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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/07/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2627/2023
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 05/06/2025, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 2627 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. DI TOSTO Parte_1 C.F._1 all'A O, con domicilio eletto in LUNGOTEVERE FLAMINIO N. 22 - Roma
RICORRENTE E
( c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
BRAN TA, con domicilio eletto in LARGO G.A. BRAMBILLA 3 - FIRENZE
RESISTENTE
Oggetto: pubblico impiego – sanzione conservativa - Conclusioni di parte ricorrente: «Voglia codesto On. TRIBUNALE, contrariis reiectis: (1) ACCERTARE che la diffida oggetto delle contestazioni fu inviata dal Dr. – incaricato di pubblico servizio a norma dell' ART. 358 del CODICE Parte_1 PENALE e gravato dell' obbligo di riferire a norma dell' ART. 331 del CODICE DI PROCEDURA PENALE - in doveroso adempimento di un obbligo giuridico;
(2) ANNULLARE – per l' effetto - il seguente Provvedimento Disciplinare ed i suoi pedissequi e correlati atti: A) Provvedimento Disciplinare n. 4 del 2023 del 27.07.2023 a firma dei componenti dell' Ufficio Procedimenti Disciplinari dell' (Presidente Dr. - componente Dr.ssa Controparte_2 Controparte_3 Per_1
– componente Dr. , della
[...] Controparte_4 Controparte_5
, notificato al Ricorrente in data 27.07.2023 a mezzo PEC;
(B) Comunicazione
[...] Co Provvedimento Disciplinare n.
4-2023 del 27.07.2023 – Prot. 0017621/2023 – a firma digitale della Segreteria dell' CP_6 dell' , notificata al Ricorrente in data 27.07.2023 a mezzo Controparte_8 PEC;
(C) Applicazione Provvedimento Disciplinare n.
4-2023 del 28.07.2023 – Prot. Aouc 0017648 fi 28-07-2023 - a firma digitale del Direttore del Controparte_9
DAL 01 AL 30 AGOSTO 2023 COMPRESI, notificata al Ricorrente in data 28.07.2023 a mezzo PEC;
(3)
[...] ANNULLARE – per l' effetto - tutti gli atti presupposti, coevi, consequenziali e connessi, ancorché NON notificati al Ricorrente;
(4) CONDANNARE l' intimata Azienda datrice di lavoro, anche ai sensi della forma aggravata ex ART. 96 PRIMO COMMA C.P.C., al risarcimento dei danni morali ed esistenziali in favore del Dr. nonché al risarcimento dei danni all' onore, alla Parte_1 reputazione ed all' immagine, da determinarsi in via equitativa;
(3) CONDANNARE l'intimata Azienda datrice di lavoro al pagamento di competenze, spese ed onorari del presente giudizio;
(4) APPLICARE ogni effetto di legge».
Parte resistente ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare ogni richiesta ed istanza formulata nel ricorso avversario, in quanto illegittimamente sollevate e/o infondate, e comunque in ogni caso non provate per tutti i motivi esposti. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 13/09/2023 ha chiesto Parte_1 l'annullamento del provvedimento disciplinare n. 4 del 2023 del 27.07.2023, con cui l' di gli ha comminato la sanzione conservativa della CP_10 CP_1 sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un mese e con esso l'annullamento di tutti gli atti presupposti, coevi, consequenziali e connessi, anche se non notificati. Infine, ha chiesto il risarcimento dei danni morali ed esistenziali, nonché all'onore, alla reputazione e all'immagine, da determinarsi in via equitativa.
Il ricorrente ha allegato i seguenti fatti:
- di essere infermiere professionale in servizio presso l'
[...]
nonché dirigente sindacale dell'Organizzazione Controparte_1 CP_11 sindacale "Nursind –Sindacato delle Professioni Infermieristiche", in qualità di "Segretario aziendale AOU CAREGGI" dal 27.09.2021;
- il procedimento disciplinare è stato avviato dall Controparte_12
a seguito della trasmissione di una nota, la diffida Prot. FI-AOUC n.
[...] CP_13 78 del 08.05.2023, a firma del ricorrente con carta e timbro NURSIND;
- tale diffida era stata inviata alla Direzione aziendale, ad altre strutture aziendali e a due Autorità istituzionali: l Controparte_14
e il;
con essa il ricorrente denunciava
[...] Controparte_15 quanto accaduto nel comparto operatorio del CTO (4° piano) il 21 aprile 2023, durante uno sciopero di 24 ore, segnatamente lamentando che nella sala operatoria n. 7 fossero stati assegnati solo 1 Infermiere e 1 O.S.S. per il turno pomeridiano, durante il quale erano stati eseguiti 5 interventi di cataratta mentre per tali interventi, considerati dalla S.O.I. ad alta complessità e percentuale di complicazioni invalidanti, devono essere obbligatoriamente presenti due infermieri (uno strumentista e uno circolante) e un O.S.S.; tale situazione aveva comportato una responsabilità dei dirigenti dell' che avrebbero contravvenuto gravemente alla normativa vigente, CP_13 che per le sedute operatorie in regime ordinario (non urgenza) prevede un contingente minimo di 2 Infermieri e 1 O.S.S..; Cont
- di contro l' ha contestato al ricorrente la violazione di diverse norme, tra cui il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali n. 2016/679/UE, il Codice di comportamento aziendale (DG n. 725 del 22.12.2022) e il CCNL Comparto Sanità 2019-2021;
A sua difesa il ricorrente ha dedotto:
- di avere ha agito come "incaricato di pubblico servizio" (ex art. 358 c.p.) con il preciso obbligo di riferire all'Autorità ai sensi dell'art. 331 c.p.p., tenuto altresì conto che la diffida rientrava nelle sue prerogative di dirigente sindacale;
- i fatti denunciati trovavano fondamento nel d.P.R. del 14 gennaio 1997 (G.U. Serie generale n. 42 del 20.02.1997, Suppl. Ordinario n. 37) che stabilisce inequivocabilmente che l'attivazione di una sala operatoria deve prevedere almeno un medico anestesista, due chirurghi e due infermieri, cosicché il ricorrente aveva doverosamente rappresentato la situazione di estrema gravità che aveva messo in ___________________________________________________________________ 2
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pericolo la sicurezza dei pazienti alle Autorità e Istituzioni del settore sanitario, che sono tenute al segreto d'ufficio, e non alla stampa o alla collettività: la finalità era dunque quella di tutelare lo standard di sicurezza nella prestazione sanitaria;
- la sua iniziativa non aveva causato danni o disservizi di sorta;
- peraltro, la comunicazione dei dati personali trova legittimazione nel combinato disposto dell'art. 9, par. 2, lett. h) del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dell'art.
2-sexies, comma 2, lett. u) del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy). Queste norme consentono ai professionisti sanitari di comunicare dati personali per la corretta "gestione dei sistemi e servizi sanitari" e per la tutela della "sicurezza e salute della popolazione"; Cont
- non sono state violate le norme richiamate dall' relative al Codice di Comportamento Aziendale (art. 13 c. 14, art. 23 c. 1, art. 25 c. 2) e al CCNL Comparto Sanità (art. 83 c. 3 lett. b e c, art. 84 c. 3 lett. a, c. 4 lett. b, c. 8 lett. e);
- lo stesso provvedimento disciplinare dell' aveva riconosciuto che il CP_1 comportamento del dipendente aveva l'intento di segnalare situazioni critiche e non di danneggiare i pazienti;
- il ricorrente ha un ottimo percorso disciplinare e professionale, avendo ottenuto il massimo punteggio nella valutazione delle performance per l'anno 2022.
2. - Radicato il contraddittorio l' ha contestato la fondatezza delle CP_16 prospettazioni attoree, rimarcando i seguenti punti, ripresi dal procedimento disciplinare sfociato nell'irrogazione della sanzione oggetto di impugnazione.
In particolare, ha rammentato che il procedimento disciplinare era stato avviato a CP_ su impulso della Dirigente del Dipartimento Parte_2
giusta segnalazione dell'11.05.2023 con la quale si evidenziava
[...] che la nota di diffida dell'8.05.2023, oltre che a strutture aziendali, era stata inviata a soggetti esterni come l'OPI e il Rischio Clinico Regionale, con allegata la fotoriproduzione di 5 schede operatorie e della programmazione del turno di lavoro;
tant'è che l'OPI aveva stigmatizzato immediatamente la gravità dell'accaduto sia per la violazione GDPR che per quella deontologica, chiedendo i nominativi dei responsabili per un'eventuale azione disciplinare;
nel contempo, il Responsabile della Privacy aziendale aveva notificato la violazione dei dati all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e agli interessati (pazienti).
Nel merito, l' resistente ha contestato che la nota NURSIND del Dr. CP_1 Pt_1 costituisse una denuncia all'Autorità inquirente ai sensi dell'art. 331 c.p.p. trattandosi di una mera contestazione ovvero rivendicazione sindacale, tant'è che con essa si chiedeva alla Direzione Aziendale di dare "indicazioni precise sulla gestione delle varie figure professionali in occasione delle giornate di sciopero", con uno spirito di tutela dei lavoratori rappresentati, e non con l'intento di denuncia un reato.
Con tale rivendicazione, sebbene attivata nell'esercizio delle prerogative sindacali, il rappresentante sindacale aveva trasmodato i termini della contestazione, violando precise regole aziendali e normative poste a tutela della riservatezza dei dati personali dei pazienti, fonte di potenziale danno per la medesima azienda.
D'altra parte, la presunta legittimazione alla diffusione di dati sensibili, siccome invocata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. h) GDPR e Art.
2-sexies,
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comma 2, lett. u) Codice Privacy, non avevano fondamento in quanto il predetto art. 9 disciplina il trattamento (non la diffusione) dei dati sensibili e si applica al titolare del trattamento (cioè l' ), mentre l'operatore sanitario dipendente è solo una CP_1 persona autorizzata al trattamento sotto l'autorità del titolare. Il ricorrente aveva per di più violato il principio di minimizzazione dei dati (art. 5 par. 1 lett. c) GDPR) allegando le schede operatorie, alle quali non aveva alcun diritto di accesso;
né i destinatari della comunicazione avevano alcuna legittima prerogativa di conoscibilità sui dati clinici divulgati.
Inoltre, l'art.
2-sexies del Codice Privacy - che riconosce la rilevanza di interesse pubblico alla divulgazione di dati sensibili - richiede che la comunicazione dei dati sia basata su una specifica disposizione normativa che individui i tipi di dati trattabili, le operazioni eseguibili e le misure di tutela, aspetti del tutto mancanti nell'operazione di comunicazione effettuata dal dipendente.
Insomma, la comunicazione di dati sulla salute, eccedenti e non pertinenti, aveva comportato nella specie una violazione di dati personali (Data Breach), con accesso non autorizzato e illecita divulgazione, comportando una lesione attuale dei diritti e delle libertà degli interessati.
Infine, per tale condotta il ricorrente avrebbe violato pure gli artt. 13, 23 e 25 del Codice di Comportamento Aziendale (riguardanti riservatezza, protezione dei dati personali e comportamento nei rapporti privati) e gli artt. 83 e 84 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021 (riguardanti il segreto d'ufficio, l'uso privato delle informazioni d'ufficio e la violazione di obblighi da cui sia derivato grave danno all'Azienda).
Di qui la legittimità della sanzione conservativa in quanto corretta e proporzionata, tenendo conto dell'intento (riconosciuto nel provvedimento disciplinare) di segnalare situazioni critiche, ma anche della gravità degli obblighi violati e del potenziale danno.
Infatti, l'azienda, a causa del comportamento del ricorrente, aveva dovuto notificare una violazione dei dati personali (Data Breach) all'Autorità Garante della Privacy e a comunicare la violazione ai 5 pazienti interessati, esponendosi al rischio concreto di applicazione di sanzioni amministrative da parte dell'Autorità di controllo ( come accaduto in passato) e di eventuali richieste di risarcimento danni da parte dei pazienti, entrambe possibilità concrete, conseguenze tutte in relazione alle quali la stessa azienda si è riservata ogni azione di rivalsa nei confronti del medesimo dipendente.
Esaurita senza esito la fase conciliativa, nella quale l'Azienda ha offerto di ridurre la sanzione alla sospensione dal lavoro e dallo stipendio nella misura di dieci giorni con abbandono del giudizio e spese compensate, la causa, ritenuta matura per la decisione senza ulteriore istruzione, è stata decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
3. - Il ricorso è infondato.
3.1 - Dato per pacifico lo svolgimento dei fatti così come rappresentati in ricorso e riscontrati dall' resistente, vale considerare che nella vicenda in esame non CP_1 viene in rilievo, ai fini che ne occupa, il fatto, che il ricorrente, nella sua qualità di rappresentante sindacale del NURSIND, abbia inoltrato alle varie Direzioni aziendali nonché al Dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche dell' e al CP_13 Rischio clinico regionale OPI Pt-Fi, una nota/diffida con cui si denunciava una
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situazione di inadeguatezza organizzativa con riguardo alla composizione delle équipe nelle sale operatorie 6, 7 e 8 del CTO in occasione della giornata di sciopera del 21 aprile 2023, per cui, segnatamente, la sala 7 avrebbe operato con un solo infermiere e un OSS, in violazione delle norme di sicurezza, appuntando l'attenzione sul fatto che in tale frangente l'amministrazione aveva ignorato le competenze professionali e compromettendo la sicurezza dei pazienti e chiedendo nel contempo alla Direzione generale di fare chiarezza su quanto accaduto e di fornire indicazioni chiare per la gestione del personale durante gli scioperi.
La tematica relativa del contesto operativo dell'attività delle sale operatorie, oggetto di critica da parte dell'organismo sindacale in quanto incidente sulle relazioni con il personale infermieristico e sulla piena esplicazione dei propri diritti sindacali, esula del tutto da qualsivoglia profilo di rilevanza disciplinare e del resto non è affatto rientrante nel contenuto della contestazione disciplinare mossa all'odierno ricorrente.
3.2. - Qui rileva invece la circostanza che in allegato alla diffida sia stata posta una serie di documenti (schede operatorie e turni) atti a dimostrare che nell'occasione erano stati eseguiti 5 interventi di chirurgia oculistica in condizioni non conformi.
3.3. - Ciò che per vero si addebita al ricorrente, firmatario della diffida in qualità di segretario aziendale del NURSIND, riguarda i seguenti fatti che si traggono dalla nota a firma del Direttore del Dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetricie dall'11.5.2023:
“ In data 8 maggio u.s. perviene anche a questa Direzione e ad altre strutture aziendali nonché a due soggetti esterni Controparte_14
una nota del sindacato
[...] Controparte_14 CP_15 Controparte_15 Nursind ad oggetto Diffida in merito alla gestione dei contingenti minimi per lo sciopero del 21 aprile 2023” che si rimette in allegato (All. n.1). Nella nota il Sindacato anzidetto nella persona del segretario aziendale nonché dipendente di questa Azienda assevera alcune considerazioni e contestazioni circa la composizione dell'equipe di una Sala Operatoria durante lo sciopero del 21 Aprile u.s. Nella suddetta nota risultano allegate copie di n. 5 schede del registro operatorio che , oltre ai nominativi dell'equipe chirurgica, riportano altri dati e specificatamente la data di intervento, il cognome e nome del paziente, il sesso, la data di nascita ed età, la diagnosi operatoria, il tipo di intervento, la descrizione dell'intervento, nonché l etichettatura del dispositivo medico monouso utilizzato per l'intervento. Le copie si ritiene possano verosimilmente essere stampe di fotografie del registro operatorio effettuate con telefono cellulare.
In data 9 maggio u.s. perviene a questa Direzione cfr. alla nota Prot. 0010875 del 9.05.2023 un riscontro con cui l Controparte_17
dà atto del ricevimento della comunicazione anche ad
[...] esso pervenuta ed evidenzia la gravità dell'accaduto “ sia dal punto di vista della violazione del GDPR sia dal punto di vista deontologico richiedendo altresì “ il nominativo o i nominativi dei responsabili della riproduzione e diffusione dei dati, al termine dell'indagine interna, al fine di poter valutare un'eventuale azione disciplinare All. n.
2. In data 10 maggio risulta a questa Direzione che l' , quale titolare del CP_1 trattamento, abbia effettuato una notificazione di violazione dei dati personali all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n° 2016/679 GDPR ed ha acquisito i
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dati di contatto necessari per effettuare le comunicazioni della violazione ai pazienti interessati, come previsto dall'art. 34 dell'anzidetto regolamento.
Stante la rilevanza e la gravità dei fatti accaduti, ritenendosi che la violazione commessa debba prevedere l'irrogazione di una sanzione superiore a quanto agibile da parte di questa Direzione, si rimette all'Ufficio Procedimenti Disciplinari e si trasmette quanto in nostra disponibilità a documentare i fatti esposti.” ( doc. 2 e 3 della produzione di parte resistente).
3.4. - Di qui la contestazione elevata nei confronti del ricorrente in data 31 maggio 2023 nella quale si evidenziava nella condotta di quest'ultimo la “violazione di dati personali” ( art. 4, § 12 e artt. 33-34 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 2016/679/UE del 27 aprile 2016) comportando la perdita di riservatezza di dati riservati e sensibili per di più sottoposti a segreto professionale. “Tale violazione è particolarmente grave in quanto, oltre ad aver provocato all' un CP_1 grave danno di immagine e reputazione, la espone al rischio di sanzioni amministrative da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nonché richieste di risarcimento da parte dei pazienti…”. “Tale suo comportamento configurerebbe la violazione dei seguenti articoli del Codice di comportamento aziendale approvato con provvedimento D.G. nr 725 del 22.12.2022: art. 13 ( Rapporti con l'assistito e il cittadino utente) “14. Il dipendente deve garantire la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso per ragioni d'ufficio”; art. 23 ( Protezione dei dati personali) “ 1. Il dipendente ha l'obbligo di rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali nonché le istruzioni e le disposizioni in materia impartite dall'Azienda.
2. Il dipendente non può utilizzare i dati personali acquisiti nell'ambito del rapporto di lavoro al di fuori dell'attività istituzionale, con particolare riferimento alla loro diffusione e alla comunicazione a soggetti non legittimati |…|”; art. 25 ( comportamento nei rapporti privati): “
2. Nei rapporti privati il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre in Azienda per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Azienda…”; nonché dell'art. 83 del CCNL Comparto sanità 2019-2021 ( Obblighi del dipendente), comma 3: […] il dipendente deve in particolare: lett. b) “rispettare il segreto di ufficio nei casi e nei modio previsti dalle norme dell'ordinamento ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990”, e lett. c): “non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni di ufficio”;
e configura l'infrazione di cui ai seguenti articoli del CCNL Comparto sanità 2019_2021: art. 84, comma 3 lett. a): inosservanza delle disposizioni di servizio […]” comma 4 lett. b “particolare gravità delle mancanze previste nel comma 3” comma 8 lett. e)
“violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato un grave danno all' , agli CP_1 utenti[…]
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per le quali è prevista la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 6 mesi… >> ( doc. 7 della produzione ). CP_13
3.5. - A seguito dell'audizione l'UPD dell' , disattese le articolate difese del CP_1 dipendente, riconosciuta la rilevanza disciplinare della condotta tenuta in relazione alle norme di comportamento e agli obblighi contrattuali violati, ha comminato allo stesso la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per la durata di un mese.
4. - Orbene, la difesa del ricorrente, nel contestare la legittimità sostanziale del provvedimento disciplinare, senza svolgere rilievi di sorta sulle forme del procedimento disciplinare adottato, ha inteso ribadire che lo stesso avrebbe agito unicamente nella veste di dirigente sindacale e quale incaricato di pubblico servizio, avente l'obbligo di riferire all'Autorità giudiziaria di eventuali reati di cui abbia appreso notizia in ragione o a causa del suo servizio. In tale ambito di prerogative, avrebbe inviato la diffida oltre agli organi direttivi dell' anche ad altri due enti che si CP_1 occupano di assistenza sanitaria, “titolati a ricevere documenti di carattere sanitario”. Inoltre, non aveva diffuso notizie all'opinione pubblica ma ne aveva fatto partecipe organi deputati a ricevere tali informazioni, nell'adempimento di precisi obblighi relativi alla tutela della salute e della sicurezza della popolazione.
4.1. - Tali argomenti non colgono nel segno in quanto non sembrano volere tenere conto che il contenuto della condotta oggetto di addebito disciplinare non riguarda la denuncia di un disservizio o di una presunta mala gestio nell'organizzazione operativa delle sale operatorie che si sarebbe registrata in occasione dello sciopero del 21 aprile 2023, bensì l'accesso e soprattutto la diffusione, se non improvvida sicuramente non necessaria ai fini prefissati ed agevolmente evitabile facendo riferimento ai fatti senza divulgare informazioni personali e cliniche dei pazienti, di dati personali sanitari, per ciò solo sensibili e riservati, relativi a cinque pazienti, in aperta contravvenzione alle disposizioni del e che hanno comportato l'oggettiva perdita dei predetti atti riservati. Pt_3
4.2. - Del tutto privo di conferenza fattuale e giuridica è poi l'asserzione che il ricorrente, in quanto dirigente sindacale avrebbe agito in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 331 c.p.p., che impone l'obbligo, per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, di denunciare per iscritto al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria ogni notizia di reato perseguibile d'ufficio di cui vengano a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni. Nella specie è agevole osservare che la diffida sindacale per cui si discute non integra affatto una denuncia all'Autorità giudiziaria di fatti o notizie di reato perseguibili di ufficio e tanto meno è idonea a soddisfare l'esigenza di garantire l'effettività dell'azione penale, assicurando che le notizie di reato non sfuggano all'attenzione dell'autorità giudiziaria.
E' poi appena il caso di rilevare che neppure è corretta l'affermazione secondo cui il dirigente sindacale è di per sé un incaricato di pubblico servizio: semmai tale qualifica può derivare dal ruolo professionale di dipendente pubblico che esercita funzioni sanitarie o amministrative, non da quello sindacale.
4.3. - Il che pone ulteriori dubbi sulla liceità della condotta del ricorrente, riguardo alle modalità, per vero non indagate oltre dall'Azienda datrice operante in sede
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disciplinare, con le quali lo stesso sarebbe venuto in possesso di dati personali di pazienti, acquisendo le relative schede sanitarie, non essendo emerso peraltro che lo stesso ricorrente fosse colui che per ragioni legate allo svolgimento del servizio aveva la disponibilità dei dati relativi agli interventi in sala operatoria e come tale autorizzato alla trasmissione dei predetti dati anche per una corretta gestione dei sistemi e dei servizi sanitari, così come richiamato in modo tuttavia non pertinente dalla stessa difesa ricorrente.
4.4. - Non può invece non rimarcarsi che la sottrazione di dati sanitari personali da parte di un soggetto non autorizzato ovvero per finalità estranee al servizio sanitario viola i principi di liceità, correttezza e trasparenza;
minimizzazione dei dati ( art. 5 GDPR), soprattutto ove si consideri che i dati sanitari rientrano tra i dati particolari e possono essere trattati solo in casi specifici (es. medicina preventiva, diagnosi, assistenza sanitaria valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3); ovvero i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale: v. art. 9 GDPR), fermo restando che il trattamento per finalità di rilevante interesse pubblico deve essere autorizzato da norma di legge e rispettare misure di garanzia ex art.
2-sexies d.lgs. 196/2003.
In tale cornice normativa, seppure debba riconoscersi il diritto di azione sindacale e di segnalazione di criticità (come del resto fa lo stesso provvedimento disciplinare), tuttavia l'esercizio di tale diritto è sottoposto al rispetto degli obblighi cogenti relativi alla materia - di assoluta rilevanza - della protezione dei dati personali.
4.5. - Quindi, se il soggetto non è autorizzato dal titolare del trattamento (in tal caso l' ) o agisce al di fuori delle finalità istituzionali, si configura una Controparte_18 violazione del trattamento.
4.6. - Il punto critico (e anche dirimente per il presente giudizio) è, dunque, l'allegazione di documenti contenenti dati sanitari identificabili, che ha innescato una reazione disciplinare ( prima da parte dell' Controparte_14
e poi dal dirigente di settore dell' ) e una
[...] CP_13 segnalazione al Garante ( Data Breach).
5. - In conclusione e in sintesi, l'invio di una nota sindacale di diffida a vari destinatari, inclusi soggetti esterni all'Azienda (
[...]
), allegando copie di 5 schede operatorie Controparte_19 contenenti dati personali e sanitari identificabili dei pazienti (nome, diagnosi, tipo di intervento, data di nascita, ecc.) e l'avere pertanto diffuso tali dati senza autorizzazione, senza anonimizzazione e senza rispettare i principi di minimizzazione e proporzionalità previsti dal GDPR, integra senza dubbio una condotta costituente illecito disciplinare, in quanto, pur motivata da finalità sindacali (segnalare una presunta inadeguatezza organizzativa e mancanza di sicurezza per i pazienti,
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potenzialmente pericolosa), ha certamente comportato un uso dei dati sanitari non autorizzato né necessario né proporzionato rispetto allo scopo dichiarato, esponendo l' ad danno di immagine e a a rischi concreti di sanzioni e richieste risarcitorie CP_1 da parte dei soggetti titolari dei dati diffusi illecitamente.
6. - Quanto alla sanzione conservativa applicata, quantunque la difesa ricorrente si sia incentrata nel sostenere esclusivamente l'esonero da ogni responsabilità disciplinare ( anche a fronte di una disponibilità dell' a ridurre in via CP_1 conciliativa l'entità della misura, avendo controparte manifestato l'interesse invece ad ottenere l'annullamento della sanzione), la stessa deve ritenersi appropriata rispetto alle violazioni contestate e alle previsioni contrattualcollettive richiamate nel provvedimento impugnato, attesa la rilevanza degli interessi in gioco, sicché non può escludersi, ai fini della valutazione di proporzionalità della sanzione medesima, una certa gravità che ha connotato la condotta del dipendente, che giustifica appieno l'entità della misura data.
7. - Rimane assorbita dal rigetto della domanda principale ogni altra questione in uno alle richieste risarcitorie siccome avanzate in ricorso.
8. - Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I ) rigetta il ricorso.
II) Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida, in favore della resistente, in € 3.500,00 oltre al rimborso delle spese generali forfetarie al 15%, Iva, se dovuta, e cpa come per legge. Firenze, data del deposito
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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(c.f. ) rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. DI TOSTO Parte_1 C.F._1 all'A O, con domicilio eletto in LUNGOTEVERE FLAMINIO N. 22 - Roma
RICORRENTE E
( c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
BRAN TA, con domicilio eletto in LARGO G.A. BRAMBILLA 3 - FIRENZE
RESISTENTE
Oggetto: pubblico impiego – sanzione conservativa - Conclusioni di parte ricorrente: «Voglia codesto On. TRIBUNALE, contrariis reiectis: (1) ACCERTARE che la diffida oggetto delle contestazioni fu inviata dal Dr. – incaricato di pubblico servizio a norma dell' ART. 358 del CODICE Parte_1 PENALE e gravato dell' obbligo di riferire a norma dell' ART. 331 del CODICE DI PROCEDURA PENALE - in doveroso adempimento di un obbligo giuridico;
(2) ANNULLARE – per l' effetto - il seguente Provvedimento Disciplinare ed i suoi pedissequi e correlati atti: A) Provvedimento Disciplinare n. 4 del 2023 del 27.07.2023 a firma dei componenti dell' Ufficio Procedimenti Disciplinari dell' (Presidente Dr. - componente Dr.ssa Controparte_2 Controparte_3 Per_1
– componente Dr. , della
[...] Controparte_4 Controparte_5
, notificato al Ricorrente in data 27.07.2023 a mezzo PEC;
(B) Comunicazione
[...] Co Provvedimento Disciplinare n.
4-2023 del 27.07.2023 – Prot. 0017621/2023 – a firma digitale della Segreteria dell' CP_6 dell' , notificata al Ricorrente in data 27.07.2023 a mezzo Controparte_8 PEC;
(C) Applicazione Provvedimento Disciplinare n.
4-2023 del 28.07.2023 – Prot. Aouc 0017648 fi 28-07-2023 - a firma digitale del Direttore del Controparte_9
DAL 01 AL 30 AGOSTO 2023 COMPRESI, notificata al Ricorrente in data 28.07.2023 a mezzo PEC;
(3)
[...] ANNULLARE – per l' effetto - tutti gli atti presupposti, coevi, consequenziali e connessi, ancorché NON notificati al Ricorrente;
(4) CONDANNARE l' intimata Azienda datrice di lavoro, anche ai sensi della forma aggravata ex ART. 96 PRIMO COMMA C.P.C., al risarcimento dei danni morali ed esistenziali in favore del Dr. nonché al risarcimento dei danni all' onore, alla Parte_1 reputazione ed all' immagine, da determinarsi in via equitativa;
(3) CONDANNARE l'intimata Azienda datrice di lavoro al pagamento di competenze, spese ed onorari del presente giudizio;
(4) APPLICARE ogni effetto di legge».
Parte resistente ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare ogni richiesta ed istanza formulata nel ricorso avversario, in quanto illegittimamente sollevate e/o infondate, e comunque in ogni caso non provate per tutti i motivi esposti. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 13/09/2023 ha chiesto Parte_1 l'annullamento del provvedimento disciplinare n. 4 del 2023 del 27.07.2023, con cui l' di gli ha comminato la sanzione conservativa della CP_10 CP_1 sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un mese e con esso l'annullamento di tutti gli atti presupposti, coevi, consequenziali e connessi, anche se non notificati. Infine, ha chiesto il risarcimento dei danni morali ed esistenziali, nonché all'onore, alla reputazione e all'immagine, da determinarsi in via equitativa.
Il ricorrente ha allegato i seguenti fatti:
- di essere infermiere professionale in servizio presso l'
[...]
nonché dirigente sindacale dell'Organizzazione Controparte_1 CP_11 sindacale "Nursind –Sindacato delle Professioni Infermieristiche", in qualità di "Segretario aziendale AOU CAREGGI" dal 27.09.2021;
- il procedimento disciplinare è stato avviato dall Controparte_12
a seguito della trasmissione di una nota, la diffida Prot. FI-AOUC n.
[...] CP_13 78 del 08.05.2023, a firma del ricorrente con carta e timbro NURSIND;
- tale diffida era stata inviata alla Direzione aziendale, ad altre strutture aziendali e a due Autorità istituzionali: l Controparte_14
e il;
con essa il ricorrente denunciava
[...] Controparte_15 quanto accaduto nel comparto operatorio del CTO (4° piano) il 21 aprile 2023, durante uno sciopero di 24 ore, segnatamente lamentando che nella sala operatoria n. 7 fossero stati assegnati solo 1 Infermiere e 1 O.S.S. per il turno pomeridiano, durante il quale erano stati eseguiti 5 interventi di cataratta mentre per tali interventi, considerati dalla S.O.I. ad alta complessità e percentuale di complicazioni invalidanti, devono essere obbligatoriamente presenti due infermieri (uno strumentista e uno circolante) e un O.S.S.; tale situazione aveva comportato una responsabilità dei dirigenti dell' che avrebbero contravvenuto gravemente alla normativa vigente, CP_13 che per le sedute operatorie in regime ordinario (non urgenza) prevede un contingente minimo di 2 Infermieri e 1 O.S.S..; Cont
- di contro l' ha contestato al ricorrente la violazione di diverse norme, tra cui il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali n. 2016/679/UE, il Codice di comportamento aziendale (DG n. 725 del 22.12.2022) e il CCNL Comparto Sanità 2019-2021;
A sua difesa il ricorrente ha dedotto:
- di avere ha agito come "incaricato di pubblico servizio" (ex art. 358 c.p.) con il preciso obbligo di riferire all'Autorità ai sensi dell'art. 331 c.p.p., tenuto altresì conto che la diffida rientrava nelle sue prerogative di dirigente sindacale;
- i fatti denunciati trovavano fondamento nel d.P.R. del 14 gennaio 1997 (G.U. Serie generale n. 42 del 20.02.1997, Suppl. Ordinario n. 37) che stabilisce inequivocabilmente che l'attivazione di una sala operatoria deve prevedere almeno un medico anestesista, due chirurghi e due infermieri, cosicché il ricorrente aveva doverosamente rappresentato la situazione di estrema gravità che aveva messo in ___________________________________________________________________ 2
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pericolo la sicurezza dei pazienti alle Autorità e Istituzioni del settore sanitario, che sono tenute al segreto d'ufficio, e non alla stampa o alla collettività: la finalità era dunque quella di tutelare lo standard di sicurezza nella prestazione sanitaria;
- la sua iniziativa non aveva causato danni o disservizi di sorta;
- peraltro, la comunicazione dei dati personali trova legittimazione nel combinato disposto dell'art. 9, par. 2, lett. h) del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dell'art.
2-sexies, comma 2, lett. u) del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy). Queste norme consentono ai professionisti sanitari di comunicare dati personali per la corretta "gestione dei sistemi e servizi sanitari" e per la tutela della "sicurezza e salute della popolazione"; Cont
- non sono state violate le norme richiamate dall' relative al Codice di Comportamento Aziendale (art. 13 c. 14, art. 23 c. 1, art. 25 c. 2) e al CCNL Comparto Sanità (art. 83 c. 3 lett. b e c, art. 84 c. 3 lett. a, c. 4 lett. b, c. 8 lett. e);
- lo stesso provvedimento disciplinare dell' aveva riconosciuto che il CP_1 comportamento del dipendente aveva l'intento di segnalare situazioni critiche e non di danneggiare i pazienti;
- il ricorrente ha un ottimo percorso disciplinare e professionale, avendo ottenuto il massimo punteggio nella valutazione delle performance per l'anno 2022.
2. - Radicato il contraddittorio l' ha contestato la fondatezza delle CP_16 prospettazioni attoree, rimarcando i seguenti punti, ripresi dal procedimento disciplinare sfociato nell'irrogazione della sanzione oggetto di impugnazione.
In particolare, ha rammentato che il procedimento disciplinare era stato avviato a CP_ su impulso della Dirigente del Dipartimento Parte_2
giusta segnalazione dell'11.05.2023 con la quale si evidenziava
[...] che la nota di diffida dell'8.05.2023, oltre che a strutture aziendali, era stata inviata a soggetti esterni come l'OPI e il Rischio Clinico Regionale, con allegata la fotoriproduzione di 5 schede operatorie e della programmazione del turno di lavoro;
tant'è che l'OPI aveva stigmatizzato immediatamente la gravità dell'accaduto sia per la violazione GDPR che per quella deontologica, chiedendo i nominativi dei responsabili per un'eventuale azione disciplinare;
nel contempo, il Responsabile della Privacy aziendale aveva notificato la violazione dei dati all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e agli interessati (pazienti).
Nel merito, l' resistente ha contestato che la nota NURSIND del Dr. CP_1 Pt_1 costituisse una denuncia all'Autorità inquirente ai sensi dell'art. 331 c.p.p. trattandosi di una mera contestazione ovvero rivendicazione sindacale, tant'è che con essa si chiedeva alla Direzione Aziendale di dare "indicazioni precise sulla gestione delle varie figure professionali in occasione delle giornate di sciopero", con uno spirito di tutela dei lavoratori rappresentati, e non con l'intento di denuncia un reato.
Con tale rivendicazione, sebbene attivata nell'esercizio delle prerogative sindacali, il rappresentante sindacale aveva trasmodato i termini della contestazione, violando precise regole aziendali e normative poste a tutela della riservatezza dei dati personali dei pazienti, fonte di potenziale danno per la medesima azienda.
D'altra parte, la presunta legittimazione alla diffusione di dati sensibili, siccome invocata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. h) GDPR e Art.
2-sexies,
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comma 2, lett. u) Codice Privacy, non avevano fondamento in quanto il predetto art. 9 disciplina il trattamento (non la diffusione) dei dati sensibili e si applica al titolare del trattamento (cioè l' ), mentre l'operatore sanitario dipendente è solo una CP_1 persona autorizzata al trattamento sotto l'autorità del titolare. Il ricorrente aveva per di più violato il principio di minimizzazione dei dati (art. 5 par. 1 lett. c) GDPR) allegando le schede operatorie, alle quali non aveva alcun diritto di accesso;
né i destinatari della comunicazione avevano alcuna legittima prerogativa di conoscibilità sui dati clinici divulgati.
Inoltre, l'art.
2-sexies del Codice Privacy - che riconosce la rilevanza di interesse pubblico alla divulgazione di dati sensibili - richiede che la comunicazione dei dati sia basata su una specifica disposizione normativa che individui i tipi di dati trattabili, le operazioni eseguibili e le misure di tutela, aspetti del tutto mancanti nell'operazione di comunicazione effettuata dal dipendente.
Insomma, la comunicazione di dati sulla salute, eccedenti e non pertinenti, aveva comportato nella specie una violazione di dati personali (Data Breach), con accesso non autorizzato e illecita divulgazione, comportando una lesione attuale dei diritti e delle libertà degli interessati.
Infine, per tale condotta il ricorrente avrebbe violato pure gli artt. 13, 23 e 25 del Codice di Comportamento Aziendale (riguardanti riservatezza, protezione dei dati personali e comportamento nei rapporti privati) e gli artt. 83 e 84 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021 (riguardanti il segreto d'ufficio, l'uso privato delle informazioni d'ufficio e la violazione di obblighi da cui sia derivato grave danno all'Azienda).
Di qui la legittimità della sanzione conservativa in quanto corretta e proporzionata, tenendo conto dell'intento (riconosciuto nel provvedimento disciplinare) di segnalare situazioni critiche, ma anche della gravità degli obblighi violati e del potenziale danno.
Infatti, l'azienda, a causa del comportamento del ricorrente, aveva dovuto notificare una violazione dei dati personali (Data Breach) all'Autorità Garante della Privacy e a comunicare la violazione ai 5 pazienti interessati, esponendosi al rischio concreto di applicazione di sanzioni amministrative da parte dell'Autorità di controllo ( come accaduto in passato) e di eventuali richieste di risarcimento danni da parte dei pazienti, entrambe possibilità concrete, conseguenze tutte in relazione alle quali la stessa azienda si è riservata ogni azione di rivalsa nei confronti del medesimo dipendente.
Esaurita senza esito la fase conciliativa, nella quale l'Azienda ha offerto di ridurre la sanzione alla sospensione dal lavoro e dallo stipendio nella misura di dieci giorni con abbandono del giudizio e spese compensate, la causa, ritenuta matura per la decisione senza ulteriore istruzione, è stata decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
3. - Il ricorso è infondato.
3.1 - Dato per pacifico lo svolgimento dei fatti così come rappresentati in ricorso e riscontrati dall' resistente, vale considerare che nella vicenda in esame non CP_1 viene in rilievo, ai fini che ne occupa, il fatto, che il ricorrente, nella sua qualità di rappresentante sindacale del NURSIND, abbia inoltrato alle varie Direzioni aziendali nonché al Dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche dell' e al CP_13 Rischio clinico regionale OPI Pt-Fi, una nota/diffida con cui si denunciava una
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situazione di inadeguatezza organizzativa con riguardo alla composizione delle équipe nelle sale operatorie 6, 7 e 8 del CTO in occasione della giornata di sciopera del 21 aprile 2023, per cui, segnatamente, la sala 7 avrebbe operato con un solo infermiere e un OSS, in violazione delle norme di sicurezza, appuntando l'attenzione sul fatto che in tale frangente l'amministrazione aveva ignorato le competenze professionali e compromettendo la sicurezza dei pazienti e chiedendo nel contempo alla Direzione generale di fare chiarezza su quanto accaduto e di fornire indicazioni chiare per la gestione del personale durante gli scioperi.
La tematica relativa del contesto operativo dell'attività delle sale operatorie, oggetto di critica da parte dell'organismo sindacale in quanto incidente sulle relazioni con il personale infermieristico e sulla piena esplicazione dei propri diritti sindacali, esula del tutto da qualsivoglia profilo di rilevanza disciplinare e del resto non è affatto rientrante nel contenuto della contestazione disciplinare mossa all'odierno ricorrente.
3.2. - Qui rileva invece la circostanza che in allegato alla diffida sia stata posta una serie di documenti (schede operatorie e turni) atti a dimostrare che nell'occasione erano stati eseguiti 5 interventi di chirurgia oculistica in condizioni non conformi.
3.3. - Ciò che per vero si addebita al ricorrente, firmatario della diffida in qualità di segretario aziendale del NURSIND, riguarda i seguenti fatti che si traggono dalla nota a firma del Direttore del Dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetricie dall'11.5.2023:
“ In data 8 maggio u.s. perviene anche a questa Direzione e ad altre strutture aziendali nonché a due soggetti esterni Controparte_14
una nota del sindacato
[...] Controparte_14 CP_15 Controparte_15 Nursind ad oggetto Diffida in merito alla gestione dei contingenti minimi per lo sciopero del 21 aprile 2023” che si rimette in allegato (All. n.1). Nella nota il Sindacato anzidetto nella persona del segretario aziendale nonché dipendente di questa Azienda assevera alcune considerazioni e contestazioni circa la composizione dell'equipe di una Sala Operatoria durante lo sciopero del 21 Aprile u.s. Nella suddetta nota risultano allegate copie di n. 5 schede del registro operatorio che , oltre ai nominativi dell'equipe chirurgica, riportano altri dati e specificatamente la data di intervento, il cognome e nome del paziente, il sesso, la data di nascita ed età, la diagnosi operatoria, il tipo di intervento, la descrizione dell'intervento, nonché l etichettatura del dispositivo medico monouso utilizzato per l'intervento. Le copie si ritiene possano verosimilmente essere stampe di fotografie del registro operatorio effettuate con telefono cellulare.
In data 9 maggio u.s. perviene a questa Direzione cfr. alla nota Prot. 0010875 del 9.05.2023 un riscontro con cui l Controparte_17
dà atto del ricevimento della comunicazione anche ad
[...] esso pervenuta ed evidenzia la gravità dell'accaduto “ sia dal punto di vista della violazione del GDPR sia dal punto di vista deontologico richiedendo altresì “ il nominativo o i nominativi dei responsabili della riproduzione e diffusione dei dati, al termine dell'indagine interna, al fine di poter valutare un'eventuale azione disciplinare All. n.
2. In data 10 maggio risulta a questa Direzione che l' , quale titolare del CP_1 trattamento, abbia effettuato una notificazione di violazione dei dati personali all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n° 2016/679 GDPR ed ha acquisito i
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dati di contatto necessari per effettuare le comunicazioni della violazione ai pazienti interessati, come previsto dall'art. 34 dell'anzidetto regolamento.
Stante la rilevanza e la gravità dei fatti accaduti, ritenendosi che la violazione commessa debba prevedere l'irrogazione di una sanzione superiore a quanto agibile da parte di questa Direzione, si rimette all'Ufficio Procedimenti Disciplinari e si trasmette quanto in nostra disponibilità a documentare i fatti esposti.” ( doc. 2 e 3 della produzione di parte resistente).
3.4. - Di qui la contestazione elevata nei confronti del ricorrente in data 31 maggio 2023 nella quale si evidenziava nella condotta di quest'ultimo la “violazione di dati personali” ( art. 4, § 12 e artt. 33-34 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 2016/679/UE del 27 aprile 2016) comportando la perdita di riservatezza di dati riservati e sensibili per di più sottoposti a segreto professionale. “Tale violazione è particolarmente grave in quanto, oltre ad aver provocato all' un CP_1 grave danno di immagine e reputazione, la espone al rischio di sanzioni amministrative da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nonché richieste di risarcimento da parte dei pazienti…”. “Tale suo comportamento configurerebbe la violazione dei seguenti articoli del Codice di comportamento aziendale approvato con provvedimento D.G. nr 725 del 22.12.2022: art. 13 ( Rapporti con l'assistito e il cittadino utente) “14. Il dipendente deve garantire la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso per ragioni d'ufficio”; art. 23 ( Protezione dei dati personali) “ 1. Il dipendente ha l'obbligo di rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali nonché le istruzioni e le disposizioni in materia impartite dall'Azienda.
2. Il dipendente non può utilizzare i dati personali acquisiti nell'ambito del rapporto di lavoro al di fuori dell'attività istituzionale, con particolare riferimento alla loro diffusione e alla comunicazione a soggetti non legittimati |…|”; art. 25 ( comportamento nei rapporti privati): “
2. Nei rapporti privati il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre in Azienda per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Azienda…”; nonché dell'art. 83 del CCNL Comparto sanità 2019-2021 ( Obblighi del dipendente), comma 3: […] il dipendente deve in particolare: lett. b) “rispettare il segreto di ufficio nei casi e nei modio previsti dalle norme dell'ordinamento ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990”, e lett. c): “non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni di ufficio”;
e configura l'infrazione di cui ai seguenti articoli del CCNL Comparto sanità 2019_2021: art. 84, comma 3 lett. a): inosservanza delle disposizioni di servizio […]” comma 4 lett. b “particolare gravità delle mancanze previste nel comma 3” comma 8 lett. e)
“violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato un grave danno all' , agli CP_1 utenti[…]
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per le quali è prevista la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 6 mesi… >> ( doc. 7 della produzione ). CP_13
3.5. - A seguito dell'audizione l'UPD dell' , disattese le articolate difese del CP_1 dipendente, riconosciuta la rilevanza disciplinare della condotta tenuta in relazione alle norme di comportamento e agli obblighi contrattuali violati, ha comminato allo stesso la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per la durata di un mese.
4. - Orbene, la difesa del ricorrente, nel contestare la legittimità sostanziale del provvedimento disciplinare, senza svolgere rilievi di sorta sulle forme del procedimento disciplinare adottato, ha inteso ribadire che lo stesso avrebbe agito unicamente nella veste di dirigente sindacale e quale incaricato di pubblico servizio, avente l'obbligo di riferire all'Autorità giudiziaria di eventuali reati di cui abbia appreso notizia in ragione o a causa del suo servizio. In tale ambito di prerogative, avrebbe inviato la diffida oltre agli organi direttivi dell' anche ad altri due enti che si CP_1 occupano di assistenza sanitaria, “titolati a ricevere documenti di carattere sanitario”. Inoltre, non aveva diffuso notizie all'opinione pubblica ma ne aveva fatto partecipe organi deputati a ricevere tali informazioni, nell'adempimento di precisi obblighi relativi alla tutela della salute e della sicurezza della popolazione.
4.1. - Tali argomenti non colgono nel segno in quanto non sembrano volere tenere conto che il contenuto della condotta oggetto di addebito disciplinare non riguarda la denuncia di un disservizio o di una presunta mala gestio nell'organizzazione operativa delle sale operatorie che si sarebbe registrata in occasione dello sciopero del 21 aprile 2023, bensì l'accesso e soprattutto la diffusione, se non improvvida sicuramente non necessaria ai fini prefissati ed agevolmente evitabile facendo riferimento ai fatti senza divulgare informazioni personali e cliniche dei pazienti, di dati personali sanitari, per ciò solo sensibili e riservati, relativi a cinque pazienti, in aperta contravvenzione alle disposizioni del e che hanno comportato l'oggettiva perdita dei predetti atti riservati. Pt_3
4.2. - Del tutto privo di conferenza fattuale e giuridica è poi l'asserzione che il ricorrente, in quanto dirigente sindacale avrebbe agito in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 331 c.p.p., che impone l'obbligo, per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, di denunciare per iscritto al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria ogni notizia di reato perseguibile d'ufficio di cui vengano a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni. Nella specie è agevole osservare che la diffida sindacale per cui si discute non integra affatto una denuncia all'Autorità giudiziaria di fatti o notizie di reato perseguibili di ufficio e tanto meno è idonea a soddisfare l'esigenza di garantire l'effettività dell'azione penale, assicurando che le notizie di reato non sfuggano all'attenzione dell'autorità giudiziaria.
E' poi appena il caso di rilevare che neppure è corretta l'affermazione secondo cui il dirigente sindacale è di per sé un incaricato di pubblico servizio: semmai tale qualifica può derivare dal ruolo professionale di dipendente pubblico che esercita funzioni sanitarie o amministrative, non da quello sindacale.
4.3. - Il che pone ulteriori dubbi sulla liceità della condotta del ricorrente, riguardo alle modalità, per vero non indagate oltre dall'Azienda datrice operante in sede
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disciplinare, con le quali lo stesso sarebbe venuto in possesso di dati personali di pazienti, acquisendo le relative schede sanitarie, non essendo emerso peraltro che lo stesso ricorrente fosse colui che per ragioni legate allo svolgimento del servizio aveva la disponibilità dei dati relativi agli interventi in sala operatoria e come tale autorizzato alla trasmissione dei predetti dati anche per una corretta gestione dei sistemi e dei servizi sanitari, così come richiamato in modo tuttavia non pertinente dalla stessa difesa ricorrente.
4.4. - Non può invece non rimarcarsi che la sottrazione di dati sanitari personali da parte di un soggetto non autorizzato ovvero per finalità estranee al servizio sanitario viola i principi di liceità, correttezza e trasparenza;
minimizzazione dei dati ( art. 5 GDPR), soprattutto ove si consideri che i dati sanitari rientrano tra i dati particolari e possono essere trattati solo in casi specifici (es. medicina preventiva, diagnosi, assistenza sanitaria valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3); ovvero i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale: v. art. 9 GDPR), fermo restando che il trattamento per finalità di rilevante interesse pubblico deve essere autorizzato da norma di legge e rispettare misure di garanzia ex art.
2-sexies d.lgs. 196/2003.
In tale cornice normativa, seppure debba riconoscersi il diritto di azione sindacale e di segnalazione di criticità (come del resto fa lo stesso provvedimento disciplinare), tuttavia l'esercizio di tale diritto è sottoposto al rispetto degli obblighi cogenti relativi alla materia - di assoluta rilevanza - della protezione dei dati personali.
4.5. - Quindi, se il soggetto non è autorizzato dal titolare del trattamento (in tal caso l' ) o agisce al di fuori delle finalità istituzionali, si configura una Controparte_18 violazione del trattamento.
4.6. - Il punto critico (e anche dirimente per il presente giudizio) è, dunque, l'allegazione di documenti contenenti dati sanitari identificabili, che ha innescato una reazione disciplinare ( prima da parte dell' Controparte_14
e poi dal dirigente di settore dell' ) e una
[...] CP_13 segnalazione al Garante ( Data Breach).
5. - In conclusione e in sintesi, l'invio di una nota sindacale di diffida a vari destinatari, inclusi soggetti esterni all'Azienda (
[...]
), allegando copie di 5 schede operatorie Controparte_19 contenenti dati personali e sanitari identificabili dei pazienti (nome, diagnosi, tipo di intervento, data di nascita, ecc.) e l'avere pertanto diffuso tali dati senza autorizzazione, senza anonimizzazione e senza rispettare i principi di minimizzazione e proporzionalità previsti dal GDPR, integra senza dubbio una condotta costituente illecito disciplinare, in quanto, pur motivata da finalità sindacali (segnalare una presunta inadeguatezza organizzativa e mancanza di sicurezza per i pazienti,
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potenzialmente pericolosa), ha certamente comportato un uso dei dati sanitari non autorizzato né necessario né proporzionato rispetto allo scopo dichiarato, esponendo l' ad danno di immagine e a a rischi concreti di sanzioni e richieste risarcitorie CP_1 da parte dei soggetti titolari dei dati diffusi illecitamente.
6. - Quanto alla sanzione conservativa applicata, quantunque la difesa ricorrente si sia incentrata nel sostenere esclusivamente l'esonero da ogni responsabilità disciplinare ( anche a fronte di una disponibilità dell' a ridurre in via CP_1 conciliativa l'entità della misura, avendo controparte manifestato l'interesse invece ad ottenere l'annullamento della sanzione), la stessa deve ritenersi appropriata rispetto alle violazioni contestate e alle previsioni contrattualcollettive richiamate nel provvedimento impugnato, attesa la rilevanza degli interessi in gioco, sicché non può escludersi, ai fini della valutazione di proporzionalità della sanzione medesima, una certa gravità che ha connotato la condotta del dipendente, che giustifica appieno l'entità della misura data.
7. - Rimane assorbita dal rigetto della domanda principale ogni altra questione in uno alle richieste risarcitorie siccome avanzate in ricorso.
8. - Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I ) rigetta il ricorso.
II) Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida, in favore della resistente, in € 3.500,00 oltre al rimborso delle spese generali forfetarie al 15%, Iva, se dovuta, e cpa come per legge. Firenze, data del deposito
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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