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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 22/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1113/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza Parte_1 C.F._1 dell'Avv. DOMPETRINI FIDELIA
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
VANNETTI ROBERTO
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/12/2024, i procuratori delle parti hanno dato atto dell'intervenuta consensualizzazione del giudizio ed hanno precisato le conclusioni come segue:
“Voglia il Tribunale adito prendere dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio prendendo atto delle seguenti condizioni: 1) Il padre potrà vedere i figli e entrambi maggiorenni, quando vorrà compatibilmente con i suoi Per_1 Per_2 impegni di lavoro e le abitudini e gli impegni scolastici dei figli. 2) Il padre, entro e non oltre il giorno 1 di ogni mese, verserà mensilmente direttamente in favore dei figli Per_2
e la somma di euro 100,00 ciascuno a titolo di mantenimento, oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie così come previsto dal Protocollo del Tribunale di Grosseto da intendersi qui integralmente richiamato. In particolare, il provvederà a versare CP_1 alla figlia la somma di euro 100,00 mensili mediante bonifico bancario da Per_1 effettuarsi alle seguenti coordinate: [...]; del pari provvederà a versare al figlio la somma di euro 100,00 mensili alle seguenti Per_2 coordinate: [...]. Le somme sopra indicate saranno rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. Le eventuali detrazioni fiscali per i figli saranno percepite integralmente da 3) la rata del prestito Parte_1 intestato e concesso ad entrambi i coniugi dalla Cassa di Risparmio di Volterra in data
13/4/2017 pari ad euro 436,82 (debito residuo alla data del 12/12/2022 euro 11.400,01) resterà a carico degli stessi nella misura del 50% ciascuno;
in particolare, il giorno 6 di ogni mese e sino alla totale estinzione, il provvederà a versare alla CP_1 Parte_1 mediante bonifico da effettuarsi alle seguenti coordinate bancarie
[...] la somma di euro 218,40 quale sua quota parte della suddetta rata. 4) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autonomi
e di nulla chiedere reciprocamente a titolo di mantenimento o altro titolo, fatti salvi gli impegni assunti dal ai punti n. 1,2,3,4 di questo atto. I coniugi dichiarano inoltre CP_1 che la casa coniugale sita in Follonica Via Norma Pratelli 26, è stata rilasciata al proprietario a seguito della cessazione della locazione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo ha esposto di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in data 18.3.2000, trascritto presso il Controparte_1
Registro dello Stato Civile del Comune di AV (parte I, atto n. 3, anno
2000),; su questa scorta la stessa ha adito il Tribunale di Grosseto per chiedere la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
La ricorrente ha allegato di essere legalmente separata dal con sentenza CP_1
n. 1026/2023 (pubblicata in data 28.11.2023), e che da allora non v'è stata riconciliazione, deducendo altresì il venir meno del agli impegni assunti CP_2 in sede di separazione personale.
Dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
S'è costituito in giudizio dando atto di avere nelle more Controparte_1 raggiunto un'intesa. Le parti hanno dunque conciliato le divergenti posizioni e rassegnato, all'udienza del 10.12.2024, le sopra indicate conclusioni.
Ebbene, riscontrata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, deve osservarsi che le predette conclusioni congiunte meritano accoglimento poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita e poiché le condizioni sopra indicate non sono in contrasto con norme di legge, tenuto anche conto della maggiore età dei figli della coppia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di AV (parte I, atto n. 3, anno 2000), contratto tra Parte_1
in data 18.3.2000;
[...] Controparte_1
PRENDENDO ATTO
delle condizioni dagli stessi concordate e fissate nelle conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 10/12/2024, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13/12/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza Parte_1 C.F._1 dell'Avv. DOMPETRINI FIDELIA
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
VANNETTI ROBERTO
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/12/2024, i procuratori delle parti hanno dato atto dell'intervenuta consensualizzazione del giudizio ed hanno precisato le conclusioni come segue:
“Voglia il Tribunale adito prendere dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio prendendo atto delle seguenti condizioni: 1) Il padre potrà vedere i figli e entrambi maggiorenni, quando vorrà compatibilmente con i suoi Per_1 Per_2 impegni di lavoro e le abitudini e gli impegni scolastici dei figli. 2) Il padre, entro e non oltre il giorno 1 di ogni mese, verserà mensilmente direttamente in favore dei figli Per_2
e la somma di euro 100,00 ciascuno a titolo di mantenimento, oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie così come previsto dal Protocollo del Tribunale di Grosseto da intendersi qui integralmente richiamato. In particolare, il provvederà a versare CP_1 alla figlia la somma di euro 100,00 mensili mediante bonifico bancario da Per_1 effettuarsi alle seguenti coordinate: [...]; del pari provvederà a versare al figlio la somma di euro 100,00 mensili alle seguenti Per_2 coordinate: [...]. Le somme sopra indicate saranno rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. Le eventuali detrazioni fiscali per i figli saranno percepite integralmente da 3) la rata del prestito Parte_1 intestato e concesso ad entrambi i coniugi dalla Cassa di Risparmio di Volterra in data
13/4/2017 pari ad euro 436,82 (debito residuo alla data del 12/12/2022 euro 11.400,01) resterà a carico degli stessi nella misura del 50% ciascuno;
in particolare, il giorno 6 di ogni mese e sino alla totale estinzione, il provvederà a versare alla CP_1 Parte_1 mediante bonifico da effettuarsi alle seguenti coordinate bancarie
[...] la somma di euro 218,40 quale sua quota parte della suddetta rata. 4) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autonomi
e di nulla chiedere reciprocamente a titolo di mantenimento o altro titolo, fatti salvi gli impegni assunti dal ai punti n. 1,2,3,4 di questo atto. I coniugi dichiarano inoltre CP_1 che la casa coniugale sita in Follonica Via Norma Pratelli 26, è stata rilasciata al proprietario a seguito della cessazione della locazione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo ha esposto di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in data 18.3.2000, trascritto presso il Controparte_1
Registro dello Stato Civile del Comune di AV (parte I, atto n. 3, anno
2000),; su questa scorta la stessa ha adito il Tribunale di Grosseto per chiedere la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
La ricorrente ha allegato di essere legalmente separata dal con sentenza CP_1
n. 1026/2023 (pubblicata in data 28.11.2023), e che da allora non v'è stata riconciliazione, deducendo altresì il venir meno del agli impegni assunti CP_2 in sede di separazione personale.
Dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
S'è costituito in giudizio dando atto di avere nelle more Controparte_1 raggiunto un'intesa. Le parti hanno dunque conciliato le divergenti posizioni e rassegnato, all'udienza del 10.12.2024, le sopra indicate conclusioni.
Ebbene, riscontrata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, deve osservarsi che le predette conclusioni congiunte meritano accoglimento poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita e poiché le condizioni sopra indicate non sono in contrasto con norme di legge, tenuto anche conto della maggiore età dei figli della coppia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di AV (parte I, atto n. 3, anno 2000), contratto tra Parte_1
in data 18.3.2000;
[...] Controparte_1
PRENDENDO ATTO
delle condizioni dagli stessi concordate e fissate nelle conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 10/12/2024, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13/12/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo