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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 27/10/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1482/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NZ TI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1482/2023 promossa da:
, in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. CESARI VALENTINA giusta procura in atti;
RICORRENTE contro in persona dell'amministratore unico e del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. FACCIOLI ELISA giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 35 del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria del , la Parte_2 Parte_1
proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo con irrogazione immediata
[...] delle sanzioni e contestuale intimazione di pagamento nr. 229 del 18.09.2023, notificato in data
21.09.2023 dalla in qualità di Concessionario per il del servizio CP_1 Parte_2 di accertamento, liquidazione, riscossione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari.
Nello specifico, le veniva intimato il pagamento della somma di euro 26.549,00 per le asserite esposizioni pubblicitarie abusive descritte nell'avviso di accertamento impugnato di cui € 34,86 per il canone relativo al cartello monofacciale non autorizzato di via Cairoli, al civico 28, € 12.505,47 per
“totale indennità esposizioni abusive”, € 1.177,06 per interessi legali, € 12.505,00 a titolo di “sanzione amministrativa pecuniaria”, euro 25,00 per “sanzione di parziale/tardivo/omesso versamento” €
300,00 per oneri di riscossione a carico del contribuente oltre alle spese di notifica.
L'avviso di accertamento era ritenuto illegittimo dalla ricorrente e, pertanto, impugnato in questa sede sotto diversi profili. pagina 1 di 13 Innanzitutto, contestava la qualificazione delle esposizioni dei loghi della ditta esecutrice delle opere sui teli di copertura dei cantieri - regolarmente autorizzati - come “pubblicità” e, secondariamente, contestava la qualificazione come “abusiva” della citata “esposizione”.
In particolare, affermava che per ciascuno dei cantieri in cui era rilevata l'esposizione pubblicitaria abusiva, l'impresa di costruzioni, odierna ricorrente, aveva avviato le necessarie pratiche edilizie ed aveva richiesto l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, necessaria per installare i ponteggi e le impalcature di cantiere. Pertanto, secondo la ricostruzione della ricorrente - posto che “il Pt_2 avendo autorizzato l'occupazione del suolo pubblico, autorizzava implicitamente la società richiedente
a collocare teloni a copertura sia delle recinzioni di cantiere che dei ponteggi ed impalcature” e posto che “è normale che, sui teloni di copertura, vi fosse l'indicazione dell'impresa esecutrice degli interventi edili” - non poteva parlarsi di esposizioni abusive. D'altro canto – si legge in sede di ricorso
– “la scritta “ sui teloni e sulle recinzioni non veniva posta con finalità Parte_3 pubblicitarie, ma per identificare l'Impresa esecutrice del lavoro”.
A sostegno dell'illegittimità dell'intimazione di pagamento sosteneva poi, a decorrere dal 1.1.2021,
l'unicità del Canone Unico Patrimoniale (CUP) dovuto per l'occupazione del suolo pubblico e per le affissioni pubblicitari con la conseguenza che, avendo l'impresa ottenuto, nel caso di specie,
l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, non avrebbe dovuto anche pagare il CUP per la pubblicità. Sottolineava, poi, come in forza della normativa speciale relativa ai territori colpiti dal sisma, “per il c.d. Decreto rilancio e per la normativa “post Covid”, e, quindi dall'anno 2019, il di ha, sino a tutto l'anno 2023, esentato le attività commerciali dal pagamento Pt_2 Parte_2 della tassa di occupazione del suolo pubblico, raddoppiando l'estensione degli spazi di occupazione del suolo”.
Affermava, in ogni caso, che trattavasi di “insegne di esercizio” e che soltanto il logo posto sul ponteggio di Largo delle Querce e via delle Verbene si estendeva per dimensioni maggiori rispetto ai 5 mq con la conseguenza che, trattandosi di “sede di esercizio” si trattava di esposizioni ricadenti nell'esenzione prevista dal comma 833 dell'art. 1 lett. “l” della Legge 160/2019 e dall'art. 28 lett. “u” del Regolamento Comunale di . Parte_2
Contestava, poi, la propria legittimazione passiva all'irrogazione della sanzione relativamente al cartello monofacciale “Vendesi appartamenti” di via Cairoli, al civico 28, posto che la società venditrice era la soggetto giuridico differente rispetto a Parte_1 Parte_1
Eccepiva, poi, l'errato conteggio della superficie imponibile, riportante l'estensione dell'intero telone di copertura dei ponteggi/impalcature e recinzioni e non lo spazio riportante il logo dell'impresa.
pagina 2 di 13 In relazione alle tariffe applicate eccepiva la mancata esplicitazione dei criteri di applicazione delle tariffe oltre al fatto che, trattandosi di cantieri allestiti per opere di adeguamento sismico, trovava applicazione la riduzione dell'80% di cui all'art. 27 del Regolamento del Comune di Parte_2 ove, alla lettera “o” prevede che “per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 50%; nel caso di occupazioni nascenti alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità si applica una riduzione dell'80%”.
Contestava, infine, l'applicazione della maggiorazione del 50% sull'indennità di esposizione abusiva,
l'applicazione della sanzione dal momento che vi era l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico oltre all'applicazione degli interessi nella misura conteggiata.
Concludeva, pertanto, chiedendo “che l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle ragioni di opposizione sopra esposte, previa fissazione dell'udienza di comparizione, adversiis reiectis: in via preliminare: sospenda, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'Avviso di accertamento con irrogazione immediata delle sanzioni e contestuale intimazione di pagamento nr. 229 del 18.09.2023 notificato dall , in qualità di Concessionario per il di Ascoli Piceno (AP) del CP_1 Pt_2 servizio di accertamento, liquidazione, riscossione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, in data 21 settembre 2023, per la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. In via principale, dichiari la nullità/annullabilità, privandolo di effetti, l'Avviso di accertamento esecutivo con irrogazione immediata delle sanzioni e contestuale intimazione di pagamento nr. 229 del 18.09.2023 notificato dall' , in qualità di Concessionario per il CP_1
Comune di Ascoli Piceno (AP) del servizio di accertamento, liquidazione, riscossione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, in data 21 settembre 2023, poiché illegittimo e contrario al regolamento comunale, adottato in recepimento della legge nr. 160/2019, per tutte le ragioni esposte nella superiore narrativa. In via subordinata, accertata e dichiarata l'illegittimità della indennità di esposizioni abusive per € 12.505,47 (non potendosi ravvisare l'abuso nella fattispecie in esame),
l'erronea quantificazione degli interessi quantificati in € 1.177,06 e l'inapplicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria di € 12.505,00, nonché la carenza di legittimazione passiva dell'opponente in merito al canone di € 34,86, riferibile a diversa società, ridetermini la somma effettivamente dovuta in quella già richiesta in relazione all'anno 2023 (e pagata dall'esponente), pari alla complessiva minor somma di € 8.372,00. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite”.
Si costituiva in giudizio la contestando in fatto ed in diritto tutto quanto sostenuto dalla CP_1 ricorrente e sottolineando la piena legittimità dell'avviso di accertamento contestato emesso in applicazione della disciplina vigente, a fronte di esposizioni pubblicitarie non autorizzate e, pertanto, pagina 3 di 13 abusive. Concludeva, pertanto, chiedendo “In via preliminare: per i motivi esposti respingersi l'istanza di sospensiva;
Nel merito, in via principale: Respingere le domande avversarie in quanto integralmente infondate e illegittime per tutte le motivazioni esposte in narrativa con conseguente integrale conferma dell'avviso di accertamento impugnato e della conseguente pretesa creditoria. Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite”.
All'udienza del 02.02.2024 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte – il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 13.12.2024 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. – poi rinviata all'udienza del 10.10.2025 –, con assegnazione alle parti di termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive. All'esito dell'udienza di discussione – poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte – era pubblicata, mediante “consolle del magistrato”, la presente sentenza.
Il ricorso è infondato.
Va innanzitutto precisato come, in linea generale, ad avviso di questo ufficio, l'esposizione del logo e del nome dell'impresa esecutrice sui teli di copertura delle impalcature dei cantieri e sulle recinzioni vada considerata “pubblicità”.
Per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, costituisce mezzo pubblicitario qualsiasi “messaggio” che, associato ad un determinato “prodotto”, per le sue dimensioni e per l'ubicazione, è astrattamente idoneo a raggiungere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perchè vengono a trovarsi in quel luogo determinato (Cass. n. 30046/18; Cass. n. 6714/2017, n. 22572/2008).
Nel caso di specie, non può essere revocato in dubbio che i “teli monofacciali” riportante la denominazione dell'impresa “ rilevata sulla recinzione di cantiere di Largo Parte_1 delle Ginestre, di Via dei Girasoli e di Via dei Geranei, sull'impalcatura e sulla recinzione di cantiere di via Dei Tigli, sull'impalcatura di Via delle Verbene, debba essere considerato “messaggio pubblicitario”. Innanzitutto, infatti, non si tratta dei teli di copertura di cantiere, dal momento che il messaggio pubblicitario contestato è veicolato tramite teli apposti sopra la necessaria copertura delle impalcature e delle recinzioni cosicchè anche in assenza dei “teli monofacciali” riportanti la denominazione della ditta, i teli di copertura delle aree di cantiere avrebbero assolto ugualmente la loro funzione. Alcuna norma di legge prevede che l'impresa esecutrice dei lavori esponga, con grossi cartelli visibili ad ogni passante, anche a distanza, il proprio nome con la conseguenza che – diversamente da quanto adombrato dalla ricorrente - l'apposizione dei teli che ci occupano non potrebbero ricondursi ad alcuna esigenza di assolvere ad obblighi normativamente prescritti.
D'altro canto - come pure è facile evincere dall'esame della documentazione fotografica in atti (cfr. doc. 5 allegato alla memoria di costituzione e 9,10,11 allegati al ricorso) - i teli monofacciali CP_1
pagina 4 di 13 riproducenti il logo e la denominazione della società oltre ad avere certamente Parte_1
“importanti” dimensioni, risultano ubicati in posizioni assai visibili, anche da lontano, a chiunque si trovi a transitare anche non necessariamente nei paraggi (vedi cartelloni posizionati all'apice dei grattaceli di via dei Tigli e di Via delle Verbene, cartelloni posizionati lungo le recinzioni dei cantieri per cui è causa). Ne discende che gli stessi sono certamente da considerarsi strumenti di diffusione di un messaggio promozionale in quanto diretti a catturare l'attenzione di potenziale clientela ovvero a migliorare l'immagine della società.
E nemmeno potrebbe sostenersi – come invece fatto dalla ricorrente – che trattasi dei cartelli di cantiere obbligatori sia secondo il DPR n.380 del 2001 (Testo Unico Edilizia), sia secondo il D.L. n.81 del 2008
(Testo Unico Sicurezza sul Lavoro). È noto, infatti, che i cartelli di cantiere di cui la legge richiede obbligatoriamente l'esposizione devono avere un contenuto informativo ben più pregnante rispetto alla sola indicazione del nome dell'impresa esecutrice dovendo contenere tutta una serie di informazioni atte a motivare l'operatività dei lavori, chi li ha commissionati, chi è coinvolto nella loro realizzazione, le autorizzazioni concesse oltre che, nel caso di lavori legati al Superbonus 110% Superbonus 110% la dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 77 del 17 luglio 2020, superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”. D'altro canto, in forza del DL
507/1993, art. 17, i cartelli obbligatori (come quello cantiere) sono esenti da imposte pubblicitarie solo se inferiori a ½ metro quadrato di superficie e, come si vedrà, non è questo il caso.
Ciò chiarito, non possono sorgere dubbi in ordine alla abusività della pubblicità posta in essere.
Occorre subito distinguere, da un lato, il piano dell'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico e, dall'altro, il piano dell'obbligo di pagamento del contributo per la citata esposizione pubblicitaria o occupazione del suolo pubblico, trattandosi di due piani distinti, non sempre tra loro coincidenti.
Il Regolamento del Comune di per l'applicazione del canone patrimoniale di Parte_2 concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in applicazione della l. 160/19, elenca, all'art. 2, le attività che devono essere precedute da una concessione o autorizzazione;
in particolare, al comma
1 annovera “tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune” e, al comma 3, elenca “tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del o nulla osta fuori dai centri abitati su strade provinciali e di altri enti”. In Pt_2 ogni caso, precisa il successivo comma 4 del medesimo art. 2 che “devono essere dichiarate al le esposizioni pubblicitarie” anche nel caso in cui non sia richiesta l'autorizzazione. Pt_2
pagina 5 di 13 È evidente, già solo dalla lettura del testo regolamentare citato come, in applicazione della normativa superiore di riferimento, si tratta di due concessioni o autorizzazioni distinte, essendo – tra l'altro – distinti i presupposti e le finalità delle stesse. Ed infatti, l'art. 5 del regolamento disciplina, al comma 1, il procedimento per la concessione o autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, elencando la documentazione necessaria mentre al comma 4 disciplina il procedimento per la autorizzazione all'installazione del mezzo pubblicitario o, comunque, all'esposizione pubblicitaria elencando tutta la documentazione che andrà inserita nella domanda, documentazione che, chiaramente, non coincide con quella di cui al precedente comma 1 per l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, essendo differenti i presupposti.
Il comma 6 del citato art. 5 prevede, poi, che “quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica”, confermando così la necessità che, nonostante l'unicità della domanda, la stessa debba contenere sia gli elementi di cui al precedente comma 1 (occupazione suolo pubblico) sia quelli di cui al comma 4 (esposizione pubblicitaria) con la conseguenza che solo allorchè la domanda sia finalizzata ad ottenere le due autorizzazioni/concessioni e sia completa di tutti gli elementi “il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico”. Diverso è pure il contenuto del provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico rispetto al provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria, così come previsto dall'art. 9 del più volte citato regolamento del ove, al comma 2 Parte_2 prevede che “il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario: a) ubicazione del mezzo;
b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione; c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti di questo regolamento”.
Nel caso che ci occupa, invece, il provvedimento concessorio ottenuto dall'impresa autorizzava la stessa ad “installare i ponteggi e le impalcature di cantiere, nonché per occupare tutti gli spazi necessari all'esecuzione dei vari interventi edilizi richiesti ed autorizzati dal Comune di Pt_2
”, senza alcun accenno (non essendovi stata alcuna richiesta) all'esposizione di mezzi
[...] pubblicitari. pagina 6 di 13 Appurato, dunque, che l'autorizzazione/concessione/dichiarazione di mezzi pubblicitari è differente, - per natura, presupposti e finalità – e si aggiunge, non si sovrappone, all'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, le installazioni riportanti il logo ed il nome dell'impresa che ci occupano possono senz'altro ritenersi abusive per il semplice fatto di essere state apposte in un luogo pubblico, visibile ad una platea indiscriminata di soggetti, ma in assenza di autorizzazione/concessione ovvero di dichiarazione di mezzi pubblicitari.
Ed infatti, l'art. 30 del regolamento del Comune di prevede che – indipendentemente Parte_2 dall'obbligo del pagamento del canone - “le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive”.
È evidente, infatti, da quanto sopra, che i messaggi pubblicitari non potrebbero essere considerati coperti da autorizzazione in forza della pure invocata autorizzazione rilasciata dal Comune di Pt_2
alla per l'occupazione del suolo pubblico trattandosi, giova ripeterlo, di
[...] Parte_1 due atti autorizzatori differenti. E la circostanza che le autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico rilasciate alla non siano comprensive anche dell'autorizzazione alla Parte_1 diffusione del mezzo pubblicitario è facilmente evincibile dalla lettura della documentazione depositata dalla stessa ricorrente (cfr. doc. da 3 a 8) ove, a fronte della sola richiesta di autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, il rilasciava esclusivamente tale autorizzazione, senza Pt_2 menzione alcuna – come invece richiesto dalla normativa di riferimento sopra ampiamente richiamata – all'autorizzazione ai messaggi pubblicitari.
Sempre sul punto, poi, non può non rilevarsi come, in ogni caso, per l'anno 2022, il CUP relativo all'occupazione per il suolo pubblico non è stato (legittimamente) corrisposto dall'impresa. Ed infatti, a partire dal 2019, la ricorrente, avendo sede legale nel Comune di , ha beneficiato Parte_2 dell'esenzione dal pagamento della tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche in quanto, ai sensi del dell'art. 1 comma 997 della L. 145/2018, la citata tassa – e non anche il contributo per l'esposizione di messaggi pubblicitari - non era dovuta per le attività con sede legale od operativa nei territori terremotati.
A tutto voler concedere, dunque, anche sotto tale profilo le argomentazioni della ricorrente si palesano del tutto destituite di fondamento.
Nemmeno pertinente è l'argomento speso dalla ricorrente in ordine all'esenzione, nel caso di specie, dal pagamento del canone in forza del comma 833 art. 1 della Legge 160/2019 lett. l) e art. 28 lett. u) del Reg. Comunale di trattandosi, in base alla ricostruzione della ricorrente di “insegne Parte_2 di esercizio”. pagina 7 di 13 In particolare, l'art. 1 c. 833 l. 160/19 prevede che “Sono esenti dal canone: […] l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”. Allo stesso modo,
l'art. 28 lett. “u” del regolamento comunale in commento prevede l'esenzione per “le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”.
Innanzitutto, va detto che nel caso di specie è stata sanzionata, così come previsto dall'art. 30 del regolamento, “la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione” in quanto abusive e ciò indipendentemente dall'esistenza dell'obbligo di pagamento del canone.
In altri termini, come si evince chiaramente dalla normativa di settore, anche nel caso in cui il soggetto sia esentato, in forza del comma 833 art. 1 della Legge 160/2019 lett. l), dal pagamento del canone, è chiaro che lo stesso non potrebbe essere esentato dagli obblighi, previsti nel regolamento comunale di presentazione della richiesta di concessione/autorizzazione o, nei casi previsti dalla legge, di dichiarazione.
Fatta tale dirimente considerazione, in ogni caso, a parere di questo ufficio, il telo pubblicitario riportante il nome della ditta esecutrice dei lavori apposto su un'area di cantiere non potrebbe essere annoverato tra le “insegne d'esercizio” di attività commerciali e, dunque, non potrebbe rientrare nell'esenzione di cui al comma 833 art. 1 della Legge 160/2019 lett. l) e art. 28 lett. u) del Reg.
Comunale di anche poichè superiore ai 5 mq, così come accertato dall'amministrazione Parte_2 procedente.
La nozione di insegna di esercizio è fornita dall'art. art. 2 bis, comma 6 del D.L. 22/02/2002 n. 13 convertito in L. 14.04.2002 n. 75 ove “si definisce insegna di esercizio la scritta di cui all'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. In caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1”. Il citato DPR
n. 495 all art. 47, comma 1, prevede, a propria volta, che “si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa”.
È chiaro, dunque, che per potersi parlare di insegna di esercizio la stessa debba essere ubicata presso la
“sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa”, non potendosi considerare insegna laddove la stessa sia apposta in un qualunque luogo di svolgimento occasionale pagina 8 di 13 dell'attività con la conseguenza che le citate “insegne” ubicate in luoghi diversi dalla sede – e, in particolare, presso un cantiere edile - sono da considerarsi mezzi pubblicitari (Cassazione Sez 5 dell'11.05.2012, n. 7348).
È documentalmente provato, infatti, che la sede della si trovi in Parte_1 Parte_2 alla Via 260/MA 48 (doc. 6 resistente) mentre va escluso che possa parlarsi di sede secondaria dal momento che, come noto, la sede secondaria deve essere iscritta presso il registro delle imprese.
Sotto altro profilo, come si vedrà, non potendosi considerare il solo logo dell'impresa quale messaggio pubblicitario ma l'intero cartellone pubblicitario, anche nelle sue parti non coperte dal logo, l'esenzione non potrebbe essere invocata in considerazione del superamento dei 5 mq previsti dalla citata disposizione.
Quanto, poi alla carenza di legittimazione della in relazione al cartello “vendesi Parte_1 appartamenti” non può in questa sede non rilevarsi come dall'esame della documentazione fotografica depositata in atti (cfr. doc. 5), risulta di tutta evidenza come il sito internet indicato
(www.travaglinicostruzioni.it) sia riferito al contribuente e che la funzione Parte_1 assolta dal mezzo in questione sia appunto quella di reclamizzare/promuovere, attraverso il richiamo al sito internet, l'attività svolta dalla stessa società ricorrente con la conseguenza che l'eccezione non potrebbe essere accolta.
D'altro canto, è pacifico che il cantiere ove è stato rinvenuto il cartello apposto sia della Parte_1 con la conseguenza che, in applicazione dell'art. 6 D.P.R. n. 507 del 1993, art. 6 – ove si
[...] prevede che “soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso” in solido con il soggetto pubblicizzato” – la ha certamente Parte_1 legittimazione passiva.
Quanto al metodo di calcolo utilizzato ai fini della determinazione dell'imposta, sostiene la ricorrente che “la superficie imponibile indicata nell'Avviso impugnato, in corrispondenza dei singoli cantieri, riporta l'estensione dell'intero telone di copertura dei ponteggi/impalcature, recinzioni (ovvero dell'intera area di cantiere), e non lo spazio occupato dal logo dell'Impresa (presunta pubblicità), ragion per cui si contesta la quantificazione riportata nell'avviso”.
Anche la predetta eccezione non è fondata.
L'art. 24 comma 2 del Regolamento CUP del Comune di prevede che “per la diffusione Parte_2 di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e numero dei messaggi.
Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il pagina 9 di 13 canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo”.
Si parla, dunque, di “superficie complessiva del mezzo pubblicitario”, dovendosi chiaramente intendere, per mezzo pubblicitario, l'intero telo su cui è apposto il logo. D'altro canto, è pacifico che il messaggio pubblicitario non è solo il marchio in sé, ma l'intero complesso visivo che lo veicola, compreso il pannello di supporto quando questo ha una funzione di richiamo visivo.
Si è detto, a tal riguardo, che “la misura dell'imposta relativa alla pubblicità contenente la riproduzione del marchio commerciale va calcolata, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sulla base delle dimensioni dell'intera superficie dell'installazione pubblicitaria, comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, solo se quest'ultima abbia, per dimensioni, forma, colore, ovvero per mancanza di separazione grafica rispetto all'altra, le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario” (così, da ultimo, Cass. n. 20863 Anno 2025 ove si richiama Cass., Sez. 5^, 15 febbraio 2002, n. 7031; Cass., Sez. 5^, 6 agosto 2004, n. 15201; Cass.,
Sez. 5^, 30 ottobre 2009, n. 23024; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2012, n. 12684; Cass., Sez. 5^, 31 marzo
2017, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 ottobre 2019, n. 26104; Cass., Sez. 6^-5, 17 ottobre 2019, n. 26398;
Cass., Sez. 6^-5, 8 ottobre 2020, n. 21652 e 21653).
Nel caso che ci occupa, ad avviso di questo giudice, va affermata l'estensione del valore pubblicitario non solo alla superficie specificamente coperta dal logo, come invece ritenuto dalla ricorrente, ma anche al resto del pannello, avendo lo stesso l'evidente funzione di dare risalto e veicolare il messaggio pubblicitario.
In particolare, quanto ai 2 teli di recinzione di largo delle Ginestre (rigo 2 “elenco esposizioni” di cui all'avviso di accertamento), ai 2 teli di recinzione di via dei Tigli (rigo 4 “elenco esposizioni” di cui all'avviso di accertamento) ed al telo di recinzione di via dei Geranei (rigo 7 “elenco esposizioni” di cui all'avviso di accertamento) è evidente come il calcolo della superficie impositiva non potrebbe che essere effettuato sull'intero cartello dal momento che, oltre al logo, lungo tutta l'estensione verticale del cartello si rinviene la scritta con il sito internet della società (www.travaglinicostruzioni.it) (cfr. all.
5 fascicolo resistente, all. 9 e 10 ricorrente ove tuttavia si rappresenta solo uno dei due teli esposti su due parti diverse della recinzione).
Quanto alla pubblicità esposta in via dei Tigli ed in via delle Verbene, sull'impalcatura (cfr. all. 5 fascicolo resistente e doc. 16 fascicolo ricorrente), ad avviso di questo giudice correttamente è stata considerata l'intera superficie del telo sulla quale è veicolato il messaggio pubblicitario dal momento che, in applicazione di quanto sopra, la stessa è finalizzata ad esaltare il messaggio promozionale pagina 10 di 13 diffuso dall'impresa. Ed infatti, la scritta e il logo , trovano maggiore e più Parte_4 incisivo risalto proprio in quanto posizionati sul telo bianco che, in contrasto con il colore del ponteggio, evidenzia e diviene veicolo del messaggio pubblicitario che, pertanto, andrà considerato nella sua interezza. È proprio la dimensione del telo su cui è apposto il logo, infatti, a catturare l'attenzione del pubblico, anche in relazione al suo posizionamento, dovendosi considerazione una superficie estensiva del messaggio pubblicitario.
Allo stesso modo corretta è la misura della superficie imponibile degli 11 teli monofacciali presenti sulla recinzione di via dei Girasoli (cfr. all. 5 fascicolo resistente e doc. 11 e 15 fascicolo ricorrente) dal momento che, anche in questo caso, non potrebbe prendersi in considerazione il solo logo tenuto conto che anche la parte non coperta dal logo è idonea a veicolare un messaggio pubblicitario, rappresentando una sagoma umana con caschetto e, dunque, in tenuta da cantiere. Anche lo sfondo di questi teli, infatti, per dimensione e per le immagini rappresentate, costituisce un idoneo veicolo del messaggio pubblicitario dovendosi considerare una superficie estensiva dello stesso.
Chiariti tutti gli aspetti sopra analizzati in ordine all'esistenza di una pubblicità abusiva ed appurata la corretta misurazione delle superfici imponibili, l'art. 30 del regolamento comunale più volte citato, al comma 2 prevede che “le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore,
l'obbligo di corrispondere al a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o Pt_2 della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992
n° 285. 3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone, dovuto se
l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%. […]
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo”.
Sul punto, la reclamante sosteneva, innanzitutto, come il canone dovuto – sulla base del quale parametrare le sanzioni - andava calcolato tenendo conto dell'art. 27 (Riduzioni e maggiorazioni) del
Regolamento citato il quale, alla lettera o), prevede che “per le occupazioni temporanee realizzate per
l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 50%; nel caso di occupazioni nascenti alla pagina 11 di 13 messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità si applica una riduzione dell'80%”.
L'eccezione si palesa tuttavia evidentemente infondata dal momento che, come si legge chiaramente nella disposizione invocata, la riduzione è limitata ai canoni dovuti per le “occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia” e le “occupazioni nascenti alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali”, senza menzione alcuna dei canoni dovuti per la pubblicità cosicchè non potrebbe estendersi la previsione speciale prevista per una determinata fattispecie anche ad altra fattispecie in nulla coincidente con la prima.
Pertanto, in applicazione di quanto sopra, correttamente – a fronte di messaggi pubblicitari abusivi - è stata applicata l'“indennità per esposizioni abusive” di euro 12.505,00 pari al canone dovuto per esposizione autorizzata – parametrato alle tariffe normativamente previste - aumentato del 50% (art. 30
c. 3 regolamento citato – “canone, dovuto se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%.”) oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria nella stessa misura dell'indennità (come visto, per legge, non può essere inferiore all'indennità e non può essere superiore al doppio dell'indennità, art. 30 c. 4).
Diversamente, in presenza del messaggio pubblicitario autorizzato (rigo 1 “elenco esposizioni”), ossia il cartello “vendesi” di Via Cairoli, accertata la legittimazione passiva della era Parte_1 applicato il solo canone, pari ad euro 34,86.
Sulle citate somme, erano correttamente applicati, poi, in misura di legge, gli interessi legali, la sanzione per omesso/tardivo versamento e gli oneri per la riscossione.
Per ciò che concerne le spese di lite, le stesse seguiranno il principio della soccombenza e saranno liquidate in relazione al valore della causa, all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte resistente ed al numero e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del Giudice Dott.ssa NZ TI, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G.N. 1482/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande del ricorrente e per l'effetto conferma l'avviso di accertamento esecutivo;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che quantifica in complessivi euro 4000,00 oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Ascoli Piceno 27.10.2025
Il Giudice pagina 12 di 13 NZ TI
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NZ TI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1482/2023 promossa da:
, in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. CESARI VALENTINA giusta procura in atti;
RICORRENTE contro in persona dell'amministratore unico e del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. FACCIOLI ELISA giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 35 del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria del , la Parte_2 Parte_1
proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo con irrogazione immediata
[...] delle sanzioni e contestuale intimazione di pagamento nr. 229 del 18.09.2023, notificato in data
21.09.2023 dalla in qualità di Concessionario per il del servizio CP_1 Parte_2 di accertamento, liquidazione, riscossione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari.
Nello specifico, le veniva intimato il pagamento della somma di euro 26.549,00 per le asserite esposizioni pubblicitarie abusive descritte nell'avviso di accertamento impugnato di cui € 34,86 per il canone relativo al cartello monofacciale non autorizzato di via Cairoli, al civico 28, € 12.505,47 per
“totale indennità esposizioni abusive”, € 1.177,06 per interessi legali, € 12.505,00 a titolo di “sanzione amministrativa pecuniaria”, euro 25,00 per “sanzione di parziale/tardivo/omesso versamento” €
300,00 per oneri di riscossione a carico del contribuente oltre alle spese di notifica.
L'avviso di accertamento era ritenuto illegittimo dalla ricorrente e, pertanto, impugnato in questa sede sotto diversi profili. pagina 1 di 13 Innanzitutto, contestava la qualificazione delle esposizioni dei loghi della ditta esecutrice delle opere sui teli di copertura dei cantieri - regolarmente autorizzati - come “pubblicità” e, secondariamente, contestava la qualificazione come “abusiva” della citata “esposizione”.
In particolare, affermava che per ciascuno dei cantieri in cui era rilevata l'esposizione pubblicitaria abusiva, l'impresa di costruzioni, odierna ricorrente, aveva avviato le necessarie pratiche edilizie ed aveva richiesto l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, necessaria per installare i ponteggi e le impalcature di cantiere. Pertanto, secondo la ricostruzione della ricorrente - posto che “il Pt_2 avendo autorizzato l'occupazione del suolo pubblico, autorizzava implicitamente la società richiedente
a collocare teloni a copertura sia delle recinzioni di cantiere che dei ponteggi ed impalcature” e posto che “è normale che, sui teloni di copertura, vi fosse l'indicazione dell'impresa esecutrice degli interventi edili” - non poteva parlarsi di esposizioni abusive. D'altro canto – si legge in sede di ricorso
– “la scritta “ sui teloni e sulle recinzioni non veniva posta con finalità Parte_3 pubblicitarie, ma per identificare l'Impresa esecutrice del lavoro”.
A sostegno dell'illegittimità dell'intimazione di pagamento sosteneva poi, a decorrere dal 1.1.2021,
l'unicità del Canone Unico Patrimoniale (CUP) dovuto per l'occupazione del suolo pubblico e per le affissioni pubblicitari con la conseguenza che, avendo l'impresa ottenuto, nel caso di specie,
l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, non avrebbe dovuto anche pagare il CUP per la pubblicità. Sottolineava, poi, come in forza della normativa speciale relativa ai territori colpiti dal sisma, “per il c.d. Decreto rilancio e per la normativa “post Covid”, e, quindi dall'anno 2019, il di ha, sino a tutto l'anno 2023, esentato le attività commerciali dal pagamento Pt_2 Parte_2 della tassa di occupazione del suolo pubblico, raddoppiando l'estensione degli spazi di occupazione del suolo”.
Affermava, in ogni caso, che trattavasi di “insegne di esercizio” e che soltanto il logo posto sul ponteggio di Largo delle Querce e via delle Verbene si estendeva per dimensioni maggiori rispetto ai 5 mq con la conseguenza che, trattandosi di “sede di esercizio” si trattava di esposizioni ricadenti nell'esenzione prevista dal comma 833 dell'art. 1 lett. “l” della Legge 160/2019 e dall'art. 28 lett. “u” del Regolamento Comunale di . Parte_2
Contestava, poi, la propria legittimazione passiva all'irrogazione della sanzione relativamente al cartello monofacciale “Vendesi appartamenti” di via Cairoli, al civico 28, posto che la società venditrice era la soggetto giuridico differente rispetto a Parte_1 Parte_1
Eccepiva, poi, l'errato conteggio della superficie imponibile, riportante l'estensione dell'intero telone di copertura dei ponteggi/impalcature e recinzioni e non lo spazio riportante il logo dell'impresa.
pagina 2 di 13 In relazione alle tariffe applicate eccepiva la mancata esplicitazione dei criteri di applicazione delle tariffe oltre al fatto che, trattandosi di cantieri allestiti per opere di adeguamento sismico, trovava applicazione la riduzione dell'80% di cui all'art. 27 del Regolamento del Comune di Parte_2 ove, alla lettera “o” prevede che “per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 50%; nel caso di occupazioni nascenti alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità si applica una riduzione dell'80%”.
Contestava, infine, l'applicazione della maggiorazione del 50% sull'indennità di esposizione abusiva,
l'applicazione della sanzione dal momento che vi era l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico oltre all'applicazione degli interessi nella misura conteggiata.
Concludeva, pertanto, chiedendo “che l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle ragioni di opposizione sopra esposte, previa fissazione dell'udienza di comparizione, adversiis reiectis: in via preliminare: sospenda, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'Avviso di accertamento con irrogazione immediata delle sanzioni e contestuale intimazione di pagamento nr. 229 del 18.09.2023 notificato dall , in qualità di Concessionario per il di Ascoli Piceno (AP) del CP_1 Pt_2 servizio di accertamento, liquidazione, riscossione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, in data 21 settembre 2023, per la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. In via principale, dichiari la nullità/annullabilità, privandolo di effetti, l'Avviso di accertamento esecutivo con irrogazione immediata delle sanzioni e contestuale intimazione di pagamento nr. 229 del 18.09.2023 notificato dall' , in qualità di Concessionario per il CP_1
Comune di Ascoli Piceno (AP) del servizio di accertamento, liquidazione, riscossione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, in data 21 settembre 2023, poiché illegittimo e contrario al regolamento comunale, adottato in recepimento della legge nr. 160/2019, per tutte le ragioni esposte nella superiore narrativa. In via subordinata, accertata e dichiarata l'illegittimità della indennità di esposizioni abusive per € 12.505,47 (non potendosi ravvisare l'abuso nella fattispecie in esame),
l'erronea quantificazione degli interessi quantificati in € 1.177,06 e l'inapplicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria di € 12.505,00, nonché la carenza di legittimazione passiva dell'opponente in merito al canone di € 34,86, riferibile a diversa società, ridetermini la somma effettivamente dovuta in quella già richiesta in relazione all'anno 2023 (e pagata dall'esponente), pari alla complessiva minor somma di € 8.372,00. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite”.
Si costituiva in giudizio la contestando in fatto ed in diritto tutto quanto sostenuto dalla CP_1 ricorrente e sottolineando la piena legittimità dell'avviso di accertamento contestato emesso in applicazione della disciplina vigente, a fronte di esposizioni pubblicitarie non autorizzate e, pertanto, pagina 3 di 13 abusive. Concludeva, pertanto, chiedendo “In via preliminare: per i motivi esposti respingersi l'istanza di sospensiva;
Nel merito, in via principale: Respingere le domande avversarie in quanto integralmente infondate e illegittime per tutte le motivazioni esposte in narrativa con conseguente integrale conferma dell'avviso di accertamento impugnato e della conseguente pretesa creditoria. Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite”.
All'udienza del 02.02.2024 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte – il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 13.12.2024 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. – poi rinviata all'udienza del 10.10.2025 –, con assegnazione alle parti di termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive. All'esito dell'udienza di discussione – poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte – era pubblicata, mediante “consolle del magistrato”, la presente sentenza.
Il ricorso è infondato.
Va innanzitutto precisato come, in linea generale, ad avviso di questo ufficio, l'esposizione del logo e del nome dell'impresa esecutrice sui teli di copertura delle impalcature dei cantieri e sulle recinzioni vada considerata “pubblicità”.
Per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, costituisce mezzo pubblicitario qualsiasi “messaggio” che, associato ad un determinato “prodotto”, per le sue dimensioni e per l'ubicazione, è astrattamente idoneo a raggiungere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perchè vengono a trovarsi in quel luogo determinato (Cass. n. 30046/18; Cass. n. 6714/2017, n. 22572/2008).
Nel caso di specie, non può essere revocato in dubbio che i “teli monofacciali” riportante la denominazione dell'impresa “ rilevata sulla recinzione di cantiere di Largo Parte_1 delle Ginestre, di Via dei Girasoli e di Via dei Geranei, sull'impalcatura e sulla recinzione di cantiere di via Dei Tigli, sull'impalcatura di Via delle Verbene, debba essere considerato “messaggio pubblicitario”. Innanzitutto, infatti, non si tratta dei teli di copertura di cantiere, dal momento che il messaggio pubblicitario contestato è veicolato tramite teli apposti sopra la necessaria copertura delle impalcature e delle recinzioni cosicchè anche in assenza dei “teli monofacciali” riportanti la denominazione della ditta, i teli di copertura delle aree di cantiere avrebbero assolto ugualmente la loro funzione. Alcuna norma di legge prevede che l'impresa esecutrice dei lavori esponga, con grossi cartelli visibili ad ogni passante, anche a distanza, il proprio nome con la conseguenza che – diversamente da quanto adombrato dalla ricorrente - l'apposizione dei teli che ci occupano non potrebbero ricondursi ad alcuna esigenza di assolvere ad obblighi normativamente prescritti.
D'altro canto - come pure è facile evincere dall'esame della documentazione fotografica in atti (cfr. doc. 5 allegato alla memoria di costituzione e 9,10,11 allegati al ricorso) - i teli monofacciali CP_1
pagina 4 di 13 riproducenti il logo e la denominazione della società oltre ad avere certamente Parte_1
“importanti” dimensioni, risultano ubicati in posizioni assai visibili, anche da lontano, a chiunque si trovi a transitare anche non necessariamente nei paraggi (vedi cartelloni posizionati all'apice dei grattaceli di via dei Tigli e di Via delle Verbene, cartelloni posizionati lungo le recinzioni dei cantieri per cui è causa). Ne discende che gli stessi sono certamente da considerarsi strumenti di diffusione di un messaggio promozionale in quanto diretti a catturare l'attenzione di potenziale clientela ovvero a migliorare l'immagine della società.
E nemmeno potrebbe sostenersi – come invece fatto dalla ricorrente – che trattasi dei cartelli di cantiere obbligatori sia secondo il DPR n.380 del 2001 (Testo Unico Edilizia), sia secondo il D.L. n.81 del 2008
(Testo Unico Sicurezza sul Lavoro). È noto, infatti, che i cartelli di cantiere di cui la legge richiede obbligatoriamente l'esposizione devono avere un contenuto informativo ben più pregnante rispetto alla sola indicazione del nome dell'impresa esecutrice dovendo contenere tutta una serie di informazioni atte a motivare l'operatività dei lavori, chi li ha commissionati, chi è coinvolto nella loro realizzazione, le autorizzazioni concesse oltre che, nel caso di lavori legati al Superbonus 110% Superbonus 110% la dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 77 del 17 luglio 2020, superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”. D'altro canto, in forza del DL
507/1993, art. 17, i cartelli obbligatori (come quello cantiere) sono esenti da imposte pubblicitarie solo se inferiori a ½ metro quadrato di superficie e, come si vedrà, non è questo il caso.
Ciò chiarito, non possono sorgere dubbi in ordine alla abusività della pubblicità posta in essere.
Occorre subito distinguere, da un lato, il piano dell'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico e, dall'altro, il piano dell'obbligo di pagamento del contributo per la citata esposizione pubblicitaria o occupazione del suolo pubblico, trattandosi di due piani distinti, non sempre tra loro coincidenti.
Il Regolamento del Comune di per l'applicazione del canone patrimoniale di Parte_2 concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in applicazione della l. 160/19, elenca, all'art. 2, le attività che devono essere precedute da una concessione o autorizzazione;
in particolare, al comma
1 annovera “tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune” e, al comma 3, elenca “tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del o nulla osta fuori dai centri abitati su strade provinciali e di altri enti”. In Pt_2 ogni caso, precisa il successivo comma 4 del medesimo art. 2 che “devono essere dichiarate al le esposizioni pubblicitarie” anche nel caso in cui non sia richiesta l'autorizzazione. Pt_2
pagina 5 di 13 È evidente, già solo dalla lettura del testo regolamentare citato come, in applicazione della normativa superiore di riferimento, si tratta di due concessioni o autorizzazioni distinte, essendo – tra l'altro – distinti i presupposti e le finalità delle stesse. Ed infatti, l'art. 5 del regolamento disciplina, al comma 1, il procedimento per la concessione o autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, elencando la documentazione necessaria mentre al comma 4 disciplina il procedimento per la autorizzazione all'installazione del mezzo pubblicitario o, comunque, all'esposizione pubblicitaria elencando tutta la documentazione che andrà inserita nella domanda, documentazione che, chiaramente, non coincide con quella di cui al precedente comma 1 per l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, essendo differenti i presupposti.
Il comma 6 del citato art. 5 prevede, poi, che “quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica”, confermando così la necessità che, nonostante l'unicità della domanda, la stessa debba contenere sia gli elementi di cui al precedente comma 1 (occupazione suolo pubblico) sia quelli di cui al comma 4 (esposizione pubblicitaria) con la conseguenza che solo allorchè la domanda sia finalizzata ad ottenere le due autorizzazioni/concessioni e sia completa di tutti gli elementi “il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico”. Diverso è pure il contenuto del provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico rispetto al provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria, così come previsto dall'art. 9 del più volte citato regolamento del ove, al comma 2 Parte_2 prevede che “il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario: a) ubicazione del mezzo;
b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione; c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti di questo regolamento”.
Nel caso che ci occupa, invece, il provvedimento concessorio ottenuto dall'impresa autorizzava la stessa ad “installare i ponteggi e le impalcature di cantiere, nonché per occupare tutti gli spazi necessari all'esecuzione dei vari interventi edilizi richiesti ed autorizzati dal Comune di Pt_2
”, senza alcun accenno (non essendovi stata alcuna richiesta) all'esposizione di mezzi
[...] pubblicitari. pagina 6 di 13 Appurato, dunque, che l'autorizzazione/concessione/dichiarazione di mezzi pubblicitari è differente, - per natura, presupposti e finalità – e si aggiunge, non si sovrappone, all'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, le installazioni riportanti il logo ed il nome dell'impresa che ci occupano possono senz'altro ritenersi abusive per il semplice fatto di essere state apposte in un luogo pubblico, visibile ad una platea indiscriminata di soggetti, ma in assenza di autorizzazione/concessione ovvero di dichiarazione di mezzi pubblicitari.
Ed infatti, l'art. 30 del regolamento del Comune di prevede che – indipendentemente Parte_2 dall'obbligo del pagamento del canone - “le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive”.
È evidente, infatti, da quanto sopra, che i messaggi pubblicitari non potrebbero essere considerati coperti da autorizzazione in forza della pure invocata autorizzazione rilasciata dal Comune di Pt_2
alla per l'occupazione del suolo pubblico trattandosi, giova ripeterlo, di
[...] Parte_1 due atti autorizzatori differenti. E la circostanza che le autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico rilasciate alla non siano comprensive anche dell'autorizzazione alla Parte_1 diffusione del mezzo pubblicitario è facilmente evincibile dalla lettura della documentazione depositata dalla stessa ricorrente (cfr. doc. da 3 a 8) ove, a fronte della sola richiesta di autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, il rilasciava esclusivamente tale autorizzazione, senza Pt_2 menzione alcuna – come invece richiesto dalla normativa di riferimento sopra ampiamente richiamata – all'autorizzazione ai messaggi pubblicitari.
Sempre sul punto, poi, non può non rilevarsi come, in ogni caso, per l'anno 2022, il CUP relativo all'occupazione per il suolo pubblico non è stato (legittimamente) corrisposto dall'impresa. Ed infatti, a partire dal 2019, la ricorrente, avendo sede legale nel Comune di , ha beneficiato Parte_2 dell'esenzione dal pagamento della tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche in quanto, ai sensi del dell'art. 1 comma 997 della L. 145/2018, la citata tassa – e non anche il contributo per l'esposizione di messaggi pubblicitari - non era dovuta per le attività con sede legale od operativa nei territori terremotati.
A tutto voler concedere, dunque, anche sotto tale profilo le argomentazioni della ricorrente si palesano del tutto destituite di fondamento.
Nemmeno pertinente è l'argomento speso dalla ricorrente in ordine all'esenzione, nel caso di specie, dal pagamento del canone in forza del comma 833 art. 1 della Legge 160/2019 lett. l) e art. 28 lett. u) del Reg. Comunale di trattandosi, in base alla ricostruzione della ricorrente di “insegne Parte_2 di esercizio”. pagina 7 di 13 In particolare, l'art. 1 c. 833 l. 160/19 prevede che “Sono esenti dal canone: […] l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”. Allo stesso modo,
l'art. 28 lett. “u” del regolamento comunale in commento prevede l'esenzione per “le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”.
Innanzitutto, va detto che nel caso di specie è stata sanzionata, così come previsto dall'art. 30 del regolamento, “la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione” in quanto abusive e ciò indipendentemente dall'esistenza dell'obbligo di pagamento del canone.
In altri termini, come si evince chiaramente dalla normativa di settore, anche nel caso in cui il soggetto sia esentato, in forza del comma 833 art. 1 della Legge 160/2019 lett. l), dal pagamento del canone, è chiaro che lo stesso non potrebbe essere esentato dagli obblighi, previsti nel regolamento comunale di presentazione della richiesta di concessione/autorizzazione o, nei casi previsti dalla legge, di dichiarazione.
Fatta tale dirimente considerazione, in ogni caso, a parere di questo ufficio, il telo pubblicitario riportante il nome della ditta esecutrice dei lavori apposto su un'area di cantiere non potrebbe essere annoverato tra le “insegne d'esercizio” di attività commerciali e, dunque, non potrebbe rientrare nell'esenzione di cui al comma 833 art. 1 della Legge 160/2019 lett. l) e art. 28 lett. u) del Reg.
Comunale di anche poichè superiore ai 5 mq, così come accertato dall'amministrazione Parte_2 procedente.
La nozione di insegna di esercizio è fornita dall'art. art. 2 bis, comma 6 del D.L. 22/02/2002 n. 13 convertito in L. 14.04.2002 n. 75 ove “si definisce insegna di esercizio la scritta di cui all'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. In caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1”. Il citato DPR
n. 495 all art. 47, comma 1, prevede, a propria volta, che “si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa”.
È chiaro, dunque, che per potersi parlare di insegna di esercizio la stessa debba essere ubicata presso la
“sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa”, non potendosi considerare insegna laddove la stessa sia apposta in un qualunque luogo di svolgimento occasionale pagina 8 di 13 dell'attività con la conseguenza che le citate “insegne” ubicate in luoghi diversi dalla sede – e, in particolare, presso un cantiere edile - sono da considerarsi mezzi pubblicitari (Cassazione Sez 5 dell'11.05.2012, n. 7348).
È documentalmente provato, infatti, che la sede della si trovi in Parte_1 Parte_2 alla Via 260/MA 48 (doc. 6 resistente) mentre va escluso che possa parlarsi di sede secondaria dal momento che, come noto, la sede secondaria deve essere iscritta presso il registro delle imprese.
Sotto altro profilo, come si vedrà, non potendosi considerare il solo logo dell'impresa quale messaggio pubblicitario ma l'intero cartellone pubblicitario, anche nelle sue parti non coperte dal logo, l'esenzione non potrebbe essere invocata in considerazione del superamento dei 5 mq previsti dalla citata disposizione.
Quanto, poi alla carenza di legittimazione della in relazione al cartello “vendesi Parte_1 appartamenti” non può in questa sede non rilevarsi come dall'esame della documentazione fotografica depositata in atti (cfr. doc. 5), risulta di tutta evidenza come il sito internet indicato
(www.travaglinicostruzioni.it) sia riferito al contribuente e che la funzione Parte_1 assolta dal mezzo in questione sia appunto quella di reclamizzare/promuovere, attraverso il richiamo al sito internet, l'attività svolta dalla stessa società ricorrente con la conseguenza che l'eccezione non potrebbe essere accolta.
D'altro canto, è pacifico che il cantiere ove è stato rinvenuto il cartello apposto sia della Parte_1 con la conseguenza che, in applicazione dell'art. 6 D.P.R. n. 507 del 1993, art. 6 – ove si
[...] prevede che “soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso” in solido con il soggetto pubblicizzato” – la ha certamente Parte_1 legittimazione passiva.
Quanto al metodo di calcolo utilizzato ai fini della determinazione dell'imposta, sostiene la ricorrente che “la superficie imponibile indicata nell'Avviso impugnato, in corrispondenza dei singoli cantieri, riporta l'estensione dell'intero telone di copertura dei ponteggi/impalcature, recinzioni (ovvero dell'intera area di cantiere), e non lo spazio occupato dal logo dell'Impresa (presunta pubblicità), ragion per cui si contesta la quantificazione riportata nell'avviso”.
Anche la predetta eccezione non è fondata.
L'art. 24 comma 2 del Regolamento CUP del Comune di prevede che “per la diffusione Parte_2 di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e numero dei messaggi.
Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il pagina 9 di 13 canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo”.
Si parla, dunque, di “superficie complessiva del mezzo pubblicitario”, dovendosi chiaramente intendere, per mezzo pubblicitario, l'intero telo su cui è apposto il logo. D'altro canto, è pacifico che il messaggio pubblicitario non è solo il marchio in sé, ma l'intero complesso visivo che lo veicola, compreso il pannello di supporto quando questo ha una funzione di richiamo visivo.
Si è detto, a tal riguardo, che “la misura dell'imposta relativa alla pubblicità contenente la riproduzione del marchio commerciale va calcolata, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sulla base delle dimensioni dell'intera superficie dell'installazione pubblicitaria, comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, solo se quest'ultima abbia, per dimensioni, forma, colore, ovvero per mancanza di separazione grafica rispetto all'altra, le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario” (così, da ultimo, Cass. n. 20863 Anno 2025 ove si richiama Cass., Sez. 5^, 15 febbraio 2002, n. 7031; Cass., Sez. 5^, 6 agosto 2004, n. 15201; Cass.,
Sez. 5^, 30 ottobre 2009, n. 23024; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2012, n. 12684; Cass., Sez. 5^, 31 marzo
2017, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 ottobre 2019, n. 26104; Cass., Sez. 6^-5, 17 ottobre 2019, n. 26398;
Cass., Sez. 6^-5, 8 ottobre 2020, n. 21652 e 21653).
Nel caso che ci occupa, ad avviso di questo giudice, va affermata l'estensione del valore pubblicitario non solo alla superficie specificamente coperta dal logo, come invece ritenuto dalla ricorrente, ma anche al resto del pannello, avendo lo stesso l'evidente funzione di dare risalto e veicolare il messaggio pubblicitario.
In particolare, quanto ai 2 teli di recinzione di largo delle Ginestre (rigo 2 “elenco esposizioni” di cui all'avviso di accertamento), ai 2 teli di recinzione di via dei Tigli (rigo 4 “elenco esposizioni” di cui all'avviso di accertamento) ed al telo di recinzione di via dei Geranei (rigo 7 “elenco esposizioni” di cui all'avviso di accertamento) è evidente come il calcolo della superficie impositiva non potrebbe che essere effettuato sull'intero cartello dal momento che, oltre al logo, lungo tutta l'estensione verticale del cartello si rinviene la scritta con il sito internet della società (www.travaglinicostruzioni.it) (cfr. all.
5 fascicolo resistente, all. 9 e 10 ricorrente ove tuttavia si rappresenta solo uno dei due teli esposti su due parti diverse della recinzione).
Quanto alla pubblicità esposta in via dei Tigli ed in via delle Verbene, sull'impalcatura (cfr. all. 5 fascicolo resistente e doc. 16 fascicolo ricorrente), ad avviso di questo giudice correttamente è stata considerata l'intera superficie del telo sulla quale è veicolato il messaggio pubblicitario dal momento che, in applicazione di quanto sopra, la stessa è finalizzata ad esaltare il messaggio promozionale pagina 10 di 13 diffuso dall'impresa. Ed infatti, la scritta e il logo , trovano maggiore e più Parte_4 incisivo risalto proprio in quanto posizionati sul telo bianco che, in contrasto con il colore del ponteggio, evidenzia e diviene veicolo del messaggio pubblicitario che, pertanto, andrà considerato nella sua interezza. È proprio la dimensione del telo su cui è apposto il logo, infatti, a catturare l'attenzione del pubblico, anche in relazione al suo posizionamento, dovendosi considerazione una superficie estensiva del messaggio pubblicitario.
Allo stesso modo corretta è la misura della superficie imponibile degli 11 teli monofacciali presenti sulla recinzione di via dei Girasoli (cfr. all. 5 fascicolo resistente e doc. 11 e 15 fascicolo ricorrente) dal momento che, anche in questo caso, non potrebbe prendersi in considerazione il solo logo tenuto conto che anche la parte non coperta dal logo è idonea a veicolare un messaggio pubblicitario, rappresentando una sagoma umana con caschetto e, dunque, in tenuta da cantiere. Anche lo sfondo di questi teli, infatti, per dimensione e per le immagini rappresentate, costituisce un idoneo veicolo del messaggio pubblicitario dovendosi considerare una superficie estensiva dello stesso.
Chiariti tutti gli aspetti sopra analizzati in ordine all'esistenza di una pubblicità abusiva ed appurata la corretta misurazione delle superfici imponibili, l'art. 30 del regolamento comunale più volte citato, al comma 2 prevede che “le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore,
l'obbligo di corrispondere al a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o Pt_2 della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992
n° 285. 3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone, dovuto se
l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%. […]
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo”.
Sul punto, la reclamante sosteneva, innanzitutto, come il canone dovuto – sulla base del quale parametrare le sanzioni - andava calcolato tenendo conto dell'art. 27 (Riduzioni e maggiorazioni) del
Regolamento citato il quale, alla lettera o), prevede che “per le occupazioni temporanee realizzate per
l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 50%; nel caso di occupazioni nascenti alla pagina 11 di 13 messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità si applica una riduzione dell'80%”.
L'eccezione si palesa tuttavia evidentemente infondata dal momento che, come si legge chiaramente nella disposizione invocata, la riduzione è limitata ai canoni dovuti per le “occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia” e le “occupazioni nascenti alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali”, senza menzione alcuna dei canoni dovuti per la pubblicità cosicchè non potrebbe estendersi la previsione speciale prevista per una determinata fattispecie anche ad altra fattispecie in nulla coincidente con la prima.
Pertanto, in applicazione di quanto sopra, correttamente – a fronte di messaggi pubblicitari abusivi - è stata applicata l'“indennità per esposizioni abusive” di euro 12.505,00 pari al canone dovuto per esposizione autorizzata – parametrato alle tariffe normativamente previste - aumentato del 50% (art. 30
c. 3 regolamento citato – “canone, dovuto se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%.”) oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria nella stessa misura dell'indennità (come visto, per legge, non può essere inferiore all'indennità e non può essere superiore al doppio dell'indennità, art. 30 c. 4).
Diversamente, in presenza del messaggio pubblicitario autorizzato (rigo 1 “elenco esposizioni”), ossia il cartello “vendesi” di Via Cairoli, accertata la legittimazione passiva della era Parte_1 applicato il solo canone, pari ad euro 34,86.
Sulle citate somme, erano correttamente applicati, poi, in misura di legge, gli interessi legali, la sanzione per omesso/tardivo versamento e gli oneri per la riscossione.
Per ciò che concerne le spese di lite, le stesse seguiranno il principio della soccombenza e saranno liquidate in relazione al valore della causa, all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte resistente ed al numero e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del Giudice Dott.ssa NZ TI, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G.N. 1482/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande del ricorrente e per l'effetto conferma l'avviso di accertamento esecutivo;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che quantifica in complessivi euro 4000,00 oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Ascoli Piceno 27.10.2025
Il Giudice pagina 12 di 13 NZ TI
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