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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 07/11/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Forlì, in persona del Giudice Dott.ssa LL AE, all'esito delle note depositate telematicamente ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2170/2024 R.G., promossa da
, c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. WALTER GIACOMINI
e dall'Avv. ANTONIO GIACOMINO,
PEC: Email_1
e Email_2 opponente contro
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
, Controparte_2
rappresentato e difeso dal funzionario delegato ex art. 417 bis c.p.c., dott.ssa KATIUSCIA
GARIFO, PEC: t Email_3
opposto
Conclusioni per l'opponente: annullare/dichiarare la nullità/inefficacia del decreto ingiunzione opposto e delle sanzioni accessorie per i motivi di cui al presente atto e per quelli ritenuti di giustizia;
in subordine diminuire la sanzione del massimo consentito di due terzi del minimo, con rateazione.
Conclusioni per il Ministero opposto: riconoscere la piena validità e vigenza dell'ordinanza ingiunzione n. 764063 del 9 maggio
2022 di € 3.520,00, notificata nei confronti del ricorrente con raccomandata il 29 maggio
2023;
1 respingere le richieste del ricorso, ritenute prive di fondamento sia in fatto che in diritto per quanto sopra motivato in dettaglio, con ogni conseguenza di legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30 settembre 2024, ha opposto l'ordinanza Parte_1
n. 764063, notificatagli il 29 maggio 2023, con la quale il Controparte_1
per il tramite degli Uffici della Ragioneria territoriale dello Stato di Bologna, gli
[...] aveva ingiunto il pagamento di € 3.520,00, a titolo di sanzione ex art. 49, c. 2 D.Lgs. n.
231/2008, giusta processo verbale di contestazione già notificatogli il 19 agosto 2019.
Ha in particolare eccepito l'opponente la decadenza dell'amministrazione per non aver proceduto a tempestiva contestazione e, nel merito, l'assenza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 3 L. n. 689/1981. In subordine, l'opponente ha chiesto la rideterminazione della sanzione nei limiti dell'importo minimo, ai sensi dell'art. 67 D.Lgs. n. 231/2007.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avversa opposizione, depositata il 9 aprile 2025 si è costituita l'amministrazione finanziaria in epigrafe, concludendo come in epigrafe.
4. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di decisione già fissata ex art. 429 c.p.c. per il giorno 6 novembre 2025, le parti hanno depositato memorie difensive scritte e quindi note telematiche ex art. 127 ter c.p., all'esito delle quali il Tribunale ha deciso come da presente sentenza.
5. L'opposizione non può trovare accoglimento per le motivazioni che seguono
6. Giova innanzi tutto rilevare la tempestività del procedimento amministrativo: all'opponente è stato infatti dapprima notificato il processo verbale GDF 2019 FC105 -001-
051 e quindi l'ordinanza ingiunzione per cui è opposizione. Mentre l'attività ispettiva è terminata il 24 giugno 2019, il processo verbale è stato notificato il 19 agosto 2019 (cfr. all.
n. 1 e 2 della memoria di costituzione), ossia entro il termine di cui all'art. 14, L. n. 689/1981.
L'ordinanza ingiunzione è stata poi ritualmente notificata il 29 maggio 2023.
7. Nel merito, come già ritenuto da questo Tribunale in precedenti analoghi processi, premesso che l'obiettività degli illeciti contestati appare pacifica e non costituisce oggetto di contestazione, I motivi di ricorso vertono essenzialmente sulla pretesa non imputabilità della violazione all'opponente, essendo essa imputabile al solo titolare dell'esercizio “Money transfer” e sulla carenza dell'elemento soggettivo, sotto il profilo della buona fede.
2 Giova innanzi tutto richiamare l'art. 49 .DLgs. n. 231/2007, commi 1 e 2, a mente del quale:
“1. È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.
Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11. Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all'articolo 1277, primo comma, del codice civile, e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice.
2. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11, la soglia è di 1.000 euro.”.
8. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “ai fini della sussistenza dell'illecito, è sufficiente che si realizzi la semplice “traditio” del denaro tra soggetti diversi che, per ciò solo, si rendono entrambi responsabili della violazione, a nulla rilevando la finale disponibilità (nella specie esclusa, svolgendo il percettore la funzione di mero depositario) della somma per realizzare operazioni di trasferimento e la liceità del negozio sottostante” (Cass. sent. n. 1645 del 23/01/2017): pertanto, la condotta violativa nel caso di specie sussiste, essendosi realizzata la consegna del denaro, indipendentemente dalle modalità, dalle finalità del trasferimento e dagli eventuali accordi assunti fra il soggetto pagatore ed il destinatario o depositario della somma consegnata.
9. L'opponente, sul quale incombeva il relativo onere probatorio, non ha dimostrato l'errore scusabile idoneo ad integrare la scriminante di cui all'art. 3 della L. 689/81, a mente del quale “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o
3 colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”. La giurisprudenza costante ha sancito come “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. 10508/1995; n. 7143/2001; n. 8343/2001; n. 14107/2003; n. 5304/2004; n.
15155/2005; n. 20930/2009; 9546/2018; n. 1529/2018; n. 4114/2016).
10. È quindi onere dell'interessato dimostrare la violazione della norma in buona fede e, in particolare, “l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso”
(Cfr. Cass. 4927/1998; n. 1873/1995, n. 10508/1995, n. 10893/1996). Pertanto, in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore della violazione è presunta e non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza
(cfr. Cass. n. 6018/2019).
11. Nello specifico, l'esimente della buona fede rilevante come causa di esclusione della responsabilità amministrativa si configura solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr. Cass. n. 20219/2018). In sostanza, la buona fede invocata dal privato richiede non un mero stato di ignoranza, bensì, per un verso, la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta e, per altro verso, l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero anche sotto il profilo dell'adempimento degli oneri di diligenza ed informazione prescritti dall'ordinamento giuridico.
12. Nel caso di specie, l'opponente, peraltro con allegazioni del tutto generiche, ha dedotto la propria buona fede per il fatto di non conoscere bene la lingua, non conoscere la disciplina normativa, non essere stato avvertito in ordine all'esistenza delle limitazioni in questione da parte del titolare dell'esercizio commerciale. E tuttavia, in tal modo, l'opponente non ha dimostrato, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, di avere fatto tutto il possibile,
4 in modo diligente, per conformarsi alla legge, non potendosi per la sola ignoranza escludersi la responsabilità e l'imputabilità soggettiva dell'illecito; deve invero ritenersi sempre operante il dovere di diligente informazione che necessariamente deve essere assolto per poter prospettare una carenza di colpa a carattere esimente e di cui in giudizio deve darsi precisa e puntuale prova, nel caso di specie non fornita. Del resto, l'eventuale difetto informativo o altra condotta omissiva o commissiva imputabile al titolare dell'esercizio commerciale nei rapporti interni fra quest'ultimo e l'opponente potrebbe incidere e assumere conseguenze nell'ambito dei rapporti fra i medesimi soggetti, ma non pregiudicare la pretesa sanzionatoria della P.A., i cui presupposti devono ritenersi nella fattispecie integrati.
13. Sulla congruità della sanzione, va detto che la PA ha correttamente applicato l'art. 63 del D.lgs 231/2007: “…alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3,
5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro…” e si
è rimessa al minimo edittale della sanzione. Per contro non può essere applicata alcuna riduzione, non ricorrendone presupposti e motivi di legge non essendo allegati né provati precisi motivi che possano giustificare ulteriori riduzioni.
14. Nulla sulle spese attesa la costituzione dell'amministrazione a mezzo di proprio funzionario, ai sensi dell'art. 6, c. 9, D.Lgs. n. 150/2011.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Forlì, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, rigetta l'opposizione proposta da nei confronti del Parte_1
, avverso l'ordinanza n. 764063, notificata il 29 Controparte_1 maggio 2023.
Nulla sulle spese.
Così deciso a Forlì, lì 7 novembre 2025
Il Giudice
LL AE
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Forlì, in persona del Giudice Dott.ssa LL AE, all'esito delle note depositate telematicamente ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2170/2024 R.G., promossa da
, c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. WALTER GIACOMINI
e dall'Avv. ANTONIO GIACOMINO,
PEC: Email_1
e Email_2 opponente contro
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
, Controparte_2
rappresentato e difeso dal funzionario delegato ex art. 417 bis c.p.c., dott.ssa KATIUSCIA
GARIFO, PEC: t Email_3
opposto
Conclusioni per l'opponente: annullare/dichiarare la nullità/inefficacia del decreto ingiunzione opposto e delle sanzioni accessorie per i motivi di cui al presente atto e per quelli ritenuti di giustizia;
in subordine diminuire la sanzione del massimo consentito di due terzi del minimo, con rateazione.
Conclusioni per il Ministero opposto: riconoscere la piena validità e vigenza dell'ordinanza ingiunzione n. 764063 del 9 maggio
2022 di € 3.520,00, notificata nei confronti del ricorrente con raccomandata il 29 maggio
2023;
1 respingere le richieste del ricorso, ritenute prive di fondamento sia in fatto che in diritto per quanto sopra motivato in dettaglio, con ogni conseguenza di legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30 settembre 2024, ha opposto l'ordinanza Parte_1
n. 764063, notificatagli il 29 maggio 2023, con la quale il Controparte_1
per il tramite degli Uffici della Ragioneria territoriale dello Stato di Bologna, gli
[...] aveva ingiunto il pagamento di € 3.520,00, a titolo di sanzione ex art. 49, c. 2 D.Lgs. n.
231/2008, giusta processo verbale di contestazione già notificatogli il 19 agosto 2019.
Ha in particolare eccepito l'opponente la decadenza dell'amministrazione per non aver proceduto a tempestiva contestazione e, nel merito, l'assenza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 3 L. n. 689/1981. In subordine, l'opponente ha chiesto la rideterminazione della sanzione nei limiti dell'importo minimo, ai sensi dell'art. 67 D.Lgs. n. 231/2007.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avversa opposizione, depositata il 9 aprile 2025 si è costituita l'amministrazione finanziaria in epigrafe, concludendo come in epigrafe.
4. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di decisione già fissata ex art. 429 c.p.c. per il giorno 6 novembre 2025, le parti hanno depositato memorie difensive scritte e quindi note telematiche ex art. 127 ter c.p., all'esito delle quali il Tribunale ha deciso come da presente sentenza.
5. L'opposizione non può trovare accoglimento per le motivazioni che seguono
6. Giova innanzi tutto rilevare la tempestività del procedimento amministrativo: all'opponente è stato infatti dapprima notificato il processo verbale GDF 2019 FC105 -001-
051 e quindi l'ordinanza ingiunzione per cui è opposizione. Mentre l'attività ispettiva è terminata il 24 giugno 2019, il processo verbale è stato notificato il 19 agosto 2019 (cfr. all.
n. 1 e 2 della memoria di costituzione), ossia entro il termine di cui all'art. 14, L. n. 689/1981.
L'ordinanza ingiunzione è stata poi ritualmente notificata il 29 maggio 2023.
7. Nel merito, come già ritenuto da questo Tribunale in precedenti analoghi processi, premesso che l'obiettività degli illeciti contestati appare pacifica e non costituisce oggetto di contestazione, I motivi di ricorso vertono essenzialmente sulla pretesa non imputabilità della violazione all'opponente, essendo essa imputabile al solo titolare dell'esercizio “Money transfer” e sulla carenza dell'elemento soggettivo, sotto il profilo della buona fede.
2 Giova innanzi tutto richiamare l'art. 49 .DLgs. n. 231/2007, commi 1 e 2, a mente del quale:
“1. È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.
Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11. Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all'articolo 1277, primo comma, del codice civile, e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice.
2. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11, la soglia è di 1.000 euro.”.
8. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “ai fini della sussistenza dell'illecito, è sufficiente che si realizzi la semplice “traditio” del denaro tra soggetti diversi che, per ciò solo, si rendono entrambi responsabili della violazione, a nulla rilevando la finale disponibilità (nella specie esclusa, svolgendo il percettore la funzione di mero depositario) della somma per realizzare operazioni di trasferimento e la liceità del negozio sottostante” (Cass. sent. n. 1645 del 23/01/2017): pertanto, la condotta violativa nel caso di specie sussiste, essendosi realizzata la consegna del denaro, indipendentemente dalle modalità, dalle finalità del trasferimento e dagli eventuali accordi assunti fra il soggetto pagatore ed il destinatario o depositario della somma consegnata.
9. L'opponente, sul quale incombeva il relativo onere probatorio, non ha dimostrato l'errore scusabile idoneo ad integrare la scriminante di cui all'art. 3 della L. 689/81, a mente del quale “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o
3 colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”. La giurisprudenza costante ha sancito come “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. 10508/1995; n. 7143/2001; n. 8343/2001; n. 14107/2003; n. 5304/2004; n.
15155/2005; n. 20930/2009; 9546/2018; n. 1529/2018; n. 4114/2016).
10. È quindi onere dell'interessato dimostrare la violazione della norma in buona fede e, in particolare, “l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso”
(Cfr. Cass. 4927/1998; n. 1873/1995, n. 10508/1995, n. 10893/1996). Pertanto, in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore della violazione è presunta e non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza
(cfr. Cass. n. 6018/2019).
11. Nello specifico, l'esimente della buona fede rilevante come causa di esclusione della responsabilità amministrativa si configura solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr. Cass. n. 20219/2018). In sostanza, la buona fede invocata dal privato richiede non un mero stato di ignoranza, bensì, per un verso, la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta e, per altro verso, l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero anche sotto il profilo dell'adempimento degli oneri di diligenza ed informazione prescritti dall'ordinamento giuridico.
12. Nel caso di specie, l'opponente, peraltro con allegazioni del tutto generiche, ha dedotto la propria buona fede per il fatto di non conoscere bene la lingua, non conoscere la disciplina normativa, non essere stato avvertito in ordine all'esistenza delle limitazioni in questione da parte del titolare dell'esercizio commerciale. E tuttavia, in tal modo, l'opponente non ha dimostrato, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, di avere fatto tutto il possibile,
4 in modo diligente, per conformarsi alla legge, non potendosi per la sola ignoranza escludersi la responsabilità e l'imputabilità soggettiva dell'illecito; deve invero ritenersi sempre operante il dovere di diligente informazione che necessariamente deve essere assolto per poter prospettare una carenza di colpa a carattere esimente e di cui in giudizio deve darsi precisa e puntuale prova, nel caso di specie non fornita. Del resto, l'eventuale difetto informativo o altra condotta omissiva o commissiva imputabile al titolare dell'esercizio commerciale nei rapporti interni fra quest'ultimo e l'opponente potrebbe incidere e assumere conseguenze nell'ambito dei rapporti fra i medesimi soggetti, ma non pregiudicare la pretesa sanzionatoria della P.A., i cui presupposti devono ritenersi nella fattispecie integrati.
13. Sulla congruità della sanzione, va detto che la PA ha correttamente applicato l'art. 63 del D.lgs 231/2007: “…alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3,
5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro…” e si
è rimessa al minimo edittale della sanzione. Per contro non può essere applicata alcuna riduzione, non ricorrendone presupposti e motivi di legge non essendo allegati né provati precisi motivi che possano giustificare ulteriori riduzioni.
14. Nulla sulle spese attesa la costituzione dell'amministrazione a mezzo di proprio funzionario, ai sensi dell'art. 6, c. 9, D.Lgs. n. 150/2011.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Forlì, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, rigetta l'opposizione proposta da nei confronti del Parte_1
, avverso l'ordinanza n. 764063, notificata il 29 Controparte_1 maggio 2023.
Nulla sulle spese.
Così deciso a Forlì, lì 7 novembre 2025
Il Giudice
LL AE
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