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Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/09/2024, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente estensore dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2034 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa con atto di citazione notificata da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
(C.F. Parte_5 C.F._5 rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Cornelio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Mestre (VE), via Vespucci, n. 39,
appellanti contro
(C.F. e P.I. ), CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Christian Biserni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ravenna, via A. De Gasperi, n. 19,
pagina 1 di 18 appellata nonché contro
(C.F. ), CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Patron e Andrea Bortoluzzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Venezia, via delle Industrie, n. 19/d, Parco Scientifico e Tecnologico, Palazzo Lybra.
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1544/2022, pubblicata il 6.9.2022, del
Tribunale di Venezia
CONCLUSIONI
Per , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
In totale riforma della sentenza di primo grado, confermata la responsabilità delle società convenute nella causazione della malattia e della morte di
condannarsi le società convenute al risarcimento dei danni Persona_1
patrimoniali (emergenti e da lucro cessante) e non patrimoniali, descritti in narrativa con le specificità di ciascuna attore.
Interessi e danni da rivalutazione monetaria dalla data del fatto (29.10.2016).
Vittoria di spese e sentenza provvisoriamente esecutiva.
Si insiste nelle istanze istruttorie di primo grado (idonee a confermare il principio di prova dato dalle fotografie ns. doc. 18, prodotte in primo grado) che qui riportiamo:
1. conobbe suo marito quando aveva 19 anni e cioè nel 1974, Parte_2 dopo 7 anni di finanziamento riuscirono a “metter su casa” e si sposarono il
3.8.81 ed il 12.3.85 ebbero il loro figlio . Pt_1
2. Vissero sempre insieme come dimostra il certificato storico di famiglia del de cuius.
3. Anche visse quasi tutta la sua vita insieme coi genitori salvo un Pt_1
breve periodo in cui ebbe una convivenza con una compagna.
pagina 2 di 18
4. Oggi la signora è sola. Pt_2
Si indicano a testi i signori , , Testimone_1 Tes_2 Pt_6
, e già indicati in atto di citazione.”
[...] Testimone_3 Testimone_4
Per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis e previa ogni occorrente declaratoria, respingere l'appello proposto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1544/2022 dr.ssa Silvia Barison, pubblicata il 06.09.2022 nella causa di RG 613/2019; con vittoria di spese e competenze professionali del grado, oltre rimborso forfettario, cpa e iva come per legge. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello, in via principale rigettarsi comunque ogni e qualsiasi domanda proposta nei confronti di siccome infondata in CP_1
fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze professionali dei due gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, cpa e iva Iva come per legge. In subordine e salvo gravame, ribadite tutte le eccezioni e le difese sollevate in merito ai pretesi danni richiesti, ove fosse ritenuta una qualche responsabilità della , tenuto conto del concreto apporto causale all'evento di CP_1
ciascuna convenuta, proporzionarsi la misura del risarcimento del danno, comunque da ridursi per tutto quanto osservato ed emerso dall'istruttoria, determinando nei rapporti tra le convenute la percentuale di responsabilità di ciascuno e limitarsi per il risarcimento dovuto agli attori CP_1 nell'ambito del grado di responsabilità accertato in capo alla stessa, comunque in misura non superiore a quanto accertato nel giudizio dinanzi al
Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia con sentenza n. 539 pubblicata il
09.10.2019 nella causa di RG 2350/17, confermata dalla Corte di Appello di
Venezia – Sezione Lavoro con la sentenza n. 27/2022 (rg 986/19) di cui al dispositivo del 27.01.2022 (25% ), con esclusione di ogni Controparte_3
solidarietà. Spese di lite compensate.
Per CP_2
pagina 3 di 18 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia:
- rigettare l'impugnazione dei sigg. , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, e in quanto infondata in fatto e in diritto;
[...] Parte_4 Parte_5 per l'effetto e comunque confermare la sentenza inter partes di I grado;
- in ogni caso, rigettare ogni domanda proposta contro in quanto CP_2
infondata in fatto e in diritto;
- via subordinata, ridurre le pretese risarcitorie avversarie, tenuto conto di quanto osservato in atti e di ogni altro fattore idoneo ad incidere sulla responsabilità in ipotesi gravante su CP_2
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta una qualche responsabilità di , determinare le quote di CP_2
concorso nella causazione dei danni, dicendo minoritaria quella di , CP_2
esclusa la solidarietà tra società convenute, con riserva di agire in via di regresso per quanto, in denegata ipotesi, fosse obbligata a versare in CP_2
eccesso rispetto alla sua quota di responsabilità;
- con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio, rimborso forfettario 15%, e accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso dinanzi al Tribunale di Venezia, Parte_1
, , e rispettivamente Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
figlio, moglie e fratelli di , premettendo: Persona_1
- che in data 29.10.2016 era deceduto per mesotelioma Persona_1
pleurico, diagnosticatogli nell'agosto 2016,
- che il predetto congiunto aveva prestato la propria attività lavorativa, quale operaio coibentatore, presso la dal 26.9.1970 al CP_1
13.8.1974 e presso varie aziende del gruppo dal 26.8.1974 CP_2
al 31.12.2009,
pagina 4 di 18 - che, più in particolare, egli si era occupato della coibentazione di tutte le condutture elettriche, foderandole con tela di amianto ed impasto contenente fibre di amianto, nonché della rimozione della coibentazione quando il materiale era divenuto obsoleto e doveva essere sostituito,
- che a causa di ciò era stato sottoposto alla massiccia e costante inalazione di fibre di amianto sicché il mesotelioma era da ascrivere alle esposizioni subite durante lo svolgimento dell'attività lavorativa presso le predette società,
- che pendeva dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Venezia altro giudizio rubricato sub n. 2350/2017 R.G. volto all'accertamento delle responsabilità in capo alle società stesse per la patologia contratta, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti a titolo ereditario, agivano in giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti danni subiti iure proprio per la perdita del rapporto parentale, nonché per il Parte_2
rimborso delle spese funerarie e per il ristoro del lucro cessante, dovendo ella mantenersi con il proprio patrimonio e provvedendo con esso anche a tutte le spese di gestione della casa.
Costituitasi in giudizio CP_1
- rilevava la genericità delle allegazioni attoree, precisando che il rapporto di lavoro con il era stato limitato a brevi periodi, mentre Pt_1
per circa trentacinque anni lo stesso aveva lavorato per le società del gruppo CP_2
- precisava che l'inalazione delle fibre di amianto non era avvenuta nel periodo in cui lavorava alle proprie dipendenze, poiché la coibentazione avveniva attraverso l'uso di lana di vetro o di roccia e, comunque, poneva in dubbio che vi fosse stata una esposizione professionale ad amianto eziologicamente rilevante con il decesso,
- deduceva che non poteva esserle attribuita alcuna colpa nella veste di datrice di lavoro, atteso che nel periodo della presunta esposizione non pagina 5 di 18 esisteva una specifica disciplina regolativa della materia nell'ambito della legislazione nazionale e comunitaria, né la conoscenza della pericolosità dell'amianto era diffusa in maniera capillare,
- rilevava, in subordine, che la rinuncia contenuta nell'accordo del
25.01.2010 doveva essere estesa anche alla per il disposto di CP_1 cui all'art. 1304 c.c., di cui dichiarava di voler profittare,
- eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, contestato anche nel quantum, individuando il dies a quo per far valere le proprie ragioni al più tardi nell'anno 1974,
- affermava che, ove fosse stata riconosciuta la propria responsabilità, questa doveva graduarsi e limitarsi all'eventuale minimo apporto causale,
- instava quindi per il rigetto delle avverse domande.
Costituitasi in giudizio CP_2
- denegava qualsivoglia addebito di colpa a proprio carico, non avendo gli attori provato l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di adottare le necessarie misure di protezione,
- contestava la diagnosi di mesotelioma, in quanto non supportata da alcun profilo immunoistochimico, unico esame idoneo ad attribuire alla stessa diagnosi un ragionevole grado di certezza,
- sosteneva che il non fosse stato esposto ad amianto presso luoghi Pt_1
e in periodi riferibili ad , non essendovi la prova che la patologia CP_2
potesse porsi in relazione causale con il periodo di lavoro svolto alle proprie dipendenze,
- riscontrava siccome indimostrata l'esistenza dei danni e la loro entità,
- rilevava che il de cuius non aveva svolto presso di essa mansioni di coibentatore e che le esposizioni più risalenti erano quelle maggiormente rilevanti dal punto di vista eziologico, laddove il periodo espositivo di quattro anni compiuto presso la ben risultava CP_1
pagina 6 di 18 sufficiente a provocare il mesotelioma, rendendo ininfluenti eventuali, e comunque non provate, esposizioni successive,
- chiedeva pertanto il rigetto delle avverse domande.
Istruita la causa con la produzione di documenti e non espletata l'istruttoria orale in quanto ritenuta superflua alla luce delle risultanze della documentazione in atti, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n.
1544/2022, pubblicata in data 6.9.2022, con la quale il Tribunale di Venezia:
- riscontrata la infondatezza delle richieste risarcitorie per danni non patrimoniali da perdita del rapporto parentale in quanto carenti di allegazione e prova dei singoli legami personali, in ordine alla sussistenza ed al contenuto della loro dimensione dinamico–relazionale, non potendosi in tal senso valorizzare il certificato di famiglia storico, essendo controverso il persistente ed effettivo rapporto umano e risultando la documentazione fotografica depositata in atti di natura frammentaria,
- ritenuto, in particolare, che la consorte del defunto non avesse dimostrato il danno direttamente subito in termini di sofferenza interiore ovvero di contrazione delle abitudini di vita,
- osservato che la domanda di risarcimento da lucro cessante non poteva essere accolta, mancando la dimostrazione del peggioramento del tenore di vita patito dal coniuge superstite,
- opinato che anche la domanda di ristoro delle spese funerarie non fosse fondata, mancando la prova del relativo esborso, ha respinto tutte le pretese attoree.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia hanno proposto gravame gli originari attori, formulando due motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado.
Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti deducono la violazione pagina 7 di 18 degli artt. 1226, 2697 e 2729 c.c. in relazione al mancato riconoscimento ed alla omessa liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, sostenendo che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite.
Con il secondo motivo di impugnazione, affermano inoltre essersi violato il disposto degli artt. 1226, 2697 e 2729 c.c. in relazione al mancato riconoscimento ed alla omessa liquidazione del danno patrimoniale subito da
, moglie di , sostenendo: Parte_2 Persona_1
- che, seppure titolare di una propria pensione, la stessa deve comunque sopportare da sola tutte le spese di gestione che, in precedenza, erano divise tra i due coniugi,
- che le spese funerarie sono state effettivamente sostenute, come da fatture allegate in atti.
costituitasi in giudizio, chiede viceversa il rigetto del gravame e CP_1
la conferma della sentenza impugnata, affermando che il Tribunale ha correttamente applicato i principi che governano il processo civile in materia di allegazioni e di onere probatorio.
In particolare, deduce che il figlio ed i fratelli di non erano Persona_1
conviventi con lo stesso e che, per la moglie era stata affermata la sola sussistenza del rapporto di coniugio a motivo di danno, senza peraltro fornirne alcuna prova, mancando in atti qualsiasi certificazione anagrafica volta a dimostrare la convivenza e la sua durata.
In relazione al secondo motivo, l'appellata eccepisce invece l'inammissibilità della produzione documentale effettuata in sede di appello (documenti nn. 7 e
9), relativa alle spese funerarie, mentre per il lucro cessante rileva che la moglie del non ha subito alcuna diminuzione patrimoniale per la quale Pt_1
possa invocarsi un danno risarcibile.
In via subordinata, reitera tutte le domande ed eccezioni formulate nel primo grado di lite e contesta l'utilizzabilità della CTU espletata nella causa di lavoro.
pagina 8 di 18 In via ulteriormente subordinata, chiede poi applicarsi il medesimo riparto di responsabilità già accertato dal Giudice del Lavoro e confermato dalla Corte di
Appello di Venezia, prevedente una quota di responsabilità di un quarto a suo carico e di tre quarti a carico di contestando comunque la CP_2
quantificazione del danno operata ex adverso.
a sua volta, insiste per il rigetto dell'impugnazione e la conferma CP_2
della sentenza di primo grado:
- rilevando, quanto al primo motivo di appello, la correttezza della decisione del Tribunale che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per difetto di allegazione e di prova,
- deducendo, con riferimento al secondo motivo di gravame, la tardività della produzione documentale compiuta dagli appellanti in grado di appello,
- contestando l'esistenza di un lucro cessante,
- insistendo, in via subordinata, nei propri rilievi già svolti in primo grado in merito:
o alla mancanza di una propria responsabilità,
o alla inesistenza del nesso di causalità
o alla necessaria ripartizione della responsabilità tra le due società.
Con ordinanza del 2.2.2023 la Corte ha rinviato la causa all'udienza del
15.11.2023 per la precisazione delle conclusioni, disponendo la sostituzione dell'udienza col deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con decreto del 21.6.2023, il Presidente f.f. della IV Sez. Civile ha rinviato il procedimento all'udienza del 22.5.2024 per i medesimi incombenti.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione dal Collegio, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
3. I motivi della decisione
pagina 9 di 18 Ritiene questo Collegio che l'appello possa essere parzialmente accolto per le motivazioni di seguito indicate.
3.1 Preliminarmente all'esame di ogni altra questione si rende, peraltro, necessario valutare la fondatezza delle difese reiterate dalle società appellate in merito all'esistenza delle proprie responsabilità per la patologia contratta da e che lo ha condotto al decesso a seguito dell'utilizzazione ed Persona_1 inalazione di fibre di amianto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa poiché, solo una volta superate tali questioni potrà scendersi all'analisi nel merito dei motivi dell'appello.
In proposito, ogni questione deve ritenersi definitivamente superata a seguito della pubblicazione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro,
n. 593/19, emessa nella procedura sub n. 2350/17 RG (doc. 27 attoreo), la quale ha accertato, direttamente nei confronti di e di CP_1 CP_2
la loro concorrente responsabilità nella contrazione del mesotelioma
[...]
pleurico che ha condotto a morte il nella misura rispettivamente del 25% Pt_1
quanto alla prima e del 75% quanto alla seconda. L'istruttoria espletata nel corso del giudizio, infatti, ha consentito al Tribunale del Lavoro di ritenere certa la malattia (mesotelioma pleurico) e altrettanto certa la sua derivazione da esposizione ad amianto presso le società indicate, le quali, peraltro, non hanno provato di avere adottato misure volte ad evitare o a ridurre l'inalazione di fibre di amianto, né di avere impartito adeguata informazione e/o formazione ai propri dipendenti sui rischi connessi all'esposizione medesima.
La sentenza di primo grado è stata poi confermata dalla Sezione Lavoro della
Corte di Appello di Venezia con provvedimento n. 27/2022 pubblicato il
22.02.2022, il quale ha rigettato il gravame proposto dalle società CP_1
e e, non essendovi prova che la stessa sia stata fatta oggetto di CP_2
ricorso per Cassazione, può ritenersi che sia definitivamente passata in giudicato.
E d'altronde, quand'anche così non fosse, osserva questa Corte che nella pagina 10 di 18 fattispecie ben ricorrerebbero comunque i presupposti per fare applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 337 cpc – il quale, affermando che quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso, se tale sentenza è impugnata, lascia peraltro spazio alla possibilità che il giudice dell'altro giudizio dia comunque corso alla procedura avvalendosi dell'autorità della pronuncia già emessa – poiché in questa sede si
è in presenza di due sentenze debitamente ed estesamente motivate, che questa
Corte ritiene di condividere integralmente.
3.2 Riaffermata pertanto la responsabilità delle parti appellate nel verificarsi dell'evento luttuoso, si può allora procedere all'esame del primo motivo di gravame, relativo al riconoscimento del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subita dagli appellanti, che appare effettivamente fondato.
Tale pregiudizio si configura invero come danno non patrimoniale e si concretizza nel dolore e nel vuoto, consistente nel non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è deceduto e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (Cass. 13.4.18 n. 9196).
In ordine alla prova di tale danno, sono intervenute recenti sentenze della
Suprema Corte, le quali hanno stabilito che il legame affettivo derivante dal rapporto parentale è elemento presuntivo sufficiente a fondare la richiesta risarcitoria e che nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello) l'esistenza stessa del legame di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano, salva la possibilità per i convenuti di dedurre e provare circostanze concrete che dimostrino l'assenza di un legame affettivo tra il pagina 11 di 18 danneggiato ed il parente.
Da ultimo, la Suprema Corte con l'ordinanza n. 2776 del 30.1.024 ha statuito che “…correttamente i giudici di merito hanno ritenuto di dover presumere
l'esistenza di pregiudizi rilevanti, ricavabili dal rapporto di parentela, e va ricordato che si trattava per l'appunto di coniuge, figli e fratelli e dunque di quella categoria di parenti assistiti dalla presunzione iuris tantum di aver patito una conseguenza pregiudizievole a causa del decesso del congiunto, e che competeva dunque alla azienda dimostrare che, a dispetto di quel rapporto di parentela, il decesso del paziente non ha causato nei congiunti che hanno agito in giudizio alcun pregiudizio risarcibile”.
Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis è sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. 15.2.18 n.
3767). In proposito peraltro, al di là di generiche contestazioni, nulla hanno dedotto gli appellanti e nessuna prova hanno fornito al fine di vincere la presunzione e di dimostrare l'inesistenza di un sano rapporto familiare.
Ora, poiché non appare dubbio che tutti gli attori siano parenti stretti della vittima, deve ritenersi che la morte improvvisa del quasi concomitante Pt_1
alla diagnosi della malattia, abbia cagionato in loro una sofferenza ed un vuoto di notevole entità, che col tempo può attenuarsi, ma mai placarsi.
Le foto allegate in atti (n. 8) mostrano, d'altronde, la precedente condivisione di momenti di vita familiare, che si sono succeduti nel corso degli anni, ciò che conferma l'esistenza di un rapporto affettivo tra i medesimi ed il defunto. La moglie di , inoltre, era pacificamente convivente con lo stesso;
la Persona_1
prova testimoniale, non ammessa dal primo giudice, era volta a dimostrare proprio tale convivenza, mentre gli altri parenti non erano conviventi.
Il danno da perdita del rapporto parentale deve allora essere liquidato seguendo una tabella basata su di un sistema a punti, che tenga in considerazione varie componenti quali l'età della vittima e del superstite, il grado di parentela, la pagina 12 di 18 convivenza, la presenza di congiunti superstiti, l'intensità del vincolo affettivo e questa Corte ritiene quindi di poter utilizzare quella predisposta in proposito dal Tribunale di Milano per l'anno 2024, con la precisazione che non si ritiene peraltro di attribuire agli appellanti alcun punteggio relativo alla qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, atteso che non sono allegate specifiche circostanze volte a valutare tale intensità nel rapporto.
Tanto premesso, il risarcimento deve essere quantificato come di seguito:
1. Per (moglie convivente): Parte_2
età della vittima: 16 punti età del superstite: 16 punti convivenza: 16 punti sopravvivenza di altri congiunti (n. 1): 14 punti per un totale di punti 62, da moltiplicare per la somma di euro 3.911,00, quale valore punto della tabella integrata, così ottenendosi l'importo di euro
242.482,00.
2. Per (figlio non convivente): Parte_1
età della vittima: 16 punti età del superstite: 22 punti sopravvivenza di altri congiunti (n. 1): 14 punti per un totale di punti 52, da moltiplicare per la somma di euro 3.911,00, quale valore punto della tabella integrata, così ottenendosi l'importo di euro
203.372,00.
3. Per (fratello): Parte_4
età della vittima: 10 punti età del superstite: 10 punti sopravvivenza di altri congiunti (n. 2): 12 punti per un totale di punti 32, da moltiplicare per la somma di euro 1.698,00, quale valore punto della tabella integrata, così ottenendosi l'importo di euro pagina 13 di 18 54.336,00.
4. Per (fratello): Parte_3
età della vittima: 10 punti età del superstite: 10 punti sopravvivenza di altri congiunti (n. 2): 12 punti per un totale di punti 32, da moltiplicare per la somma di euro 1.698,00, quale valore punto della tabella integrata, così ottenendosi l'importo di euro
54.336,00.
5. Per (sorella): Parte_5
età della vittima: 10 punti età del superstite: 12 punti sopravvivenza di altri congiunti (n. 2): 12 punti per un totale di punti 34, da moltiplicare per la somma di euro 1.698,00, quale valore punto della tabella integrata, così ottenendosi l'importo di euro
57.732,00.
Tutte le predette somme sono calcolate all'attualità, mediante l'utilizzo delle precitate Tabelle di Milano del giugno 2024 e, dunque, non va considerata alcuna rivalutazione. Sulle stesse, determinate tenendo già conto della perdita del potere d'acquisto della moneta, in considerazione del fatto che sono stati utilizzati i valori indicati nelle più recenti tabelle pubblicate, spettano poi agli attori gli interessi di legge a far data dal deposito della presente sentenza e sino al saldo effettivo. I medesimi non sono invece dovuti per il periodo precedente poiché essi vanno unicamente liquidati qualora – dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe in ipotesi di un tempestivo soddisfo e avendo potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi – la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima (Cass. 12.2.10 n. 3355 e 24.10.07 n. 22347). Ciò che non è a riscontrarsi pagina 14 di 18 nella fattispecie dal momento che tale effetto, come insegnato dalla Suprema
Corte, dipende sostanzialmente dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo considerato, essendo ovvio che in tutti i casi in cui la prima sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile, conseguendone, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore e, per altro verso, che non risulta configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. 13.7.18 n. 18564).
3.3 Quanto, invece, al secondo motivo di gravame, relativo al mancato riconoscimento del ristoro del lucro cessante asseritamente patito dalla vedova del de cuius, , ritiene questo Collegio che la relativa domanda Parte_2
non sia accoglibile.
Costituisce invero circostanza pacifica ed esplicitamente ammessa che la predetta sia titolare di un proprio trattamento pensionistico, pari ad euro Pt_2
22.971,00 annui e che il reddito pensionistico del defunto marito ammontasse invece ad euro 30.383,07 annui. Trattandosi, pertanto, di redditi quasi parificabili, deve ritenersi che ciascuno dei coniugi facesse fronte ai suoi bisogni con i redditi propri, ciò che esclude che il decesso abbia comportato una qualsiasi lesione patrimoniale a carico della vedova, la quale, d'altro canto, non ha dimostrato in alcun modo il contrario, omettendo di allegare e provare in quale percentuale ciascuno dei coniugi partecipasse alle spese di gestione della casa ed alle altre spese annuali sostenute in famiglia sicché, nella fattispecie, deve affermarsi che la quota sibi corrispondesse al 100% delle entrate di ciascuno.
Può trovare accoglimento, invece, la domanda di rimborso delle spese funerarie, atteso che le fatture, tutte relative a prestazioni inerenti al servizio funebre prestato per il defunto , sono state prodotte fin dal primo Persona_1
grado di lite (solo gli estratti conto sono prodotti in appello) e tanto dimostra la spettanza del rimborso delle relative somme poiché la loro emissione attesta pagina 15 di 18 comunque l'avvenuto svolgimento della prestazione e la conseguente insorgenza del relativo obbligo di pagamento (Cass. 25.3.03 n. 4357).
Tuttavia, la somma rimborsabile deve essere ridotta, poiché la fattura n. 198 del 9.11.2016 riporta il riferimento a quella n. 716577 del 2.11.2016 (Veritas) e ne ingloba l'importo, per un ammontare complessivo pari ad euro 9.000,00.
Di conseguenza le spese funerarie sono rimborsabili nella minore somma di euro 9.720,00, in luogo della maggiore richiesta di euro 12.901,41.
Tale somma andrà maggiorata di interessi legali dalla data di emissione di ogni singola fattura all'effettivo soddisfo.
4.Le spese di lite
Tenuto infine conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza per la quale il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo conto l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.2018, n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. n. 147/2022, il quale prevede che le disposizioni in esso contenute si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, anche se la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando erano ancora in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass. 5.1.2011, n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00,
pagina 16 di 18 - della circostanza che in appello la fase istruttoria non è stata celebrata,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente e solidamente poste a carico delle società e ex art. 91 c.p.c., in CP_1 CP_2
quanto sostanzialmente soccombenti, determinandole in euro 29.193,00, quanto al giudizio di primo grado ed in euro 18.511,00, quanto al presente grado di lite, sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I grado € 4.607,00
Fase introduttiva I grado € 3.039,00
Fase istruttoria I grado € 13.534,00
Fase decisionale I grado € 8.013,00
Totale € 29.193,00
Fase di studio II grado € 5.706,00
Fase introduttiva II grado € 3.318,00
Fase decisionale II grado € 9.487,00
Totale € 18.511,00
P. Q. M.
La Corte di appello di Venezia definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 1544/2022, pubblicata il 6.9.2022, così pronuncia:
1) condanna e in solido tra loro, a versare a CP_1 CP_2
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale la somma, già ad oggi rivalutata:
o di euro 242.482,00 in favore di , Parte_2
o di euro 203.372,00 in favore di Parte_1
o di euro 54.336,00 in favore di , Parte_3
o di euro 54.336,00 in favore di Parte_4
o di euro 57.732,00 in favore di Parte_5
pagina 17 di 18 oltre agli interessi di legge dalla pronuncia della presente sentenza e sino al saldo effettivo;
2) condanna e in solido tra loro, al CP_1 CP_2
risarcimento del danno patrimoniale di euro 9.720,00 in favore di
[...]
, oltre agli interessi legali come in motivazione;
Pt_2
3) condanna e in solido tra loro, al pagamento CP_1 CP_2
delle spese di lite in favore degli appellanti, liquidate, quanto al primo grado di giudizio, in euro 29.193,00, oltre spese generali al 15%, Iva e
Cpa come per legge, e, quanto al presente grado, in euro 18.511,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
4) precisa che nei rapporti interni la responsabilità risarcitoria relativa ai capi di cui sopra va ripartita rispettivamente nella misura del 25% quanto ad e del 75% quanto a CP_1 CP_2
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2024
Il Presidente estensore
Guido Marzella
pagina 18 di 18
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente estensore dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2034 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa con atto di citazione notificata da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
(C.F. Parte_5 C.F._5 rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Cornelio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Mestre (VE), via Vespucci, n. 39,
appellanti contro
(C.F. e P.I. ), CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Christian Biserni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ravenna, via A. De Gasperi, n. 19,
pagina 1 di 18 appellata nonché contro
(C.F. ), CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Patron e Andrea Bortoluzzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Venezia, via delle Industrie, n. 19/d, Parco Scientifico e Tecnologico, Palazzo Lybra.
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1544/2022, pubblicata il 6.9.2022, del
Tribunale di Venezia
CONCLUSIONI
Per , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
In totale riforma della sentenza di primo grado, confermata la responsabilità delle società convenute nella causazione della malattia e della morte di
condannarsi le società convenute al risarcimento dei danni Persona_1
patrimoniali (emergenti e da lucro cessante) e non patrimoniali, descritti in narrativa con le specificità di ciascuna attore.
Interessi e danni da rivalutazione monetaria dalla data del fatto (29.10.2016).
Vittoria di spese e sentenza provvisoriamente esecutiva.
Si insiste nelle istanze istruttorie di primo grado (idonee a confermare il principio di prova dato dalle fotografie ns. doc. 18, prodotte in primo grado) che qui riportiamo:
1. conobbe suo marito quando aveva 19 anni e cioè nel 1974, Parte_2 dopo 7 anni di finanziamento riuscirono a “metter su casa” e si sposarono il
3.8.81 ed il 12.3.85 ebbero il loro figlio . Pt_1
2. Vissero sempre insieme come dimostra il certificato storico di famiglia del de cuius.
3. Anche visse quasi tutta la sua vita insieme coi genitori salvo un Pt_1
breve periodo in cui ebbe una convivenza con una compagna.
pagina 2 di 18
4. Oggi la signora è sola. Pt_2
Si indicano a testi i signori , , Testimone_1 Tes_2 Pt_6
, e già indicati in atto di citazione.”
[...] Testimone_3 Testimone_4
Per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis e previa ogni occorrente declaratoria, respingere l'appello proposto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1544/2022 dr.ssa Silvia Barison, pubblicata il 06.09.2022 nella causa di RG 613/2019; con vittoria di spese e competenze professionali del grado, oltre rimborso forfettario, cpa e iva come per legge. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello, in via principale rigettarsi comunque ogni e qualsiasi domanda proposta nei confronti di siccome infondata in CP_1
fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze professionali dei due gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, cpa e iva Iva come per legge. In subordine e salvo gravame, ribadite tutte le eccezioni e le difese sollevate in merito ai pretesi danni richiesti, ove fosse ritenuta una qualche responsabilità della , tenuto conto del concreto apporto causale all'evento di CP_1
ciascuna convenuta, proporzionarsi la misura del risarcimento del danno, comunque da ridursi per tutto quanto osservato ed emerso dall'istruttoria, determinando nei rapporti tra le convenute la percentuale di responsabilità di ciascuno e limitarsi per il risarcimento dovuto agli attori CP_1 nell'ambito del grado di responsabilità accertato in capo alla stessa, comunque in misura non superiore a quanto accertato nel giudizio dinanzi al
Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia con sentenza n. 539 pubblicata il
09.10.2019 nella causa di RG 2350/17, confermata dalla Corte di Appello di
Venezia – Sezione Lavoro con la sentenza n. 27/2022 (rg 986/19) di cui al dispositivo del 27.01.2022 (25% ), con esclusione di ogni Controparte_3
solidarietà. Spese di lite compensate.
Per CP_2
pagina 3 di 18 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia:
- rigettare l'impugnazione dei sigg. , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, e in quanto infondata in fatto e in diritto;
[...] Parte_4 Parte_5 per l'effetto e comunque confermare la sentenza inter partes di I grado;
- in ogni caso, rigettare ogni domanda proposta contro in quanto CP_2
infondata in fatto e in diritto;
- via subordinata, ridurre le pretese risarcitorie avversarie, tenuto conto di quanto osservato in atti e di ogni altro fattore idoneo ad incidere sulla responsabilità in ipotesi gravante su CP_2
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta una qualche responsabilità di , determinare le quote di CP_2
concorso nella causazione dei danni, dicendo minoritaria quella di , CP_2
esclusa la solidarietà tra società convenute, con riserva di agire in via di regresso per quanto, in denegata ipotesi, fosse obbligata a versare in CP_2
eccesso rispetto alla sua quota di responsabilità;
- con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio, rimborso forfettario 15%, e accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso dinanzi al Tribunale di Venezia, Parte_1
, , e rispettivamente Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
figlio, moglie e fratelli di , premettendo: Persona_1
- che in data 29.10.2016 era deceduto per mesotelioma Persona_1
pleurico, diagnosticatogli nell'agosto 2016,
- che il predetto congiunto aveva prestato la propria attività lavorativa, quale operaio coibentatore, presso la dal 26.9.1970 al CP_1
13.8.1974 e presso varie aziende del gruppo dal 26.8.1974 CP_2
al 31.12.2009,
pagina 4 di 18 - che, più in particolare, egli si era occupato della coibentazione di tutte le condutture elettriche, foderandole con tela di amianto ed impasto contenente fibre di amianto, nonché della rimozione della coibentazione quando il materiale era divenuto obsoleto e doveva essere sostituito,
- che a causa di ciò era stato sottoposto alla massiccia e costante inalazione di fibre di amianto sicché il mesotelioma era da ascrivere alle esposizioni subite durante lo svolgimento dell'attività lavorativa presso le predette società,
- che pendeva dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Venezia altro giudizio rubricato sub n. 2350/2017 R.G. volto all'accertamento delle responsabilità in capo alle società stesse per la patologia contratta, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti a titolo ereditario, agivano in giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti danni subiti iure proprio per la perdita del rapporto parentale, nonché per il Parte_2
rimborso delle spese funerarie e per il ristoro del lucro cessante, dovendo ella mantenersi con il proprio patrimonio e provvedendo con esso anche a tutte le spese di gestione della casa.
Costituitasi in giudizio CP_1
- rilevava la genericità delle allegazioni attoree, precisando che il rapporto di lavoro con il era stato limitato a brevi periodi, mentre Pt_1
per circa trentacinque anni lo stesso aveva lavorato per le società del gruppo CP_2
- precisava che l'inalazione delle fibre di amianto non era avvenuta nel periodo in cui lavorava alle proprie dipendenze, poiché la coibentazione avveniva attraverso l'uso di lana di vetro o di roccia e, comunque, poneva in dubbio che vi fosse stata una esposizione professionale ad amianto eziologicamente rilevante con il decesso,
- deduceva che non poteva esserle attribuita alcuna colpa nella veste di datrice di lavoro, atteso che nel periodo della presunta esposizione non pagina 5 di 18 esisteva una specifica disciplina regolativa della materia nell'ambito della legislazione nazionale e comunitaria, né la conoscenza della pericolosità dell'amianto era diffusa in maniera capillare,
- rilevava, in subordine, che la rinuncia contenuta nell'accordo del
25.01.2010 doveva essere estesa anche alla per il disposto di CP_1 cui all'art. 1304 c.c., di cui dichiarava di voler profittare,
- eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, contestato anche nel quantum, individuando il dies a quo per far valere le proprie ragioni al più tardi nell'anno 1974,
- affermava che, ove fosse stata riconosciuta la propria responsabilità, questa doveva graduarsi e limitarsi all'eventuale minimo apporto causale,
- instava quindi per il rigetto delle avverse domande.
Costituitasi in giudizio CP_2
- denegava qualsivoglia addebito di colpa a proprio carico, non avendo gli attori provato l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di adottare le necessarie misure di protezione,
- contestava la diagnosi di mesotelioma, in quanto non supportata da alcun profilo immunoistochimico, unico esame idoneo ad attribuire alla stessa diagnosi un ragionevole grado di certezza,
- sosteneva che il non fosse stato esposto ad amianto presso luoghi Pt_1
e in periodi riferibili ad , non essendovi la prova che la patologia CP_2
potesse porsi in relazione causale con il periodo di lavoro svolto alle proprie dipendenze,
- riscontrava siccome indimostrata l'esistenza dei danni e la loro entità,
- rilevava che il de cuius non aveva svolto presso di essa mansioni di coibentatore e che le esposizioni più risalenti erano quelle maggiormente rilevanti dal punto di vista eziologico, laddove il periodo espositivo di quattro anni compiuto presso la ben risultava CP_1
pagina 6 di 18 sufficiente a provocare il mesotelioma, rendendo ininfluenti eventuali, e comunque non provate, esposizioni successive,
- chiedeva pertanto il rigetto delle avverse domande.
Istruita la causa con la produzione di documenti e non espletata l'istruttoria orale in quanto ritenuta superflua alla luce delle risultanze della documentazione in atti, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n.
1544/2022, pubblicata in data 6.9.2022, con la quale il Tribunale di Venezia:
- riscontrata la infondatezza delle richieste risarcitorie per danni non patrimoniali da perdita del rapporto parentale in quanto carenti di allegazione e prova dei singoli legami personali, in ordine alla sussistenza ed al contenuto della loro dimensione dinamico–relazionale, non potendosi in tal senso valorizzare il certificato di famiglia storico, essendo controverso il persistente ed effettivo rapporto umano e risultando la documentazione fotografica depositata in atti di natura frammentaria,
- ritenuto, in particolare, che la consorte del defunto non avesse dimostrato il danno direttamente subito in termini di sofferenza interiore ovvero di contrazione delle abitudini di vita,
- osservato che la domanda di risarcimento da lucro cessante non poteva essere accolta, mancando la dimostrazione del peggioramento del tenore di vita patito dal coniuge superstite,
- opinato che anche la domanda di ristoro delle spese funerarie non fosse fondata, mancando la prova del relativo esborso, ha respinto tutte le pretese attoree.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia hanno proposto gravame gli originari attori, formulando due motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado.
Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti deducono la violazione pagina 7 di 18 degli artt. 1226, 2697 e 2729 c.c. in relazione al mancato riconoscimento ed alla omessa liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, sostenendo che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite.
Con il secondo motivo di impugnazione, affermano inoltre essersi violato il disposto degli artt. 1226, 2697 e 2729 c.c. in relazione al mancato riconoscimento ed alla omessa liquidazione del danno patrimoniale subito da
, moglie di , sostenendo: Parte_2 Persona_1
- che, seppure titolare di una propria pensione, la stessa deve comunque sopportare da sola tutte le spese di gestione che, in precedenza, erano divise tra i due coniugi,
- che le spese funerarie sono state effettivamente sostenute, come da fatture allegate in atti.
costituitasi in giudizio, chiede viceversa il rigetto del gravame e CP_1
la conferma della sentenza impugnata, affermando che il Tribunale ha correttamente applicato i principi che governano il processo civile in materia di allegazioni e di onere probatorio.
In particolare, deduce che il figlio ed i fratelli di non erano Persona_1
conviventi con lo stesso e che, per la moglie era stata affermata la sola sussistenza del rapporto di coniugio a motivo di danno, senza peraltro fornirne alcuna prova, mancando in atti qualsiasi certificazione anagrafica volta a dimostrare la convivenza e la sua durata.
In relazione al secondo motivo, l'appellata eccepisce invece l'inammissibilità della produzione documentale effettuata in sede di appello (documenti nn. 7 e
9), relativa alle spese funerarie, mentre per il lucro cessante rileva che la moglie del non ha subito alcuna diminuzione patrimoniale per la quale Pt_1
possa invocarsi un danno risarcibile.
In via subordinata, reitera tutte le domande ed eccezioni formulate nel primo grado di lite e contesta l'utilizzabilità della CTU espletata nella causa di lavoro.
pagina 8 di 18 In via ulteriormente subordinata, chiede poi applicarsi il medesimo riparto di responsabilità già accertato dal Giudice del Lavoro e confermato dalla Corte di
Appello di Venezia, prevedente una quota di responsabilità di un quarto a suo carico e di tre quarti a carico di contestando comunque la CP_2
quantificazione del danno operata ex adverso.
a sua volta, insiste per il rigetto dell'impugnazione e la conferma CP_2
della sentenza di primo grado:
- rilevando, quanto al primo motivo di appello, la correttezza della decisione del Tribunale che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per difetto di allegazione e di prova,
- deducendo, con riferimento al secondo motivo di gravame, la tardività della produzione documentale compiuta dagli appellanti in grado di appello,
- contestando l'esistenza di un lucro cessante,
- insistendo, in via subordinata, nei propri rilievi già svolti in primo grado in merito:
o alla mancanza di una propria responsabilità,
o alla inesistenza del nesso di causalità
o alla necessaria ripartizione della responsabilità tra le due società.
Con ordinanza del 2.2.2023 la Corte ha rinviato la causa all'udienza del
15.11.2023 per la precisazione delle conclusioni, disponendo la sostituzione dell'udienza col deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con decreto del 21.6.2023, il Presidente f.f. della IV Sez. Civile ha rinviato il procedimento all'udienza del 22.5.2024 per i medesimi incombenti.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione dal Collegio, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
3. I motivi della decisione
pagina 9 di 18 Ritiene questo Collegio che l'appello possa essere parzialmente accolto per le motivazioni di seguito indicate.
3.1 Preliminarmente all'esame di ogni altra questione si rende, peraltro, necessario valutare la fondatezza delle difese reiterate dalle società appellate in merito all'esistenza delle proprie responsabilità per la patologia contratta da e che lo ha condotto al decesso a seguito dell'utilizzazione ed Persona_1 inalazione di fibre di amianto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa poiché, solo una volta superate tali questioni potrà scendersi all'analisi nel merito dei motivi dell'appello.
In proposito, ogni questione deve ritenersi definitivamente superata a seguito della pubblicazione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro,
n. 593/19, emessa nella procedura sub n. 2350/17 RG (doc. 27 attoreo), la quale ha accertato, direttamente nei confronti di e di CP_1 CP_2
la loro concorrente responsabilità nella contrazione del mesotelioma
[...]
pleurico che ha condotto a morte il nella misura rispettivamente del 25% Pt_1
quanto alla prima e del 75% quanto alla seconda. L'istruttoria espletata nel corso del giudizio, infatti, ha consentito al Tribunale del Lavoro di ritenere certa la malattia (mesotelioma pleurico) e altrettanto certa la sua derivazione da esposizione ad amianto presso le società indicate, le quali, peraltro, non hanno provato di avere adottato misure volte ad evitare o a ridurre l'inalazione di fibre di amianto, né di avere impartito adeguata informazione e/o formazione ai propri dipendenti sui rischi connessi all'esposizione medesima.
La sentenza di primo grado è stata poi confermata dalla Sezione Lavoro della
Corte di Appello di Venezia con provvedimento n. 27/2022 pubblicato il
22.02.2022, il quale ha rigettato il gravame proposto dalle società CP_1
e e, non essendovi prova che la stessa sia stata fatta oggetto di CP_2
ricorso per Cassazione, può ritenersi che sia definitivamente passata in giudicato.
E d'altronde, quand'anche così non fosse, osserva questa Corte che nella pagina 10 di 18 fattispecie ben ricorrerebbero comunque i presupposti per fare applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 337 cpc – il quale, affermando che quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso, se tale sentenza è impugnata, lascia peraltro spazio alla possibilità che il giudice dell'altro giudizio dia comunque corso alla procedura avvalendosi dell'autorità della pronuncia già emessa – poiché in questa sede si
è in presenza di due sentenze debitamente ed estesamente motivate, che questa
Corte ritiene di condividere integralmente.
3.2 Riaffermata pertanto la responsabilità delle parti appellate nel verificarsi dell'evento luttuoso, si può allora procedere all'esame del primo motivo di gravame, relativo al riconoscimento del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subita dagli appellanti, che appare effettivamente fondato.
Tale pregiudizio si configura invero come danno non patrimoniale e si concretizza nel dolore e nel vuoto, consistente nel non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è deceduto e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (Cass. 13.4.18 n. 9196).
In ordine alla prova di tale danno, sono intervenute recenti sentenze della
Suprema Corte, le quali hanno stabilito che il legame affettivo derivante dal rapporto parentale è elemento presuntivo sufficiente a fondare la richiesta risarcitoria e che nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello) l'esistenza stessa del legame di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano, salva la possibilità per i convenuti di dedurre e provare circostanze concrete che dimostrino l'assenza di un legame affettivo tra il pagina 11 di 18 danneggiato ed il parente.
Da ultimo, la Suprema Corte con l'ordinanza n. 2776 del 30.1.024 ha statuito che “…correttamente i giudici di merito hanno ritenuto di dover presumere
l'esistenza di pregiudizi rilevanti, ricavabili dal rapporto di parentela, e va ricordato che si trattava per l'appunto di coniuge, figli e fratelli e dunque di quella categoria di parenti assistiti dalla presunzione iuris tantum di aver patito una conseguenza pregiudizievole a causa del decesso del congiunto, e che competeva dunque alla azienda dimostrare che, a dispetto di quel rapporto di parentela, il decesso del paziente non ha causato nei congiunti che hanno agito in giudizio alcun pregiudizio risarcibile”.
Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis è sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. 15.2.18 n.
3767). In proposito peraltro, al di là di generiche contestazioni, nulla hanno dedotto gli appellanti e nessuna prova hanno fornito al fine di vincere la presunzione e di dimostrare l'inesistenza di un sano rapporto familiare.
Ora, poiché non appare dubbio che tutti gli attori siano parenti stretti della vittima, deve ritenersi che la morte improvvisa del quasi concomitante Pt_1
alla diagnosi della malattia, abbia cagionato in loro una sofferenza ed un vuoto di notevole entità, che col tempo può attenuarsi, ma mai placarsi.
Le foto allegate in atti (n. 8) mostrano, d'altronde, la precedente condivisione di momenti di vita familiare, che si sono succeduti nel corso degli anni, ciò che conferma l'esistenza di un rapporto affettivo tra i medesimi ed il defunto. La moglie di , inoltre, era pacificamente convivente con lo stesso;
la Persona_1
prova testimoniale, non ammessa dal primo giudice, era volta a dimostrare proprio tale convivenza, mentre gli altri parenti non erano conviventi.
Il danno da perdita del rapporto parentale deve allora essere liquidato seguendo una tabella basata su di un sistema a punti, che tenga in considerazione varie componenti quali l'età della vittima e del superstite, il grado di parentela, la pagina 12 di 18 convivenza, la presenza di congiunti superstiti, l'intensità del vincolo affettivo e questa Corte ritiene quindi di poter utilizzare quella predisposta in proposito dal Tribunale di Milano per l'anno 2024, con la precisazione che non si ritiene peraltro di attribuire agli appellanti alcun punteggio relativo alla qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, atteso che non sono allegate specifiche circostanze volte a valutare tale intensità nel rapporto.
Tanto premesso, il risarcimento deve essere quantificato come di seguito:
1. Per (moglie convivente): Parte_2
età della vittima: 16 punti età del superstite: 16 punti convivenza: 16 punti sopravvivenza di altri congiunti (n. 1): 14 punti per un totale di punti 62, da moltiplicare per la somma di euro 3.911,00, quale valore punto della tabella integrata, così ottenendosi l'importo di euro
242.482,00.
2. Per (figlio non convivente): Parte_1
età della vittima: 16 punti età del superstite: 22 punti sopravvivenza di altri congiunti (n. 1): 14 punti per un totale di punti 52, da moltiplicare per la somma di euro 3.911,00, quale valore punto della tabella integrata, così ottenendosi l'importo di euro
203.372,00.
3. Per (fratello): Parte_4
età della vittima: 10 punti età del superstite: 10 punti sopravvivenza di altri congiunti (n. 2): 12 punti per un totale di punti 32, da moltiplicare per la somma di euro 1.698,00, quale valore punto della tabella integrata, così ottenendosi l'importo di euro pagina 13 di 18 54.336,00.
4. Per (fratello): Parte_3
età della vittima: 10 punti età del superstite: 10 punti sopravvivenza di altri congiunti (n. 2): 12 punti per un totale di punti 32, da moltiplicare per la somma di euro 1.698,00, quale valore punto della tabella integrata, così ottenendosi l'importo di euro
54.336,00.
5. Per (sorella): Parte_5
età della vittima: 10 punti età del superstite: 12 punti sopravvivenza di altri congiunti (n. 2): 12 punti per un totale di punti 34, da moltiplicare per la somma di euro 1.698,00, quale valore punto della tabella integrata, così ottenendosi l'importo di euro
57.732,00.
Tutte le predette somme sono calcolate all'attualità, mediante l'utilizzo delle precitate Tabelle di Milano del giugno 2024 e, dunque, non va considerata alcuna rivalutazione. Sulle stesse, determinate tenendo già conto della perdita del potere d'acquisto della moneta, in considerazione del fatto che sono stati utilizzati i valori indicati nelle più recenti tabelle pubblicate, spettano poi agli attori gli interessi di legge a far data dal deposito della presente sentenza e sino al saldo effettivo. I medesimi non sono invece dovuti per il periodo precedente poiché essi vanno unicamente liquidati qualora – dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe in ipotesi di un tempestivo soddisfo e avendo potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi – la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima (Cass. 12.2.10 n. 3355 e 24.10.07 n. 22347). Ciò che non è a riscontrarsi pagina 14 di 18 nella fattispecie dal momento che tale effetto, come insegnato dalla Suprema
Corte, dipende sostanzialmente dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo considerato, essendo ovvio che in tutti i casi in cui la prima sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile, conseguendone, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore e, per altro verso, che non risulta configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. 13.7.18 n. 18564).
3.3 Quanto, invece, al secondo motivo di gravame, relativo al mancato riconoscimento del ristoro del lucro cessante asseritamente patito dalla vedova del de cuius, , ritiene questo Collegio che la relativa domanda Parte_2
non sia accoglibile.
Costituisce invero circostanza pacifica ed esplicitamente ammessa che la predetta sia titolare di un proprio trattamento pensionistico, pari ad euro Pt_2
22.971,00 annui e che il reddito pensionistico del defunto marito ammontasse invece ad euro 30.383,07 annui. Trattandosi, pertanto, di redditi quasi parificabili, deve ritenersi che ciascuno dei coniugi facesse fronte ai suoi bisogni con i redditi propri, ciò che esclude che il decesso abbia comportato una qualsiasi lesione patrimoniale a carico della vedova, la quale, d'altro canto, non ha dimostrato in alcun modo il contrario, omettendo di allegare e provare in quale percentuale ciascuno dei coniugi partecipasse alle spese di gestione della casa ed alle altre spese annuali sostenute in famiglia sicché, nella fattispecie, deve affermarsi che la quota sibi corrispondesse al 100% delle entrate di ciascuno.
Può trovare accoglimento, invece, la domanda di rimborso delle spese funerarie, atteso che le fatture, tutte relative a prestazioni inerenti al servizio funebre prestato per il defunto , sono state prodotte fin dal primo Persona_1
grado di lite (solo gli estratti conto sono prodotti in appello) e tanto dimostra la spettanza del rimborso delle relative somme poiché la loro emissione attesta pagina 15 di 18 comunque l'avvenuto svolgimento della prestazione e la conseguente insorgenza del relativo obbligo di pagamento (Cass. 25.3.03 n. 4357).
Tuttavia, la somma rimborsabile deve essere ridotta, poiché la fattura n. 198 del 9.11.2016 riporta il riferimento a quella n. 716577 del 2.11.2016 (Veritas) e ne ingloba l'importo, per un ammontare complessivo pari ad euro 9.000,00.
Di conseguenza le spese funerarie sono rimborsabili nella minore somma di euro 9.720,00, in luogo della maggiore richiesta di euro 12.901,41.
Tale somma andrà maggiorata di interessi legali dalla data di emissione di ogni singola fattura all'effettivo soddisfo.
4.Le spese di lite
Tenuto infine conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza per la quale il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo conto l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.2018, n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. n. 147/2022, il quale prevede che le disposizioni in esso contenute si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, anche se la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando erano ancora in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass. 5.1.2011, n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00,
pagina 16 di 18 - della circostanza che in appello la fase istruttoria non è stata celebrata,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente e solidamente poste a carico delle società e ex art. 91 c.p.c., in CP_1 CP_2
quanto sostanzialmente soccombenti, determinandole in euro 29.193,00, quanto al giudizio di primo grado ed in euro 18.511,00, quanto al presente grado di lite, sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I grado € 4.607,00
Fase introduttiva I grado € 3.039,00
Fase istruttoria I grado € 13.534,00
Fase decisionale I grado € 8.013,00
Totale € 29.193,00
Fase di studio II grado € 5.706,00
Fase introduttiva II grado € 3.318,00
Fase decisionale II grado € 9.487,00
Totale € 18.511,00
P. Q. M.
La Corte di appello di Venezia definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 1544/2022, pubblicata il 6.9.2022, così pronuncia:
1) condanna e in solido tra loro, a versare a CP_1 CP_2
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale la somma, già ad oggi rivalutata:
o di euro 242.482,00 in favore di , Parte_2
o di euro 203.372,00 in favore di Parte_1
o di euro 54.336,00 in favore di , Parte_3
o di euro 54.336,00 in favore di Parte_4
o di euro 57.732,00 in favore di Parte_5
pagina 17 di 18 oltre agli interessi di legge dalla pronuncia della presente sentenza e sino al saldo effettivo;
2) condanna e in solido tra loro, al CP_1 CP_2
risarcimento del danno patrimoniale di euro 9.720,00 in favore di
[...]
, oltre agli interessi legali come in motivazione;
Pt_2
3) condanna e in solido tra loro, al pagamento CP_1 CP_2
delle spese di lite in favore degli appellanti, liquidate, quanto al primo grado di giudizio, in euro 29.193,00, oltre spese generali al 15%, Iva e
Cpa come per legge, e, quanto al presente grado, in euro 18.511,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
4) precisa che nei rapporti interni la responsabilità risarcitoria relativa ai capi di cui sopra va ripartita rispettivamente nella misura del 25% quanto ad e del 75% quanto a CP_1 CP_2
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2024
Il Presidente estensore
Guido Marzella
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