Decreto cautelare 15 marzo 2013
Ordinanza cautelare 31 maggio 2013
Ordinanza presidenziale 28 dicembre 2022
Sentenza 20 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 20/11/2023, n. 3472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3472 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/11/2023
N. 03472/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00613/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 613 del 2013, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Calì, con domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS- viale Libertà, 221;
contro
Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana, Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in -OMISSIS- via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento,
- del decreto di revoca -OMISSIS-
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana e dell’Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1 Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha ritualmente impugnato il provvedimento n.-OMISSIS- dell’Ispettorato Provinciale di -OMISSIS- dell’Assessorato dell’Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana che ha revocato due suoi precedenti decreti -OMISSIS- con cui erano stati concessi i benefici ai sensi del Regolamento CE n. 1257/1999, art. 8 e ss., e del POR Sicilia 2000/2006, misura 4.07, Primo insediamento giovani in agricoltura, Bando 2003.
1.2 I fatti di causa possono essere così riassunti:
- gli odierni ricorrenti, all’epoca di -OMISSIS-hanno presentato domanda ai fini dell’ottenimento dei contributi previsti dalla Misura 4.07 del Bando sopra richiamato, ottenendo, con i prefati decreti poi revocati, il riconoscimento di una somma complessiva pari a 40.000 euro, di cui il 50% del dovuto è stato immediatamente liquidato in loro favore;
- con successiva istanza del -OMISSIS-parte ricorrente ha domandato il saldo dell’intera somma, dichiarando di aver maturato tutti i requisiti all’uopo prescritti dal Bando;
- con separata istanza, i medesimi ricorrenti hanno altresì chiesto i finanziamenti previsti dalla diversa Misura 4.06 - Azione 1 del Bando, -OMISSIS-la cui restante parte è rimasta a carico dell’azienda;
- il -OMISSIS-veniva effettuato un sopralluogo congiunto di funzionari dell’Ispettorato resistente e della Guardia di Finanza presso la Società di proprietà dei ricorrenti, a seguito del quale, con -OMISSIS- veniva evidenziato come l’impresa non avesse realizzato gli investimenti previsti nel piano di miglioramento aziendale entro i tre anni dall’insediamento, non conseguendo, pertanto, il requisito della redditività di 16 UDE prescritto dal Bando per l’erogazione dei contributi ottenuti;
- a seguito di ulteriore relazione dell’Ispettorato intimato, con la quale si precisava che la struttura serricola sebbene realizzata, non risultava coltivata, oltre ad essere carente di parte importante dei macchinari e delle attrezzature, non essendo dunque funzionale al processo produttivo di coltivazione degli ortaggi, la p.a. ha dato avviso alla parte privata dell’avvio del procedimento di archiviazione della pratica, cui quest’ultima ha risposto con due note di osservazione, chiedendo l’annullamento in autotutela del provvedimento;
- non ritenendo sufficienti i prefati scritti difensivi, la p.a. ha disposto la revoca dei decreti di assegnazione dei contributi di cui alla Misura 4.07 impugnati nell’odierno giudizio.
1.3 Il ricorso è articolato nelle seguenti censure:
I) Difetto di motivazione in violazione artt. 3 e 21-septies della legge n. 241/90, nonché eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e violazione del principio di buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost.;
II) Violazione della l. n. 44 del 23.02.1999. Nullità per difetto assoluto di attribuzione dell’Ispettore provinciale, stante la sospensione con nulla osta prefettizio. Eccesso di potere per violazione dell’art. 21-octies della l. n. 15/2005 e per sviamento della causa tipica. Difetto assoluto di motivazione in violazione degli artt. 3 e 21-septies della l. n. 241/90;
2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo il respingimento del gravame.
3. Con l’ordinanza n.-OMISSIS-l’istanza cautelare è stata respinta in quanto sprovvista del requisito del periculum in mora previsto dall’art. 55 del codice di rito amministrativo.
4. All’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
5.1. Con un primo mezzo di impugnazione parte ricorrente lamenta la circostanza che il sopralluogo da cui è derivata la revoca dei contributi in commento risulta essere stato effettuato ai fini dell’accertamento della regolarità della situazione di fatto avuto riguardo alla Misura 4.06, e non alla diversa Misura 4.07.
In sostanza, avendo l’attività istruttoria in commento avuto ad oggetto la Misura 4.06 le sue risultanze non avrebbero potuto essere utilizzate ai fini della revoca dei finanziamenti concessi con riferimento alla Misura 4.07.
Di diverso avviso è l’Amministrazione resistente che, con la sua memoria difensiva, pur rendendo atto che il sopralluogo sia stato disposto per verifiche attinenti alla Misura 4.06, ha precisato come una volta ricevuta la relazione riportante gli esiti dell’attività ispettiva non avrebbe potuto certo disconoscerne i contenuti, anche in considerazione del fatto che i progetti relativi alle due misure in commento (4.06 e 4.07) risultavano essere collegati, posto che la realizzazione della serra da destinare alla coltivazione di ortaggi, oggetto del finanziamento 4.06, costituiva altresì condizione per il raggiungimento delle 16UDE richieste dalla diversa misura 4.07 per accedere al relativo contributo.
Per cui, una volta accertato che la serra non era stata realizzata nei termini previsti, l’Amministrazione ha disposto la revoca di tutti i finanziamenti ad essa collegati, compresi quelli relativi alla Misura 4.07, di cui all’odierna causa.
La censura di parte ricorrente è infondata.
5.2 Dagli atti di causa risulta per tabulas che parte ricorrente, nel novembre del -OMISSIS- ha chiesto all’Ente intimato la liquidazione dell’intero importo del contributo previsto per la Misura 4.07, dichiarando di aver completato la struttura serricola necessaria per il raggiungimento delle 16UDE richieste per l’ottenimento del finanziamento in questione.
Una volta appurata la circostanza fattuale che tale attività, diversamente da quanto dichiarato dalla parte privata, non era stata implementata, l’Amministrazione intimata non avrebbe potuto se non disporre la revoca del contributo indebitamente erogato, essendo irrilevante che il sopralluogo sia stato disposto per verifiche relative alla Misura 4.06, atteso il collegamento tra i due finanziamenti messo in evidenza dall’Amministrazione nei propri scritti difensivi.
Per tali ragioni, la censura non pare essere meritevole di pregio.
6.1 Con una seconda e ultima doglianza parte ricorrente lamenta che il provvedimento di revoca impugnato non avrebbe potuto essere adottato dalla p.a. resistente, alla luce dei provvedimenti di sospensione emanati dal Prefetto competente ai sensi della l. n. 44/1999.
Anche questa censura non coglie nel segno.
6.2 L’art. 20 della disposizione normativa richiamata prevede un periodo di sospensione di trecento giorni relativamente a tutti i termini di scadenza per gli adempimenti amministrativi, oltre che di ogni altro atto avente efficacia autoesecutiva, dei termini di prescrizione e di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze di qualsiasi diritto, azione ed eccezione, siano essi scaduti o in scadenza entro un anno dalla data dell’evento lesivo.
A venire in rilievo è un congegno normativo di favor per soggetti vittime di usura.
Parte ricorrente lamenta che il provvedimento gravato non farebbe alcuna menzione delle tre sospensive adottate dal Prefetto competente in suo favore nel -OMISSIS-.
Tuttavia, non può non rilevarsi come la determinazione di revoca impugnata con l’odierno atto introduttivo del giudizio risalga ad un periodo abbondantemente successivo, essendo stata adottata nel -OMISSIS-
Così come non può non essere rilevato come, in realtà, la parte ricorrente ha beneficiato del finanziamento di cui alla Misura 4.07, poi revocato, per aver dichiarato, già nel -OMISSIS- ossia prima degli eventi estorsivi denunciati e che hanno dato adito alle sospensive prefettizie richiamate, di aver completato la serra necessaria per l’ottenimento del contributo di cui trattasi, circostanza questa smentita successivamente a seguito dei dovuti controlli effettuati dall’Amministrazione resistente.
7. Per le suesposte ragioni il ricorso va rigettato in quanto infondato.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di -OMISSIS- (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione intimata che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Profili | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.