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Sentenza 3 febbraio 2024
Sentenza 3 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/02/2024, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3186/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Teresa LATELLA Presidente
- dott.ssa Ada CAPPELLO Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3186 / 2023, introdotta con ricorso congiunto da (c.f. nt. a MILANO (MI) il 11/11/1980 e Parte_1 C.F._1
(c.f. ) nt. a MILANO (MI) il 22/12/1976, Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. RUTIGLIANO EMANUELA e dell'Avv. TRASATTI
GIOVANNI, domicilio come da procura.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto al tribunale congiuntamente di ottenere la regolamentazione
[...] dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della loro LI Persona_1 nata il giorno 8.8.2020, alle condizioni da loro meglio indicate in ricorso.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui le parti hanno confermato le proprie richieste.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene pienamente rispondenti le condizioni delineate dai genitori.
Pag. 1 L'assetto individuato, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
L'ascolto della prole deve ritenersi impraticabile in ragione dell'età e comunque superfluo.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico- patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
1) I ricorrenti concordano che continueranno a coabitare nella casa familiare sita in San
Giuliano Milanese sino alla fine di giugno 2024, allorquando la signora e la Parte_1 Per_ LI , salvo cause di forza maggiore connesse alla disponibilità del nuovo alloggio della medesima, andranno ad abitare stabilmente nella nuova abitazione che la Pt_1 signora è in procinto di acquistare. Le parti concordano espressamente che, Pt_1 qualora la coabitazione cagionasse incomprensioni potenzialmente lesive della stabilità emotiva delle parti medesime e / o, soprattutto, della minore, la signora avrà Pt_1 facoltà di richiedere al sig. i uscire di casa entro quindici giorni. Parte_2 Per_
2) AFFIDARE la LI in modo condiviso ad entrambi i genitori, con stabile collocamento presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
Per_
3) Le parti concordano che sino al compimento dei quattro anni di età di la stessa pernotterà sempre a casa della mamma con la signora Fino al compimento del 4 Pt_1
Per_ anno di età, alternativamente passerà i week end con la mamma e il papà. Il papà,
Per_ salvo oggettive impossibilità, porterà a scuola tutti i giorni e la mamma andrà a
Per_ Per_ prendere a scuola . starà nei week end con il papà, il sabato e la domenica, ma riportandola sempre a casa della mamma entro le ore 19.00. Se lo desidera, e previo
Per_ accordo con la signora il sig. potrà prendere anche il venerdì Pt_1 Parte_2
Per_ dopo la scuola riportandola a dormire a casa. Dopo i 4 anni inizierà a trascorrere con il papà, i fine settimana alternati, passando 1 notte con il papà, in particolare il sabato, salvo diversi accordi. Quindi dal sabato mattina alla domenica sempre alle ore 19.00. Dopo
1 anno (quindi successivamente al compimento del quinto anno), valutando l'interesse Per_ primario di e quindi la sua reazione, le notti diventeranno 2 (da venerdì dopo scuola a domenica sera alle 19.00, salvo diversi accordi). Qualora anche prima di queste date
Pag. 2 Per_
dovesse manifestare la volontà di passare la notte con il papà, la mamma favorirà gli incontri.
Sono sempre fatti salvi i diversi accordi fra i genitori. In assenza di espresso accordo fra i genitori entro la serata del giovedì, resta valida la regola dei fine settimana alternati. Si fa Per_ presente che ogni qualvolta la mamma abbia bisogno di un aiuto per tenere durante la settimana o altre necessità si possa fare riferimento al papà. Per_ Con riguardo alle festività il collocamento di viene deciso nel seguente modo:
Natale: dalla chiusura delle scuole al 30 Dicembre con un genitore (ad eccezione del
Per_ pranzo del 25 che trascorrerà con l'altro), dal 31 dicembre alla riapertura delle scuole
Per_ con l'altro genitore. Per il Natale 2023 le parti si sono già accordate, mentre dal 2024 trascorrerà il primo periodo (dalla chiusura delle scuole al 30 dicembre con il papà in modo che l'anno dopo starà con la mamma). Per le vacanze estive, per il mese di luglio,
Per_ lavorando entrambi i genitori, , salva l'eventualità in cui i genitori abbiano una settimana libera o comunque salvo migliori accordi, andrà ai centri estivi e rimarrà valida la programmazione delle visite come definito, sempre salvo diversi accordi tra le parti. Per
Per_ il mese di agosto il primo anno (estate 2024) passerà due settimane con la mamma
(da definire il periodo) e le restanti due settimane le passerà sempre tornando a dormire a casa della mamma e organizzando delle giornate con il papà che potranno includere Per_ anche una notte fuori assecondando il desiderio di . Sempre assecondando la Per_ reazione di negli anni futuri, la minore passerà due settimane di agosto con la madre e due con il padre, periodi da definirsi entro e non oltre la fine del mese di marzo. Per_ Altre festività e ponti: trascorrerà ponti e festività ad anni alternati con la mamma o con il papà, salvo diversi accordi. Fino al compimento dei 5 anni non rimarrà comunque fuori casa per più di una notte durante queste festività, sempre con l'impegno di entrambi Per_ i genitori ad assecondare la volontà di .
5) Il padre verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento ordinario per la Per_ LI , la somma mensile minima di euro 200,00, oltre rivalutazione automatica;
Org_1 tale importo è stato individuato per il caso in cui il sig. non disponga di alcun Parte_2 reddito.
Le parti concordano espressamente sin d'ora che il contributo mensile ordinario paterno al mantenimento della LI sarà regolato, in ragione del reddito del sig. come Parte_2 da tabella che segue:
SPESE ORDINARIE
RETRIBUZIONE IMPORTO
0 200 da 1 a 1.799€ 400€
Tra 1.800€ e 2.499€ 600€
Tra 2.500€ e 3.499€ 700
Tra 3.500€ e 4.499€ 800€
Da 4.500€ e oltre 1.000€
Pag. 3 Per individuare lo scaglione di riferimento, le parti si impegnano a prendere in considerazione il cedolino mensile del reddito del sig. (ciò sino alla CU del Parte_2
2024). Per gli anni successivi, si farà sempre riferimento alla CU per la individuazione dello scaglione per l'intero anno successivo.
L'Assegno Unico verrà percepito al 100% dalla signora a partire dalla richiesta Pt_1 per l'anno 2025. Per i mesi dall'uscita di casa della signora alla fine del 2024 il Pt_1 signor onificherà mensilmente l'ammontare della sua quota di Assegno Unico Parte_2 alla signora Pt_1
6) Le spese extra verranno equamente suddivise, in ragione del 50% ciascuno, fra i genitori secondo le “Linee Guida spese extra Tribunale di Lodi e Milano” come di seguito, ad eccezione delle spese per l'abbigliamento (che rientreranno fra le spese extra qualora il sig. eroghi un contributo ordinario al mantenimento della LI inferiore o pari Parte_2
a euro 600,00) e per la mensa scolastica che verranno divise fra i genitori al 50% e non faranno, quindi, parte delle spese ordinarie comprese nel mantenimento.
Rimarranno parte delle spese extra da suddividere al 50% le spese per abbigliamento Per_ tecnico legato ad attività sportive che dovesse intraprendere.
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non Organizzazione_2 cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal;
Organizzazione_2
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal , ovvero Organizzazione_2 previsti dal ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Organizzazione_2
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati da decidere post scuole elementari;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
Pag.
4 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Con riferimento alla scuola materna ed elementare i genitori hanno già deciso di far Per_ frequentare ad la scuola privata;
pertanto le relative spese (purchè entro il range sino ad ora concordato) ricadranno nella casistica delle spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo.
La percentuale di spese straordinarie di spettanza paterna potrà aumentare in ragione dell'aumento del reddito del sig. eguendo il seguente schema: Parte_2
SPESE STRAORDINARIE
QRETRIBUZION PERCENTUALE PERCENTUALE
E
ANNA Parte_2
Fino a 2.999 50% 50%
Tra 3.000 e 60% 40%
5.999
Da 6.000 e oltre 75% 25%
7) Le Parti concordano che la signora cederà al signor Parte_1 Parte_2 che accetta, la quota del 50% della proprietà dell'appartamento sito in San Giuliano
Milanese, via Ungaretti n. 3 catastalmente identificato come da rogito che si allega costituendo parte integrante del presente accordo
Il signor per l'acquisto della quota del 50% dell'immobile come sopra descritto, Parte_2 verserà, alla signora la somma complessiva di euro 170.000,00 Pt_1
(centosettantamila/00) con assegno circolare che verrà consegnato contestualmente alla stipulazione dell'atto notarile di compravendita che avverrà contestualmente al preliminare di compravendita del nuovo immobile della signora Le parti precisano che il sig. Pt_1
Pag. 5 corrisponderà inoltre, sempre contestualmente all'atto di Parte_2 compravendita, l'importo di euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00) per l'acquisto dei mobili presenti nella casa familiare
Le parti concordano che le detrazioni legate alla ristrutturazione della casa familiare rimarranno al 50% a carico di ciascuna delle parti le quali si impegnano, per quanto possa occorrere, a ribadire e formalizzare tale impegno nel futuro atto di rogito. Per_ 8) i signori e in quanto genitori della minore , si impegnano, sin Parte_2 Pt_1
d'ora, a prestare il reciproco assenso al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio.
Spese compensate.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 30/1/2024
Il Presidente dott.ssa Maria Teresa LATELLA
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
Pag. 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Teresa LATELLA Presidente
- dott.ssa Ada CAPPELLO Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3186 / 2023, introdotta con ricorso congiunto da (c.f. nt. a MILANO (MI) il 11/11/1980 e Parte_1 C.F._1
(c.f. ) nt. a MILANO (MI) il 22/12/1976, Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. RUTIGLIANO EMANUELA e dell'Avv. TRASATTI
GIOVANNI, domicilio come da procura.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto al tribunale congiuntamente di ottenere la regolamentazione
[...] dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della loro LI Persona_1 nata il giorno 8.8.2020, alle condizioni da loro meglio indicate in ricorso.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui le parti hanno confermato le proprie richieste.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene pienamente rispondenti le condizioni delineate dai genitori.
Pag. 1 L'assetto individuato, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
L'ascolto della prole deve ritenersi impraticabile in ragione dell'età e comunque superfluo.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico- patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
1) I ricorrenti concordano che continueranno a coabitare nella casa familiare sita in San
Giuliano Milanese sino alla fine di giugno 2024, allorquando la signora e la Parte_1 Per_ LI , salvo cause di forza maggiore connesse alla disponibilità del nuovo alloggio della medesima, andranno ad abitare stabilmente nella nuova abitazione che la Pt_1 signora è in procinto di acquistare. Le parti concordano espressamente che, Pt_1 qualora la coabitazione cagionasse incomprensioni potenzialmente lesive della stabilità emotiva delle parti medesime e / o, soprattutto, della minore, la signora avrà Pt_1 facoltà di richiedere al sig. i uscire di casa entro quindici giorni. Parte_2 Per_
2) AFFIDARE la LI in modo condiviso ad entrambi i genitori, con stabile collocamento presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
Per_
3) Le parti concordano che sino al compimento dei quattro anni di età di la stessa pernotterà sempre a casa della mamma con la signora Fino al compimento del 4 Pt_1
Per_ anno di età, alternativamente passerà i week end con la mamma e il papà. Il papà,
Per_ salvo oggettive impossibilità, porterà a scuola tutti i giorni e la mamma andrà a
Per_ Per_ prendere a scuola . starà nei week end con il papà, il sabato e la domenica, ma riportandola sempre a casa della mamma entro le ore 19.00. Se lo desidera, e previo
Per_ accordo con la signora il sig. potrà prendere anche il venerdì Pt_1 Parte_2
Per_ dopo la scuola riportandola a dormire a casa. Dopo i 4 anni inizierà a trascorrere con il papà, i fine settimana alternati, passando 1 notte con il papà, in particolare il sabato, salvo diversi accordi. Quindi dal sabato mattina alla domenica sempre alle ore 19.00. Dopo
1 anno (quindi successivamente al compimento del quinto anno), valutando l'interesse Per_ primario di e quindi la sua reazione, le notti diventeranno 2 (da venerdì dopo scuola a domenica sera alle 19.00, salvo diversi accordi). Qualora anche prima di queste date
Pag. 2 Per_
dovesse manifestare la volontà di passare la notte con il papà, la mamma favorirà gli incontri.
Sono sempre fatti salvi i diversi accordi fra i genitori. In assenza di espresso accordo fra i genitori entro la serata del giovedì, resta valida la regola dei fine settimana alternati. Si fa Per_ presente che ogni qualvolta la mamma abbia bisogno di un aiuto per tenere durante la settimana o altre necessità si possa fare riferimento al papà. Per_ Con riguardo alle festività il collocamento di viene deciso nel seguente modo:
Natale: dalla chiusura delle scuole al 30 Dicembre con un genitore (ad eccezione del
Per_ pranzo del 25 che trascorrerà con l'altro), dal 31 dicembre alla riapertura delle scuole
Per_ con l'altro genitore. Per il Natale 2023 le parti si sono già accordate, mentre dal 2024 trascorrerà il primo periodo (dalla chiusura delle scuole al 30 dicembre con il papà in modo che l'anno dopo starà con la mamma). Per le vacanze estive, per il mese di luglio,
Per_ lavorando entrambi i genitori, , salva l'eventualità in cui i genitori abbiano una settimana libera o comunque salvo migliori accordi, andrà ai centri estivi e rimarrà valida la programmazione delle visite come definito, sempre salvo diversi accordi tra le parti. Per
Per_ il mese di agosto il primo anno (estate 2024) passerà due settimane con la mamma
(da definire il periodo) e le restanti due settimane le passerà sempre tornando a dormire a casa della mamma e organizzando delle giornate con il papà che potranno includere Per_ anche una notte fuori assecondando il desiderio di . Sempre assecondando la Per_ reazione di negli anni futuri, la minore passerà due settimane di agosto con la madre e due con il padre, periodi da definirsi entro e non oltre la fine del mese di marzo. Per_ Altre festività e ponti: trascorrerà ponti e festività ad anni alternati con la mamma o con il papà, salvo diversi accordi. Fino al compimento dei 5 anni non rimarrà comunque fuori casa per più di una notte durante queste festività, sempre con l'impegno di entrambi Per_ i genitori ad assecondare la volontà di .
5) Il padre verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento ordinario per la Per_ LI , la somma mensile minima di euro 200,00, oltre rivalutazione automatica;
Org_1 tale importo è stato individuato per il caso in cui il sig. non disponga di alcun Parte_2 reddito.
Le parti concordano espressamente sin d'ora che il contributo mensile ordinario paterno al mantenimento della LI sarà regolato, in ragione del reddito del sig. come Parte_2 da tabella che segue:
SPESE ORDINARIE
RETRIBUZIONE IMPORTO
0 200 da 1 a 1.799€ 400€
Tra 1.800€ e 2.499€ 600€
Tra 2.500€ e 3.499€ 700
Tra 3.500€ e 4.499€ 800€
Da 4.500€ e oltre 1.000€
Pag. 3 Per individuare lo scaglione di riferimento, le parti si impegnano a prendere in considerazione il cedolino mensile del reddito del sig. (ciò sino alla CU del Parte_2
2024). Per gli anni successivi, si farà sempre riferimento alla CU per la individuazione dello scaglione per l'intero anno successivo.
L'Assegno Unico verrà percepito al 100% dalla signora a partire dalla richiesta Pt_1 per l'anno 2025. Per i mesi dall'uscita di casa della signora alla fine del 2024 il Pt_1 signor onificherà mensilmente l'ammontare della sua quota di Assegno Unico Parte_2 alla signora Pt_1
6) Le spese extra verranno equamente suddivise, in ragione del 50% ciascuno, fra i genitori secondo le “Linee Guida spese extra Tribunale di Lodi e Milano” come di seguito, ad eccezione delle spese per l'abbigliamento (che rientreranno fra le spese extra qualora il sig. eroghi un contributo ordinario al mantenimento della LI inferiore o pari Parte_2
a euro 600,00) e per la mensa scolastica che verranno divise fra i genitori al 50% e non faranno, quindi, parte delle spese ordinarie comprese nel mantenimento.
Rimarranno parte delle spese extra da suddividere al 50% le spese per abbigliamento Per_ tecnico legato ad attività sportive che dovesse intraprendere.
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non Organizzazione_2 cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal;
Organizzazione_2
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal , ovvero Organizzazione_2 previsti dal ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Organizzazione_2
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati da decidere post scuole elementari;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
Pag.
4 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Con riferimento alla scuola materna ed elementare i genitori hanno già deciso di far Per_ frequentare ad la scuola privata;
pertanto le relative spese (purchè entro il range sino ad ora concordato) ricadranno nella casistica delle spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo.
La percentuale di spese straordinarie di spettanza paterna potrà aumentare in ragione dell'aumento del reddito del sig. eguendo il seguente schema: Parte_2
SPESE STRAORDINARIE
QRETRIBUZION PERCENTUALE PERCENTUALE
E
ANNA Parte_2
Fino a 2.999 50% 50%
Tra 3.000 e 60% 40%
5.999
Da 6.000 e oltre 75% 25%
7) Le Parti concordano che la signora cederà al signor Parte_1 Parte_2 che accetta, la quota del 50% della proprietà dell'appartamento sito in San Giuliano
Milanese, via Ungaretti n. 3 catastalmente identificato come da rogito che si allega costituendo parte integrante del presente accordo
Il signor per l'acquisto della quota del 50% dell'immobile come sopra descritto, Parte_2 verserà, alla signora la somma complessiva di euro 170.000,00 Pt_1
(centosettantamila/00) con assegno circolare che verrà consegnato contestualmente alla stipulazione dell'atto notarile di compravendita che avverrà contestualmente al preliminare di compravendita del nuovo immobile della signora Le parti precisano che il sig. Pt_1
Pag. 5 corrisponderà inoltre, sempre contestualmente all'atto di Parte_2 compravendita, l'importo di euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00) per l'acquisto dei mobili presenti nella casa familiare
Le parti concordano che le detrazioni legate alla ristrutturazione della casa familiare rimarranno al 50% a carico di ciascuna delle parti le quali si impegnano, per quanto possa occorrere, a ribadire e formalizzare tale impegno nel futuro atto di rogito. Per_ 8) i signori e in quanto genitori della minore , si impegnano, sin Parte_2 Pt_1
d'ora, a prestare il reciproco assenso al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio.
Spese compensate.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 30/1/2024
Il Presidente dott.ssa Maria Teresa LATELLA
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
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