in ricorso.
Diversamente, nulla può essere riconosciuto a titolo di indennità per ferie, festività e permessi non goduti, posto che non è emersa la prova dei presupposti costitutivi della pretesa, non essendo stato rispettato l'onere di allegazione, che comporta la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione di fatti e documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate. Invero, secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale, “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (Cass., n. 26985 del 22/12/2009; 22751 /2004; conforme Cass. n. 8521 del
27.04.2015 e Cass. Ord. n. 7696 del 6.04.2020.
Nel caso concreto, parte ricorrente non ha allegato, prima ancora che provato, i periodi di effettivo godimento delle ferie e, quindi, i periodi dedicati al lavoro piuttosto che al godimento delle ferie spettanti, avendo genericamente indicato in ricorso di non avere goduto di ferie. Tale difetto di allegazione ha impedito al giudicante ogni ulteriore approfondimento istruttorio.
Il principio è il medesimo in materia di festività e permessi non goduti, pertanto, ai sensi dell'art. 2967 c.c., gravava sul lavoratore l'onere di provare il mancato godimento degli stessi (ex plurimis Cass. n. 26985/2009): quanto ai permessi, parte istante non ha neppure dedotto di quali permessi si tratti e quando avrebbero dovuto essere goduti. In ogni caso, non essendo emerso nulla sul punto dalle dichiarazioni testimoniali, il relativo capo di domanda va rigettato.
Sui presupposti illustrati, tenuto conto dei minimi tabellari previsti dal CCNL, versato in atti, per il livello D1 (euro 1530,86 a decorrere dal giugno 2023) si determina un credito a favore del ricorrente per complessivi € 12246,88 di cui € 1462,84 per t.f.r.
La convenuta va quindi condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 12246,88 di cui € 1462,84 per t.f.r., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito (31.01.2024) sino all'effettivo soddisfo.
7 Il principio della soccombenza governa le spese liquidate come da dispositivo, anche se l'accoglimento solo parziale del ricorso, ne giustifica la compensazione tra le parti nella misura della metà.
P.Q.M.
Il dott. Gabriella Gagliardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_1 in favore del ricorrente della complessiva somma di € 12246,88 a titolo di differenze retributive, di cui € 1462,84 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria secondo indici
Istat ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
-rigetta nel resto il ricorso;
-condanna altresì la convenuta al pagamento di metà delle spese di giudizio, metà che liquida nella misura di euro 2500,00 a titolo di onorario, oltre rimborso spese generali e oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
dichiara compensata tra le parti la restante metà delle spese di lite.
Si comunichi
Napoli, così deciso il 25.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa G. Gagliardi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice dott. Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, decorso il termine assegnato, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14928/2024 R.G. Lavoro
TRA cf. , rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Lima con il quale elettivamente domicilia in Frattamaggiore (NA) via Giacomo Leopardi n.
12, come da mandato in atti ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t. (p.iva ) con sede CP_1 P.IVA_1 legale in Napoli, alla Via Vicinale Santa Maria del Pianto snc convenuta contumace
OGGETTO: accertamento rapporto lavoro subordinato e pagamento spettanze lavorative
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.06.2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto di essere stato assunto alle dipendenze della convenuta, esercente attività di installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici, con contratto a tempo indeterminato, a decorrere dal febbraio 2023, con inquadramento al liv. D1 CCNL e orario 8,30-17,30; che, in concreto, il rapporto di lavoro era iniziato nel gennaio 2023 per lo svolgimento delle mansioni di impiegato, come descritte in ricorso, da ricondursi al superiore liv. D2 CCNL Metalmeccanici,
e nella osservanza dell'orario di lavoro 7.00-19.30 dal Lunedì al Sabato;
che aveva ricevuto la retribuzione di circa 1250,00 al mese per i primi mesi, non adeguata alla qualità e quantità del lavoro svolto, quindi a decorrere dal luglio 2023 non aveva ricevuto alcuna retribuzione;
che non aveva percepito tredicesima mensilità, rimborso spese, retribuzione per lavoro straordinario, per ferie e festività non godute, né aveva percepito il TFR alla cessazione del rapporto avvenuta a gennaio 2024.
1 Sulla base di tali premesse, ha concluso chiedendo che, previo accertamento circa l'intercorrenza di rapporto di lavoro subordinato con la società convenuta nel periodo e con le modalità indicate, la stessa venisse condannata al pagamento in suo favore della somma di € 29.683,71 a titolo di differenze retributive per le causali in ricorso illustrate, oltre accessori, come da conteggi allegati;
spese vinte, con attribuzione.
Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, non si costituiva la società convenuta che rimaneva contumace.
Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la prova testimoniale, la causa era rinviata per la discussione, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
(introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
** **
Il ricorso è fondato, nei limiti e secondo le motivazioni che saranno di seguito illustrate.
Appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, ad articolarsi in maniera più o meno complessa, in relazione, anzitutto, alla natura legale o contrattuale delle singole voci retributive di cui si chiede il riconoscimento - essendo necessaria, nella seconda delle ipotesi delineate, la prova della applicabilità alla fattispecie concreta della disciplina pattizia invocata - nonché in relazione al carattere diretto o indiretto che le stesse assumono, richiedendosi, in taluni casi, in cui il sorgere del diritto retributivo è connesso ad una fattispecie complessa - ad un quid pluris, cioè, rispetto alla mera prestazione lavorativa - la prova degli ulteriori presupposti di fatto richiesti dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva.
Ciò premesso in linea generale e venendo al caso concreto, dalla documentazione versata in atti, è dimostrato che il ricorrente lavorava alle dipendenze della convenuta dal febbraio
2023 al gennaio 2024, assunto con mansioni di impiegato liv. D1 CCNL Metalmeccanici e normale orario contrattuale -8,30-17,30 dal lunedì al venerdì-(cfr. buste paga e Modello C2
Storico, doc. 3 e 4). Dalla lettura del Modello C2 Storico emerge, altresì, che a decorrere dal
3.07.2023 egli era distaccato presso la società facente capo Controparte_2 alla medesima proprietà di per come è emerso dalla prova testimoniale (v. Controparte_1 infra).
2 Ciò posto, il lavoratore ha dedotto che in concreto il rapporto iniziava già a gennaio 2023, che egli svolgeva mansioni da ricondursi al superiore liv. D2 del CCNL menzionato, che, altresì, osservava un orario maggiore rispetto a quello di formale inquadramento (dalle
7,00 alle 19,30 dal lunedì al sabato), con prestazione di lavoro straordinario.
Tanto premesso, occorre considerare che la giurisprudenza è orientata pacificamente nel senso di ritenere che il lavoratore, che agisce ex art. 2103 c.c. (qui rilevante nella formulazione successiva alle modifiche introdotte con il D. legs. N. 81/2015, vigente ratione temporis) per ottenere il riconoscimento giuridico ed economico di qualifica superiore, deve dimostrare il contenuto delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (cfr. Cass. Sez. lav.
n. 20272 del 27.9.2010 ma anche ib. n. 28284 del 31.12.2009 e n. 26234 del 30.10.2008).
Pertanto, si intende assolto tale preciso onere non tanto quando il lavoratore avrà dedotto lo svolgimento di attività inconciliabili con l'inquadramento di appartenenza, bensì quando lo stesso avrà positivamente dimostrato di essere stato adibito all'esecuzione di compiti perfettamente equivalenti al contenuto delle mansioni che, nella declaratoria contrattuale, qualifichino il profilo rivendicato.
In particolare, con recente arresto la Suprema Corte ha ribadito che “nel procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (cfr. Cass. 24 aprile 2020, n. 8158).
Ciò posto, nel caso concreto è opinione del giudicante che parte ricorrente non abbia adeguatamente adempiuto all'onere allegatorio posto a suo carico, le deduzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio risultando fortemente carenti nella prospettiva sopra ricostruita.
Invero, parte ricorrente ha affermato in ricorso che <…sin dal primo giorno di lavoro svolgeva, per impartizioni della resistente, attività di lavoro tipiche di Impiegati con Livello D2 del
CCNL Metalmeccanici e con orario di lavoro 7.00-19.30 dal Lunedì al Sabato;
che, nello specifico, al ricorrente veniva richiesto, dalla resistente, lo svolgimento di attività di lavoro, rientranti nel livello
Impiagato D2 CCNL Metalmeccanici, quali l'espletamento di avvisi di interruzione energia elettrica per Enel sui cantieri, accompagnamento di personale, in particolare operai, sui cantieri, nonché di collaboratori tecnici esterni sui cantieri affidati alla resistente per effettuazione di misurazioni>> (v. in particolare pag. 1, par. 3 e 4) ma nulla ha dedotto in ordine alle caratteristiche necessarie a ricondurre le proprie prestazioni lavorative al livello superiore, neppure esplicitato nel corpo del ricorso mediante illustrazione e richiamo della relativa declaratoria, ma solo sotteso al conteggio allegato, omettendo così di chiarire i presupposti di fatto in forza dei
3 quali le mansioni disimpegnate dovrebbero essere ricondotte al livello D2 del ccnl (e non a quelle del livello D1attribuitogli).
Tali difetti di allegazione sono ridondati nella inutilità delle richieste istruttorie formulate dalla parte attorea, non essendovi istanze di confronto volte a lumeggiare gli aspetti fattuali della res controversa utili (recte indispensabili) alla decisione, così rimanendo impedita al giudicante qualsivoglia indagine volta a valutare, ex art. 36 Cost., la qualità del lavoro svolto, quindi la correttezza e legittimità degli importi reclamati come crediti di lavoro sul presupposto del non corretto inquadramento da parte della società datrice.
Deriva quanto esposto il rigetto delle pretese a contenuto economico fondate sul riconoscimento di un superiore livello di inquadramento.
Quanto alle affermazioni relative alla svolgimento di lavoro straordinario, va ricordato che secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, condiviso da questo giudice, la prova dello svolgimento di lavoro straordinario spetta al lavoratore e deve essere effettuata in modo rigoroso senza che il relativo compenso possa essere liquidato in base a criteri di mera equità ai quali non è dato ricorrere neppure per la quantificazione delle ore (cfr. tra le altre, Cass 4668/93, Sez. L, Sentenza n. 3714 del 16/02/2009 (Rv. 606783).
Il diritto al compenso per lavoro straordinario, quindi, è configurabile solo quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (cfr. Cass. n. 18/92). Dunque, il lavoratore-attore deve fornire non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero non solo del “quanto”, ma anche del
“quando” i limiti di orario di fatto siano stati superati, senza che il giudice possa ovviare a carenze probatorie facendo ricorso a valutazioni equitative e senza che eventuali –ma non decisive- ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova.
Nella fattispecie, le deduzioni del lavoratore sul maggiore orario di lavoro non hanno trovato riscontro nella istruttoria orale.
Si riportano di seguito le dichiarazioni testimoniali rese dai testimoni indotti dalla parte ricorrente.
Il teste ha dichiarato: “Ho conosciuto il ricorrente sul luogo di lavoro. Io Testimone_1 lavoravo per la presso la sede operativa sita in Pomigliano d'Arco, in via San Giusto CP_2
n. 87. Presso questo indirizzo si trovava anche la sede operativa della dove lavorava il Controparte_1 ricorrente. Le ditte condividevano la medesima sede operativa, in quanto, distinte per denominazione sociale, costituivano in realtà un'unica azienda, nella proprietà di Quanto Parte_2
4 all'attività delle imprese, posso dire che il settore delle telecomunicazioni era seguito da
[...]
pure nel settore delle telecomunicazioni, si occupava perlopiù degli scavi inerenti la Parte_3 creazione della rete, mentre l'attività di delivery atteneva ad Io lavoravo per e mi CP_2 CP_2 occupavo infatti di delivery, per cui sono in grado di riferire fino ad un certo punto sulle attività di
Se ricordo bene, il ricorrente iniziò a lavorare a febbraio 2023. Io già lavoravo presso CP_1 CP_2
Presso la sede di via san Giusto vi era un grosso piazzale dove si collocavano i mezzi delle ditte, poi
c'era un capannone adibito al piano terra a deposito dei materiali, mentre il piano superiore era adibito ad uso ufficio. Era un open space suddiviso da vetrate. Normalmente arrivavo al lavoro alle
7.30. L'esigenza di arrivare presto in ufficio era legata alla gestione dell'imprevisto, vale a dire la comunicazione di assenza da parte di qualche unità della squadra e la necessità di reperire un sostituto in tempo per rispettare gli appuntamenti esterni che iniziavano alle 8.30. Posso dire che in media l'orario di lavoro iniziava alle 8.00, comunque ripeto che era quasi all'ordine del giorno dover risolvere l'imprevisto che richiedeva di essere in ufficio già alle 7.30 o anche prima. Questi orari che ho riferito erano osservati anche dal Finivo di lavorare alle ore 19.00 e a volte anche dopo. Pt_1
Tanto accadeva perché vi era la necessità di seguire le squadre ancora sul campo per ultimare gli interventi di cui all'ultima fascia oraria 16.30-18.30. A volte mi dovevo trattenere per organizzare il lavoro del giorno dopo. Anche il terminava la giornata di lavoro alle 19.00. Questo Pt_1 accadeva per la quantità di pratiche da evadere. A volte lo vedevo avvilito. Preciso inoltre che capitava anche di dover provvedere a compiti non rientranti in quelli assegnati;
per esempio, recarsi in magazzino per sostituire il magazziniere assente, uscire con l'auto per affiggere gli avvisi di interruzione dell'elettricità e cose del genere, che distoglievano dal lavoro previsto dal contratto.
Tanto accadeva dal lunedì al venerdì. Io lavoravo anche il sabato dalle ore 8.00 alle ore 17.00 circa, ma non lavorava sempre di sabato;
è però capitato spesso. Ho lasciato il lavoro ad ottobre Pt_1
2023 e so che il ricorrente ha resistito qualche altro mese. ADR avv. Lima: “Se ricordo bene, il
[...] percepiva una retribuzione pari ad euro 1.100/1.200 mensili. Tanto riferisco perché me lo Pt_1 raccontava. Non vi erano riconoscimenti per straordinario o compiti extra”.
Il teste ha riferito: “Conosco i fatti di causa in quanto ho avuto rapporti con Testimone_2 in qualità di collaboratore esterno;
il titolare della stessa era e nel CP_2 Parte_2 corso della collaborazione appresi che nello stesso edificio si collocava la sede operativa di
presso cui lavorava il è stato proprio quest'ultimo ad offrirmi la sua CP_1 Pt_1 collaborazione per recarmi presso i vari cantieri. Nel mio contratto di collaborazione era previsto che una persona mi avrebbe accompagnato dalla sede operativa di Pomigliano d'Arco presso i vari cantieri dove dovevo recarmi per prendere le misure necessarie alla contabilità dei lavori eseguiti e di fatto il mio accompagnatore fu sempre il ADR Io contattavo il Barone e per gli Pt_1 Con accompagnamenti lui mi diceva di chiamare il La mia collaborazione con la è iniziata Pt_1
a giugno 2023 e durò 6 mesi. La collaborazione cessò perché era diventato difficile ottenere dal il pagamento dei miei compensi. Concordavo preventivamente con il gli Pt_2 Pt_1 appuntamenti che capitavano in base alle esigenze due-tre volte a settimana;
di solito,
5 l'appuntamento era intorno alle ore 9,00 e le attività in cantiere si protraevano sino alle 14-15,00; terminate le attività sul cantiere, tornavamo presso l'ufficio di Pomigliano d'Arco e il ricorrente rientrava in ufficio mentre io facevo ritorno alla mia abitazione. Oltre ad accompagnarmi sui cantieri per i miei rilievi, il svolgeva in ufficio delle attività preliminari molto importanti, Pt_1 per esempio era lui che, dopo averli stampati, si recava presso le zone coinvolte dai lavori per affiggere gli avvisi relativi al periodo di interruzione della energia elettrica da parte dell'ENEL; era il ricorrente a tenere i contatti con il personale ENEL con il quale concordava i periodi di interruzione dell'energia. Il ricorrente mi raccontò di essere uscito a volte la mattina molto presto per l'affissione degli avvisi. Ricordo che un venerdì pomeriggio già inoltrato, il Barone mi chiamò chiedendomi di effettuare urgentemente dei rilievi a Carinola vicino Caserta, mi recai sul posto con il ricorrente e trattandosi di lavori per diversi chilometri, ci trattenemmo sul posto fino a sera inoltrata”.
Non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità delle testimonianze, tenuto conto del carattere circostanziato e coerente delle deposizioni.
Tuttavia, è opinione del giudicante ch,e stante il tenore delle dichiarazioni testimoniali, non possa ritenersi provata la prestazione di lavoro straordinario, peraltro neppure esattamente quantificata in ricorso. Il ricorrente ha invero, affermato di lavorare dal lunedì al sabato dalle ore 7,00 alle 19,30. Tuttavia, il teste escluso la presenza fissa del Tes_1 Pt_1 in ufficio nella giornata del sabato (“Io lavoravo anche il sabato dalle ore 8.00 alle ore 17.00 circa, ma non lavorava sempre di sabato;
è però capitato spesso”); il teste ha riferito Pt_1 Tes_2
“di solito, l'appuntamento era intorno alle ore 9,00 e le attività in cantiere si protraevano sino alle
14-15,00; terminate le attività sul cantiere, tornavamo presso l'ufficio di Pomigliano d'Arco e il ricorrente rientrava in ufficio mentre io facevo ritorno alla mia abitazione”. In ogni caso, entrambi i testi non trascorrevano l'intera giornata lavorativa in ufficio con il in quanto Pt_1 impegnati, come lo stesso ricorrente del resto, in attività esterne sui cantieri ovvero in lavori con altre ditte (il teste ha riferito di avere avuto a che fare con il in Tes_2 Pt_1 qualità di esterno).
In tali termini, dalle predette testimonianze non può trarsi alcuna conferma circa le concrete modalità della prestazione offerta dal con particolare riferimento, sotto il Pt_1 profilo quantitativo, alla effettiva presenza di questi al lavoro tutti i giorni secondo l'orario indicato in ricorso.
Dalle dichiarazioni dei testi non è possibile neppure ritenere riscontrate le affermazioni di cui al ricorso circa la più ampia durata del rapporto, a dire del lavoratore iniziato già a gennaio 2023. In particolare, il teste ha riferito “Se ricordo bene, il ricorrente iniziò Tes_1
a lavorare a febbraio 2023”; il teste ha dichiarato di avere iniziato a lavorare Tes_2 successivamente, a giugno 2023.
Il rapporto di lavoro rimane pertanto accertato per il periodo dal 21.02.2023 al gennaio 2024 con le mansioni (D1 liv) e il normale orario contrattuale (40 ore settimanali) risultanti dalle buste paga.
6 Ne consegue il rigetto delle domande a contenuto economico connesse al più ampio periodo di lavoro fatto valere nonché alla prestazione di lavoro straordinario;
altresì, delle domande connesse allo svolgimento di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, per come già illustrato.
Su tali presupposti, rimangono dovute al ricorrente, in assenza di prova dell'avvenuto pagamento da parte della convenuta, le differenze retributive per le mensilità non pagate da luglio 2023 a gennaio 2024, per tredicesima mensilità, altresì per TFR da commisurarsi, all'orario e alle mansioni accertate, detratti gli importi mensilmente percepiti dal lavoratore, indicati in ricorso.
Diversamente, nulla può essere riconosciuto a titolo di indennità per ferie, festività e permessi non goduti, posto che non è emersa la prova dei presupposti costitutivi della pretesa, non essendo stato rispettato l'onere di allegazione, che comporta la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione di fatti e documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate. Invero, secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale, “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (Cass., n. 26985 del 22/12/2009; 22751 /2004; conforme Cass. n. 8521 del
27.04.2015 e Cass. Ord. n. 7696 del 6.04.2020.
Nel caso concreto, parte ricorrente non ha allegato, prima ancora che provato, i periodi di effettivo godimento delle ferie e, quindi, i periodi dedicati al lavoro piuttosto che al godimento delle ferie spettanti, avendo genericamente indicato in ricorso di non avere goduto di ferie. Tale difetto di allegazione ha impedito al giudicante ogni ulteriore approfondimento istruttorio.
Il principio è il medesimo in materia di festività e permessi non goduti, pertanto, ai sensi dell'art. 2967 c.c., gravava sul lavoratore l'onere di provare il mancato godimento degli stessi (ex plurimis Cass. n. 26985/2009): quanto ai permessi, parte istante non ha neppure dedotto di quali permessi si tratti e quando avrebbero dovuto essere goduti. In ogni caso, non essendo emerso nulla sul punto dalle dichiarazioni testimoniali, il relativo capo di domanda va rigettato.
Sui presupposti illustrati, tenuto conto dei minimi tabellari previsti dal CCNL, versato in atti, per il livello D1 (euro 1530,86 a decorrere dal giugno 2023) si determina un credito a favore del ricorrente per complessivi € 12246,88 di cui € 1462,84 per t.f.r.
La convenuta va quindi condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 12246,88 di cui € 1462,84 per t.f.r., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito (31.01.2024) sino all'effettivo soddisfo.
7 Il principio della soccombenza governa le spese liquidate come da dispositivo, anche se l'accoglimento solo parziale del ricorso, ne giustifica la compensazione tra le parti nella misura della metà.
P.Q.M.
Il dott. Gabriella Gagliardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_1 in favore del ricorrente della complessiva somma di € 12246,88 a titolo di differenze retributive, di cui € 1462,84 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria secondo indici
Istat ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
-rigetta nel resto il ricorso;
-condanna altresì la convenuta al pagamento di metà delle spese di giudizio, metà che liquida nella misura di euro 2500,00 a titolo di onorario, oltre rimborso spese generali e oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
dichiara compensata tra le parti la restante metà delle spese di lite.
Si comunichi
Napoli, così deciso il 25.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa G. Gagliardi
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