Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 17/04/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Piacenza
- Sezione civile -
In composizione monocratica nella persona del dott. Stefano Aldo Tiberti, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 788/2024, promossa con atto di citazione
DA
[C.F. ] con sede legale in Fossadello di Caorso (PC), Parte_1 P.VA_1
Via Caorsana n. 19, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti FIORENZANO BIANCA e FERRANTE VINICIO STEFANO sito in Milano,
Foro Buonaparte n. 69
PARTE ATTRICE
CONTRO
[C.F. ], con sede legale in Tombolo (PD), Via Vittorio Veneto n. 95/B, in CP_1 P.VA_2 persona del legale rappresentante pro tempore
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: contratto di appalto ex art. 1655 c.c. e seguenti;
CONCLUSIONI: i procuratori di parte attrice hanno precisato le conclusioni come da atto introduttivo, qui di seguito integralmente trascritte (ad eccezione delle istanze istruttorie):
“In via principale, nel merito, in virtù della narrativa in fatto e in diritto che precede, acquisite le risultanze del procedimento ex artt. 696 e 696 bis cpc avanti al Tribunale di Piacenza (R.G.
1914/2022), accertare e dichiarare la responsabilità di P.VA , con sede in CP_1 P.VA_3
35019 Tombolo (PD), Via Vittorio Veneto 95/B in persona del legale rappresentante pro tempore per i vizi e i difetti lamentati e riscontrati nelle opere eseguite dalla convenuta in virtù del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 13/06/2019 e, per l'effetto, previa risoluzione del contratto di appalto inter partes, condannare la predetta a risarcire l'importo pari a complessivi euro CP_1
119.663,40 (centodiciannovemilaseicentosessantatre/40) per i titoli e per gli importi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, oltre agli ulteriori danni
(maggiori e/o minori) accertate o indicate nel corso del giudizio o che risulteranno di giustizia, oltre al rimborso delle spese di ATP e agli interessi e alla rivalutazione monetaria nei termini richiesti dalla ricorrente o che il Tribunale adito riterrà equi. In ogni caso, con vittoria delle spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
FATTO
1- La società ricorrente, con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. ha Parte_1 convenuto in giudizio la lamentando il mancato funzionamento degli impianti di CP_1 climatizzazione e condizionamento installati dalla resistente presso gli uffici di sua proprietà siti in Via
Caorsana n. 19, Fossadello di Caorso (PC), in esecuzione di un contratto d'appalto stipulato tra le parti il 13 giugno 2019, chiedendo per l'effetto la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno da inadempimento.
Tale contratto, in particolare, prevedeva la realizzazione di un nuovo sistema di condizionamento e ventilazione per i locali della ricorrente, per un valore complessivo di € 131.000,0 oltre VA1, con lavori suddivisi in tre fasi, corrispondenti ai piani dell'edificio, come da progetto esecutivo e relative tavole planimetriche contenenti la grafica rappresentazione degli interventi2.
Espone parte attrice che i lavori iniziavano erano iniziati dal piano secondo e venivano ultimati il
12.12.20193. Successivamente, la ditta appaltatrice procedeva ai lavori relativi al piano primo in data
11.01.2021.
Nelle more dell'esecuzione dell'appalto, contestava a anomalie e malfunzionamenti Pt_1 CP_1 degli impianti installati e messi in funzione al piano secondo, asseritamente divenuto inservibile a causa delle condizioni ambientali (elevata rumorosità dei macchinari, con particolare riferimento ai locali sala riunioni e ufficio direzionale sud;
sensibili variazioni termiche negli uffici nel periodo estivo e invernale;
incapacità del sistema di garantite il necessario confort termico).
Pertanto, la committente chiedeva la programmazione urgente di un intervento di assistenza e ripristino e, a tal fine, veniva concordata tra le parti una variante al contratto di appalto diretta ad attuare gli accorgimenti tecnici necessari per l'eliminazione dei vizi.
, tuttavia, non provvedeva alla sanatoria e, data la persistenza dei malfunzionamenti degli CP_1 impianti, la ha promosso un procedimento ex artt. 696 e 696-bis c.p.c. (RG 1914/2022) Pt_1 volto ad accertare l'esistenza di vizi e difetti delle opere eseguite e quantificare i costi degli interventi correttivi.
Il procedimento di istruzione preventiva si svolgeva in contraddittorio tra la ricorrente , la Pt_1
, il terzo chiamato (redattore del progetto tecnico), l' Arch. CP_1 CP_2 Controparte_3
(direttore dei lavori) e Controparte_4
Pagina 2 All'esito della consulenza tecnica d'ufficio disposta in sede di A.T.P., il C.T.U. dott. Ing.
[...] ha individuato come unica responsabile dei vizi denunciati da parte ricorrente la società Per_1
, evidenziando errori sia in fase progettuale che esecutiva. CP_1
In particolare – secondo il C.T.U. – l'impianto realizzato presentava un'installazione non conforme ai criteri tecnici previsti dal progetto esecutivo, una rumorosità eccessiva che rendeva inutilizzabili alcuni ambienti di lavoro ed un sistema di climatizzazione inidoneo a garantire il comfort termico.
Il C.T.U. quantificava in € 23.410,68, oltre VA e oneri, i costi per eliminare i vizi riscontrati, senza tuttavia che potesse essere in concreto garantita una funzionalità dell'impianto conforme agli standard tecnici previsti dal contratto di appalto.
2- In forza delle risultanze della C.T.U., parte attrice ha quindi introdotto il presente giudizio di merito e concluso chiedendo la risoluzione del contratto di appalto in forza dell'inadempimento della controparte alle obbligazioni contrattuali assunte e, congiuntamente, la condanna al risarcimento dei danni patiti per responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), imputabile alla condotta colposa della convenuta.
Nello specifico, la ricorrente ha chiesto la condanna alla rifusione dell'importo complessivo di €
119.663,40, a titolo di spese sostenute per il ripristino degli impianti, dei danni da mancato utilizzo dei locali e, dunque, da necessaria riorganizzazione degli spazi di lavoro, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio, nonché del procedimento per ATP.
3- Nonostante la regolarità della notifica parte convenuta non si costituiva e, pertanto, veniva dichiarata contumace.
All'udienza di prima comparizione del 17/09/2024, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione delle parti, la ricorrente insisteva per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in atti;
il Giudice, sul punto, si riservava.
A scioglimento della riserva, ritenute superflue le prove orali articolate dalla ricorrente, tenuto anche conto degli esiti della consulenza peritale svolta in sede di procedimento di accertamento tecnico preventivo, fissava udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
All'udienza dell'11/02/2025, all'esito della discussione, il Giudice rimetteva la causa in decisione.
DIRITTO
4- Tutto ciò premesso, le domande formulate da parte ricorrente sono da ritenersi fondate, nei limiti di seguito esposti.
5- In primo luogo, fondata è la domanda di risoluzione del contratto di appalto in oggetto, per grave inadempimento della società convenuta.
La ricorrente ha compiutamente assolto l'onere probatorio a suo carico, provando la fonte negoziale del proprio diritto4 e allegando l'inadempimento qualificato di parte convenuta rispetto alle obbligazioni contrattuali assunte.
Pagina 3 Al fine di valutare la imputabilità (art. 1176 co. 2 c.c.) e la rilevanza dell'inadempimento (art. 1455
c.c.), il Tribunale ritiene di poter fondare il proprio convincimento in base alle risultanze della CTU svolta nel procedimento per A.T.P depositata nel gennaio 2024.
Passando, dunque, all'esame di detta relazione peritale, deve rilevarsi come l'Ing. in esito agli Per_1 accertamenti compiuti, abbia riscontrato evidenti profili di criticità nelle opere progettate e messe in posa dalla società convenuta, riguardanti, più precisamente, gli impianti di climatizzazione estiva/invernale a servizio dei locali piano primo e piano secondo, nonché delle unità di generazione esterne ed interne dislocate nei singoli ambienti di lavoro.
Il CTU, previa visione dei luoghi e dei manufatti di causa, riscontrava l'esistenza di vizi sia con riferimento alla componente progettuale sia avuto riguardo alla messa in posa dei macchinari, con conseguente compromissione del loro corretto funzionamento, in termini acustici e termici.
Più precisamente, il C.T.U. accertava come le unità termoventilanti pensili canalizzabili installate a servizio degli uffici, caratterizzati da una taglia di potenza ridotta, lavorassero a media/alta velocità per soddisfare i carichi termici in relazione alle volumetrie degli spazi (superiori ai 3,5 metri). Veniva, dunque, accertato che l'intensità di funzionamento impiegata aumentava la rumorosità esterna, percepibile negli ambienti di lavoro. Le immissioni acustiche risultavano aggravate sia dalla messa in posa degli impianti a distanza ravvicinata con gli uffici da servire, con impedimento per l'aria in pressione di defluire con limitata rumorosità, sia dall'impiego di bocchette, griglie di mandata e ripresa di dimensioni non conformi alle specifiche richieste. Tale assetto determinava anche una diminuzione del comfort termico, causato dalla cattiva circolazione dell'aria (con episodi di stratificazione del calore eccessiva e cattiva distribuzione dell'aria climatizzata). CP_ Il C.T.U., in conclusione a quanto complessivamente constatato in ordine ai lavori eseguiti dalla convenuta, affermava che in punto alla responsabilità per i difetti e malfunzionamenti, risultava verosimile dividere le responsabilità per ½ alle scelte progettuali e per ½ ai difetti di posa e realizzazione degli impianti5. il Consulente risulta aver eseguito in modo completo ed approfondito gli accertamenti tecnici a lui demandati in ordine ai quesiti peritali sottoposti, giungendo a conclusioni congrue e conformi rispetto agli assunti in fatto ed alle valutazioni tecniche espresse, che ben possono essere condivise in toto dal
Tribunale.
Gli accertati profili di criticità assumono rilevanza ed entità tali da poter integrare i vizi e difetti che, ai sensi dell'art. 1668, comma 2 c.c. rendono l'opera realizzata del tutto inadatta alla sua destinazione e, dunque, costituenti presupposto per la pronuncia di risoluzione contrattuale tra le parti per grave inadempimento della appaltatrice, avuto riguardo alla natura di tale inadempimento, da valutarsi sicuramente in termini di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra parte, ai sensi dell'art. 1455 c.c.
Conseguentemente, può essere dichiarata la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. del contratto di appalto concluso tra le parti in data 13/06/2019.
Pagina 4 6- Fondata è anche la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, nei limiti di seguito esposti.
L'inadempimento della , per come sopra configurato, integra un inadempimento imputabile CP_1 che, come tale, obbliga il debitore al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.
Occorre, quindi, determinare il danno risarcibile ex art. 1223 c.c., vagliando le singole voci di danno richieste da parte attrice.
È documentato infatti che gli uffici al piano secondo sono rimasti senza climatizzazione dal mese di febbraio 20226, mentre gli uffici al piano primo sono rimasti senza climatizzazione dal mese di gennaio
20237, determinando una inagibilità relativa dei locali interessati che ha costretto la ricorrente ad una riorganizzazione dei propri uffici.
6-1 Anzitutto, può riconoscersi al ricorrente la somma di euro 8.875,08 a titolo di spese sostenute per ripristinare il corretto funzionamento delle macchine da parte della ditta intervento CP_6 richiesto proprio sulla base delle indicazioni tecniche del C.T.U., tenuto conto dell'inerzia della ditta convenuta, la quale non ha provveduto autonomamente alla risoluzione dei problemi riscontrati.
Non è riconoscibile, invece, la cifra di euro 4.694,56 per gli esborsi effettuati in favore di
[...]
asseritamente al fine di verificare la consistenza dei difetti di realizzazione delle opere CP_7 effettuate da trattasi infatti di spesa la cui diretta attinenza all'inadempimento di controparte CP_1
è solo allegata ma priva di riscontri probatori, anche solo indiziari (nella C.T.U. non si fa infatti menzione di tale voce di danno, nonostante si riferisca ad un periodo precedente); inoltre le fatture prodotte (senza riscontro documentale dell'effettivo pagamento) fanno riferimento a non meglio precisate attività di “direzione lavori” e “collaudo”.
6-2 Parte ricorrente chiede poi il rimborso dei costi sostenuti per la revisione e manutenzione obbligatoria degli impianti antincendio e ascensore, nonostante l'inutilizzabilità dei locali. In particolare, allega il versamento di € 2.666,40 per l'impianto antincendio e € 2.167,30 per la manutenzione dell'ascensore, così per un totale di € 4.833,70.
Tali voci di danno non possono essere riconosciute, in quanto costituiscono spese di manutenzione necessarie al fine di garantire la conformità degli immobili a normative di settore e, quindi, integrano costi che parte ricorrente avrebbe dovuto sopportare indipendentemente dalla parziale agibilità o meno di alcuni locali.
Le relative spese, quindi, non possono essere ritenute conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento di controparte, in quanto parte ricorrente le avrebbe sostenute anche nell'ipotesi in cui l'opera fosse stata eseguita a regola d'arte.
Per quanto attiene agli ascensori, la società ricorrente è responsabile delle regolari manutenzioni dell'impianto installato, nonché delle verifiche periodiche, rivolgendosi a tecnici qualificati. Trattasi di attività obbligatoria ai sensi del d.P.R. n. 162/1999 in forza dell'installazione di ascensori o mezzi equiparati e, dunque, a prescindere dalla frequenza di utilizzo dei locali dotati di tali servizi. Ciò al fine
Pagina 5 di assicurare la conformità degli impianti ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza, aventi carattere inderogabile, anche in attuazione della normativa europea di cui alla Direttiva 2006/42/CE.
Con riferimento all'impianto antincendio, il datore di lavoro è obbligato monitorare costantemente lo stato degli estintori, affinché mantengano la loro piena funzionalità in caso di emergenza.
Le spese suddette sono poi anche riconducibili a obblighi di legge a carico del datore di lavoro al fine di garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti in cui viene prestata l'attività lavorativa. Tale assunto trova base legale nelle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, c.d. Statuto dei lavoratori, che impongono, in via generale, la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza (art. 15).
6-3 Parte ricorrente, altresì, formula specifica domanda risarcitoria fondata sul mancato utilizzo degli uffici per causa imputabile alla ditta appaltatrice, che ha causato il trasloco forzato del personale in spazi idonei.
Secondo la ricostruzione della società ricorrente l'inutilizzabilità degli ambienti di lavoro, riconducibile al malfunzionamento degli impianti, ha generato un danno economico, calcolato sulla base del valore locativo degli spazi, ridotto al 50%.
Per il secondo piano, inutilizzabile per 22 mesi, la perdita è stata stimata in € 31.165,20; per il primo piano, rimasto non operativo per 11 mesi, il danno è stato quantificato in € 15.582,60, per un totale complessivo di € 46.747,809. Inoltre, l'impossibilità di utilizzare i locali ha reso necessario il trasferimento degli uffici, con conseguente spostamento delle postazioni di lavoro dei dipendenti. L'operazione avrebbe comportato un costo complessivo di € 6.300,0010.
Sul punto, si osserva che, secondo giurisprudenza costante, il risarcimento del danno è subordinato all'allegazione e alla prova, anche mediante presunzioni semplici, delle conseguenze dannose subite dal danneggiato.
In sostanza la giurisprudenza insegna che il danno subito a causa dell'inadempimento contrattuale non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge a identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle SS.UU. della Suprema Corte (sentenza n. 26972/2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (Cass. Civ., n. 16601/2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.
Ne consegue che è onere del danneggiato, che assume di aver subito un danno, provare, anche attraverso elementi indiziari, di avere subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio consistente, nel caso di specie, nella spesa sostenuta per reperire nuovi spazi da destinare ad ufficio (Cass. n.
13071/2018).
Pagina 6 Il ragionamento della Cassazione, in sostanza, esclude ogni automatismo tra lesione di una situazione giuridica protetta e pregiudizio effettivo, mantenendo inalterato l'ordinario riparto degli oneri di allegazione e di prova.
Nel caso in esame la ricorrente su sua stessa ammissione ha reperito nel breve termine altri locali, già nella sua disponibilità all'interno del medesimo edificio, da destinare ad uffici, senza l'esborso di ulteriori costi a titolo di affitto che, di contro, avrebbe sostenuto per risiedere temporaneamente in altro immobile.
Ben può dirsi, dunque, in primo luogo che la stessa abbia sofferto un danno emergente da
“riorganizzazione”, avendo dovuto impiegare energie e risorse interne per riallocare l'attività in altri locali, risorse che – se non si fosse verificato l'evento lesivo – ben avrebbero potuto essere impiegate in altri scopi (più produttivi).
Quanto alla quantificazione di tali costi, deve tuttavia rilevarsi che la cifra offerta da parte ricorrente sia basata su un documento riassuntivo meramente unilaterale, di per sé non idoneo a provare l'esatta quantificazione del danno, sebbene i criteri ivi offerti (costo orario del personale impiegato) appaiano intrinsecamente ragionevoli.
Dovendo procedere ad una quantificazione del danno, il Tribunale ritiene, esercitando il proprio potere ex art. 1226, di quantificare in via equitativa in euro 4.000,0 i costi per l'attività di riorganizzazione, tenuto conto che la stessa è stata demandata al personale dipendente, senza il coinvolgimento di ditte esperte e ciò costituisce indizio rilevante al fine di sostenere la natura limitata della movimentazione delle postazioni e, dunque, la limitata incidenza sullo svolgimento delle ordinarie mansioni.
Quanto al danno da mancato godimento dei locali, lo stesso può essere riconosciuto sussistente, essendo del tutto plausibile che la mancata disponibilità dei locali per i periodi indicati abbia impedito a parte ricorrente di sfruttarli per gli stessi scopi produttivi ai quali erano prima destinati;
conseguentemente, l'inadempimento di controparte ha determinato una perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento diretto di tali beni immobili.
In tema di quantificazione del danno, come recentemente sostenuto in giurisprudenza nel caso di perdita di godimento diretto il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa11.
Sul punto, parte ricorrente produce le planimetrie dei due piani e documentazione relativa ai valori del Parte_ mercato locatizio la quantificazione risulta, quindi, congrua e conforme ai principi sopra espressi, sicché il danno può essere riconosciuto come richiesto, per la cifra complessiva di euro 46.747,80.
6-4 Infine, parte attrice domanda il rimborso dei costi da sostenere per gli interventi di ripristino e adeguamento degli impianti installati per un importo totale stimato in € 48.212,34.
La richiesta risarcitoria risulta fondata, tenuto anche conto della necessità e opportunità di rendere gli impianti servibili, ripristinando le fisiologiche funzionalità, ma limitatamente alla minor somma di euro
23.410,68.
Pagina 7 Gli interventi tecnici necessari per il ripristino, infatti, sono stati individuati in sede di elaborato peritale dal C.T.U. e comprendono la sostituzione delle unità termoventilanti, l'adeguamento delle canalizzazioni per ridurre la rumorosità e migliorare l'efficienza del sistema di climatizzazione. Il costo di tali lavorazioni è stato quantificato appunto in € 23.410,6812, importo comprensivo delle spese professionali.
Questo Tribunale ritiene che la quantificazione operata dal C.T.U. sia puntuale e congrua rispetto agli interventi tecnici, descritti all'interno del computo metrico, suddivisi per ogni ambiente di lavoro
(ufficio nord, ufficio sud e sala riunioni), mediante il ricorso ai prezzari di settore.
La quantificazione di parte ricorrente, invece, si fonda sul computo metrico eseguito dal consulente di parte nominato, il quale espone le medesime voci di costo, salvo aggiungere una sezione dedicata agli interventi relativi ad “altri uffici” che, tuttavia, esulano dalle contestazioni di parte ricorrente, riguardanti unicamente i lavori eseguiti al piano primo e secondo della sede legale. In altri termini, tali ulteriori voci di costo sono state considerate inconferenti dal C.T.U. e tale valutazione merita di essere condivisa.
6-5 Conclusivamente, parte ricorrente ha diritto al riconoscimento del risarcimento del danno, quantificato complessivamente in euro 83.035,48.
6-6 Trattandosi di somma dovuta per il risarcimento di un danno diverso dal mero inadempimento di un debito pecuniario liquido ed esigibile, la somma in questione rappresenta debito di valore, e cioè debito sul quale devono essere calcolate non solo la rivalutazione, ma anche gli interessi c.d. “compensativi” nella misura del tasso legale13. La rivalutazione deve essere operata a partire dalla data in cui il danno si è manifestato nella sua interezza e, quindi, dalla data di deposito della C.T.U. disposta (20/01/2024), mancando del resto allegazioni puntuali e precise sul punto da parte dei ricorrenti.
Conseguentemente, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, rivalutata e attualizzata alla data dell'odierna decisione, risulta essere pari ad euro 86.939,94; su tale somma saranno dovuti gli interessi legali ex art. 1284, co. 1 dalla data della presente decisione.
7- In conclusione, le domanda svolta da di risoluzione del contratto Parte_1 deve essere accolta, e deve essere altresì accolta la domanda di risarcimento del danno, nei limiti sopra esposti.
8- Passando alla regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio, queste, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico della società convenuta, e sono liquidate, ex D.M. n.
55/2014 come da dispositivo.
In particolare, la liquidazione avverrà per fasi (art. 4, c. 5), riconoscendo le fasi di studio, introduttiva e decisionale;
tenendo conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare; delle condizioni soggettive del cliente;
dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto
Pagina 8 trattate (art. 4, c. 1); e dando applicazione al principio per cui nei giudizi per pagamento di somme il valore della controversia viene determinato sulla scorta della somma effettivamente attribuita alla parte vincitrice, e non della somma domandata (art. 5 c. 1).
Devono, del pari, liquidarsi in favore della ricorrente le spese del procedimento di ATP R.G. n.
1914/2022, ponendo definitivamente a carico di parte convenuta le somme, liquidate in favore del
C.TU. Per la quantificazione di dette spese occorre fare riferimento allo scaglione corrispondente al valore complessivo delle opere appaltate – valore risultato essere pari ad euro 131.000,00 – con applicazione dei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, ovvero assorbita, così decide:
1. DICHIARA la risoluzione per inadempimento del contratto d'appalto concluso tra le Parti in data 13.06.2019;
2. CONDANNA a pagare a 'importo complessivo di € CP_1 Parte_1
86.939,94, oltre interessi legali ex art. 1284 co 1 c.c. dalla data della presente pronuncia;
3. CONDANNA alla rifusione in favore di delle spese CP_1 Parte_1 di lite per il presente giudizio che si liquidano in € 6.307,0, nonché le spese del procedimento per ATP, che determina e liquida nella somma di € 3.827,0, oltre rimborso forfetario pari al
15% ed oltre VA e CPA come per legge per ciascuna di dette liquidazioni;
4. Pone definitivamente le spese di C.T.U. nel procedimento R.G. 1914/2022 a carico di CP_1
[...]
Sentenza esecutiva quanto alle statuizioni di condanna.
Piacenza, 17/04/2025. il Giudice
Dott. Stefano Aldo Tiberti
Pagina 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 docc. 3 e 8 2 docc. da 4 a 7 - allegato A) contratto di appalto 3 come si evince dal verbale di avviamento degli impianti doc. 14 4 Contratto di appalto cfr. doc. 8 5 Dagli atti di causa e dalle operazioni peritali è emerso che l'unico interlocutore di in merito alla parte di 'progettazione' e Pt_1 'realizzazione' impianto è stato vizi e difetti ivi riscontrati sono da attribuirsi dunque alla sola ed esclusiva responsabilità di CP_1CP_
(Cfr. relazione peritale pag. 9). 6 cfr. doc 48 fascicolo ATP, allegato 1. 7 cfr. doc. 48, fascicolo ATP – Verbale Operazioni Peritali del 03/04/2023 e del 28/04/2023. 8 documentata con fattura allegata al ricorso di cui al doc. 49, per “riparazioni al sistema di climatizzazione”. 9 docc. 51 a 53. 10 doc. 58 11 Cfr. in parte motiva Cass. S.U. n. 33645/2022. 12 Viene esposto solo il valore senza Iva e accessori, in quanto parte ricorrente non offre quantificazioni precise in merito. 13 cfr. Cassazione civile sez. II, 14 febbraio 2000, n. 1622; Cassazione civile sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cassazione civile sez.
III, 3 dicembre 1999, n. 13463; Cassazione civile sez. III, 19 febbraio 1998, n. 1764; Cassazione civile sez. III, 6 novembre 1998, n. 11190.