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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/03/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7642/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Monica Mastrandrea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 7642/2024 promossa da:
nata ad [...], prov. di Cordoba (Argentina) il 28.02.1994, con il patrocinio Parte_1
degli avvocati Annamaria Bisogno e Patrizia Bisogno ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Roma, Via Famagosta n. 8
Ricorrenti Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, la signora Parte_1 conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il proprio status di Controparte_1 cittadina italiana iure sanguinis in quanto discendente di , Persona_1 cittadino italiano, nato in [...] il giorno 7.01.1861 ed emigrato in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino argentino. Il non si costituiva in giudizio e il Giudice, verificata la regolarità delle Controparte_1 notificazioni, ne dichiara la contumacia. L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il 12.3.2025; allo spirare del termine predetto la causa è stata rimessa in decisione.
Il PM ha concluso come da parere in atti.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Nel merito la ricorrente deduce che: - il signor , nato il [...] a [...], contraeva Persona_1 matrimonio in data 3.05.1883 a San Pietro Val Lemina (TO), con la sig.ra e Per_2 successivamente emigrava in Argentina dove, dalla predetta unione, nasceva il Persona_3
9.07.1898;
- contraeva matrimonio, in Argentina, in data 31.08.1925, con la sig.ra Persona_3 [...]
e dall'unione nasceva, in Argentina, il 19.01.1933; Per_4 Persona_5
- contraeva matrimonio, in Argentina, in data 19.08.1952, con il sig. Persona_5 [...]
, e dall'unione nasceva, in Argentina, il 31.01.1954; Persona_6 Persona_7
- contraeva matrimonio, in Argentina, in data 5.01.1974, con il sig. Persona_7
e dall'unione nasceva, in Argentina, il Persona_8 Parte_2
21.03.1975;
- contraeva matrimonio, in Argentina, in data 8.10.1993, con il sig. Parte_2
e dall'unione nasceva, in Argentina, il 28.02.1994; Persona_9 Parte_1
- l'avo, sig. e nessuno degli avi della ricorrente ha Persona_1 rinunciato o perso la cittadinanza italiana, né si è mai naturalizzato cittadino argentino;
- l'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- pertanto, il sig. non avendo perso la cittadinanza Persona_1 italiana per rinuncia o naturalizzazione, l'ha pacificamente trasmessa, iure sanguinis, anche al figlio e da questo a tutti i discendenti;
- la ricorrente pertanto, ex art. 14 d.lgs 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbe dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza, per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della Legge n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009);
- la ricorrente deduce in proposito l'impossibilità di presentare la richiesta di cittadinanza al Consolato Generale d'Italia competente, data l'indisponibilità di date per il servizio in oggetto, a causa dell'elevata richiesta, con sostanziale paralisi del diritto di presentazione delle richieste ed evidente pregiudizio dei propri diritti.
Sulla base di queste premesse la ricorrente insiste per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
La domanda formulata dalla ricorrente è fondata e merita di essere accolta.
Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, che il sig.
, cittadino italiano dalla nascita (cfr. all. 1), emigrava in Persona_1
Argentina senza naturalizzarsi cittadino argentino (cfr. all. 13) e senza mai rinunciare volontariamente alla cittadinanza italiana. Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del codice civile vigente in epoca unitaria, non essendovi dubbio che era cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani, ha conservato la cittadinanza trasmettendola al figlio (cfr. all. 3) e da questo a tutti i discendenti (cfr. Persona_3 all. 4-11), ivi inclusa l'odierna ricorrente. E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
[...]
, la ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o CP_1 comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Tuttavia, la ricorrente ha dedotto e provato l'impossibilità di presentare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis al Consolato Generale d'Italia a Cordoba, quale discendente – in linea retta – di cittadino italiano a causa della sospensione sine die del servizio
(cfr. all. 14). Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse della ricorrente a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1 Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo alla ricorrente Parte_1
nata ad [...], prov. di Cordoba (Argentina) il 28.02.1994, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Torino, 13.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Mastrandrea
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Monica Mastrandrea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 7642/2024 promossa da:
nata ad [...], prov. di Cordoba (Argentina) il 28.02.1994, con il patrocinio Parte_1
degli avvocati Annamaria Bisogno e Patrizia Bisogno ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Roma, Via Famagosta n. 8
Ricorrenti Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, la signora Parte_1 conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il proprio status di Controparte_1 cittadina italiana iure sanguinis in quanto discendente di , Persona_1 cittadino italiano, nato in [...] il giorno 7.01.1861 ed emigrato in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino argentino. Il non si costituiva in giudizio e il Giudice, verificata la regolarità delle Controparte_1 notificazioni, ne dichiara la contumacia. L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il 12.3.2025; allo spirare del termine predetto la causa è stata rimessa in decisione.
Il PM ha concluso come da parere in atti.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Nel merito la ricorrente deduce che: - il signor , nato il [...] a [...], contraeva Persona_1 matrimonio in data 3.05.1883 a San Pietro Val Lemina (TO), con la sig.ra e Per_2 successivamente emigrava in Argentina dove, dalla predetta unione, nasceva il Persona_3
9.07.1898;
- contraeva matrimonio, in Argentina, in data 31.08.1925, con la sig.ra Persona_3 [...]
e dall'unione nasceva, in Argentina, il 19.01.1933; Per_4 Persona_5
- contraeva matrimonio, in Argentina, in data 19.08.1952, con il sig. Persona_5 [...]
, e dall'unione nasceva, in Argentina, il 31.01.1954; Persona_6 Persona_7
- contraeva matrimonio, in Argentina, in data 5.01.1974, con il sig. Persona_7
e dall'unione nasceva, in Argentina, il Persona_8 Parte_2
21.03.1975;
- contraeva matrimonio, in Argentina, in data 8.10.1993, con il sig. Parte_2
e dall'unione nasceva, in Argentina, il 28.02.1994; Persona_9 Parte_1
- l'avo, sig. e nessuno degli avi della ricorrente ha Persona_1 rinunciato o perso la cittadinanza italiana, né si è mai naturalizzato cittadino argentino;
- l'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- pertanto, il sig. non avendo perso la cittadinanza Persona_1 italiana per rinuncia o naturalizzazione, l'ha pacificamente trasmessa, iure sanguinis, anche al figlio e da questo a tutti i discendenti;
- la ricorrente pertanto, ex art. 14 d.lgs 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbe dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza, per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della Legge n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009);
- la ricorrente deduce in proposito l'impossibilità di presentare la richiesta di cittadinanza al Consolato Generale d'Italia competente, data l'indisponibilità di date per il servizio in oggetto, a causa dell'elevata richiesta, con sostanziale paralisi del diritto di presentazione delle richieste ed evidente pregiudizio dei propri diritti.
Sulla base di queste premesse la ricorrente insiste per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
La domanda formulata dalla ricorrente è fondata e merita di essere accolta.
Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, che il sig.
, cittadino italiano dalla nascita (cfr. all. 1), emigrava in Persona_1
Argentina senza naturalizzarsi cittadino argentino (cfr. all. 13) e senza mai rinunciare volontariamente alla cittadinanza italiana. Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del codice civile vigente in epoca unitaria, non essendovi dubbio che era cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani, ha conservato la cittadinanza trasmettendola al figlio (cfr. all. 3) e da questo a tutti i discendenti (cfr. Persona_3 all. 4-11), ivi inclusa l'odierna ricorrente. E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
[...]
, la ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o CP_1 comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Tuttavia, la ricorrente ha dedotto e provato l'impossibilità di presentare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis al Consolato Generale d'Italia a Cordoba, quale discendente – in linea retta – di cittadino italiano a causa della sospensione sine die del servizio
(cfr. all. 14). Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse della ricorrente a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1 Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo alla ricorrente Parte_1
nata ad [...], prov. di Cordoba (Argentina) il 28.02.1994, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Torino, 13.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Mastrandrea