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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/07/2025, n. 2784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2784 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1531/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 1531 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 12572 del Giudice di pace di Napoli Nord e vertente
TRA
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa, in Parte_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Nicola Lavorgna, con studio in Napoli, alla via Carducci
n.37, presso cui è elettivamente domiciliata;
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
(P. IVA ); Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato nei confronti dell' Parte_1
e della proponeva opposizione ex art.
[...] Controparte_2 Controparte_1
615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo dal quale si evinceva l'esistenza della cartella di pagamento n. 02820140017948803000, dall'importo di € 200,76, attinente al mancato pagamento di crediti di natura tributaria, quali la tassa automobilistica anno 2009. L'opponente chiedeva l'accertamento della sopravvenuta prescrizione del diritto di credito oggetto della cartella esattoriale.
Si costituiva in giudizio soltanto l' , contestando la Parte_1 domanda proposta dall'attrice ed eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte di Giustizia Tributaria nonché l'inammissibilità dell'azione per inoppugnabilità dell'estratto di ruolo.
Con la sentenza n. 12572/2024 del 26.06.2021, pubblicata il 12.09.2024 e non notificata, il
Giudice di pace di Napoli Nord dichiarava ammissibile l'azione di opposizione all'esecuzione, la quale veniva accolta nel merito per intervenuta prescrizione del diritto di credito oggetto di controversia.
Con atto di citazione in appello, l' ha chiesto la riforma Parte_1 della sentenza n. 12572/2024, pubblicata il 12.09.2024 e non notificata, lamentando l'erroneità nella parte in cui dichiara la giurisdizione del giudice ordinario anziché del giudice tributario e nella parte in cui dichiara ammissibile l'opposizione ad estratto di ruolo.
Per quanto correttamente evocati in giudizio, e la Controparte_1 Controparte_2 non si sono costituiti. Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Ciò premesso, l'appello può essere accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in primo grado.
L'art. 2 del D. Lgs. 546/92, come modificato dal D. Lgs. 203/2005, prevede che
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Il successivo art. 19, comma 1 lett. d), prevede espressamente fra gli atti impugnabili “il ruolo e la cartella di pagamento”.
Con riferimento alla prescrizione, non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, pur dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018, alla luce dei principi espressi da Cass. S.U. n. 7822/2020 secondo cui: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”. In linea con tale orientamento la Cass. Civile SSUU con ordinanza del
29.1.2025 n. 2098 ha ribadito il principio suddetto.
Orbene, nel caso di specie ad essere impugnato non è un atto successivo alla notifica della cartella, bensì un estratto di ruolo, atto interno all'amministrazione e non impugnabile se non in determinati casi. Ne consegue che sussisteva la giurisdizione del giudice tributario, attesa la natura tributaria del credito de quo. Va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di continui e ravvicinati interventi chiarificatori del Supremo Consesso della Corte di
Cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 12572/2024 del Giudice di Pace di Napoli Nord, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Napoli Nord n.
12572/2024, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado;
- compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Così deciso in Aversa, il 15.07.2025 Il Giudice
Dott.ssa Monica Marrazzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 1531 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 12572 del Giudice di pace di Napoli Nord e vertente
TRA
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa, in Parte_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Nicola Lavorgna, con studio in Napoli, alla via Carducci
n.37, presso cui è elettivamente domiciliata;
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
(P. IVA ); Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato nei confronti dell' Parte_1
e della proponeva opposizione ex art.
[...] Controparte_2 Controparte_1
615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo dal quale si evinceva l'esistenza della cartella di pagamento n. 02820140017948803000, dall'importo di € 200,76, attinente al mancato pagamento di crediti di natura tributaria, quali la tassa automobilistica anno 2009. L'opponente chiedeva l'accertamento della sopravvenuta prescrizione del diritto di credito oggetto della cartella esattoriale.
Si costituiva in giudizio soltanto l' , contestando la Parte_1 domanda proposta dall'attrice ed eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte di Giustizia Tributaria nonché l'inammissibilità dell'azione per inoppugnabilità dell'estratto di ruolo.
Con la sentenza n. 12572/2024 del 26.06.2021, pubblicata il 12.09.2024 e non notificata, il
Giudice di pace di Napoli Nord dichiarava ammissibile l'azione di opposizione all'esecuzione, la quale veniva accolta nel merito per intervenuta prescrizione del diritto di credito oggetto di controversia.
Con atto di citazione in appello, l' ha chiesto la riforma Parte_1 della sentenza n. 12572/2024, pubblicata il 12.09.2024 e non notificata, lamentando l'erroneità nella parte in cui dichiara la giurisdizione del giudice ordinario anziché del giudice tributario e nella parte in cui dichiara ammissibile l'opposizione ad estratto di ruolo.
Per quanto correttamente evocati in giudizio, e la Controparte_1 Controparte_2 non si sono costituiti. Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Ciò premesso, l'appello può essere accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in primo grado.
L'art. 2 del D. Lgs. 546/92, come modificato dal D. Lgs. 203/2005, prevede che
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Il successivo art. 19, comma 1 lett. d), prevede espressamente fra gli atti impugnabili “il ruolo e la cartella di pagamento”.
Con riferimento alla prescrizione, non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, pur dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018, alla luce dei principi espressi da Cass. S.U. n. 7822/2020 secondo cui: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”. In linea con tale orientamento la Cass. Civile SSUU con ordinanza del
29.1.2025 n. 2098 ha ribadito il principio suddetto.
Orbene, nel caso di specie ad essere impugnato non è un atto successivo alla notifica della cartella, bensì un estratto di ruolo, atto interno all'amministrazione e non impugnabile se non in determinati casi. Ne consegue che sussisteva la giurisdizione del giudice tributario, attesa la natura tributaria del credito de quo. Va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di continui e ravvicinati interventi chiarificatori del Supremo Consesso della Corte di
Cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 12572/2024 del Giudice di Pace di Napoli Nord, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Napoli Nord n.
12572/2024, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado;
- compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Così deciso in Aversa, il 15.07.2025 Il Giudice
Dott.ssa Monica Marrazzo